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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2023( riunisce 142/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 28 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1919/2022 del UN di
Milano ( giudice dr.ssa Porcelli ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._1 [...]
, dell'avv. HUGE SARA , C.F._2 C.F._3 C.F._4
dell'avv. LAMARI ELISA ( , elettivamente domiciliato presso il C.F._5 loro studio in GALLERIA SAN BABILA 4/C 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ALBE' GIORGO Controparte_1 P.IVA_1 , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano via C.F._6
Durini n. 5
APPELLATA
CONCLUSIONI
PROC. 137/2023
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 7 febbraio 2023
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 6.4.2023
PROC.142/2023
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 8 febbraio 2023
PER L'APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Come da memoria in data 5 Aprile 2023
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1919/22 il UN di Milano nella causa promossa dal Sig.
contro ha così deciso: “dichiara illegittimo il _1 Controparte_1 licenziamento intimato al ricorrente con lettera 10-5-21; condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di € 149.556,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e il complessivo importo lordo i € 11.078,28 a titolo di incidenza sul t.f.r, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di
€ 81.213,19, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di spettanze di fine rapporto e relativa incidenza sul t.f.r.; rigetta per il resto il ricorso;
dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale relativa agli incarichi di consulenza a Controparte_2
rigetta l'ulteriore domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00”.
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi, la vicenda in esame , cosi come risultante dalle allegazioni della parti in primo grado.
Con ricorso depositato in data 17/12/21 il Sig. dichiarava di essere _1
stato assunto da nel maggio 2016, con inquadramento di Controparte_1 dirigente ai sensi del c.c.n.l. dirigenti di imprese assicuratrici. A seguito di divergenze in seno al Consiglio di amministrazione era poi stato raggiunto da lettera di contestazione disciplinare a cui aveva fatto seguito, nonostante le proprie giustificazioni e la richiesta di audizione orale, disattesa, il licenziamento per giusta causa, irrogato con lettera 10-5-21 durante sua assenza per malattia, iniziata in data
18-2-21.
Il ricorrente adiva in giudizio la SIzioni deducendo: la violazione dell'art. 7 S.L., per difetto di preventiva contestazione degli addebiti e violazione del principio di immutabilità della contestazione, per genericità e tardività degli addebiti, per mancata audizione orale;
l'inefficacia del licenziamento fino al 31-5-
21; chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assistenza sanitaria di cui all'Accordo per l'Assistenza Sanitaria dei Dirigenti delle Imprese SItrici del 2 luglio 2018 e insisteva altresì per la condanna al risarcimento dei danni subiti all'integrità psico-fisica e alla reputazione a causa dell'illegittimo comportamento della convenuta.
Si costituiva ritualmente la società contestando la fondatezza delle pretese avversarie e proponendo in via riconvenzionale l'accertamento della responsabilità del ricorrente nel conferimento di due incarichi di consulenza: a
[...] del 1-10-19 e del 4-11-19, con Controparte_3
conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti;
oltre all'accertamento della responsabilità del ricorrente per la sopravvenienza passiva con perdita sul bilancio 2018 derivata dal recesso del contratto con con CP_4 conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il UN , esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, vagliando gli addebiti contenuti nella lettera di contestazione del 22/02/21, suddivisi per settore di competenza (Risorse Umane, Legal, Sistemi informativi, Tecnico, Amministrazione e bilancio, Svolgimento di attività a favore di società terze), ha ritenuto fondata la censura di genericità della contestazione, data l'eccessiva indeterminatezza delle allegazioni, tali da impedire l'individuazione di specifici comportamenti inadempienti del ricorrente , precisando “A prescindere da ogni questione relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione, le numerose aggiunte e specificazioni contenute nella lettera di licenziamento dimostrano inequivocabilmente la totale inadeguatezza ed insufficienza della lettera 24-2-2 1 a costituire valida contestazione disciplinare”.
Il UN , dichiarando quindi l'illegittimo il licenziamento, ha accertato il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso,; ha quindi _1
condannato la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo lordo di € 149.556,90 (calcolo effettuato tenendo conto dei soli benefit auto e alloggio nella misura indicata nei cedolini paga) e di € 11.078,28 a titolo di incidenza sul t.f.r, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e euro 81.213,19 a titolo di competenze di fine rapporto calcolate fino al 24/2/21.
Il UN , per contro, ha dichiarato, per vari profili, infondate le domande di risarcimento del danno proposte da . _1
Da ultimo il UN ha respinto anche le domande riconvenzionali della società convenuta dichiarando la prima inammissibile , tenuto conto che i relativi contratti di consulenza erano stati sottoscritti da nella sua qualità di amministratore _1 delegato “e, quindi, ogni eventuale responsabilità del ricorrente esula dal rapporto di lavoro subordinato tra le parti”, e la seconda per difetto di prova del pregiudizio subito.
Ha proposto appello , incardinando il procedimento n. 137/2023 , _1 chiedendo , in parziale riforma della sentenza , l'integrale accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito C.F. assicurazioni chiedendo il rigetto dell'appello La società ha proposto a sua volta appello , incardinando il procedimento n.
142/2023 ,
Nell'ambito di tale secondo procedimento ha proposto appello incidentale _1
.
Riuniti i due procedimenti;
ammessa ed espletata dalla Corte istruttoria orale;
all'udienza del 27 Novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
PROC. 137/2023
Appello principale di _1
Con il primo motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella parte _1 in cui il UN ha valorizzato, ai fini del calcolo del preavviso, solo l'auto e l'alloggio nella misura indicata nei cedolini paga, tralasciando di considerare le polizze assicurative indicate nel documento 3 allegato al fascicolo di primo grado, tenendo conto, erroneamente, del valore convenzionale di tali benefit (ossia del valore indicato nei prospetti paga) e non del loro valore normale, ai fini civilistici, risultante documentalmente sempre dal sopra richiamato documento 3.
Per parte appellante il UN ha inoltre errato nel ritenere che il documento 3 prodotto contenesse “un semplice scambio di email tra due soggetti non meglio identificati”, dal momento che tali soggetti erano invero indicati nelle persone della
Dott.ssa addetta alla Divisione Amministrativa – Amministrazione e Bilancio di Per_1
e la Dott.ssa , segretaria dell'Amministratore Controparte_1 Persona_2
Delegato e di Direzione di Controparte_1
Parte appellante chiede quindi la riforma della sentenza in tal senso: dichiarare il suo diritto al pagamento a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di una somma lorda di € 164.444,62 (pari a 5 mensilità, calcolate sulla base della mensilità indicata in ricorso di primo grado: euro 32.888,92) oltre ad € 11.358,86 a titolo di TFR sulla predetta indennità sostitutiva del preavviso con conseguente condanna della
Compagnia a corrispondergli, in aggiunta a quanto già corrisposto in virtù della sentenza appellata, il maggior importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di TFR sulla predetta indennità. Con il secondo motivo di appello il Sig. chiede la riforma della sentenza _1 laddove ha statuito sulla sua domanda di condanna al pagamento della retribuzione/indennità di malattia per il periodo dal 24 febbraio 2021 al 31 maggio
2021, nonché all'incidenza della stessa sugli istituti retributivi indiretti
Secondo il UN, infatti, l'appellante – licenziato illegittimamente durante la malattia, iniziata prima dell'avvio del procedimento disciplinare – non avrebbe diritto al pagamento dell'indennità di malattia prevista dal CCNL di settore perché la provvisoria inefficacia del licenziamento sancita dall'art. 2110 c.c. troverebbe applicazione solo nel caso di licenziamento legittimo.
Parte appallante ritiene errate tali considerazioni affermando invece il contrario: ossia che qualunque recesso unilaterale (a prescindere dalla sua legittimità o meno) del datore di lavoro (e con la sola esclusione del recesso per giusta causa) è provvisoriamente inefficace fino al termine del periodo di sospensione ex art. 2110
c.c. L'assenza di giusta causa, quindi, oltre a rendere illegittimo il licenziamento, con conseguente diritto dell'appellante all'indennità sostitutiva del preavviso, comporta altresì l'inefficacia – intesa come impossibilità di produrre l'effetto interruttivo del rapporto (che prescinde dalla legittimità o illegittimità del rapporto) – del predetto licenziamento per tutta la durata del periodo di comporto.
In conclusione, per parte appellante il UN avrebbe dovuto ritenere che il licenziamento ha prodotto i suoi illegittimi effetti solo a fare data dal 1° giugno 2021
e, pertanto, insiste per il riconoscimento del suo diritto al trattamento di malattia previsto ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2021
e il 31 maggio, come da calcoli che riporta da pg. 105 a pg. 106 dell'atto di appello.
Con il terzo motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella parte _1 in cui quantifica l'indennità sostitutiva delle ferie in € 34.559,29 lordi invece che in €
40.840,91 lordi come indicato nei conteggi allegati al ricorso di primo grado, dal momento che non risulta a suo avviso corretto l'importo di € 961,53846 indicato nella busta paga di maggio quale retribuzione giornaliera (e accertato poi dal giudice di prime cure), ottenuto dividendo per 26 la retribuzione mensile. Il divisore giornaliero corretto per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, ad avviso dell'appellante, come stabilito dall'art. 14 CCNL applicabile al caso in oggetto nel presente giudizio, è 22 pari alla media mensile dei giorni lavorativi nell'ipotesi in cui la settimana lavorativa sia di 5 giorni.
Con il quarto motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella _1
parte in cui il UN ha rigettato la domanda di accertamento del suo diritto all'assistenza sanitaria prevista dall“Accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici del 2 luglio 2018” allegato n. 5 del CCNL in quanto incompatibile con la domanda di accertamento della mancanza di giusta causa di illegittimità del licenziamento.
Invero l'appellante sostiene che le uniche ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro rispetto alle quali l'Accordo del 2 luglio 2018 non trova applicazione sono quelle di risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni” o per “licenziamento per giusta causa”. Dato l'accertamento, nel giudizio di primo grado, dell'illegittimità del licenziamento il Sig. insiste per il suo diritto al trattamento di assistenza _1 sanitaria di cui all'Accordo del 2 luglio 2018.
Con il quinto motivo di appello chiede la riforma della sentenza laddove il _1
UN ha rigettato le domande di risarcimento dei danni dallo stesso subiti per mancata prova del nesso causale con le “condotte aziendali illegittime”, sostenendo invero di avere dettagliatamente indicato la condizione di stress alla quale era stato sopposto sul luogo di lavoro, comprovata anche da relazione prodotta in atti dal dott. specialista in psichiatra da cui lo stesso era in cura, che in data 2 Per_3
novembre 2021, aveva rilevato: “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore
Depresso Misti (ex DSM 5) di grado Complicato del Dott. è un corteo _1 sintomatologico globalmente compatibile, a livello clinico, con la pressione psicologica dettata dall'evento traumatico cui Egli è stato sottoposto ovvero è possibile considerare le vessazioni lavorative come evento causalmente sufficiente a determinare l'insorgenza della sintomatologia descritta”. “Per quanto concerne il criterio di esclusione di altre cause, che l'elemento psichico sia in nesso causale con la vicenda lavorativa è di elevata probabilità razionale: Non risultano né sono emersi dai documenti, altri eventi e/o accadimenti diversi dalla vicenda lavorativa che possano assumere anche un ruolo causale o concausale”.
Sul punto parte appellante chiede quindi la condanna della società al risarcimento del danno all'integrità psicofisica per € 53.166,24, o alla diversa somma di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari a € 1.265.
insiste altresì nel ribadire il suo diritto al risarcimento dei danni alla _1
reputazione, all'immagine professionale e alla vita di relazione, da liquidarsi in via equitativa in un importo non inferiore a € 300.000
Costituendosi nell'ambito di Tale procedimento, C.F. assicurazioni , insiste per l'inammissibilità del terzo motivo di appello proposto dal dott. , _1 riguardante la quantificazione in € 40.840,91 lordi dell'indennità sostitutiva delle ferie.
La società osserva che in primo grado (né nel ricorso né nei conteggi prodotti)
non aveva mai specificato che la retribuzione giornaliera dovesse essere _1
determinata applicando il divisore giornaliero di 22 anziché di 26. Sul punto parte appellata insiste allora per il rigetto di tale doglianza di con conseguente _1 conferma della sentenza nella parte in cui ha quantificato in 34.559,29 l'indennità per ferie maturate
°°°°°°°°
PROC. RIUNITO n. 142/2023
Appello principale di Controparte_1
Con il primo motivo CF censura la sentenza la sentenza nella parte in cui il
UN ha ritenuto generiche le contestazioni mosse a , in quanto le _1 stesse, al contrario, sono e devono ritenersi specifiche (riferite a sei diverse questioni: settore legale;
sistemi informatici;
settore tecnico;
settore amministrazione e bilancio;
svolgimento di attività a favore di società terze;
danni arrecati tramite il conferimento di incarichi a consulenti esterni), al punto che lo stesso lavoratore aveva preso specificatamente posizione su ogni addebito, replicando punto per punto. Per parte appellante quindi, se il Sig. aveva reso ampie giustificazioni era _1 perché aveva chiaramente compreso gli addebiti contestati;
diversamente non avrebbe potuto difendersi con cinque pagine di giustificazioni.
Inoltre, l'appellante non ritiene condivisibile quanto affermato dal UN in merito al fatto che con la lettera di licenziamento CF Ass. aveva aggiunto ulteriori elementi precedentemente non indicati.
Contrariamente a quanto affermato dal UN parte appallante ribadisce che i fatti riportati nella lettera di licenziamento sono tutti collegati e riconducibili a quelli indicati nella lettera di contestazione, non sono nuovi e non sono stati indicati al solo fine di “sanare” la genericità della contestazione di cui alla lettera del
22/02/2021.
L'appellante ribadisce di non aver dedotto fatti nuovi, ma, al contrario, di aver fornito soltanto ulteriori elementi utili a dimostrare la fondatezza degli addebiti precedentemente mossi e non modificati, citando alcuni esempi idonei a rendere più evidenti le mancanze del Sig. , alla luce delle sue giustificazioni. _1
Per tali motivi CF SIzioni chiede quindi la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le contestazioni mosse a con lettera datata 22/02/2021 _1 sono generiche e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento con condanna di CF al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle competenze di fine rapporto.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il
UN ha ritenuto tardive le contestazioni mosse a riguardo alla _1 funzione amministrazione e bilancio perché riferite a fatti risalenti al 2019 e fino al
2020.
Sul punto parte appellante afferma che il UN non ha considerato che la valutazione della tempestività della contestazione va condotta in termini non assoluti e rispetto al momento in cui si sono verificati i fatti, ma in termini relativi, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto la possibilità di avere piena contezza degli inadempimenti posti in essere dal lavoratore .
CF, come già esposto e documentato in primo grado, sostiene che il Consiglio di
Amministrazione non aveva avuto immediata contezza degli addebiti imputabili al Sig. e che comunque, prima di poter esaminare se ci fossero i presupposti _1 per muovere la contestazione, aveva dovuto attendere gli esiti dell'indagine avviata con la nota presentata dal Consigliere Avv. ES il 14/05/2020 e il successivo iter di convocazione del CdA per le conseguenti delibere, dal momento che il Sig.
era un dirigente apicale e, pertanto, ogni decisione in merito all'avvio del _1 procedimento disciplinare imponeva un passaggio in CdA con l'assunzione della relativa delibera.
In secondo luogo, e solo per mero scrupolo difensivo (dal momento che già la sentenza di prime cure non aveva accolto i motivi di impugnazione svolti da
) parte appellante ribadisce che non sussiste alcuna violazione dell'art. 7 L. _1
300/1970 in ragione del “mancato” espletamento dell'audizione orale dal momento che è stato lo stesso Sig. a chiedere per tre volte il differimento _1
dell'audizione per motivi di salute.
