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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 8279/2024
Oggi 31.3.2025 h.12,00 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi l'avv Scisca Federico in sost. dell'avv Fornasari il quale discute riportandosi agli atti e con condanna avversaria alle spese
Il giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc come da provvedimento allegato al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Monza
in persona della dott.Maria Teresa Latella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra. (c.f. e p.iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giorgio Matteo Fornasari
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), già titolare dell'impresa individuale ai CP C.F._1 cessata Car di NT NÒ (c.f. ; p. iva ), con CP_2 C.F._1 P.IVA_3 sede in ate (VA), Via Milano n. 114
- Resistente –
Mediante pronuncia a verbale ex art 281 sexies cpc come da provvedimento che segue
Conclusioni delle parti
Per Pt_1
Accertare la natura indebita della somma corrisposta alla parte resistente ovvero l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte resistente come specificato nella narrativa e, per l'effetto, condannare il SI , già titolare della cessata CP
, previo accertamento dell'integrazione dell'indebito Parte_2 oggettivo come meglio descritto nella narrativa, alla restituzione nei confronti di
[...] della somma di euro 37.679,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 di mora maturati e maturandi dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ALTERNATIVA, NEL MERITO
• Accertare la natura indebita della somma corrisposta alla parte resistente ovvero l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte resistente come specificato nella narrativa e, per l'effetto, condannare il SI , già titolare della cessata CP
, previo accertamento dell'integrazione di arricchimento Parte_2 senza causa come meglio descritto nella narrativa, alla restituzione nei confronti di della somma di euro 37.679,99, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi di mora maturati e maturandi dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto deducendo di essere una società operante nel settore Pt_1 CP automotive specializzata nell'offrire soluzioni di mobilità ai privati ed imprese e che
[...]
acquistava da per il tramite del sito di aste online Parte_2 Parte_1 clickar.it di , n. 7 veicoli e precisamente- Audi A3 RS Sport Back, con targa CP_3
GA608WF, per cui, in data 21.09.2023, versava l'importo di euro Parte_2
31.295,08 (doc. 8);- Alfa Romeo Stelvio, con targa FZ445TN, per cui, in data 21.09.2023,
[...]
versava l'importo di euro 14.000,00 (doc. 9);- Alfa Romeo Stelvio, con Parte_2 targa FX318RF, per cui, in data 21.09.2023, versava l'importo di Parte_3 euro 13.022,13 (doc. 10);- Alfa Romeo Stelvio, con targa GA464WG, per cui, in data
21.09.2023, versava l'importo di euro 20.393,44 (doc. 11);- Alfa Parte_2
Romeo Stelvio, con targa GB278AX, per cui, in data 21.09.2023, Parte_2 versava l'importo di euro 17.524,59 (doc. 12); - Land Rover Range Rover Evoque, con targa
GB632AX, per cui, in data 21.09.2023, versava l'importo di euro Parte_2
pag. 2/4 15.967,21(doc. 13);- Alfa Romeo Stelvio, con targa FX998WL, per cui, in data 21.09.2023,
[...]
versava l'importo di euro 15.639,34 (doc. 14). Parte_2
Per l'acquisto dei veicoli, versava a la somma Parte_2 Parte_1 complessiva di euro 127.841,79 ma a seguito della caducazione dei contratti di vendita, Pt_1 provvedeva alla restituzione dei corrispettivi ricevuti da per tutti e Parte_2 quanti i veicoli sopra riportati, effettuando, alla data del 09.10.2023, un bonifico pari ad euro
127.874,24, ossia la somma pari al prezzo complessivo .Per mero errore materiale, tuttavia,l'11.01.2024, eseguiva un ulteriore bonifico della somma di euro 37.679,99, nel Pt_1 quale veniva riportata quale beneficiaria un'altra cliente tale Car Lux S.r.l, ossia quella che avrebbe dovuto essere l'effettiva destinataria del pagamento, inserendo però le coordinate bancarie di di (doc. 16). Parte_2 CP
Avvedutasi dell'errore, non riusciva a revocare il secondo bonifico, e , segnalato con Pt_1 pec del 26.01.2024 l'errore non riusciva ad ottenere la restituzione.
Poiché da un' ultima visura camerale l'impresa individuale risulta Parte_2 cancellata dal registro delle imprese, a far data dal giorno 11.11.2024 ha convenuto il Pt_1 titolare SI allegando l'indebita percezione della somma con diritto alla Parte_2 restituzione ex art 2033 c.c.
