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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa AN Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 642/2023 RGA avverso la sentenza n. 212/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 276/2022, pubblicata in data 17/10/2023, notificata il 26/10/2023; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18.12.2025; promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elio Dogheria, con domicilio eletto, ai fini del P.IVA_1 presente giudizio, all'indirizzo di posta elettronica, come da procura in atti;
- appellante;
contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
AN IN, presso il cui studio - sito in Lugo (Ravenna),Via Giordano Bruno n.3 – ha eletto domicilio, come da procura allegata al presente atto.
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, la società ha proposto opposizione avverso al D.I. n.110/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ravenna, che la condannava al pagamento di € 10.153,00 a titolo di differenze retributive per errato sotto-inquadramento del lavoratore con riferimento all'anno CP_1
2018.
2. Segnatamente il lavoratore, in sede monitoria, aveva dedotto che - a dispetto della qualifica indicata in sede di lettera di assunzione quale “responsabile bar” - egli aveva invero, sin dall'inizio del rapporto risalente al gennaio 2018, sempre svolto mansioni di “Direttore”; mansioni da ricondursi al livello A “Quadro” del CCNL di riferimento piuttosto che al livello
III dello stesso CCNL, precisando che la qualifica di “Direttore” gli era stata riconosciuta formalmente dal datore di lavoro solo dal gennaio 2019 e ciò senza che fosse intervenuta alcuna variazione delle attività concretamente svolte.
3. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nella resistenza del lavoratore - che ribadiva quanto già dedotto in sede monitoria peraltro ponendo in rilievo, quanto alla prova circa l'effettivo svolgimento delle mansioni di direttore, gli esiti degli accertamenti effettuati da ITL di Ravenna e compendiati nel verbale n. 29465 del 21.09.2021 - istruita la causa in via documentale, rigettava l'opposizione ritenendo accertato il diritto del lavoratore alle differenze retributive per il sotto-inquadramento subito nel 2018; inoltre, condannava la società opponente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del grado.
4. La società soccombente interponeva tempestivo appello con cui veicolava – in guisa di censura della sentenza - i motivi dell'opposizione, assumendo l'erroneità della decisione giacché, se il Giudice avesse fatto buon governo del principio dell'onere della prova, sarebbe pervenuto a ritenere mancante la prova dello svolgimento da parte del lavoratore, per il periodo di interesse, delle dedotte mansioni superiori di “Direttore”, ritenendo “a tutto concedere” la riconoscibilità delle stesse al livello II ma non certo del livello A.
5. Assumendo l'erroneità della sentenza anche in punto di quantum per carenza di dimostrazione anche dell'entità delle differenze retributive, la società appellante chiedeva – previa riforma della sentenza appellata - l'accoglimento dell'opposizione di I grado, la revoca del D.I. e la restituzione delle somme nel frattempo corrisposte in esecuzione della pronuncia gravata, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2 6. L'appellato si costituiva ritualmente, ribadendo – a conferma della correttezza delle valutazioni svolte dal Giudice dell'opposizione - le argomentazioni già esposte in I grado, così istando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, col favore delle spese processuali.
7. A seguito di duplice rinvio per riorganizzazione del ruolo, le parti discutevano la causa all'udienza del 19.6.2025, ad esito della quale la Corte riteneva di disporre approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ordinando all'ITL di Ravenna, di produrre gli accertamenti svolti presso la soc. con riguardo alla posizione del Parte_1 lavoratore , nel periodo intercorso tra gennaio e dicembre 2018. CP_1
8. Alla successiva udienza utile del 18.12.2025, la difesa di parte appellante deduceva l'inutilizzabilità della documentazione depositata nelle more dal terzo, in ottemperanza all'ordinanza adottata con provvedimento del 19.6.2025, affermando che si tratterebbe di documentazione che ben avrebbe potuto produrre in I grado, così CP_1 formulando istanza di revoca della richiamata ordinanza istruttoria.
9. Preliminarmente la Corte rigetta l'istanza da ultimo richiamata a conferma integrale delle valutazioni di natura istruttoria svolte in sede di ordinanza adottata dal Collegio ad esito dell'udienza del 19.6.2025, alla luce della decisività della documentazione acquisita al fine di dare ulteriore supporto probatorio alla decisione adottata in I grado;
a tale valutazione si perviene in applicazione del principio come declinato dalla giurisprudenza di legittimità quanto all'acquisibilità d'ufficio della prova indispensabile ai fini decisori senza limiti preclusivi (da
Cass. sez. L -, Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024): “[…] Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile … quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. sez. un. n. 10790/2017). In particolare questa Corte ha precisato che “non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.). […]” (conforme Cass. Sez.