CF, pertanto, ribadisce di non dover essere ritenuta inadempiente per avere respinto la terza istanza di rinvio e avere, quindi, confermato l'audizione del
09/04/2021 alla quale ha pretestuosamente deciso di non comparire senza _1 dare una motivazione legittima.
La società inoltre ribadisce che non possa ravvisarsi una violazione dell'art. 7 cit. per la “mancata” consegna dei documenti richiesti da , atteso che ai sensi _1 dell'art. 7 L. 300/1970 il datore di lavoro non ha l'obbligo di consegnare al lavoratore i documenti su cui si fonda la contestazione, ma è il lavoratore che, ritenendo necessaria l'esibizione di alcuni di essi per l'esercizio di difesa, ha l'obbligo di chiederli al datore di lavoro specificando quelli necessari a tale scopo. Su punto CF afferma allora che nella lettera di giustificazioni TI aveva formulato una richiesta generica e indeterminata e, anche a seguito di chiarimenti da parte di CF, aveva sempre omesso di indicare quali documenti necessitava di ricevere.
Con il terzo motivo di appello denuncia la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo alcuni addebiti infondati e/o tali da non giustificare il recesso.
Per parte appellante invero, tutti gli addebiti mossi al Sig. nella sua qualità _1 di figura apicale all'interno della società sono di gravità tale da far ritenere legittimo il recesso con effetto immediato. A , infatti, era stato contestato di non avere adeguatamente controllato e _1 presidiato le funzioni risorse umane, legal, sistemi informativi, tecnica e amministrazione e bilancio a lui riconducibili e di cui aveva la responsabilità di supervisione e controllo nella sua qualità di Direttore Generale (da pg. 76 a pg.86 del ricorso parte appellante torna a specificare dettagliatamente tutte le contestazioni mosse allo stesso).
Concludendo sul punto l'appellante, considerata la posizione del Sig. e le _1 sue responsabilità quale Direttore Generale, ritenendo i fatti contestati di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il recesso senza preavviso, chiede la riforma della sentenza nel punto in cui ha ritenuto illegittimo il licenziamento.
Con il quarto motivo di appello (proposto nella denegata ipotesi in cui il licenziamento operato nei confronti del dovesse essere confermato come _1 illegittimo) chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha quantificato la retribuzione mensile di in € 29.911,38 ai fini della determinazione _1 dell'indennità sostitutiva del preavviso e della relativa incidenza sul TFR. Sul punto parte appellante ribadisce come la valorizzazione di auto e immobile non concorrono alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR e dell'indennità sostituiva del preavviso. CF afferma, pertanto, che detti importi devono essere determinati prendendo a riferimento soltanto la ral, che nel caso di era di € 350.000. Pertanto, la retribuzione mensile di riferimento è di € _1
29.166,66 e per l'effetto, l'indennità sostituita del preavviso dovrà essere determinata in € 145.833,33 e la relativa incidenza sul TFR in € 10.802,47.
Con il quinto motivo di appello chiede la riforma della sentenza Controparte_1 nella parte in cui il UN , pur dichiarando la cessazione del rapporto di lavoro alla data di avvio del procedimento disciplinare del 24/02/2021, ha negato il diritto di CF alla restituzione delle retribuzioni corrisposte per il periodo successivo a tale data (dal 24/02/2021 al 30/04/2021) e il conseguente diritto di compensarle con le competenze di fine rapporto maturate da fino al 24/02/2021. Sul punto _1
l'appellante eccepisce la violazione l'art. 1, comma 41, L. 92/2012 che espressamente prevede che: “il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300… produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva … Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”.
La norma, secondo la società appellante , è chiara e riconosce al lavoratore il diritto al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo all'avvio del procedimento disciplinare soltanto nel caso in cui lo stesso abbia effettivamente lavorato, prevedendo, peraltro, espressamente che in tal caso, il periodo lavorato si imputa a preavviso.
In secondo luogo, per parte appellante, la decisione del giudice di prime grado è comunque in contraddizione con la dichiarazione di cessazione del rapporto alla data del 24/02/2021 affermata nella medesima sentenza: infatti se il rapporto è cessato il 24/02/2021, nessun importo è dovuto a per il periodo successivo _1
e, pertanto, lo stesso è tenuto a restituire quanto percepito.
Nella denegata ipotesi in cui la sentenza dovesse essere confermata sul punto, dichiarando che CF non ha diritto alla restituzione delle retribuzioni corrisposte a dopo il 24/02/2021, parte appallante chiede che siano imputate _1 all'indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, dall'importo eventualmente riconosciuto a a titolo di indennità _1 sostitutiva del preavviso dovrà essere detratto l'importo di € 52.884,89 risultante dai cedolini agli atti.
Con il sesto motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella Controparte_1
parte in cui ha quantificato la quattordicesima mensilità in € 16.666,67 e riconosciuto al TI le incidenze sul TFR.
In riferimento alla quattordicesima mensilità parte appellante afferma che erroneamente in sentenza erano stati liquidati i ratei a decorrere dal 01/07/2020 senza tenere conto che i ratei del 2020 erano stati corrisposti con il cedolino di giugno 2020.
Ai sensi del CCNL applicato, la quattordicesima spetta nella misura di una mensilità piena nel caso di rapporto di lavoro in essere da gennaio a dicembre;
a giugno 2020 CF aveva corrisposto la quattordicesima maturata per tutto il 2020, corrispondendo quindi in anticipo i ratei del 2020 da luglio a dicembre. Pertanto, sul punto CF insiste nel ribadire che al Sig. spettano soltanto i due ratei 2021 (gennaio e _1
febbraio).
Quanto al TFR, CF afferma che la quantificazione delle incidenze delle competenze di fine rapporto è stata fatta in sentenza senza tenere conto di quanto già riconosciuto a con il cedolino di giugno 2021. _1
Il 05/08/2021 CF aveva infatti interamente corrisposto a l'importo _1 maturato alla data del 24/02/2021, importo che comprendeva le incidenze sulle competenze di fine rapporto risultanti dal cedolino di maggio 2021.
Con il settimo motivo di appello chiede la riforma della sentenza Controparte_1
nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la sua domanda di risarcimento dei danni subiti per i costi degli incarichi di consulenza esterna conferiti a CP_2 dal momento che il UN adito era competente a decidere sulla domanda perché i danni lamentati erano conseguenti ad azioni poste in essere dal Sig.
in qualità di Direttore Generale, non di Amministratore Delegato. _1
Con l'ottavo motivo di appello chiede la riforma della sentenza Controparte_1
nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno per la sopravvenienza passiva di € 403.000 conseguente al recesso dal contratto con
[...] per genericità e indeterminatezza dell'allegazione. CP_4
I contenuti nella nota integrativa non possono per parte appellante essere considerati generici infatti dalla stessa chiaramente si evidenzia: “sopravvenienze per € 902 principalmente per: adeguamenti contabili riferiti a registrazioni dello scorso esercizio;
per la svalutazione della partecipazione nella Banca Sviluppo Tuscia della Capogruppo per € 328 mila e rettifiche di costi per € 403 mila circa relativi al noleggio del Software TU utilizzato nella prima metà del 2018 per i nuovi prodotti misti vita/danni. Il software è stato oggetto di dismissione anticipata nel 2018”.
In sostanza, come del resto confermato anche nelle difese del Sig. , la _1 decisione di dismettere il contratto era stata una conseguenza del risultato CP_4 negativo, derivato tra l'altro alla "fragilità dell'architettura". A fronte di una prestazione inadeguata del fornitore in luogo del recesso avrebbe dovuto essere intimata la risoluzione del contratto, con richiesta di ripetizione del pagato e di risarcimento del danno: a tanto non si è dato corso. Delle due l'una: o il software scelto da era inadeguato, e dunque doveva risponderne, o la _1 _1
prestazione di era inadeguata, e quindi doveva rispondere della CP_4 _1 scelta del recesso in luogo della risoluzione per inadempimento.
In conseguenza stante il grave inadempimento del Sig. agli obblighi sullo _1
stesso gravanti in relazione alle mansioni ed all'inquadramento attribuiti lo stesso per l'appellante è da considerarsi responsabile della sopravvenienza passiva avuta sul bilancio CF 2018 per effetto del recesso dal contratto con ed è quindi CP_4
tenuto a risarcire CF del danno conseguente. deve essere condannato a _1 corrispondere a CF l'importo di € 403.000.
Costituendosi nel procedimento 142/20123 ha proposto APPELLO _1
INCIDENTALE
Con un unico articolato motivo di gravame, propone appello incidentale _1 in relazione al capo della sentenza con cui il UN ha rigettato la sua eccezione di incompetenza e di inammissibilità della domanda riconvenzionale di
[...] relativa al recesso del contratto con CP_1 CP_4
Quanto all' eccezione di incompetenza del UN del Lavoro parte appellante incidentale insiste nel ribadire che, come risulta dai documenti prodotti in atti, il contratto con era stato stipulato dal Sig. in qualità di CP_4 _1
Amministratore Delegato di e di (società diversa Controparte_1 CP_5 dall'appellante principale). Per questa ragione, insiste il Sig. , non solo la _1
domanda avrebbe dovuto essere promossa avanti al UN delle Imprese e non del Lavoro ma anche, in assenza di delibera assembleare ai sensi dell'art. 2393 c.c., nessuna azione di responsabilità avrebbe potuto essere promossa nei confronti del
Sig. . A ciò, da ultimo aggiunge che la domanda riconvenzionale di _1 controparte non potrà in ogni caso avere ad oggetto gli asseriti danni connessi alla sopravvenienza passiva imputabile al bilancio di altra e diversa società del CP_5
Gruppo CF. Per tale domanda, infatti, è del tutto sprovvista di Controparte_1 legittimazione attiva ai sensi dell'art. 75 c.p.c. °°°°°°°°
Si esaminano di seguito gli esposti motivi di appello.
PRIMO , SECONDO, TERZO MOTIVO DELL'APPELLO DI C.F. ASSICURAZIONI
Vanno affrontati , per ragioni di priorità logico -giuridica le questioni inerenti la legittimità licenziamento intimato da per giusta causa a Controparte_6 _1
con lettera del 10 Maggio 2021 all'esito del procedimento disciplinare che ha preso le mosse dalla contestazione disciplinare ricevuta via e mail da in _1 data 24 febbraio 2021, .
La società appellante censura le conclusioni cui è pervenuto il UN in ordine alla genericità della contestazione;
osserva che gli addebiti debbono al contrario ritenersi specifici (riferiti a sei diverse questioni: settore legale;
sistemi informatici;
settore tecnico;
settore amministrazione e bilancio;
svolgimento di attività a favore di società terze;
danni arrecati tramite il conferimento di incarichi a consulenti esterni), atteso che lo stesso lavoratore ha preso, nel corso del procedimento disciplinare , posizione su ogni addebito, replicando punto per punto;
rileva che ha reso ampie giustificazioni e ciò dimostra che egli ha chiaramente _1 compreso gli addebiti contestati
La società ribadisce che a è stato contestato di non aver adeguatamente _1 controllato e presidiato le funzioni risorse umane, legal, sistemi informativi, tecnica e amministrazione e bilancio a lui riconducibili e di cui aveva la responsabilità di supervisione e controllo nella sua qualità di Direttore Generale
Per parte appellante i fatti contestati sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il recesso senza preavviso
Tali censure non colgono , ad avviso del collegio, nel segno -
Si legge nella contestazione del 22 febbraio del 2021 :
“ Risorse umane
Lei ricopre da tempo la responsabilità delle risorse umane . Un primo assesment SCS aveva evidenziato profonde lacune , in particolare l'assenza di completa conoscenza del contenuto di ciascun ruolo , la mancanza di ownership su processi ed attività e quindi una grave mancanza di managerialità .
Un secondo assesment SCS datato nel mese di aprile 2019 a Lei perfettamente noto
….ha individuato una totale assenza di gestione del settore .
In particolare sono stati evidenziati l'assenza di sistemi e di strumenti di valutazione
, di individuazione di obiettivi , di programmi di formazione , di parametri qualitativi
e quantitativi e tempistiche per percorsi di carriera , di necessari reporting . Da tale momento e sino alla data odierna nessuna delle lacune evidenziate risulta essere stata non tanto risolta ma neppure affrontata con la rigorosità necessarie . Lei ha poi ritenuto di procedere con una serie di contratti a tempo indeterminato , di stages , di collaborazione professionale , di appalti di servizi solo per tamponare singole situazioni senza una visione organica del settore : ciò ha determinato un rilevante turn over di personale , la presenza di situazioni che presentano rischi di compliance giuslavoristica , una sostanziale mancanza di affezione del gruppo.
Ai fini della individuazione concreta dei singoli fatti rimandiamo all'assesment sopra indicato , da intendersi qui trascritto integralmente ed a lei perfettamente noto .
CP_7
ha ricoperto per lungo tempo ad interim la responsabilità dell'area legale …L'area
[...]
non è adeguatamente presidiata: difetta qualsiasi forma di coordinamento tra i diversi legali cui sono affidati gli incarichi , con il risultato che controversie identiche
, mancando tale generale coordinamento , hanno avuto esiti tra loro diversi con danno economico per la scrivente società ; difetta infine qualsivoglia criterio per
l'affidamento degli incarichi ai legali esterni . Da tempo , inoltre , il settore impiega professionisti in forza di contratti di collaborazione che costituiscono un notevole rischio in termini di compliance ….” .
In presenza di tale contestazione , nella lettera di giustificazione in data 1 Marzo
2021 , , pur rilevando la genericità della contestazione in più punti , ha _1 evidenziato che i due assesment “ come ben noto alla Compagnia sono stati da me richiesti proprio al fine di verificare se il sistema di governance adottato dal gruppo fosse efficace ed adeguato alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento nonché dell'evoluzione del mercato assicurativo e delle nuove linee strategiche di business del Gruppo stesso…. “ . In relazione al settore legale ha evidenziato, fra l'altro , che “ _1
l'attuale responsabile del settore legale è stato assunto il 1 febbraio 2020” e che “ non corrisponde al vero che l'area difetti di un report annuale dato che nel bilancio annuale viene indicato chiaramente il livello del contenzioso che è del tutto fisiologico e gestito con gli adeguati accantonamenti flussi di informazione “ .
Ciò premesso , ritiene il Collegio che dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale disposta ed espletata dal Collegio non risultano provati in relazione alle aree risorse umane – legale fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il licenziamento senza preavviso effettuato dalla società .
In ordine agli assesment della società il UN ha già correttamente evidenziato : “ In primo luogo si rileva che il primo assesment non è neppure stato prodotto in giudizio dalla convenuta . Inoltre l'assesment dell'aprile 2019 . prodotto come doc. 14 ….è composto da 104 pagine quasi esclusivamente dedicate e proposte per il miglioramento dell'efficacia dei processi ed ai possibili interventi da porre in essere….nel caso di specie l'assesment prodotto contiene proposte di modelli organizzativi e di possibili interventi e processi e solo le pagine 6-7 riportano una “ sintesi evidenze emerse dall'analisi as-is “ : si tratta appunto di una esposizione estremamente sintetica , non riferita specificamente all'operato del ricorrente “ .
Il teste , componente del consiglio di amministrazione di Testimone_1 [...]
dall'aprile maggio 2016 ha dichiarato sul punto : “ Parte_2 CP_5 _1 nell'ambito della società era direttore generale ed amministratore de Per quanto riguarda le risorse umane la funzione è stata sempre ricoperta da . _1
La scelta di affidare l'incarico a di una verifica generale sulla compagnia è stata solo di … Noi come consiglio di amministrazione abbiamo imputato a _1
rapporti di lavoro irregolari ( non regolati secondo le norme giuslavoristiche _1
: mi ricordo di un certo dott. che si occupava della contrattualistica della Per_4 società attraverso una sua società che si chiamava PO RL , vi era poi l'avvocatessa
Pecora ) . I fatti specifici cui abbiamo fatto riferimento nella contestazione in relazione al settore risorse umane erano specificamente contenuti nella relazione
. In tal senso c'erano dei settori dove c'erano dei turnover rilevanti . Noi come consiglieri di amministrazione eravamo a Roma molto poco e io personalmente non avevo nessun contatto con il personale , ad eccezione della segreteria societaria “
Il teste ha quindi confermato che he era stato lo stesso , come da questi _1
dichiarato nelle già richiamate giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare , ad affidare alla “ una verifica generale sulla compagnia “ .