Dalla narrativa e dagli atti del giudizio emerge chiaramente come il caso de quo sia stato ricondotto da parte attrice alla fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., in accordo al quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Si osserva poi nel merito la che la ricostruzione dei fatti, così come esposta da parte attrice non risulta sostanzialmente contestata e comunque è documentalmente provata dalle produzioni di in particolare da un lato la conclusione dei contratti on line e la successiva Pt_1 restituzione delle somme ricevute in pagamento, infine l'ulteriore bonifico effettuato per errore di una somma non dovuta.
L'instaurazione della negoziazione assistita, che seguiva alcune formali intimazioni di restituire la somma, ha infine dato conto dell'inutile tentativo di rientrare in possesso dell'indebito.
---ooo---
Si premette in diritto che nel caso di specie l'attrice ha fatto valere un'ipotesi di indebito oggettivo ed il convenuto non costituendosi non ha allegato elementi in contrario senso alla ricostruzione attorea
Si rammenta dunque in proposito che l'accoglimento dell'azione di ripetizione d'indebito postula la prova -a carico dell'attore- dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza della causa solvendi o causa debendi. La prova di tale ultimo presupposto avendo ad oggetto fatti negativi, può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo ( Cass 22872/2010,
15162/2008, di recente , 27.11.2018 n.30713) . Ciò in ragione del fatto che l'avvenuto pag. 3/4 pagamento può sostanzialmente assimilarsi ad un riconoscimento di debito il quale – in forza di un'astrazione processuale – dispensa colui a favore del quale è fatto dalla prova del rapporto sostanziale.
Nella specie dunque da un lato , la ricostruzione dei precedenti rapporti tra le parti da contezza e sostanzialmente giustifica l'errore nell'effettuazione del bonifico dell'11.1.2024 ; per altro verso il silenzio della parte convenuta alle plurime richieste di restituzione da parte di impone la condanna alla restituzione per indebito non essendo stata fornita alcuna Pt_1 giustificazione causale allo stesso dalla parte che ne era onerata.
La domanda principale può dunque essere accolta nei confronti dell' in qualità Pt_2 di titolare della ditta individuale ER VA , ora cessata.
Per la regola della soccombenza la parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 3.500,00 per compensi oltre accessori per legge oltre accessori per legge
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- previo accertamento dell'indebito pagamento
- CONDANNA a restituire all'attrice la somma di euro Parte_2 Parte_1
37.679,99 oltre interessi dal pagamento al saldo
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 3500,00 a titolo di compensi , oltre accessori di legge,
Monza,31.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 4/4
Seconda Sezione
R.G. 8279/2024
Oggi 31.3.2025 h.12,00 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi l'avv Scisca Federico in sost. dell'avv Fornasari il quale discute riportandosi agli atti e con condanna avversaria alle spese
Il giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc come da provvedimento allegato al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Monza
in persona della dott.Maria Teresa Latella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra. (c.f. e p.iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giorgio Matteo Fornasari
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), già titolare dell'impresa individuale ai CP C.F._1 cessata Car di NT NÒ (c.f. ; p. iva ), con CP_2 C.F._1 P.IVA_3 sede in ate (VA), Via Milano n. 114
- Resistente –
Mediante pronuncia a verbale ex art 281 sexies cpc come da provvedimento che segue
Conclusioni delle parti
Per Pt_1
Accertare la natura indebita della somma corrisposta alla parte resistente ovvero l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte resistente come specificato nella narrativa e, per l'effetto, condannare il SI , già titolare della cessata CP
, previo accertamento dell'integrazione dell'indebito Parte_2 oggettivo come meglio descritto nella narrativa, alla restituzione nei confronti di
[...] della somma di euro 37.679,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 di mora maturati e maturandi dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ALTERNATIVA, NEL MERITO
• Accertare la natura indebita della somma corrisposta alla parte resistente ovvero l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte resistente come specificato nella narrativa e, per l'effetto, condannare il SI , già titolare della cessata CP
, previo accertamento dell'integrazione di arricchimento Parte_2 senza causa come meglio descritto nella narrativa, alla restituzione nei confronti di della somma di euro 37.679,99, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi di mora maturati e maturandi dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto deducendo di essere una società operante nel settore Pt_1 CP automotive specializzata nell'offrire soluzioni di mobilità ai privati ed imprese e che
[...]
acquistava da per il tramite del sito di aste online Parte_2 Parte_1 clickar.it di , n. 7 veicoli e precisamente- Audi A3 RS Sport Back, con targa CP_3
GA608WF, per cui, in data 21.09.2023, versava l'importo di euro Parte_2
31.295,08 (doc. 8);- Alfa Romeo Stelvio, con targa FZ445TN, per cui, in data 21.09.2023,
[...]