L -, Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025).
10. Tanto precisato, la Corte, valorizzando le allegazioni delle parti nonché il compendio probatorio già acquisito in I grado unitamente alla documentazione acquisita nel
3 corso del presente grado, perviene al rigetto dell'appello in esame per le ragioni appresso indicate.
11. Più nello specifico, attraverso la valorizzazione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento ITL come acquisita nel presente grado di appello – ed in particolare delle emergenze dichiarative di cui ai verbali di sommarie informazioni assunte in sede ispettiva - emerge in modo patente come, sin dall'inizio del rapporto con la società
(gennaio 2018), l'appellato avesse svolto più che l'attività di “Responsabile bar” – indicata nelle buste paga dal gennaio 2018 al dicembre 2018 – quella di “Direttore”, qualifica, invece, riconosciutagli a decorrere solo dal gennaio 2019, come emerge ictu oculi dalle buste paga acquisite in questo grado di giudizio.
12. Quanto alla decisività probatoria delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai dipendenti di seguito indicati - presenti sul luogo di lavoro sin dall'inizio del periodo di interesse - si rileva come tali propalazioni siano da ritenersi pienamente attendibili in quanto assunte nell'immediatezza dell'attività ispettiva, senza alcun condizionamento in quanto rese non in presenza del datore di lavoro, ed in quanto tra loro del tutto convergenti;
deve peraltro rilevarsi che non sussistono – e nemmeno risultano dedotti - elementi che possano anche solo far dubitare della piena genuinità delle dichiarazioni in esame.
13. In particolare1 e dichiaravano Parte_2 Persona_1 Persona_2
agli ispettori di ITL come il sin dal gennaio 2018, non solo si occupasse del bar ma CP_1 anche – se non addirittura in modo precipuo - delle questioni di ufficio, degli ordini con i fornitori e dei rapporti con gli altri dipendenti, e ciò sin dal momento genetico del rapporto;
è, infatti, emerso che con questi il aveva intrattenuto trattative finalizzate alla conclusione CP_1 dei singoli contratti ed, inoltre, che aveva gestito i rapporti di lavoro in autonomia, dando ai prestatori specifiche indicazioni lavorative, predisponendone i turni e fungendo da unico
“referente” nel contesto organizzativo così che tutto fosse “in ordine” (usando le parole dei testi sopra indicati che lo indicavano eloquentemente come “Direttore”).
14. Attraverso la piena valorizzazione di tali convergenti dichiarazioni, si rafforzano - come anticipato - le considerazioni a cui è pervenuto il giudice di I grado, in particolare laddove afferma che le mansioni svolte dal erano rimaste identiche sin dall'inizio del rapporto CP_1 1 Cfr. da pag. 147 del documento unico PDF acquisito da ITL nel presente grado in ottemperanza al provvedimento istruttorio adottato dalla Corte in data 19.6.2025. 4 (gennaio 2018)2; mansioni ricondotte alla qualifica di “Direttore” dallo stesso datore di lavoro però solo dal gennaio 2019 (come emerge in modo cristallino dall'esame delle buste paga acquisite nel corso del presente grado3).
15. Parimenti corretta – alla luce del solido accertamento probatorio circa lo svolgimento, da parte del di attività di direzione con responsabilità gestionale sin dal CP_1 gennaio 2018 - è la valutazione del giudice di prime cure quanto alla riconduzione di tali mansioni4 alla qualifica rivendicata dal con riguardo al periodo gennaio 2018 -dicembre CP_1
2018, dovendosi aver riguardo alle previsioni specifiche del CCNL di riferimento pacificamente applicabile al caso di specie - “PUBBLICI ESERCIZI - CONFCOMMERCIO - (DAL
01/01/2018) TESTO UNICO VIGENTE 4/8/2021” – specificamente al “QUADRO A”5, il quale prevede che:
“Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda”, tra cui (con enfasi nella parte di interesse):
“- capo area (compreso capo area di catena di esercizi);
- direttore;
[…]”.