Il teste inoltre ha ammesso che “ Noi come consiglieri di amministrazione eravamo a Roma molto poco e io personalmente non avevo nessun contatto con il personale , ad eccezione della segreteria societaria “.
Il teste , infine, ha affermato che “ I fatti specifici cui abbiamo fatto riferimento nella contestazione in relazione al settore risorse umane erano specificamente contenuti nella relazione “
ES ha quindi rinviato , così come già risulta dalla contestazione del 22 febbraio 2021 , alla prodotta relazione della società CM .
Tale relazione , però , si ribadisce , non contiene ulteriori concreti fatti riferibili all'operato di talmente gravi da giustificare il licenziamento per giusta _1
causa della società .
In tal senso vanno richiamate anche le dichiarazioni rese dal teste , vice Tes_2 direttore della società dal 17.11.2017 al 22.2.2021.
Il teste ha precisato che “ il mio rapporto di lavoro si è chiuso con un licenziamento per giusta causa ritenuto illegittimo all'esito del contenzioso da me azionato “.
Ciò premesso , il teste ha sul punto in esame chiarito , con dichiarazioni ritenute dal
Collegio attendibili in quanto non smentite da decisivi elementi di segno contrario :
“ Per quanto riguarda la funzione legale , , chiarisco che il contenzioso era basso e nell'ambito del bilancio venivano indicati i dati relativi a detto settore . Chiarisco anche che ogni mese il responsabile del monitoraggio del piano strategico , CP_9
, predisponeva un report del monitoraggio all'interno del quale c'era una
[...] pagina dedicata ai contenziosi. Io non so dire di conclamate criticità inerenti al settore legale….”.
°°°°°°°° Nella lettera del 22 febbraio 2021 è stato contestato ancora a : _1
“ Nel settore dei sistemi informativi Lei ha responsabilità di titolare della funzione , oltre ad essere amministratore unico della controllata Geco.IT che si occupa dell'IT per la scrivente società , e di cui avrebbe – ma non lo ha fatto – gestirne il funzionamento ed il coordinamento nell'ambit0 dei rapporti fra i due soggetti.
Nonostante risorse economiche di rilievo il settore appare totalmente non presidiato
. Nel tempo si sono succeduti investimenti errati che hanno determinato perdite in conto economico rilevantissime . Quanto è di estrema evidenza è la mancanza di una programmazione strategica di . Le proposte relative agli Controparte_10
investimenti hanno una natura costantemente rimediale rispetto imposizioni normative o eventi di natura straordinaria . Dimostrativo di ciò è la mancata implementazione di una struttura idonea a resistere ad attacchi informatici . Il tema
è stato posto all'attenzione del Consiglio di amministrazione recentemente, solo dopo alcuni episodi di penetrazione virale …”
Nella lettera di giustificazioni rese nel procedimento disciplinare ha _1
osservato : “ Si tratta anche in questo caso di addebiti generici e privi di fondamento alcuno. Non corrisponde al vero che io non abbia gestito il funzionamento ed il coordinamento tra o it e la Compagnia né che il settore sia totalmente non presidiato . Tutte le attività e i progetti connessi alla gestione dei sistemi informativi , derivanti da obblighi normativi o scelte operative interne ….sono puntualmente recepiti nel piano industriale e nei relativi aggiornamenti che sono annualmente approvati dal Consiglio di Amministrazione . Non è vero , quindi , che non sia stata realizzata una struttura idonea a resistere ad attacchi informatici e tanto meno che il consiglio di amministrazione non sia sempre stato tempestivamente informato delle attività e progetti connessi alla gestione dei sistemi informativi. Ogni fase progettuale e realizzativa viene monitorata sistematicamente e discussa in appositi comitati che prevedono una partecipazione estesa delle varie componenti aziendali.
Contesto quindi fermamente la sussistenza di investimenti errati che possano essere riconducibili ad una mia responsabilità , dai quali siano derivate asserite “ rilevantissime perdite in conto economico “.
Ciò premesso , ritiene il Collegio che dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale disposta ed espletata dal Collegio non risultino provati in relazione ai sistemi informativi fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il licenziamento senza preavviso effettuato dalla società .
Sul punto il teste ha dichiarato: “ Sicuramente nel febbraio del Testimone_1
2020 è intervenuto un attacco informatico e ci ha informato nella _1 immediatezza di tale attacco . In precedenza , da quando io sono stato nel CDA non
c'erano stati attacchi informatici. Noi come CDA imputiamo a di non avere _1
gestito l'informatica fin quando il problema è esploso …Ripeto che quello che imputiamo a è che non vi è stata una condotta preventiva . Il sistema _1 informatico si è rivelato idoneo dopo le iniziative assunte dopo l'attacco informatico ed il coinvolgimento della TE. E' stato a coinvolgere la TE . “ . _1
Il teste , vice direttore generale della società CF dal 17.11.2017 al Tes_2
22.2.2021 ha confermato : “ Prima del febbraio 2020 , data degli attacchi informatici , non mi risulta fossero state segnalate criticità nel sistemi informativi…Chiarisco che come società di assicurazione siamo soggetti al
Regolamento 38 che precisa che la società approvi tutti gli anni un piano IT che preveda anche i presidi per la cybersicurezza . Chiarisco anche che l'attacco informatico del 2020 non è andato a buon fine in quanto nessun dato è stato esfiltrato. Non è vero che si sia attivato solo dopo gli attacchi informatici _1
del 2020 ; preciso che già nel 2019 , nel piano strategico all'anno 2020 era stato inserito un intervento di TE che aveva come obiettivo un controllo sui sistemi informatici ….” .
Le dichiarazioni di , anche su tale punto, appaiono attendibili non risultando Tes_2 smentite da decisivi elementi di segno contrario .
Risulta quindi che prima dell'attacco informatico del febbraio 2020 non fossero emerse o state segnalate criticità in relazione ai sistemi informativi;
risulta inoltre che si sia immediatamente attivato ed abbia riferito al CDA. _1
Anche in relazione ai “ Sistemi informativi “ – si ribadisce - non emergono fatti di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso di . _1
°°°°°°°°
Nella lettera del 22 febbraio 2022 la società ha ancora contestato a per _1 quanto riguarda il settore Tecnico nochè il settore Amministrazione – bilancio : “ Tecnico … Il settore tecnico riporta direttamente a lei . La comunicazione Ivass
17.12.2020 afferente la linea business 12 , resa nota al Consiglio di Amministrazione solo nel gennaio 2021 , manifesta rischi di inadeguatezza delle polizze distribuite dalla compagnia . Ancora più sorprendente che a fronte della lettera indicata non solo l'informativa al Consiglio di Amministrazione è stata tardiva ma la struttura che lei sovraintende non è stata in grado di fornire adeguate risposte nel termine imposto dall'organo di controllo , risultando costretta a richiedere una proroga .
Amministrazione e bilancio
Il settore manifesta criticità di lungo periodo rispetto alle quali non risulta posto in essere alcun remediation plan.
Nel corso del 2019 è emerso un ritardo nelle registrazioni e nelle conciliazioni , che è arrivato addirittura a cinque mesi.
Il settore è posto a riporto del vice direttore che a sua volta riporta direttamente a lei
. Quanto emerso all'esito di una attività di verifica da parte del collegio sindacale ha determinato la decisione del Consiglio di Amministrazione di dare corso al procedimento disciplinare nei confronti del dr. . ….La relazione della Tes_2 funzione International Audituing n. 5/2019 , conseguente alla verifica effettuata dal 15 ottobre 2019 al 28 gennaio 2020 , conclusa il 30 aprile 2020 , ha fatto emergere consistenti ritardi nell'effettuazione delle riconciliazioni bancarie e nella loro formalizzazione , specie per quanto riguarda i conti relativi all'incasso dei premi assicurativi . Tali ritardi sono dovuti e conseguentemente confermano il mancato controllo da parte sua sull'attività del vice direttore generale relativo al sistema di gestione delle attività di riconciliazione e la manifesta inadeguatezza del sistema di controlli interni attuati sotto la responsabilità di questi e di cui lei non poteva non avvedersi ….. Il mancato controllo circa la inadeguatezza dell'operato del vice direttore generale e , di conseguenza , anche a lei riferito , emerge chiaramente anche laddove la funzione ha evidenziato già nel corso dell'audit Controparte_11
che a seguito dei rilievi la Compagnia ha da subito avviato le attività di rimedio, recuperando prima di tutto i ritardi accumulati , strutturandosi anche con il supporto di una consulenza esterna e successivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 rafforzando l'organico con l'inserimento di n. 2 risorse in sostituzione delle risorse uscite;
con riferimento alle attività di riconciliazione , restano da effettuare gli ultimi approfondimenti e le ultime scritture di aggiornamento riferite alle riconciliazioni verso gli intermediari per le quali sono stati comunque rilevati differenziazioni non materiali . Con riferimento alle riconciliazioni intercompany all'interno del Gruppo assicurativo le stesse risultano effettuate . Sono in corso di approfondimento differenze non significative nei confronti di e . Da evidenziare , inoltre ,
l'adozione del nuovo gestionale di contabilità , il passaggio verso il quale , con tutte le analisi funzionali necessarie , è stato avviato nel corrente esercizio “.
Le contestiamo tutti i danni subiti e subendi per effetto del comportamenti inadempienti dal lei tenuti .
In primo luogo la società ha dovuto affidare a un consulente esterno ( la RSR Società di revisione e organizzaazione contabile Spa ) l'incarico di svolgere l'attività di assessment sull'area amministrazione finanza e controllo al fine di individuare tutti i punti criticità : tale consulenza ha comportato un costo di euro 10000,00 oltre IVA .
In secondo luogo , la nostra società ha dovuto affidare al medesimo consulente esterno l'incarico di svolgere attività di supporto alla contabilità volta a sanare le mancanze emerse nel corso dell'audit e consentire , quindi , la regolare predisposizione del bilancio di esercizio. Per l'ulteriore incarico conferito al consulente esterno , la nostra società ha sostenuto una spesa complessiva di euro
141.520,00, sopportando un costo orario di consulenti dedicati alle attività enormemente superiore al costo di dipendenti in organico….”.
Nella lettera di giustificazioni del 1 Marzo 2021 ha sostenuto l'infondatezza _1 di tali rilievi , precisando di essersi prontamente attivato “ per formulare ad Ivass una proposta ragionevole volta ad accogliere alcuni suggerimenti tenuto conto dei nuovi orientamenti del mercato “ ; di “ aver prontamente informato della comunicazione Ivass il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale decise di inserire tale questione nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021 “ ; che “ se fosse vero quanto contestatomi il Consiglio di
Amministrazione non avrebbe potuto approvare i bilanci e le situazioni patrimoniali
e/o sarebbero emerse delle criticità dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla
Relazione sulla revisione contabile del bilancio da parte della società di revisione “.
ha inoltre evidenziato che “ nella relazione 5/2019 dell'Internal Audit _1 richiamata nella lettera di contestazione , si dava peraltro atto che “ la Compagnia sta provvedendo al rafforzamento della struttura organizzativa della divisione
Amministrazione Bilancio “ ; che “ nei successivi rapporti di audit si evidenzia inoltre che le criticità sono state tutte tempestivamente superate e comunque non hanno portato ad alcuna criticità nella formazione del bilancio….” . Ciò premesso , ritiene il Collegio che dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale disposta ed espletata dal Collegio non risultino provati in relazione al settore tecnico – amministrazione bilancio fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il licenziamento senza preavviso effettuato dalla società .
In proposito , il UN ha già correttamente osservato che “ la stessa lettera di contestazione dà atto , in contrasto con le precedenti affermazioni , che a seguito dei rilievi la Compagnia ha da subito avviato le attività di rimedio, recuperando prima di tutto i ritardi accumulati , strutturandosi anche con il supporto di una consulenza esterna e successivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 rafforzando l'organico con l'inserimento di n. 2 risorse in sostituzione delle risorse uscite;
con riferimento alle attività di riconciliazione , restano da effettuare gli ultimi approfondimenti e le ultime scritture di aggiornamento riferite alle riconciliazioni verso gli intermediari per le quali sono stati comunque rilevati differenziazioni non materiali . Con riferimento alle riconciliazioni intercompany all'interno del Gruppo assicurativo le stesse risultano effettuate . Sono in corso di approfondimento differenze non significative nei confronti di e . Da evidenziare , inoltre , l'adozione del nuovo gestionale di contabilità , il passaggio verso il quale , con tutte le analisi funzionali necessarie , è stato avviato nel corrente esercizio . Risulta quindi che le criticità evidenziate dall' siano state tempestivamente affrontate …. CP_14
Dal verbale del CdA del 14.5.2020 prodotto come documento 71 A si ricava inoltre che la Relazione dell è stata trasmessa e che dalla stessa “ emerge Controparte_11 un giudizio di adeguatezza del sistema di controlli interni implementato dalla
Compagnia ; nel documento si dà atto altresì della “ immediata reazione della
Compagnia nel far fronte ai rilievi presentati e quindi nel pianificare , avviare ed attuare i necessari interventi correttivi “.
Il teste ha dichiarato , rispondendo sul cap. 22 del ricorso in Testimone_1 appello di in relazione alla funzione Amministrazione e bilancio : “ Controparte_1
Per quanto riguarda tali circostanze le abbiamo apprese attraverso una relazione dell'audit nell'ottobre 2019 ; sono emersi ritardi di mesi nelle registrazioni , riconciliazioni e a fronte di questi ritardi penso che si sia rivolto a . Tale _1 ritardo è stato imputato da noi del Consiglio di Amministrazione a perché _1
non era concepibile che una compagnia di assicurazioni potesse avere registrazioni per quel lasso di tempo . In precedenza nessuno “ aveva acceso la lampada “ per dire dell'insufficienza di personale e della necessità di assunzioni urgenti per evitare ritardi “.
Sul punto il teste ha dichiarato : “ La necessità di ricorrere alla società è Tes_2
stata invece dettata dalla pochezza di risorse . Ci siamo trovati con tre risorse invece che cinque . Abbiamo cercato di assumere del personale per sopperire a tali carenze
, faccio riferimento al dr. che era uno dei revisori della società . Preciso che il CP_15
dr. è stato assunto attraverso una selezione cui ha partecipato anche il dr. CP_15
, uno degli amministratori della società. Chiarisco che era un Per_5 Per_5 consigliere di amministrazione di espressione della proprietà e quindi è ovvio che il
CdA avesse contezza di tutte queste circostanze. Abbiamo scelto la società in quanto già conosceva l'azienda , in quanto era stata incaricata dall'internal audit di svolgere attività di controllo dei ritardi inerenti alle riconciliazioni . Chiarisco anche e aggiungo che se è vero che ha comportato dei costi è anche vero che dall'altra parte non c'era un costo del personale che sarebbe stato necessario …. Il ritardo nelle riconciliazioni era correlato al ridotto personale che non si riusciva ad integrare
e alla impossibilità di automatizzare taluni processi. In relazione alle riconciliazioni chiarisco che sono stati approvati tutti i bilanci trimestrali , semestrali ed annuali .
Nelle relazioni del Collegio sindacale , della revisione interna e del revisore esterno non v'è traccia di effetti riconducibili alla ritardata riconciliazione …” .
Il Collegio reputa anche in tal caso attendibili le dichiarazioni rese dal teste in Tes_2 quanto non smentite da decisivi elementi di segno contrario.
