Sentenza 26 maggio 1969
Massime • 2
Ai fini della deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, consentita dall'art.2 cod.proc.civ. quando si tratti di cause relative ad obbligazioni tra stranieri o fra uno straniero ed un cittadino ne residente, ne domiciliato in Italia, se il contraente straniero sia una societa, al criterio di 'cittadinanza' si sostituisce quello di 'nazionalita'. Si considerano nazionali, nel senso che sono assoggettate in toto alle Disposizioni della legge italiana, le societa costituite all'estero, che abbiano nel territorio dello stato italiano la Sede della amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa (art. 2505 cod.civ.) e le societa costituite in Italia, anche se l'oggetto della loro attivita sia all'estero (art.2509 cod.civ.). si devono - per esclusione - considerare straniere le societa costituite all'estero che non abbiano in Italia ne la Sede amministrativa ne l'oggetto principale dell'impresa. La societa, che deve considerarsi straniera, non puo trasformarsi in nazionale per il fatto di aver stabilito nel territorio dello stato una o piu sedi secondarie con rappresentanza stabile.*
L'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposta anche quando il giudice di primo grado abbia risolto la questione di giurisdizione senza decidere il merito e la pronuncia non sia ancora passata in giudicato. Essa puo essere proposta anche dalla parte, la cui tesi - in ordine alla giurisdizione - sia stata accolta dal suddetto giudice. ( sulla prima parte, V.2061-68, massima n. 334184 sulla seconda parte, V. 1821-67, massima n. 328716).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/1969, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1969 |
Testo completo
L'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposta anche quando il giudice di primo grado abbia risolto la questione di giurisdizione senza decidere il merito e la pronuncia non sia ancora passata in giudicato. Essa puo essere proposta anche dalla parte, la cui tesi - in ordine alla giurisdizione - sia stata accolta dal suddetto giudice. ( sulla prima parte, V.2061-68, massima n. 334184 sulla seconda parte, V. 1821-67, massima n. 328716).*