16. Inoltre, la correttezza del quantum a titolo di differenze retributive come riconosciuto dal Giudice di prime cure in ossequio alle richieste del lavoratore, si trae dalla considerazione che la richiesta del a tale titolo risulta fondata sulle modalità di calcolo CP_1 seguite dallo stesso datore di lavoro quando, dal gennaio 2019, gli riconosceva direttamente in busta paga la qualifica di “Direttore” (cfr. buste paga dal gennaio 2019, già cit.), dovendosi con ciò ritenere assorbito sul punto ogni altro profilo, aspetto od argomentazione.
17. Alla luce delle argomentazioni probatorie sviluppate in tale sede - come sopra esposte anche ad integrazione confermativa della motivazione di cui alla gravata sentenza - la
Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente deciso la vertenza, avendo acclarato il concreto svolgimento delle mansioni superiori invocate sin dall'inizio del rapporto di lavoro (gennaio 2018) e la riconducibilità di tali mansioni alla corretta previsione contrattuale di riferimento di cui al livello “A- Quadro” del CCNL di riferimento.
18. Alla luce di quanto esposto, si perviene al rigetto dell'appello e all'applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., di talché le spese di lite – come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa, la bassa complessità della controversia e lo svolgimento di incombenti istruttori – sono poste a carico dell'appellante, tenuto altresì alla corresponsione di ulteriore importo a titolo di contributo unificato stante l'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 212/2023 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il giorno 17/10/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Dott. AN Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr, pag.
3-4 della sentenza gravata laddove si legge: “E visto che l'inquadramento nel livello A quadro è stato operato dall'azienda stessa nel gennaio del 2019, deve desumersene che – a parità di mansioni svolte, ossia quelle della lettera di assunzioni – tale livello A quadro spettasse ab origine al lavoratore…”. 3 Cfr. da pag. 81 del documento unico PDF acquisito da ITL nel presente grado, quanto alle buste dal gennaio 2019. 4 Cfr. pag. 4 sentenza gravata laddove si legge: “Ben si attaglia a tale profilo lavorativo, al contrario, proprio la qualifica di quadro livello A, posto che alla stessa “Appartengono … i quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda: … direttore” 5 Cfr. all. 4 prodotto dalla soc. in I grado, a pag. 101. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa AN Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 642/2023 RGA avverso la sentenza n. 212/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 276/2022, pubblicata in data 17/10/2023, notificata il 26/10/2023; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18.12.2025; promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elio Dogheria, con domicilio eletto, ai fini del P.IVA_1 presente giudizio, all'indirizzo di posta elettronica, come da procura in atti;
- appellante;
contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
AN IN, presso il cui studio - sito in Lugo (Ravenna),Via Giordano Bruno n.3 – ha eletto domicilio, come da procura allegata al presente atto.
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, la società ha proposto opposizione avverso al D.I. n.110/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ravenna, che la condannava al pagamento di € 10.153,00 a titolo di differenze retributive per errato sotto-inquadramento del lavoratore con riferimento all'anno CP_1
2018.
2. Segnatamente il lavoratore, in sede monitoria, aveva dedotto che - a dispetto della qualifica indicata in sede di lettera di assunzione quale “responsabile bar” - egli aveva invero, sin dall'inizio del rapporto risalente al gennaio 2018, sempre svolto mansioni di “Direttore”; mansioni da ricondursi al livello A “Quadro” del CCNL di riferimento piuttosto che al livello
III dello stesso CCNL, precisando che la qualifica di “Direttore” gli era stata riconosciuta formalmente dal datore di lavoro solo dal gennaio 2019 e ciò senza che fosse intervenuta alcuna variazione delle attività concretamente svolte.
3. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nella resistenza del lavoratore - che ribadiva quanto già dedotto in sede monitoria peraltro ponendo in rilievo, quanto alla prova circa l'effettivo svolgimento delle mansioni di direttore, gli esiti degli accertamenti effettuati da ITL di Ravenna e compendiati nel verbale n. 29465 del 21.09.2021 - istruita la causa in via documentale, rigettava l'opposizione ritenendo accertato il diritto del lavoratore alle differenze retributive per il sotto-inquadramento subito nel 2018; inoltre, condannava la società opponente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del grado.