Risulta anzi dalla stessa contestazione del 22 febbraio 2021 che “ la relazione della
Funzione Internal Auditing n. 5/2019 ha ricondotto i ritardi nelle riconciliazioni principalmente alle seguenti cause : sottodimensionamento della funzione amministrativa e bilancio in termini di risorse dovuto ad un elevato turnover soprattutto negli ultimi 18 mesi precedenti l'attività di audit e all'allontanamento del responsabile della funzione che non ha permesso il consolidarsi di un processo e di procedure di controllo : elevata manualità dovuta alla scarsa , e in alcuni casi , assenza , di automazione dei sistemi informativi contabili e tecnici causata anche dall'obsolescenza del gestionale di contabilità in uso e conseguente fase di implementazione del nuovo gestionale ….”
Risulta quindi la sussistenza di oggettive circostanze che hanno determinato i ritardi nelle riconciliazioni . Si tratta inoltre , alla luce delle dichiarazioni rese dai testi citati , di circostanze note al consiglio di Amministrazione , così come espressamente dichiarato dal teste
ES , fin dall'ottobre 2019 , con riferimento ad una relazione dalla Funzione
Internal Auditing inerente il periodo 15 ottobre 2019 – 28 gennaio2020 e conclusa il
30 Aprile 2020 .
Sul punto , oltre alla già dirimente mancata prova nel merito di fatti talmente gravi da giustificare il licenziamento di senza preavviso , la contestazione appare _1 allora ( come già rilevato dal UN ) sicuramente tardiva .
Anche in relazione al settore tecnico non risultano dalla documentazione prodotta fatti di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa .
In proposito il UN , nel merito , ha già , ad avviso del Collegio, correttamente osservato : “…. Dalla stessa comunicazione Ivass ( del 17.12.2020 ) che richiama espressamente le precedenti interlocuzioni si ricava che la stessa si inserisce in un contesto più ampio e che già in precedenza erano state fornite dalla società informazioni richieste da precedenti note dell'Ivass: la comunicazione del
17.12.2020 richiama espressamente le precedenti interlocuzioni e richiede precisazioni ulteriori dei dati già forniti. La società convenuta era stata informata fin dalla prima nota Ivass del gennaio 2020 , come emerge dai verbali del Consiglio di
Amministrazione prodotti ( NDR: cfr. in particolare docc. 55,56,57,58,59 a e 59b del fascicolo di primo grado ) Inoltre il ricorrente ha prodotto una e mail del _1
28.12.2021 , indirizzata al Presidente del CDA , con la quale è stata trasmessa la nota dell'Ivass. ( NDR: doc. 61 fasc. primo grado ) Il ricorrente ha inoltre prodotto uno scambio di è mail del 26..1.2021 tra il Presidente del Cda e uno dei consiglieri ( NDR: doc. 62 fas. primo grado ), dal quale si ricava la convocazione di un CDA straordinario il lunedì successivo “ per avere il tempo di esaminare l'ampia documentazione “ . La proroga del termine previsto per i riscontri richiesti (
15.2.2021 ) è stata chiesta dal ricorrente il 2.2.2021 , giorno successivo alla riunione del CDA durante il quale il ricorrente , nella sua qualità di amministratore delegato, aveva diffusamente illustrato le richieste contenute nella comunicazione Ivass del
17.12.2021 e gli elementi utili per fornire un riscontro alle stesse;
il ricorrente aveva altresì riferito di ulteriori interlocuzioni con l'Ivass , una delle quali si era svolta lo stesso 1.2.2021 , nonché di una richiesta di proroga dei termini . La proroga di 30 giorni è stata richiesta per consentire una corretta valutazione dell'impatto degli interventi previsti e della loro sostenibilità sul piano industriale e non risulta che la richiesta abbia comportato conseguenze negative per la società “ .
°°°°°°°°
Nella lettera del 22 febbraio 2022 è stato infine contestato a lo _1 svolgimento di attività a favore di società terze :
Le contestiamo di avere prestato attività a favore di società terze durante il suo rapporto di lavoro . La società fa capo al socio di maggioranza Controparte_16 della Compagnia . Abbiamo recentemente appreso che fino al rinnovo del Consiglio di amministrazione di tale società , con rimozione del precedente amministratore sig.
lei ha svolto funzioni di amministratore di fatto di tale società . Lei si è Pt_4 occupato personalmente della selezione degli intermediari , della definizione delle politiche provvigionali , della strutturazione della rete . Lei disponeva il passaggio di personale tra la società scrivente e la società terza , richiedendo al personale dipendente di tale ultima società la remissione di report mensili . Lei si è occupato della complessiva organizzazione di tale società , addirittura disponendo assesment sulla stessa con oneri a carico della società scrivente ….”
Nella lettera di giustificazioni del 1 Marzo 2021 ha replicato : _1
“ Si tratta di una contestazione del tutto pretestuosa ….destituita di fondamento.
Al riguardo mi limito a precisare che non si tratta affatto di una società terza dato che ( già ) era una agenzia di Controparte_17 Controparte_18
proprietà del Gruppo C.F. che , nel settembre 2017 , è stata ceduta a
[...]
, azionista del Gruppo C.F. CP_19
Ha avuto una sua governance autonoma e trattandosi di una struttura distributiva considerabile quale “ captive” e di proprietà del medesimo azionista ha avuto al pari della rete un supporto adeguato da parte della Compagnia che si era anche CP_20 adoperata per promuovere , prima all'interno del Consiglio di Amministrazione della
Compagnia , poi nei confronti delle altre società del , una forma di Controparte_21 contratto ( rete d'impresa ) per condividere servizi e costi relativi ad attività comuni alle diverse imprese . Era quindi , da sempre noto al Consiglio di amministrazione il supporto che nell'interesse della ho saltuariamente prestato agli Parte_5 amministratori delegati di sino al maggio 2020 vale a dire fino Controparte_16 a quando vi è stato l'interesse della a promuovere un progetto di Parte_5 costituzione di una rete di impresa tra le due società . Successivamente , venuto meno tale interesse , anche in relazione al progetto di vendita della Compagnia , non ho più fornito alcun supporto a tale società “ .
Le risultanze istruttorie non provano ed anzi smentiscono quanto contestato.
Il teste ha dichiarato : “ Ero amministratore unico di Testimone_3 [...]
dal 2017 – fino alla fine dell'anno , poi sono diventato Controparte_17 amministratore delegato. Nego che abbia svolto un ruolo di _1 amministratore di fatto nell'ambito della;
ero io Controparte_17
l'amministratore effettivamente operativo di Io avevo Controparte_17 rapporti con nella misura in cui lui era amministratore di CF , società di cui _1 noi vendevamo le polizze . Ovviamente per questo motivo avevo occasione di interfacciarmi con . Ognuno di noi manteneva il suo ruolo nell'ambito delle _1 due società . Io non so nulla di particolare dei rapporti tra e;
posso Pt_6 _1 dire del mio rapporto con;
io ero il coordinatore di tutti i promotori e di tutti Pt_6
i venditori , compreso . Ero io e non a dare le indicazioni sulle Pt_6 _1 condizioni da praticare , compresi i trattamenti provvigionali ….” .
Il teste ha quindi confermato di aver egli effettivamente svolto le funzioni di Pt_4
amministratore della società , spiegando anche le ragioni per Controparte_16 le quali aveva occasione di interfacciarsi con . _1
Il teste a sua volta , ha dichiarato : “ Io ero un sub agente di Pt_6 [...]
con un incarico accessorio. Ho lavorato dal 2017 , per due Controparte_17 anni, due anni e mezzo… CF aveva i suoi uffici sullo stesso piano di
[...]
, quindi io mi incontravo con e si parlava di lavoro e Controparte_17 _1 possibili strategie . Io non posso dire che abbia assunto il ruolo di _1 amministratore di fatto di …Ripeto io ho parlato con lui di Controparte_16 lavoro, intrattenendomi nel corridoio . si è limitato a darmi dei consigli nel _1
lavoro ma che mi abbia imposto delle direttive nel lavoro non posso dirlo . Prendo visione del doc. 65 …. Io ho firmato la dichiarazione sul doc. 65 nell'ambito di un contenzioso che avevo promosso nei confronti di;
nell'ambito Controparte_16 di una conciliazione cui sono stato costretto per la mia situazione economica dell'epoca mi è stato chiesto di firmare una dichiarazione che io adesso non ricordo .
Il mio avvocato mi ha detto che senza questa sottoscrizione della dichiarazione di cui al doc. 65 non ci sarebbe stato spazio per la conciliazione , Non posso dire che quello che ho sottoscritto sia vero perché ripeto con c'erano una serie di consigli _1 nell'ambito del lavoro ….”.
Le dichiarazioni del teste , oltre ad chiarire la natura del rapporto intercorso Pt_6
con , inficiano all'evidenza l'attendibilità del doc. 65 prodotto da e sul _1 quale , anche nel corso della deposizione testimoniale , il procuratore di CF ha battuto l'accento.
Si tratta di una dichiarazione datata 8.4.2022 e sottoscritta da in cui fra Pt_6
l'altro si legge : “ Ho iniziato a collaborare con dal Settembre Controparte_16
2017 come sub agente e con incarico accessorio di sviluppo della rete subagenziale
….Le mie relazioni relative alle attività di sub agente e di sviluppo di rete sono intercorse con . Ritenevo l'effettivo _1 _1 amministratore di , anche perché nel corso delle riunioni cui Controparte_16
erano presenti sia che il sig. era evidente come fosse il primo a _1 Pt_4 dettare tutte le linee della società “ .
Il teste ha infatti precisato le ragioni di quella sottoscrizione : “ nell'ambito di una conciliazione cui sono stato costretto per la mia situazione economica dell'epoca mi
è stato chiesto di firmare una dichiarazione che io adesso non ricordo . Il mio avvocato mi ha detto che senza questa sottoscrizione della dichiarazione di cui al doc. 65 non ci sarebbe stato spazio per la conciliazione , Non posso dire che quello che ho sottoscritto sia vero perché ripeto con c'erano una serie di consigli _1 nell'ambito del lavoro …. “ .
Il doc. n. 65 citato non appare allora in grado di provare , alla luce anche delle circostanze specificamente dedotte da nella lettera di giustificazioni del 1 _1
Marzo 2021 ,l'asserito ruolo di amministratore di fatto oggetto della contestazione .
Tirando i fili del discorso , dalle risultanze documentali e dall'istruttoria orale disposta nel merito dalla Corte in considerazione delle giustificazioni comunque rese da nel corso del procedimento disciplinare , non emergono - in _1 relazione ai fatti oggetto della contestazione e sui quali , prima dell'intimato licenziamento , è stato chiamato ad esercitare compiutamente il suo _1 diritto di difesa – elementi per ravvisare la giusta causa di licenziamento. Tale conclusione nel merito appare dirimente ed assorbe tutte le altre questioni anche di natura formale proposte con i suddetti motivi .
°°°°°°°°
SECONDO MOTIVO DI APPELLO DI IS ( INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO
PER IL PERIODO 24 febbraio 2021 -31 Maggio 2021 )
QUINTO MOTIVO DI APPELLO DI C.F.ASSICURAZIONI ( DOMANDA DI
RESTITUZIONE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DALLA SOCIETA' A IS
DAL 24 FEBBRAIO 2021 al 30 APRILE 2021 )
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Richiamate le già in precedenza esposte ragioni a sostegno dei motivi di appello in esame , il Collegio ritiene di condividere gli assunti di e conseguentemente _1 reputa infondati quelli di Controparte_1
In punto di fatto risulta che lo stato di malattia di già sussisteva alla data in _1 cui ( 24 febbraio 2021 ) ha ricevuto la lettera di contestazione del 22 _1 febbraio 2021 ( cfr. doc. 20 a e 20 b fasc. ) . _1
Tale stato di malattia è cessata in data 31 Maggio 2021 , giorno antecedente al trattamento pensionistico di TI .
In tale contesto , assume che in forza della disciplina prevista dall'art. 2110 _1
, comma 2 cod. civ. , il licenziamento, pur in caso di illegittimità , deve ritenersi efficace dal 1 giugno 2021 .
L'appellante chiede quindi che la Corte , in riforma sul punto della sentenza appellata , accerti il suo diritto a percepire l'indennità di malattia / retribuzione dal
24 febbraio 2021 al 31 Maggio 2021 ; precisa che ha corrisposto a Controparte_1
tale titolo la somma di euro 52.884,62 fino al 30 Aprile 2021 , salvo poi compensare illegittimamente tale somma , con il cedolino di maggio 2021, con le competenze di fine rapporto.
La domanda , ad avviso del Collegio, in riforma della sentenza appellata , deve essere accolta . Il Collegio condivide i principi mutuabili da pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia laddove si è affermato “ non v'è dubbio che, anche attribuendo efficacia meramente obbligatoria al preavviso, e dunque effetto risolutivo immediato al relativo licenziamento intimato con la dispensa dal prestare servizio durante il suddetto periodo (da ultimo, Cass. n. 36/2011, n. 22446/10, n.
21216/099, con la conseguente irrilevanza della successiva malattia del dipendente, ciò non può verificarsi allorquando il lavoratore sia già assente per malattia e, in costanza di essa, venga intimato un licenziamento con preavviso. L'art. 2110 c.c. prevede infatti l'irrecedibilità dal rapporto durante lo stato di malattia, salvo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il licenziamento per giusta causa (ex multis, Cass. n. 11674/05). Altre tipologie di licenziamento restano invece, secondo un altrettanto pacifico orientamento giurisprudenziale e dottrinario, inefficaci sino alla cessazione della malattia (ex multis, Cass. 9896/2005)
( così in motivazione Cass. Sentenza n. 23063/2013 ).
Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni dell'appellante laddove, _1
in sintonia con i principi appena esposti , ha correttamente osservato ( v. pagine
100 e ss dell'atto di appello ) : “ L'inefficacia del licenziamento non è incompatibile con l'accertamento della mancanza di giusta causa ….E' pacifico infatti che l'unica ipotesi in cui il licenziamento del lavoratore produce immediatamente i suoi effetti è quello in cui sussista la giusta causa . In tutte le altre ipotesi, ossia di licenziamento in cui sia dovuto un preavviso ( sia per ragioni oggettive che soggettive ) anche se sostituito dalla relativa indennità , il licenziamento produrrà i suoi effetti dalla guarigione o dalla fine del periodo di comporto….Ne consegue che qualunque recesso unilaterale ( a prescindere dalla sua legittimità o meno ) del datore di lavoro
( con la sola esclusione del recesso per giusta causa ) è provvisoriamente inefficace fino al termine del periodo di sospensione ex art. 2110 c.c. L'assenza di giusta causa
, oltre a rendere illegittimo il licenziamento , con conseguente diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso , comporta altresì la inefficacia – intesa come impossibilità di produrre l'effetto interruttivo del rapporto ( che prescinde dalla legittimità o illegittimità del rapporto ) – del predetto licenziamento per tutta la durata del periodo di comporto …”.
, precisando che “ l'inefficacia del licenziamento oggetto delle domande di _1
cui al ricorso introduttivo non è certo quella cui consegue la tutela del diritto comune di ripristino del rapporto ma l'inidoneità temporanea a produrre effetti fino alla guarigione o allo scadere del comporto “ ha poi ancora correttamente evidenziato che , seguendo il diverso orientamento del UN , “ si giungerebbe alla conclusione aberrante per cui , il lavoratore illegittimamente licenziato durante il periodo di comporto per una asserita giusta causa , non avrebbe diritto all'indennità di malattia fino alla guarigione o alla scadenza del periodo di comporto;
viceversa il lavoratore legittimamente licenziato durante il periodo di comporto per un sussistente motivo oggettivo o soggettivo , e quindi in violazione dell'art. 2110 , secondo comma c.c., mancando la giusta causa del licenziamento avrebbe diritto in aggiunta alla indennità di preavviso , all'indennità di malattia per il periodo di durata del comporto, posto che il licenziamento sarebbe inefficace fino al termine del comporto . In altre parole, il licenziamento illegittimo intimato in assenza di una giusta causa produrrebbe l'effetto interruttivo sin dal momento in cui è stato intimato , a prescindere dallo stato di malattia del lavoratore , mentre il licenziamento legittimo intimato con diritto al pagamento del preavviso produrrebbe effetto solo al termine del periodo di malattia del lavoratore. “
°°°°°°°°
SESTO MOTIVO DI APPELLO DI CF ASSICURAZIONI ( SUL CALCOLO DELLA
QUATTORDICESIMA DOVUTA )
Il motivo è infondato.