versava l'importo di euro 14.000,00 (doc. 9);- Alfa Romeo Stelvio, con Parte_2 targa FX318RF, per cui, in data 21.09.2023, versava l'importo di Parte_3 euro 13.022,13 (doc. 10);- Alfa Romeo Stelvio, con targa GA464WG, per cui, in data
21.09.2023, versava l'importo di euro 20.393,44 (doc. 11);- Alfa Parte_2
Romeo Stelvio, con targa GB278AX, per cui, in data 21.09.2023, Parte_2 versava l'importo di euro 17.524,59 (doc. 12); - Land Rover Range Rover Evoque, con targa
GB632AX, per cui, in data 21.09.2023, versava l'importo di euro Parte_2
pag. 2/4 15.967,21(doc. 13);- Alfa Romeo Stelvio, con targa FX998WL, per cui, in data 21.09.2023,
[...]
versava l'importo di euro 15.639,34 (doc. 14). Parte_2
Per l'acquisto dei veicoli, versava a la somma Parte_2 Parte_1 complessiva di euro 127.841,79 ma a seguito della caducazione dei contratti di vendita, Pt_1 provvedeva alla restituzione dei corrispettivi ricevuti da per tutti e Parte_2 quanti i veicoli sopra riportati, effettuando, alla data del 09.10.2023, un bonifico pari ad euro
127.874,24, ossia la somma pari al prezzo complessivo .Per mero errore materiale, tuttavia,l'11.01.2024, eseguiva un ulteriore bonifico della somma di euro 37.679,99, nel Pt_1 quale veniva riportata quale beneficiaria un'altra cliente tale Car Lux S.r.l, ossia quella che avrebbe dovuto essere l'effettiva destinataria del pagamento, inserendo però le coordinate bancarie di di (doc. 16). Parte_2 CP
Avvedutasi dell'errore, non riusciva a revocare il secondo bonifico, e , segnalato con Pt_1 pec del 26.01.2024 l'errore non riusciva ad ottenere la restituzione.
Poiché da un' ultima visura camerale l'impresa individuale risulta Parte_2 cancellata dal registro delle imprese, a far data dal giorno 11.11.2024 ha convenuto il Pt_1 titolare SI allegando l'indebita percezione della somma con diritto alla Parte_2 restituzione ex art 2033 c.c.
Dalla narrativa e dagli atti del giudizio emerge chiaramente come il caso de quo sia stato ricondotto da parte attrice alla fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., in accordo al quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Si osserva poi nel merito la che la ricostruzione dei fatti, così come esposta da parte attrice non risulta sostanzialmente contestata e comunque è documentalmente provata dalle produzioni di in particolare da un lato la conclusione dei contratti on line e la successiva Pt_1 restituzione delle somme ricevute in pagamento, infine l'ulteriore bonifico effettuato per errore di una somma non dovuta.
L'instaurazione della negoziazione assistita, che seguiva alcune formali intimazioni di restituire la somma, ha infine dato conto dell'inutile tentativo di rientrare in possesso dell'indebito.
---ooo---
Si premette in diritto che nel caso di specie l'attrice ha fatto valere un'ipotesi di indebito oggettivo ed il convenuto non costituendosi non ha allegato elementi in contrario senso alla ricostruzione attorea
Si rammenta dunque in proposito che l'accoglimento dell'azione di ripetizione d'indebito postula la prova -a carico dell'attore- dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza della causa solvendi o causa debendi. La prova di tale ultimo presupposto avendo ad oggetto fatti negativi, può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo ( Cass 22872/2010,
15162/2008, di recente , 27.11.2018 n.30713) . Ciò in ragione del fatto che l'avvenuto pag. 3/4 pagamento può sostanzialmente assimilarsi ad un riconoscimento di debito il quale – in forza di un'astrazione processuale – dispensa colui a favore del quale è fatto dalla prova del rapporto sostanziale.
Nella specie dunque da un lato , la ricostruzione dei precedenti rapporti tra le parti da contezza e sostanzialmente giustifica l'errore nell'effettuazione del bonifico dell'11.1.2024 ; per altro verso il silenzio della parte convenuta alle plurime richieste di restituzione da parte di impone la condanna alla restituzione per indebito non essendo stata fornita alcuna Pt_1 giustificazione causale allo stesso dalla parte che ne era onerata.
La domanda principale può dunque essere accolta nei confronti dell' in qualità Pt_2 di titolare della ditta individuale ER VA , ora cessata.
Per la regola della soccombenza la parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 3.500,00 per compensi oltre accessori per legge oltre accessori per legge
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- previo accertamento dell'indebito pagamento
- CONDANNA a restituire all'attrice la somma di euro Parte_2 Parte_1
37.679,99 oltre interessi dal pagamento al saldo
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 3500,00 a titolo di compensi , oltre accessori di legge,
Monza,31.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 4/4