4. La società soccombente interponeva tempestivo appello con cui veicolava – in guisa di censura della sentenza - i motivi dell'opposizione, assumendo l'erroneità della decisione giacché, se il Giudice avesse fatto buon governo del principio dell'onere della prova, sarebbe pervenuto a ritenere mancante la prova dello svolgimento da parte del lavoratore, per il periodo di interesse, delle dedotte mansioni superiori di “Direttore”, ritenendo “a tutto concedere” la riconoscibilità delle stesse al livello II ma non certo del livello A.
5. Assumendo l'erroneità della sentenza anche in punto di quantum per carenza di dimostrazione anche dell'entità delle differenze retributive, la società appellante chiedeva – previa riforma della sentenza appellata - l'accoglimento dell'opposizione di I grado, la revoca del D.I. e la restituzione delle somme nel frattempo corrisposte in esecuzione della pronuncia gravata, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2 6. L'appellato si costituiva ritualmente, ribadendo – a conferma della correttezza delle valutazioni svolte dal Giudice dell'opposizione - le argomentazioni già esposte in I grado, così istando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, col favore delle spese processuali.
7. A seguito di duplice rinvio per riorganizzazione del ruolo, le parti discutevano la causa all'udienza del 19.6.2025, ad esito della quale la Corte riteneva di disporre approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ordinando all'ITL di Ravenna, di produrre gli accertamenti svolti presso la soc. con riguardo alla posizione del Parte_1 lavoratore , nel periodo intercorso tra gennaio e dicembre 2018. CP_1
8. Alla successiva udienza utile del 18.12.2025, la difesa di parte appellante deduceva l'inutilizzabilità della documentazione depositata nelle more dal terzo, in ottemperanza all'ordinanza adottata con provvedimento del 19.6.2025, affermando che si tratterebbe di documentazione che ben avrebbe potuto produrre in I grado, così CP_1 formulando istanza di revoca della richiamata ordinanza istruttoria.
9. Preliminarmente la Corte rigetta l'istanza da ultimo richiamata a conferma integrale delle valutazioni di natura istruttoria svolte in sede di ordinanza adottata dal Collegio ad esito dell'udienza del 19.6.2025, alla luce della decisività della documentazione acquisita al fine di dare ulteriore supporto probatorio alla decisione adottata in I grado;
a tale valutazione si perviene in applicazione del principio come declinato dalla giurisprudenza di legittimità quanto all'acquisibilità d'ufficio della prova indispensabile ai fini decisori senza limiti preclusivi (da
Cass. sez. L -, Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024): “[…] Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile … quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. sez. un. n. 10790/2017). In particolare questa Corte ha precisato che “non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.). […]” (conforme Cass. Sez.
L -, Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025).
10. Tanto precisato, la Corte, valorizzando le allegazioni delle parti nonché il compendio probatorio già acquisito in I grado unitamente alla documentazione acquisita nel
3 corso del presente grado, perviene al rigetto dell'appello in esame per le ragioni appresso indicate.
11. Più nello specifico, attraverso la valorizzazione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento ITL come acquisita nel presente grado di appello – ed in particolare delle emergenze dichiarative di cui ai verbali di sommarie informazioni assunte in sede ispettiva - emerge in modo patente come, sin dall'inizio del rapporto con la società
(gennaio 2018), l'appellato avesse svolto più che l'attività di “Responsabile bar” – indicata nelle buste paga dal gennaio 2018 al dicembre 2018 – quella di “Direttore”, qualifica, invece, riconosciutagli a decorrere solo dal gennaio 2019, come emerge ictu oculi dalle buste paga acquisite in questo grado di giudizio.
12. Quanto alla decisività probatoria delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai dipendenti di seguito indicati - presenti sul luogo di lavoro sin dall'inizio del periodo di interesse - si rileva come tali propalazioni siano da ritenersi pienamente attendibili in quanto assunte nell'immediatezza dell'attività ispettiva, senza alcun condizionamento in quanto rese non in presenza del datore di lavoro, ed in quanto tra loro del tutto convergenti;
deve peraltro rilevarsi che non sussistono – e nemmeno risultano dedotti - elementi che possano anche solo far dubitare della piena genuinità delle dichiarazioni in esame.