Sul punto il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il UN in relazione al mancato pagamento dei ratei inerenti il secondo semestre del 2020 e la conseguente decorrenza dei ratei dovuti dal luglio 2020 .
Il UN in particolare ha osservato : “ Quanto alla quattordicesima mensilità , essa risulta correttamente calcolata con decorrenza da giugno 2020 ( NDR : rectius
1 luglio 2020 ) in assenza di ulteriori deduzioni e specificazioni , infatti, si deve ritenere che con il cedolino di giugno 2020 siano stati corrisposti i ratei maturati da luglio 2019 a giugno 2020 .e non anche i ratei maturati fino al dicembre 2020 , come invece preteso dalla convenuta “ .
L'assunto della società circa una anticipazione, nel giugno 2020 , dei ratei inerenti il secondo semestre 2020 , non appare provato.
°°°°°°°°°
PRIMO MOTIVO DI APPELLO IS ( sul calcolo della indennità di preavviso ) TERZO MOTIVO DI APPELLO IS ( SUL CALCOLO DELLA
INDENNITA'SOSTITUTIVA DELLE FERIE )
QUARTO MOTIVO DI APPELLO C.F. ( SUL CALCOLO DELLA CP_1
INDENNITA'SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO )
In ordine a tali motivi di appello , va detto che le parti , attese le diverse questioni prospettate anche in questo grado del giudizio, per” ragioni di economia processuale , al mero fine di evitare i costi di una CTU “ con memoria autorizzata congiunta in data 25 Novembre 2024 sono “ addivenute ad un accordo in merito alla quantificazione delle seguenti voci se dovute:
indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul TFR;
indennità sostitutiva delle ex festività ;
indennià per ferie non godute;
incidenza sul TFR , liquidato da CF con il cedolino di giugno 2021 , dei n. 2 ratei di
13^ e dei n. 2 ratei di 14^ esposti nel cedolino di maggio 2021 .
Le parti hanno concordato di quantificare in :
euro 155.138 ,98 l indennità sostitutiva del preavviso;
euro 10.715,45 l' incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR;
euro 840,70 , l' incidenza sul TFR della somma di euro 22700,04 , già liquidata dal
UN a titolo di permessi ed ex festività non goduti;
euro 41251,24 l' indennità per ferie maturate e non godute
Appaiono quindi superate le questioni , espressamente attinenti allea quantificazione di tali voci , proposte dalle parti con i motivi di appello in esame .
Per quanto poi riguarda il quantum delle altre voci oggetto della domanda di
, tenuto poi conto di quanto esposto in precedenza , in relazione alla _1 inefficacia del licenziamento fino al 31 maggio 2021 e in relazione ai ratei di quattordicesima dovuti dal 1 luglio 2020 , occorre allora fare riferimento alla quantificazione prospettata in modo condiviso dalle parti, nella sussistenza di tali presupposti , nella memoria del 25 novembre 2024. Ne consegue che CF SIzioni va condannata al pagamento in favore di di : _1
euro 77.884,62 , di cui euro 52.884,62 lordi già corrisposti fino al 30.4.2021 ed euro
25000,00 non corrisposti , a titolo di retribuzione / indennità di malattia per il periodo 24.2.2021 – 31.5.2021 ;
euro 1726,85 , a titolo di incidenza sul TFR della somma di euro 25000,00 di cui al punto che precede non ancora corrisposta;
euro 10.416,67 ,67 a titolo di 5 ratei di tredicesima mensilità ( gennaio- maggio
2021 ) , oltre ulteriori euro 432,11 ( già detratta la somma di euro 287,81 già corrisposta ) per l'incidenza di tale somma sul TFR
euro 22916,67 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità ( 11 ratei dal 1 luglio
2020 al 31 Maggio 2021 ) , oltre ulteriori euro 1295,14 ( già detratta la somma di euro 287,17 già corrisposta ) per l'incidenza di tale somma sul TFR;
oltre, per tutte le voci suddette , interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
Si deve ancora evidenziare che , come correttamente osservato da a _1 pagina 2 della memoria pure congiunta in data 30 settembre 2024 , “ controparte non ha impugnato – né nell'appello principale né in via incidentale il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice di prime cure ha statuito che “ come conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. La convenuta sostiene che il preavviso non possa coprire il periodo nel quale il lavoratore è in pensione . Tale tesi non può essere condivisa ….non sussiste pertanto alcuna incompatibilità tra
l'indennità sostitutiva del preavviso e la percezione del trattamento “. Per questa ragione non potrà essere accolta l'eccezione di controparte formulata a pagina 68 della memoria difensiva . Controparte , infatti, avrebbe dovuto formulare apposito motivo di appello su tale capo della sentenza di primo grado. “
Sul punto il Collegio osserva inoltre che la statuizione del UN , pur se ritenuta condivisibile da ( v. pag. 68 della memoria C.F. in data 6 febbraio 2023 ) in un CP_1 contesto in cui il UN ha ritenuto cessato il rapporto alla data del 24.2.2021 , appare comunque espressa in termini generali e perentori.
°°°°°°°° QUARTO MOTIVO DI APPELLO IS (SULL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
ALLA ASSICURAZIONE SANITARIA )
Il motivo è fondato .
Osserva il Collegio che dalla lettura del richiamato Accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici del 2 luglio 2018” allegato n. 5 del CCNL ( doc. 81 fasc. primo grado ) si evince che le uniche ipotesi di risoluzione del _1
rapporto di lavoro rispetto alle quali l'Accordo del 2 luglio 2018 non trova applicazione sono quelle di risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni” o per
“licenziamento per giusta causa”.
Accertata , per quanto sopra la insussistenza nella fattispecie della giusta causa dell'impugnato licenziamento, va conseguentemente dichiarato il diritto di _1
all'assistenza sanitaria di cui All'Accordo per l'Assistenza sanitaria dei
[...]
Dirigenti delle Imprese SItrici del 2 luglio 2018 .
°°°°°°°°
QUINTO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE IS ( SUL RIGETTO DELLE AZIONI
RISARCITORIE PROPOSTE )
L'appellante censura la sentenza per non aver accolto le domande risarcitorie proposte .
Nel ricorso introduttivo del giudizio al punto 7, pag. 121 e ss. osservato Persona_6 di essere stato “ oggetto di violenti ed ingiustificati attacchi alla propria professionalità che . reiterati dalla società nell'arco di mesi , hanno portato alla genesi e alla cronicizzazione di un “ Disturbo dell'adattamento complicato “ precentualizzato dal dr. ( doc. 20b ) nel 15% in relazione alla Persona_7
presenza di una sintomatologia ansiosa depressiva ormai cronicizzata con impatto sulla emotività e cognitività , alla compromissione delle capacità progettuali e all'intaccamento del senso di identità personale “.
In tal senso , ha evidenziato che “ a partire dal dicembre del 2020 e più _1 specificamente dal CdA del 15 dicembre 2020 ha cominciato a ricevere sempre più pressanti e feroci attacchi al proprio operato dai consiglieri nominati dall'azionista di controllo ( ) . Gli amministratori rappresentanti dell'azionista di controllo CP_19 avevano infatti deciso di sospendere – nelle more delle trattative di vendita di
[...]
ogni tipo di investimento , spese e azione di efficientamento della Parte_7 struttura organizzativa interna ritenuti invece di straordinaria rilevanza ….da pare degli altri amministratori “ .
In tale contesto , richiamando gli obblighi in capo al datore di lavoro ex artt. 1218 e
2087 cod. civ. , ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo _1
favo favore di un danno non patrimoniale per complessivi euro 53.166,24.
ha anche osservato che il licenziamento ha causato inoltre un notevole _1 pregiudizio sia la reputazione che alla professionalità del ricorrente “.
Ha affermato che “ l' improvvisa estromissione di un dirigente non è infatti passata inosservata , generando sospetti sull'eventuale grave condotta tenuta dal ricorrente assai noto nell'ambiente delle assicurazioni “ ; che la notizia del ricorrente ha avuto infatti una notevole eco nel settore ( doc. 83 ) e ha impedito che il sig. _1 fosse chiamato a svolgere attività consulenziale ….”
ha quindi chiesto il risarcimento di un danno all'immagine ed alla _1
reputazione quantificabile equitativamente in una somma non inferiore ad euro
300.000.
Ritiene il Collegio che il UN abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria proposta.
In relazione al danno non patrimoniale inerente l'integrità psicofisica , a parte l'esiguità temporale – già rilevata dal UN - dei fatti denunciati in considerazione anche dell'assenza dal lavoro di dal 18.2.2021, il Collegio _1 osserva che lo stesso appellante ha ricondotto la domanda risarcitoria proposta essenzialmente ad una conflittualità sorta con i consiglieri di amministrazione espressione dell'azionista di maggioranza e quindi a condotte inerenti la carica di amministratore delegato.
In relazione al danno all'immagine ed alla reputazione , la domanda difetta di adeguate allegazioni essendo prospettata in termini generici ed apodittici .
Il documento n. 83 prodotto non può certo supportare una domanda di danno all'immagine ed alla reputazione di euro 300.000,00 . Si tratta infatti di un articolo pubblicato su una rivista specializzata e del settore ( “
Tutto intermediari “ ) in cui si legge : “ Il Gruppo C.F. SI
) avvia un nuovo corso con la nomina a presidente di ….Il Consiglio di CP_19
Amministrazione di registra un cambio anche per quanto riguarda Controparte_1 la carica di amministratore delegato che ha preso il posto di , ex _1 manager di UN e OL “ .
Si tratta quindi di un articolo in cui si dà semplicemente la notizia del cambio al vertice di , senza alcun riferimento alle ragioni di tale cambio;
non Controparte_1 emergono quindi elementi per ravvisare la natura ingiuriosa del licenziamento e per giustificare un danno ulteriore rispetto a quello dovuto , per l'illegittimità del licenziamento , in forza della legge e della contrattazione collettiva.
°°°°°°°°
SETTIMO ED OTTAVO MOTIVO DI APPELLO PROPOSTI DA ( Parte_8
SULLE DOMANDE RISARCITORIE PROPOSTE ).
APPELLO INCIDENTALE DI IS
Il collegio ritiene di dover confermare sui punti oggetto di tali motivi le conclusioni cui è pervenuto il UN.
Nella memoria di costituzione in primo grado , svolgendo domanda riconvenzionale , ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni di : Controparte_1 _1
euro 5000,00, oltre IVA e così complessivi euro 6100,00 pari al costo dell'incarico di consulenza affidato a a Controparte_3 ottobre 2019 per svolgere l'attività di assesment sulla funzione amministrazione e bilancio al fine di individuare tutti i punti di criticità ;
euro 111.000,00 oltre IVA e così euro 135.420,00 pari al costo dell'incarico di consulenza affidato a a Controparte_3
novembre 2019 , su iniziativa di e per supportare la struttura _1 Tes_2 amministrativa e affiancare gli addetti all'area amministrazione nelle attività di tenuta scritture contabili , di controllo e riconciliazione , utili a sanare le criticità evidenziate dalla funzione Internal Auditing e per compiere le operazioni utili alla redazione del bilancio;
euro 403.000, per la sopravvenienza passiva con perdita effettiva sul bilancio di CF derivata dal contratto con . CP_4
In particolare , per quanto riguarda la vicenda TU, la società ha dedotto che aveva stipulato il contratto con per la fornitura di un sistema _1 CP_22
informatico ed aveva poi deciso di interrompere il rapporto commerciale in quanto in fase di test il sistema si era rivelato inadatto , stipulandone un nuovo contratto con RG .
La società ha quindi lamentato che non sia stato in grado di evitare che il _1 recesso del contratto con avesse ripercussioni economiche negative sul CP_4 bilancio.
Il collegio , in relazione alle questioni proposte , condivide le conclusioni del
UN laddove ha affermato da un lato che la domanda risarcitoria per la stipulazione dei contratti con è “ inammissibile in questa sede in quanto i CP_2
suddetti contratti sono stati sottoscritti dal ricorrente nella sua qualità di amministratore delegato e, quindi , ogni eventuale responsabilità esula dal rapporto di lavoro subordinato “ e dall'altro – in relazione alla vicenda TU , che a prescindere da ogni questione relativa alla configurabilità di una responsabilità del ricorrente nella sua veste o meno di dirigente o di amministratore “ manca idonea prova del preteso pregiudizio subito . Infatti la convenuta si limita a richiamare la nota integrativa al bilancio del 2018 , dove alla voce “ altri costi “ viene esposto l'importo di euro 403.000,00 circa per rettifiche di costi relativi al noleggio del software TU . Appare evidente l'eccessiva genericità ed indeterminatezza di tale allegazione . Si aggiunga che essa è riferita al bilancio consolidato del Gruppo e non specificamente alla società odierna convenuta …”.
Il collegio condivide tali argomentazioni che trovano riscontro nell'esame dei doc. 43
e 44 prodotti da ( contratti RG ) , nel doc. 26 ( nota integrativa al Controparte_1 bilancio 2018 ) prodotto da CF , nel doc. 88 ( contratto TU ) prodotto da _1
.
In relazione alla vicenda TU , il bilancio consolidato evidenzia i risultati economici del Gruppo e non delle singole società . Inoltre , sempre per quando riguarda il contratto TU , pur se tale contratto risulta anch'esso sottoscritto da in qualità di amministratore delegato non _1 solo di ma anche di , la decisione nel Controparte_1 Controparte_23
merito assorbe le altre questioni proposte da a pagina 151 della memoria _1 in data 5.4.2023 con appello incidentale.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione proposta.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio , le spese del doppio grado seguono la soccombenza di nella misura del 50% e sono liquidate , Controparte_1 per tale quota , in favore di ex d.m. 55/2024 e 37/2022 , tenuto conto _1 del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta nel grado di appello , in euro
5000,00 per il primo grado ed in euro 11.000.00 per il grado di appello , oltre spese generali ed oneri di legge;
con compensazione del residuo 50%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 1919/2022 del UN di Milano , accertata la inefficacia del licenziamento di cui è causa ex art. 2110, comma 2 cod.civ. per il periodo 24 febbraio – 31 Maggio 2021 condanna al Controparte_24 pagamento in favore di al lordo di : _1
euro 155.138 ,98 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
euro 10.715,45 a titolo di incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR;
euro 840,70 , a titolo di incidenza sul TFR della somma di euro 22700,04 , già liquidata dal UN a titolo di permessi ed ex festività non goduti;
euro 41251,24 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute;
euro 77.884,62 , di cui euro 52.884,62 lordi già corrisposti fino al 30.4.2021 ed euro
25000,00 non corrisposti , a titolo di retribuzione / indennità di malattia per il periodo 24.2.2021 – 31.5.2021 ;
euro 1726,85 , a titolo di incidenza sul TFR della somma di euro 25000,00 di cui al punto che precede non ancora corrisposta;
euro 10.416,67 ,67 a titolo di ratei di tredicesima mensilità , oltre ulteriori euro
432,11 per l'incidenza di tale somma sul TFR;
euro 22916,67 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità , oltre ulteriori euro
1295,14 per l'incidenza di tale somma sul TFR;
oltre, per tutte le voci suddette , interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara il diritto di all'assistenza sanitaria di cui All'Accordo per _1
l'Assistenza sanitaria dei Dirigenti delle Imprese SItrici del 2 luglio 2018 ;
conferma nel resto le statuizioni di merito .