13. In particolare1 e dichiaravano Parte_2 Persona_1 Persona_2
agli ispettori di ITL come il sin dal gennaio 2018, non solo si occupasse del bar ma CP_1 anche – se non addirittura in modo precipuo - delle questioni di ufficio, degli ordini con i fornitori e dei rapporti con gli altri dipendenti, e ciò sin dal momento genetico del rapporto;
è, infatti, emerso che con questi il aveva intrattenuto trattative finalizzate alla conclusione CP_1 dei singoli contratti ed, inoltre, che aveva gestito i rapporti di lavoro in autonomia, dando ai prestatori specifiche indicazioni lavorative, predisponendone i turni e fungendo da unico
“referente” nel contesto organizzativo così che tutto fosse “in ordine” (usando le parole dei testi sopra indicati che lo indicavano eloquentemente come “Direttore”).
14. Attraverso la piena valorizzazione di tali convergenti dichiarazioni, si rafforzano - come anticipato - le considerazioni a cui è pervenuto il giudice di I grado, in particolare laddove afferma che le mansioni svolte dal erano rimaste identiche sin dall'inizio del rapporto CP_1 1 Cfr. da pag. 147 del documento unico PDF acquisito da ITL nel presente grado in ottemperanza al provvedimento istruttorio adottato dalla Corte in data 19.6.2025. 4 (gennaio 2018)2; mansioni ricondotte alla qualifica di “Direttore” dallo stesso datore di lavoro però solo dal gennaio 2019 (come emerge in modo cristallino dall'esame delle buste paga acquisite nel corso del presente grado3).
15. Parimenti corretta – alla luce del solido accertamento probatorio circa lo svolgimento, da parte del di attività di direzione con responsabilità gestionale sin dal CP_1 gennaio 2018 - è la valutazione del giudice di prime cure quanto alla riconduzione di tali mansioni4 alla qualifica rivendicata dal con riguardo al periodo gennaio 2018 -dicembre CP_1
2018, dovendosi aver riguardo alle previsioni specifiche del CCNL di riferimento pacificamente applicabile al caso di specie - “PUBBLICI ESERCIZI - CONFCOMMERCIO - (DAL
01/01/2018) TESTO UNICO VIGENTE 4/8/2021” – specificamente al “QUADRO A”5, il quale prevede che:
“Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda”, tra cui (con enfasi nella parte di interesse):
“- capo area (compreso capo area di catena di esercizi);
- direttore;
[…]”.
16. Inoltre, la correttezza del quantum a titolo di differenze retributive come riconosciuto dal Giudice di prime cure in ossequio alle richieste del lavoratore, si trae dalla considerazione che la richiesta del a tale titolo risulta fondata sulle modalità di calcolo CP_1 seguite dallo stesso datore di lavoro quando, dal gennaio 2019, gli riconosceva direttamente in busta paga la qualifica di “Direttore” (cfr. buste paga dal gennaio 2019, già cit.), dovendosi con ciò ritenere assorbito sul punto ogni altro profilo, aspetto od argomentazione.
17. Alla luce delle argomentazioni probatorie sviluppate in tale sede - come sopra esposte anche ad integrazione confermativa della motivazione di cui alla gravata sentenza - la
Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente deciso la vertenza, avendo acclarato il concreto svolgimento delle mansioni superiori invocate sin dall'inizio del rapporto di lavoro (gennaio 2018) e la riconducibilità di tali mansioni alla corretta previsione contrattuale di riferimento di cui al livello “A- Quadro” del CCNL di riferimento.
18. Alla luce di quanto esposto, si perviene al rigetto dell'appello e all'applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., di talché le spese di lite – come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa, la bassa complessità della controversia e lo svolgimento di incombenti istruttori – sono poste a carico dell'appellante, tenuto altresì alla corresponsione di ulteriore importo a titolo di contributo unificato stante l'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 212/2023 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il giorno 17/10/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Dott. AN Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr, pag.
3-4 della sentenza gravata laddove si legge: “E visto che l'inquadramento nel livello A quadro è stato operato dall'azienda stessa nel gennaio del 2019, deve desumersene che – a parità di mansioni svolte, ossia quelle della lettera di assunzioni – tale livello A quadro spettasse ab origine al lavoratore…”. 3 Cfr. da pag. 81 del documento unico PDF acquisito da ITL nel presente grado, quanto alle buste dal gennaio 2019. 4 Cfr. pag. 4 sentenza gravata laddove si legge: “Ben si attaglia a tale profilo lavorativo, al contrario, proprio la qualifica di quadro livello A, posto che alla stessa “Appartengono … i quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda: … direttore” 5 Cfr. all. 4 prodotto dalla soc. in I grado, a pag. 101. 5