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado del Controparte_1 giudizio nella misura del 50% liquidate , per tale quota , per il primo grado del giudizio in euro 5000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge e per il grado di appello in euro 11000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
compensa il residuo 50%..
Si dà atto che sussistono per C.F. SIzioni i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 28 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni.Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 28 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1919/2022 del UN di
Milano ( giudice dr.ssa Porcelli ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._1 [...]
, dell'avv. HUGE SARA , C.F._2 C.F._3 C.F._4
dell'avv. LAMARI ELISA ( , elettivamente domiciliato presso il C.F._5 loro studio in GALLERIA SAN BABILA 4/C 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ALBE' GIORGO Controparte_1 P.IVA_1 , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano via C.F._6
Durini n. 5
APPELLATA
CONCLUSIONI
PROC. 137/2023
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 7 febbraio 2023
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 6.4.2023
PROC.142/2023
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 8 febbraio 2023
PER L'APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Come da memoria in data 5 Aprile 2023
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1919/22 il UN di Milano nella causa promossa dal Sig.
contro ha così deciso: “dichiara illegittimo il _1 Controparte_1 licenziamento intimato al ricorrente con lettera 10-5-21; condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di € 149.556,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e il complessivo importo lordo i € 11.078,28 a titolo di incidenza sul t.f.r, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di
€ 81.213,19, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di spettanze di fine rapporto e relativa incidenza sul t.f.r.; rigetta per il resto il ricorso;
dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale relativa agli incarichi di consulenza a Controparte_2
rigetta l'ulteriore domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00”.
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi, la vicenda in esame , cosi come risultante dalle allegazioni della parti in primo grado.
Con ricorso depositato in data 17/12/21 il Sig. dichiarava di essere _1
stato assunto da nel maggio 2016, con inquadramento di Controparte_1 dirigente ai sensi del c.c.n.l. dirigenti di imprese assicuratrici. A seguito di divergenze in seno al Consiglio di amministrazione era poi stato raggiunto da lettera di contestazione disciplinare a cui aveva fatto seguito, nonostante le proprie giustificazioni e la richiesta di audizione orale, disattesa, il licenziamento per giusta causa, irrogato con lettera 10-5-21 durante sua assenza per malattia, iniziata in data
18-2-21.
Il ricorrente adiva in giudizio la SIzioni deducendo: la violazione dell'art. 7 S.L., per difetto di preventiva contestazione degli addebiti e violazione del principio di immutabilità della contestazione, per genericità e tardività degli addebiti, per mancata audizione orale;
l'inefficacia del licenziamento fino al 31-5-
21; chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assistenza sanitaria di cui all'Accordo per l'Assistenza Sanitaria dei Dirigenti delle Imprese SItrici del 2 luglio 2018 e insisteva altresì per la condanna al risarcimento dei danni subiti all'integrità psico-fisica e alla reputazione a causa dell'illegittimo comportamento della convenuta.
Si costituiva ritualmente la società contestando la fondatezza delle pretese avversarie e proponendo in via riconvenzionale l'accertamento della responsabilità del ricorrente nel conferimento di due incarichi di consulenza: a
[...] del 1-10-19 e del 4-11-19, con Controparte_3
conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti;
oltre all'accertamento della responsabilità del ricorrente per la sopravvenienza passiva con perdita sul bilancio 2018 derivata dal recesso del contratto con con CP_4 conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il UN , esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, vagliando gli addebiti contenuti nella lettera di contestazione del 22/02/21, suddivisi per settore di competenza (Risorse Umane, Legal, Sistemi informativi, Tecnico, Amministrazione e bilancio, Svolgimento di attività a favore di società terze), ha ritenuto fondata la censura di genericità della contestazione, data l'eccessiva indeterminatezza delle allegazioni, tali da impedire l'individuazione di specifici comportamenti inadempienti del ricorrente , precisando “A prescindere da ogni questione relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione, le numerose aggiunte e specificazioni contenute nella lettera di licenziamento dimostrano inequivocabilmente la totale inadeguatezza ed insufficienza della lettera 24-2-2 1 a costituire valida contestazione disciplinare”.
Il UN , dichiarando quindi l'illegittimo il licenziamento, ha accertato il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso,; ha quindi _1
condannato la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo lordo di € 149.556,90 (calcolo effettuato tenendo conto dei soli benefit auto e alloggio nella misura indicata nei cedolini paga) e di € 11.078,28 a titolo di incidenza sul t.f.r, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e euro 81.213,19 a titolo di competenze di fine rapporto calcolate fino al 24/2/21.
Il UN , per contro, ha dichiarato, per vari profili, infondate le domande di risarcimento del danno proposte da . _1
Da ultimo il UN ha respinto anche le domande riconvenzionali della società convenuta dichiarando la prima inammissibile , tenuto conto che i relativi contratti di consulenza erano stati sottoscritti da nella sua qualità di amministratore _1 delegato “e, quindi, ogni eventuale responsabilità del ricorrente esula dal rapporto di lavoro subordinato tra le parti”, e la seconda per difetto di prova del pregiudizio subito.
Ha proposto appello , incardinando il procedimento n. 137/2023 , _1 chiedendo , in parziale riforma della sentenza , l'integrale accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito C.F. assicurazioni chiedendo il rigetto dell'appello La società ha proposto a sua volta appello , incardinando il procedimento n.
142/2023 ,
Nell'ambito di tale secondo procedimento ha proposto appello incidentale _1
.
Riuniti i due procedimenti;
ammessa ed espletata dalla Corte istruttoria orale;
all'udienza del 27 Novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
PROC. 137/2023
Appello principale di _1
Con il primo motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella parte _1 in cui il UN ha valorizzato, ai fini del calcolo del preavviso, solo l'auto e l'alloggio nella misura indicata nei cedolini paga, tralasciando di considerare le polizze assicurative indicate nel documento 3 allegato al fascicolo di primo grado, tenendo conto, erroneamente, del valore convenzionale di tali benefit (ossia del valore indicato nei prospetti paga) e non del loro valore normale, ai fini civilistici, risultante documentalmente sempre dal sopra richiamato documento 3.
Per parte appellante il UN ha inoltre errato nel ritenere che il documento 3 prodotto contenesse “un semplice scambio di email tra due soggetti non meglio identificati”, dal momento che tali soggetti erano invero indicati nelle persone della
Dott.ssa addetta alla Divisione Amministrativa – Amministrazione e Bilancio di Per_1
e la Dott.ssa , segretaria dell'Amministratore Controparte_1 Persona_2
Delegato e di Direzione di Controparte_1
Parte appellante chiede quindi la riforma della sentenza in tal senso: dichiarare il suo diritto al pagamento a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di una somma lorda di € 164.444,62 (pari a 5 mensilità, calcolate sulla base della mensilità indicata in ricorso di primo grado: euro 32.888,92) oltre ad € 11.358,86 a titolo di TFR sulla predetta indennità sostitutiva del preavviso con conseguente condanna della
Compagnia a corrispondergli, in aggiunta a quanto già corrisposto in virtù della sentenza appellata, il maggior importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di TFR sulla predetta indennità. Con il secondo motivo di appello il Sig. chiede la riforma della sentenza _1 laddove ha statuito sulla sua domanda di condanna al pagamento della retribuzione/indennità di malattia per il periodo dal 24 febbraio 2021 al 31 maggio
2021, nonché all'incidenza della stessa sugli istituti retributivi indiretti
Secondo il UN, infatti, l'appellante – licenziato illegittimamente durante la malattia, iniziata prima dell'avvio del procedimento disciplinare – non avrebbe diritto al pagamento dell'indennità di malattia prevista dal CCNL di settore perché la provvisoria inefficacia del licenziamento sancita dall'art. 2110 c.c. troverebbe applicazione solo nel caso di licenziamento legittimo.
Parte appallante ritiene errate tali considerazioni affermando invece il contrario: ossia che qualunque recesso unilaterale (a prescindere dalla sua legittimità o meno) del datore di lavoro (e con la sola esclusione del recesso per giusta causa) è provvisoriamente inefficace fino al termine del periodo di sospensione ex art. 2110
c.c. L'assenza di giusta causa, quindi, oltre a rendere illegittimo il licenziamento, con conseguente diritto dell'appellante all'indennità sostitutiva del preavviso, comporta altresì l'inefficacia – intesa come impossibilità di produrre l'effetto interruttivo del rapporto (che prescinde dalla legittimità o illegittimità del rapporto) – del predetto licenziamento per tutta la durata del periodo di comporto.
In conclusione, per parte appellante il UN avrebbe dovuto ritenere che il licenziamento ha prodotto i suoi illegittimi effetti solo a fare data dal 1° giugno 2021
e, pertanto, insiste per il riconoscimento del suo diritto al trattamento di malattia previsto ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2021
e il 31 maggio, come da calcoli che riporta da pg. 105 a pg. 106 dell'atto di appello.
Con il terzo motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella parte _1 in cui quantifica l'indennità sostitutiva delle ferie in € 34.559,29 lordi invece che in €
40.840,91 lordi come indicato nei conteggi allegati al ricorso di primo grado, dal momento che non risulta a suo avviso corretto l'importo di € 961,53846 indicato nella busta paga di maggio quale retribuzione giornaliera (e accertato poi dal giudice di prime cure), ottenuto dividendo per 26 la retribuzione mensile. Il divisore giornaliero corretto per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, ad avviso dell'appellante, come stabilito dall'art. 14 CCNL applicabile al caso in oggetto nel presente giudizio, è 22 pari alla media mensile dei giorni lavorativi nell'ipotesi in cui la settimana lavorativa sia di 5 giorni.
Con il quarto motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella _1
parte in cui il UN ha rigettato la domanda di accertamento del suo diritto all'assistenza sanitaria prevista dall“Accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici del 2 luglio 2018” allegato n. 5 del CCNL in quanto incompatibile con la domanda di accertamento della mancanza di giusta causa di illegittimità del licenziamento.
Invero l'appellante sostiene che le uniche ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro rispetto alle quali l'Accordo del 2 luglio 2018 non trova applicazione sono quelle di risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni” o per “licenziamento per giusta causa”. Dato l'accertamento, nel giudizio di primo grado, dell'illegittimità del licenziamento il Sig. insiste per il suo diritto al trattamento di assistenza _1 sanitaria di cui all'Accordo del 2 luglio 2018.
Con il quinto motivo di appello chiede la riforma della sentenza laddove il _1
UN ha rigettato le domande di risarcimento dei danni dallo stesso subiti per mancata prova del nesso causale con le “condotte aziendali illegittime”, sostenendo invero di avere dettagliatamente indicato la condizione di stress alla quale era stato sopposto sul luogo di lavoro, comprovata anche da relazione prodotta in atti dal dott. specialista in psichiatra da cui lo stesso era in cura, che in data 2 Per_3
novembre 2021, aveva rilevato: “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore
Depresso Misti (ex DSM 5) di grado Complicato del Dott. è un corteo _1 sintomatologico globalmente compatibile, a livello clinico, con la pressione psicologica dettata dall'evento traumatico cui Egli è stato sottoposto ovvero è possibile considerare le vessazioni lavorative come evento causalmente sufficiente a determinare l'insorgenza della sintomatologia descritta”. “Per quanto concerne il criterio di esclusione di altre cause, che l'elemento psichico sia in nesso causale con la vicenda lavorativa è di elevata probabilità razionale: Non risultano né sono emersi dai documenti, altri eventi e/o accadimenti diversi dalla vicenda lavorativa che possano assumere anche un ruolo causale o concausale”.
Sul punto parte appellante chiede quindi la condanna della società al risarcimento del danno all'integrità psicofisica per € 53.166,24, o alla diversa somma di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari a € 1.265.
insiste altresì nel ribadire il suo diritto al risarcimento dei danni alla _1
reputazione, all'immagine professionale e alla vita di relazione, da liquidarsi in via equitativa in un importo non inferiore a € 300.000
Costituendosi nell'ambito di Tale procedimento, C.F. assicurazioni , insiste per l'inammissibilità del terzo motivo di appello proposto dal dott. , _1 riguardante la quantificazione in € 40.840,91 lordi dell'indennità sostitutiva delle ferie.
La società osserva che in primo grado (né nel ricorso né nei conteggi prodotti)
non aveva mai specificato che la retribuzione giornaliera dovesse essere _1
determinata applicando il divisore giornaliero di 22 anziché di 26. Sul punto parte appellata insiste allora per il rigetto di tale doglianza di con conseguente _1 conferma della sentenza nella parte in cui ha quantificato in 34.559,29 l'indennità per ferie maturate
°°°°°°°°
PROC. RIUNITO n. 142/2023
Appello principale di Controparte_1
Con il primo motivo CF censura la sentenza la sentenza nella parte in cui il
UN ha ritenuto generiche le contestazioni mosse a , in quanto le _1 stesse, al contrario, sono e devono ritenersi specifiche (riferite a sei diverse questioni: settore legale;
sistemi informatici;
settore tecnico;
settore amministrazione e bilancio;
svolgimento di attività a favore di società terze;
danni arrecati tramite il conferimento di incarichi a consulenti esterni), al punto che lo stesso lavoratore aveva preso specificatamente posizione su ogni addebito, replicando punto per punto. Per parte appellante quindi, se il Sig. aveva reso ampie giustificazioni era _1 perché aveva chiaramente compreso gli addebiti contestati;
diversamente non avrebbe potuto difendersi con cinque pagine di giustificazioni.
Inoltre, l'appellante non ritiene condivisibile quanto affermato dal UN in merito al fatto che con la lettera di licenziamento CF Ass. aveva aggiunto ulteriori elementi precedentemente non indicati.
Contrariamente a quanto affermato dal UN parte appallante ribadisce che i fatti riportati nella lettera di licenziamento sono tutti collegati e riconducibili a quelli indicati nella lettera di contestazione, non sono nuovi e non sono stati indicati al solo fine di “sanare” la genericità della contestazione di cui alla lettera del
22/02/2021.
L'appellante ribadisce di non aver dedotto fatti nuovi, ma, al contrario, di aver fornito soltanto ulteriori elementi utili a dimostrare la fondatezza degli addebiti precedentemente mossi e non modificati, citando alcuni esempi idonei a rendere più evidenti le mancanze del Sig. , alla luce delle sue giustificazioni. _1
Per tali motivi CF SIzioni chiede quindi la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le contestazioni mosse a con lettera datata 22/02/2021 _1 sono generiche e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento con condanna di CF al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle competenze di fine rapporto.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il
UN ha ritenuto tardive le contestazioni mosse a riguardo alla _1 funzione amministrazione e bilancio perché riferite a fatti risalenti al 2019 e fino al
2020.
Sul punto parte appellante afferma che il UN non ha considerato che la valutazione della tempestività della contestazione va condotta in termini non assoluti e rispetto al momento in cui si sono verificati i fatti, ma in termini relativi, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto la possibilità di avere piena contezza degli inadempimenti posti in essere dal lavoratore .
CF, come già esposto e documentato in primo grado, sostiene che il Consiglio di
Amministrazione non aveva avuto immediata contezza degli addebiti imputabili al Sig. e che comunque, prima di poter esaminare se ci fossero i presupposti _1 per muovere la contestazione, aveva dovuto attendere gli esiti dell'indagine avviata con la nota presentata dal Consigliere Avv. ES il 14/05/2020 e il successivo iter di convocazione del CdA per le conseguenti delibere, dal momento che il Sig.
era un dirigente apicale e, pertanto, ogni decisione in merito all'avvio del _1 procedimento disciplinare imponeva un passaggio in CdA con l'assunzione della relativa delibera.
In secondo luogo, e solo per mero scrupolo difensivo (dal momento che già la sentenza di prime cure non aveva accolto i motivi di impugnazione svolti da
) parte appellante ribadisce che non sussiste alcuna violazione dell'art. 7 L. _1
300/1970 in ragione del “mancato” espletamento dell'audizione orale dal momento che è stato lo stesso Sig. a chiedere per tre volte il differimento _1
dell'audizione per motivi di salute.
CF, pertanto, ribadisce di non dover essere ritenuta inadempiente per avere respinto la terza istanza di rinvio e avere, quindi, confermato l'audizione del
09/04/2021 alla quale ha pretestuosamente deciso di non comparire senza _1 dare una motivazione legittima.
La società inoltre ribadisce che non possa ravvisarsi una violazione dell'art. 7 cit. per la “mancata” consegna dei documenti richiesti da , atteso che ai sensi _1 dell'art. 7 L. 300/1970 il datore di lavoro non ha l'obbligo di consegnare al lavoratore i documenti su cui si fonda la contestazione, ma è il lavoratore che, ritenendo necessaria l'esibizione di alcuni di essi per l'esercizio di difesa, ha l'obbligo di chiederli al datore di lavoro specificando quelli necessari a tale scopo. Su punto CF afferma allora che nella lettera di giustificazioni TI aveva formulato una richiesta generica e indeterminata e, anche a seguito di chiarimenti da parte di CF, aveva sempre omesso di indicare quali documenti necessitava di ricevere.
Con il terzo motivo di appello denuncia la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo alcuni addebiti infondati e/o tali da non giustificare il recesso.
Per parte appellante invero, tutti gli addebiti mossi al Sig. nella sua qualità _1 di figura apicale all'interno della società sono di gravità tale da far ritenere legittimo il recesso con effetto immediato. A , infatti, era stato contestato di non avere adeguatamente controllato e _1 presidiato le funzioni risorse umane, legal, sistemi informativi, tecnica e amministrazione e bilancio a lui riconducibili e di cui aveva la responsabilità di supervisione e controllo nella sua qualità di Direttore Generale (da pg. 76 a pg.86 del ricorso parte appellante torna a specificare dettagliatamente tutte le contestazioni mosse allo stesso).
Concludendo sul punto l'appellante, considerata la posizione del Sig. e le _1 sue responsabilità quale Direttore Generale, ritenendo i fatti contestati di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il recesso senza preavviso, chiede la riforma della sentenza nel punto in cui ha ritenuto illegittimo il licenziamento.
Con il quarto motivo di appello (proposto nella denegata ipotesi in cui il licenziamento operato nei confronti del dovesse essere confermato come _1 illegittimo) chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha quantificato la retribuzione mensile di in € 29.911,38 ai fini della determinazione _1 dell'indennità sostitutiva del preavviso e della relativa incidenza sul TFR. Sul punto parte appellante ribadisce come la valorizzazione di auto e immobile non concorrono alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR e dell'indennità sostituiva del preavviso. CF afferma, pertanto, che detti importi devono essere determinati prendendo a riferimento soltanto la ral, che nel caso di era di € 350.000. Pertanto, la retribuzione mensile di riferimento è di € _1
29.166,66 e per l'effetto, l'indennità sostituita del preavviso dovrà essere determinata in € 145.833,33 e la relativa incidenza sul TFR in € 10.802,47.
Con il quinto motivo di appello chiede la riforma della sentenza Controparte_1 nella parte in cui il UN , pur dichiarando la cessazione del rapporto di lavoro alla data di avvio del procedimento disciplinare del 24/02/2021, ha negato il diritto di CF alla restituzione delle retribuzioni corrisposte per il periodo successivo a tale data (dal 24/02/2021 al 30/04/2021) e il conseguente diritto di compensarle con le competenze di fine rapporto maturate da fino al 24/02/2021. Sul punto _1
l'appellante eccepisce la violazione l'art. 1, comma 41, L. 92/2012 che espressamente prevede che: “il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300… produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva … Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”.
La norma, secondo la società appellante , è chiara e riconosce al lavoratore il diritto al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo all'avvio del procedimento disciplinare soltanto nel caso in cui lo stesso abbia effettivamente lavorato, prevedendo, peraltro, espressamente che in tal caso, il periodo lavorato si imputa a preavviso.
In secondo luogo, per parte appellante, la decisione del giudice di prime grado è comunque in contraddizione con la dichiarazione di cessazione del rapporto alla data del 24/02/2021 affermata nella medesima sentenza: infatti se il rapporto è cessato il 24/02/2021, nessun importo è dovuto a per il periodo successivo _1
e, pertanto, lo stesso è tenuto a restituire quanto percepito.
Nella denegata ipotesi in cui la sentenza dovesse essere confermata sul punto, dichiarando che CF non ha diritto alla restituzione delle retribuzioni corrisposte a dopo il 24/02/2021, parte appallante chiede che siano imputate _1 all'indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, dall'importo eventualmente riconosciuto a a titolo di indennità _1 sostitutiva del preavviso dovrà essere detratto l'importo di € 52.884,89 risultante dai cedolini agli atti.
Con il sesto motivo di appello chiede la riforma della sentenza nella Controparte_1
parte in cui ha quantificato la quattordicesima mensilità in € 16.666,67 e riconosciuto al TI le incidenze sul TFR.
In riferimento alla quattordicesima mensilità parte appellante afferma che erroneamente in sentenza erano stati liquidati i ratei a decorrere dal 01/07/2020 senza tenere conto che i ratei del 2020 erano stati corrisposti con il cedolino di giugno 2020.
Ai sensi del CCNL applicato, la quattordicesima spetta nella misura di una mensilità piena nel caso di rapporto di lavoro in essere da gennaio a dicembre;
a giugno 2020 CF aveva corrisposto la quattordicesima maturata per tutto il 2020, corrispondendo quindi in anticipo i ratei del 2020 da luglio a dicembre. Pertanto, sul punto CF insiste nel ribadire che al Sig. spettano soltanto i due ratei 2021 (gennaio e _1
febbraio).
Quanto al TFR, CF afferma che la quantificazione delle incidenze delle competenze di fine rapporto è stata fatta in sentenza senza tenere conto di quanto già riconosciuto a con il cedolino di giugno 2021. _1
Il 05/08/2021 CF aveva infatti interamente corrisposto a l'importo _1 maturato alla data del 24/02/2021, importo che comprendeva le incidenze sulle competenze di fine rapporto risultanti dal cedolino di maggio 2021.
Con il settimo motivo di appello chiede la riforma della sentenza Controparte_1
nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la sua domanda di risarcimento dei danni subiti per i costi degli incarichi di consulenza esterna conferiti a CP_2 dal momento che il UN adito era competente a decidere sulla domanda perché i danni lamentati erano conseguenti ad azioni poste in essere dal Sig.
in qualità di Direttore Generale, non di Amministratore Delegato. _1
Con l'ottavo motivo di appello chiede la riforma della sentenza Controparte_1
nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno per la sopravvenienza passiva di € 403.000 conseguente al recesso dal contratto con
[...] per genericità e indeterminatezza dell'allegazione. CP_4
I contenuti nella nota integrativa non possono per parte appellante essere considerati generici infatti dalla stessa chiaramente si evidenzia: “sopravvenienze per € 902 principalmente per: adeguamenti contabili riferiti a registrazioni dello scorso esercizio;
per la svalutazione della partecipazione nella Banca Sviluppo Tuscia della Capogruppo per € 328 mila e rettifiche di costi per € 403 mila circa relativi al noleggio del Software TU utilizzato nella prima metà del 2018 per i nuovi prodotti misti vita/danni. Il software è stato oggetto di dismissione anticipata nel 2018”.
In sostanza, come del resto confermato anche nelle difese del Sig. , la _1 decisione di dismettere il contratto era stata una conseguenza del risultato CP_4 negativo, derivato tra l'altro alla "fragilità dell'architettura". A fronte di una prestazione inadeguata del fornitore in luogo del recesso avrebbe dovuto essere intimata la risoluzione del contratto, con richiesta di ripetizione del pagato e di risarcimento del danno: a tanto non si è dato corso. Delle due l'una: o il software scelto da era inadeguato, e dunque doveva risponderne, o la _1 _1
prestazione di era inadeguata, e quindi doveva rispondere della CP_4 _1 scelta del recesso in luogo della risoluzione per inadempimento.
In conseguenza stante il grave inadempimento del Sig. agli obblighi sullo _1
stesso gravanti in relazione alle mansioni ed all'inquadramento attribuiti lo stesso per l'appellante è da considerarsi responsabile della sopravvenienza passiva avuta sul bilancio CF 2018 per effetto del recesso dal contratto con ed è quindi CP_4
tenuto a risarcire CF del danno conseguente. deve essere condannato a _1 corrispondere a CF l'importo di € 403.000.
Costituendosi nel procedimento 142/20123 ha proposto APPELLO _1
INCIDENTALE
Con un unico articolato motivo di gravame, propone appello incidentale _1 in relazione al capo della sentenza con cui il UN ha rigettato la sua eccezione di incompetenza e di inammissibilità della domanda riconvenzionale di
[...] relativa al recesso del contratto con CP_1 CP_4
Quanto all' eccezione di incompetenza del UN del Lavoro parte appellante incidentale insiste nel ribadire che, come risulta dai documenti prodotti in atti, il contratto con era stato stipulato dal Sig. in qualità di CP_4 _1
Amministratore Delegato di e di (società diversa Controparte_1 CP_5 dall'appellante principale). Per questa ragione, insiste il Sig. , non solo la _1
domanda avrebbe dovuto essere promossa avanti al UN delle Imprese e non del Lavoro ma anche, in assenza di delibera assembleare ai sensi dell'art. 2393 c.c., nessuna azione di responsabilità avrebbe potuto essere promossa nei confronti del
Sig. . A ciò, da ultimo aggiunge che la domanda riconvenzionale di _1 controparte non potrà in ogni caso avere ad oggetto gli asseriti danni connessi alla sopravvenienza passiva imputabile al bilancio di altra e diversa società del CP_5
Gruppo CF. Per tale domanda, infatti, è del tutto sprovvista di Controparte_1 legittimazione attiva ai sensi dell'art. 75 c.p.c. °°°°°°°°
Si esaminano di seguito gli esposti motivi di appello.
PRIMO , SECONDO, TERZO MOTIVO DELL'APPELLO DI C.F. ASSICURAZIONI
Vanno affrontati , per ragioni di priorità logico -giuridica le questioni inerenti la legittimità licenziamento intimato da per giusta causa a Controparte_6 _1
con lettera del 10 Maggio 2021 all'esito del procedimento disciplinare che ha preso le mosse dalla contestazione disciplinare ricevuta via e mail da in _1 data 24 febbraio 2021, .
La società appellante censura le conclusioni cui è pervenuto il UN in ordine alla genericità della contestazione;
osserva che gli addebiti debbono al contrario ritenersi specifici (riferiti a sei diverse questioni: settore legale;
sistemi informatici;
settore tecnico;
settore amministrazione e bilancio;
svolgimento di attività a favore di società terze;
danni arrecati tramite il conferimento di incarichi a consulenti esterni), atteso che lo stesso lavoratore ha preso, nel corso del procedimento disciplinare , posizione su ogni addebito, replicando punto per punto;
rileva che ha reso ampie giustificazioni e ciò dimostra che egli ha chiaramente _1 compreso gli addebiti contestati
La società ribadisce che a è stato contestato di non aver adeguatamente _1 controllato e presidiato le funzioni risorse umane, legal, sistemi informativi, tecnica e amministrazione e bilancio a lui riconducibili e di cui aveva la responsabilità di supervisione e controllo nella sua qualità di Direttore Generale
Per parte appellante i fatti contestati sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il recesso senza preavviso
Tali censure non colgono , ad avviso del collegio, nel segno -
Si legge nella contestazione del 22 febbraio del 2021 :
“ Risorse umane
Lei ricopre da tempo la responsabilità delle risorse umane . Un primo assesment SCS aveva evidenziato profonde lacune , in particolare l'assenza di completa conoscenza del contenuto di ciascun ruolo , la mancanza di ownership su processi ed attività e quindi una grave mancanza di managerialità .
Un secondo assesment SCS datato nel mese di aprile 2019 a Lei perfettamente noto
….ha individuato una totale assenza di gestione del settore .
In particolare sono stati evidenziati l'assenza di sistemi e di strumenti di valutazione
, di individuazione di obiettivi , di programmi di formazione , di parametri qualitativi
e quantitativi e tempistiche per percorsi di carriera , di necessari reporting . Da tale momento e sino alla data odierna nessuna delle lacune evidenziate risulta essere stata non tanto risolta ma neppure affrontata con la rigorosità necessarie . Lei ha poi ritenuto di procedere con una serie di contratti a tempo indeterminato , di stages , di collaborazione professionale , di appalti di servizi solo per tamponare singole situazioni senza una visione organica del settore : ciò ha determinato un rilevante turn over di personale , la presenza di situazioni che presentano rischi di compliance giuslavoristica , una sostanziale mancanza di affezione del gruppo.
Ai fini della individuazione concreta dei singoli fatti rimandiamo all'assesment sopra indicato , da intendersi qui trascritto integralmente ed a lei perfettamente noto .
CP_7
ha ricoperto per lungo tempo ad interim la responsabilità dell'area legale …L'area
[...]
non è adeguatamente presidiata: difetta qualsiasi forma di coordinamento tra i diversi legali cui sono affidati gli incarichi , con il risultato che controversie identiche
, mancando tale generale coordinamento , hanno avuto esiti tra loro diversi con danno economico per la scrivente società ; difetta infine qualsivoglia criterio per
l'affidamento degli incarichi ai legali esterni . Da tempo , inoltre , il settore impiega professionisti in forza di contratti di collaborazione che costituiscono un notevole rischio in termini di compliance ….” .
In presenza di tale contestazione , nella lettera di giustificazione in data 1 Marzo
2021 , , pur rilevando la genericità della contestazione in più punti , ha _1 evidenziato che i due assesment “ come ben noto alla Compagnia sono stati da me richiesti proprio al fine di verificare se il sistema di governance adottato dal gruppo fosse efficace ed adeguato alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento nonché dell'evoluzione del mercato assicurativo e delle nuove linee strategiche di business del Gruppo stesso…. “ . In relazione al settore legale ha evidenziato, fra l'altro , che “ _1
l'attuale responsabile del settore legale è stato assunto il 1 febbraio 2020” e che “ non corrisponde al vero che l'area difetti di un report annuale dato che nel bilancio annuale viene indicato chiaramente il livello del contenzioso che è del tutto fisiologico e gestito con gli adeguati accantonamenti flussi di informazione “ .
Ciò premesso , ritiene il Collegio che dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale disposta ed espletata dal Collegio non risultano provati in relazione alle aree risorse umane – legale fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il licenziamento senza preavviso effettuato dalla società .
In ordine agli assesment della società il UN ha già correttamente evidenziato : “ In primo luogo si rileva che il primo assesment non è neppure stato prodotto in giudizio dalla convenuta . Inoltre l'assesment dell'aprile 2019 . prodotto come doc. 14 ….è composto da 104 pagine quasi esclusivamente dedicate e proposte per il miglioramento dell'efficacia dei processi ed ai possibili interventi da porre in essere….nel caso di specie l'assesment prodotto contiene proposte di modelli organizzativi e di possibili interventi e processi e solo le pagine 6-7 riportano una “ sintesi evidenze emerse dall'analisi as-is “ : si tratta appunto di una esposizione estremamente sintetica , non riferita specificamente all'operato del ricorrente “ .
Il teste , componente del consiglio di amministrazione di Testimone_1 [...]
dall'aprile maggio 2016 ha dichiarato sul punto : “ Parte_2 CP_5 _1 nell'ambito della società era direttore generale ed amministratore de Per quanto riguarda le risorse umane la funzione è stata sempre ricoperta da . _1
La scelta di affidare l'incarico a di una verifica generale sulla compagnia è stata solo di … Noi come consiglio di amministrazione abbiamo imputato a _1
rapporti di lavoro irregolari ( non regolati secondo le norme giuslavoristiche _1
: mi ricordo di un certo dott. che si occupava della contrattualistica della Per_4 società attraverso una sua società che si chiamava PO RL , vi era poi l'avvocatessa
Pecora ) . I fatti specifici cui abbiamo fatto riferimento nella contestazione in relazione al settore risorse umane erano specificamente contenuti nella relazione
. In tal senso c'erano dei settori dove c'erano dei turnover rilevanti . Noi come consiglieri di amministrazione eravamo a Roma molto poco e io personalmente non avevo nessun contatto con il personale , ad eccezione della segreteria societaria “
Il teste ha quindi confermato che he era stato lo stesso , come da questi _1
dichiarato nelle già richiamate giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare , ad affidare alla “ una verifica generale sulla compagnia “ .
Il teste inoltre ha ammesso che “ Noi come consiglieri di amministrazione eravamo a Roma molto poco e io personalmente non avevo nessun contatto con il personale , ad eccezione della segreteria societaria “.
Il teste , infine, ha affermato che “ I fatti specifici cui abbiamo fatto riferimento nella contestazione in relazione al settore risorse umane erano specificamente contenuti nella relazione “
ES ha quindi rinviato , così come già risulta dalla contestazione del 22 febbraio 2021 , alla prodotta relazione della società CM .
Tale relazione , però , si ribadisce , non contiene ulteriori concreti fatti riferibili all'operato di talmente gravi da giustificare il licenziamento per giusta _1
causa della società .
In tal senso vanno richiamate anche le dichiarazioni rese dal teste , vice Tes_2 direttore della società dal 17.11.2017 al 22.2.2021.
Il teste ha precisato che “ il mio rapporto di lavoro si è chiuso con un licenziamento per giusta causa ritenuto illegittimo all'esito del contenzioso da me azionato “.
Ciò premesso , il teste ha sul punto in esame chiarito , con dichiarazioni ritenute dal
Collegio attendibili in quanto non smentite da decisivi elementi di segno contrario :
“ Per quanto riguarda la funzione legale , , chiarisco che il contenzioso era basso e nell'ambito del bilancio venivano indicati i dati relativi a detto settore . Chiarisco anche che ogni mese il responsabile del monitoraggio del piano strategico , CP_9
, predisponeva un report del monitoraggio all'interno del quale c'era una
[...] pagina dedicata ai contenziosi. Io non so dire di conclamate criticità inerenti al settore legale….”.
°°°°°°°° Nella lettera del 22 febbraio 2021 è stato contestato ancora a : _1
“ Nel settore dei sistemi informativi Lei ha responsabilità di titolare della funzione , oltre ad essere amministratore unico della controllata Geco.IT che si occupa dell'IT per la scrivente società , e di cui avrebbe – ma non lo ha fatto – gestirne il funzionamento ed il coordinamento nell'ambit0 dei rapporti fra i due soggetti.
Nonostante risorse economiche di rilievo il settore appare totalmente non presidiato
. Nel tempo si sono succeduti investimenti errati che hanno determinato perdite in conto economico rilevantissime . Quanto è di estrema evidenza è la mancanza di una programmazione strategica di . Le proposte relative agli Controparte_10
investimenti hanno una natura costantemente rimediale rispetto imposizioni normative o eventi di natura straordinaria . Dimostrativo di ciò è la mancata implementazione di una struttura idonea a resistere ad attacchi informatici . Il tema
è stato posto all'attenzione del Consiglio di amministrazione recentemente, solo dopo alcuni episodi di penetrazione virale …”
Nella lettera di giustificazioni rese nel procedimento disciplinare ha _1
osservato : “ Si tratta anche in questo caso di addebiti generici e privi di fondamento alcuno. Non corrisponde al vero che io non abbia gestito il funzionamento ed il coordinamento tra o it e la Compagnia né che il settore sia totalmente non presidiato . Tutte le attività e i progetti connessi alla gestione dei sistemi informativi , derivanti da obblighi normativi o scelte operative interne ….sono puntualmente recepiti nel piano industriale e nei relativi aggiornamenti che sono annualmente approvati dal Consiglio di Amministrazione . Non è vero , quindi , che non sia stata realizzata una struttura idonea a resistere ad attacchi informatici e tanto meno che il consiglio di amministrazione non sia sempre stato tempestivamente informato delle attività e progetti connessi alla gestione dei sistemi informativi. Ogni fase progettuale e realizzativa viene monitorata sistematicamente e discussa in appositi comitati che prevedono una partecipazione estesa delle varie componenti aziendali.
Contesto quindi fermamente la sussistenza di investimenti errati che possano essere riconducibili ad una mia responsabilità , dai quali siano derivate asserite “ rilevantissime perdite in conto economico “.
Ciò premesso , ritiene il Collegio che dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale disposta ed espletata dal Collegio non risultino provati in relazione ai sistemi informativi fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il licenziamento senza preavviso effettuato dalla società .
Sul punto il teste ha dichiarato: “ Sicuramente nel febbraio del Testimone_1
2020 è intervenuto un attacco informatico e ci ha informato nella _1 immediatezza di tale attacco . In precedenza , da quando io sono stato nel CDA non
c'erano stati attacchi informatici. Noi come CDA imputiamo a di non avere _1
gestito l'informatica fin quando il problema è esploso …Ripeto che quello che imputiamo a è che non vi è stata una condotta preventiva . Il sistema _1 informatico si è rivelato idoneo dopo le iniziative assunte dopo l'attacco informatico ed il coinvolgimento della TE. E' stato a coinvolgere la TE . “ . _1
Il teste , vice direttore generale della società CF dal 17.11.2017 al Tes_2
22.2.2021 ha confermato : “ Prima del febbraio 2020 , data degli attacchi informatici , non mi risulta fossero state segnalate criticità nel sistemi informativi…Chiarisco che come società di assicurazione siamo soggetti al
Regolamento 38 che precisa che la società approvi tutti gli anni un piano IT che preveda anche i presidi per la cybersicurezza . Chiarisco anche che l'attacco informatico del 2020 non è andato a buon fine in quanto nessun dato è stato esfiltrato. Non è vero che si sia attivato solo dopo gli attacchi informatici _1
del 2020 ; preciso che già nel 2019 , nel piano strategico all'anno 2020 era stato inserito un intervento di TE che aveva come obiettivo un controllo sui sistemi informatici ….” .
Le dichiarazioni di , anche su tale punto, appaiono attendibili non risultando Tes_2 smentite da decisivi elementi di segno contrario .
Risulta quindi che prima dell'attacco informatico del febbraio 2020 non fossero emerse o state segnalate criticità in relazione ai sistemi informativi;
risulta inoltre che si sia immediatamente attivato ed abbia riferito al CDA. _1
Anche in relazione ai “ Sistemi informativi “ – si ribadisce - non emergono fatti di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso di . _1
°°°°°°°°
Nella lettera del 22 febbraio 2022 la società ha ancora contestato a per _1 quanto riguarda il settore Tecnico nochè il settore Amministrazione – bilancio : “ Tecnico … Il settore tecnico riporta direttamente a lei . La comunicazione Ivass
17.12.2020 afferente la linea business 12 , resa nota al Consiglio di Amministrazione solo nel gennaio 2021 , manifesta rischi di inadeguatezza delle polizze distribuite dalla compagnia . Ancora più sorprendente che a fronte della lettera indicata non solo l'informativa al Consiglio di Amministrazione è stata tardiva ma la struttura che lei sovraintende non è stata in grado di fornire adeguate risposte nel termine imposto dall'organo di controllo , risultando costretta a richiedere una proroga .
Amministrazione e bilancio
Il settore manifesta criticità di lungo periodo rispetto alle quali non risulta posto in essere alcun remediation plan.
Nel corso del 2019 è emerso un ritardo nelle registrazioni e nelle conciliazioni , che è arrivato addirittura a cinque mesi.
Il settore è posto a riporto del vice direttore che a sua volta riporta direttamente a lei
. Quanto emerso all'esito di una attività di verifica da parte del collegio sindacale ha determinato la decisione del Consiglio di Amministrazione di dare corso al procedimento disciplinare nei confronti del dr. . ….La relazione della Tes_2 funzione International Audituing n. 5/2019 , conseguente alla verifica effettuata dal 15 ottobre 2019 al 28 gennaio 2020 , conclusa il 30 aprile 2020 , ha fatto emergere consistenti ritardi nell'effettuazione delle riconciliazioni bancarie e nella loro formalizzazione , specie per quanto riguarda i conti relativi all'incasso dei premi assicurativi . Tali ritardi sono dovuti e conseguentemente confermano il mancato controllo da parte sua sull'attività del vice direttore generale relativo al sistema di gestione delle attività di riconciliazione e la manifesta inadeguatezza del sistema di controlli interni attuati sotto la responsabilità di questi e di cui lei non poteva non avvedersi ….. Il mancato controllo circa la inadeguatezza dell'operato del vice direttore generale e , di conseguenza , anche a lei riferito , emerge chiaramente anche laddove la funzione ha evidenziato già nel corso dell'audit Controparte_11
che a seguito dei rilievi la Compagnia ha da subito avviato le attività di rimedio, recuperando prima di tutto i ritardi accumulati , strutturandosi anche con il supporto di una consulenza esterna e successivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 rafforzando l'organico con l'inserimento di n. 2 risorse in sostituzione delle risorse uscite;
con riferimento alle attività di riconciliazione , restano da effettuare gli ultimi approfondimenti e le ultime scritture di aggiornamento riferite alle riconciliazioni verso gli intermediari per le quali sono stati comunque rilevati differenziazioni non materiali . Con riferimento alle riconciliazioni intercompany all'interno del Gruppo assicurativo le stesse risultano effettuate . Sono in corso di approfondimento differenze non significative nei confronti di e . Da evidenziare , inoltre ,
l'adozione del nuovo gestionale di contabilità , il passaggio verso il quale , con tutte le analisi funzionali necessarie , è stato avviato nel corrente esercizio “.
Le contestiamo tutti i danni subiti e subendi per effetto del comportamenti inadempienti dal lei tenuti .
In primo luogo la società ha dovuto affidare a un consulente esterno ( la RSR Società di revisione e organizzaazione contabile Spa ) l'incarico di svolgere l'attività di assessment sull'area amministrazione finanza e controllo al fine di individuare tutti i punti criticità : tale consulenza ha comportato un costo di euro 10000,00 oltre IVA .
In secondo luogo , la nostra società ha dovuto affidare al medesimo consulente esterno l'incarico di svolgere attività di supporto alla contabilità volta a sanare le mancanze emerse nel corso dell'audit e consentire , quindi , la regolare predisposizione del bilancio di esercizio. Per l'ulteriore incarico conferito al consulente esterno , la nostra società ha sostenuto una spesa complessiva di euro
141.520,00, sopportando un costo orario di consulenti dedicati alle attività enormemente superiore al costo di dipendenti in organico….”.
Nella lettera di giustificazioni del 1 Marzo 2021 ha sostenuto l'infondatezza _1 di tali rilievi , precisando di essersi prontamente attivato “ per formulare ad Ivass una proposta ragionevole volta ad accogliere alcuni suggerimenti tenuto conto dei nuovi orientamenti del mercato “ ; di “ aver prontamente informato della comunicazione Ivass il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale decise di inserire tale questione nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021 “ ; che “ se fosse vero quanto contestatomi il Consiglio di
Amministrazione non avrebbe potuto approvare i bilanci e le situazioni patrimoniali
e/o sarebbero emerse delle criticità dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla
Relazione sulla revisione contabile del bilancio da parte della società di revisione “.
ha inoltre evidenziato che “ nella relazione 5/2019 dell'Internal Audit _1 richiamata nella lettera di contestazione , si dava peraltro atto che “ la Compagnia sta provvedendo al rafforzamento della struttura organizzativa della divisione
Amministrazione Bilancio “ ; che “ nei successivi rapporti di audit si evidenzia inoltre che le criticità sono state tutte tempestivamente superate e comunque non hanno portato ad alcuna criticità nella formazione del bilancio….” . Ciò premesso , ritiene il Collegio che dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale disposta ed espletata dal Collegio non risultino provati in relazione al settore tecnico – amministrazione bilancio fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro e da legittimare, pertanto, il licenziamento senza preavviso effettuato dalla società .
In proposito , il UN ha già correttamente osservato che “ la stessa lettera di contestazione dà atto , in contrasto con le precedenti affermazioni , che a seguito dei rilievi la Compagnia ha da subito avviato le attività di rimedio, recuperando prima di tutto i ritardi accumulati , strutturandosi anche con il supporto di una consulenza esterna e successivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 rafforzando l'organico con l'inserimento di n. 2 risorse in sostituzione delle risorse uscite;
con riferimento alle attività di riconciliazione , restano da effettuare gli ultimi approfondimenti e le ultime scritture di aggiornamento riferite alle riconciliazioni verso gli intermediari per le quali sono stati comunque rilevati differenziazioni non materiali . Con riferimento alle riconciliazioni intercompany all'interno del Gruppo assicurativo le stesse risultano effettuate . Sono in corso di approfondimento differenze non significative nei confronti di e . Da evidenziare , inoltre , l'adozione del nuovo gestionale di contabilità , il passaggio verso il quale , con tutte le analisi funzionali necessarie , è stato avviato nel corrente esercizio . Risulta quindi che le criticità evidenziate dall' siano state tempestivamente affrontate …. CP_14
Dal verbale del CdA del 14.5.2020 prodotto come documento 71 A si ricava inoltre che la Relazione dell è stata trasmessa e che dalla stessa “ emerge Controparte_11 un giudizio di adeguatezza del sistema di controlli interni implementato dalla
Compagnia ; nel documento si dà atto altresì della “ immediata reazione della
Compagnia nel far fronte ai rilievi presentati e quindi nel pianificare , avviare ed attuare i necessari interventi correttivi “.
Il teste ha dichiarato , rispondendo sul cap. 22 del ricorso in Testimone_1 appello di in relazione alla funzione Amministrazione e bilancio : “ Controparte_1
Per quanto riguarda tali circostanze le abbiamo apprese attraverso una relazione dell'audit nell'ottobre 2019 ; sono emersi ritardi di mesi nelle registrazioni , riconciliazioni e a fronte di questi ritardi penso che si sia rivolto a . Tale _1 ritardo è stato imputato da noi del Consiglio di Amministrazione a perché _1
non era concepibile che una compagnia di assicurazioni potesse avere registrazioni per quel lasso di tempo . In precedenza nessuno “ aveva acceso la lampada “ per dire dell'insufficienza di personale e della necessità di assunzioni urgenti per evitare ritardi “.
Sul punto il teste ha dichiarato : “ La necessità di ricorrere alla società è Tes_2
stata invece dettata dalla pochezza di risorse . Ci siamo trovati con tre risorse invece che cinque . Abbiamo cercato di assumere del personale per sopperire a tali carenze
, faccio riferimento al dr. che era uno dei revisori della società . Preciso che il CP_15
dr. è stato assunto attraverso una selezione cui ha partecipato anche il dr. CP_15
, uno degli amministratori della società. Chiarisco che era un Per_5 Per_5 consigliere di amministrazione di espressione della proprietà e quindi è ovvio che il
CdA avesse contezza di tutte queste circostanze. Abbiamo scelto la società in quanto già conosceva l'azienda , in quanto era stata incaricata dall'internal audit di svolgere attività di controllo dei ritardi inerenti alle riconciliazioni . Chiarisco anche e aggiungo che se è vero che ha comportato dei costi è anche vero che dall'altra parte non c'era un costo del personale che sarebbe stato necessario …. Il ritardo nelle riconciliazioni era correlato al ridotto personale che non si riusciva ad integrare
e alla impossibilità di automatizzare taluni processi. In relazione alle riconciliazioni chiarisco che sono stati approvati tutti i bilanci trimestrali , semestrali ed annuali .
Nelle relazioni del Collegio sindacale , della revisione interna e del revisore esterno non v'è traccia di effetti riconducibili alla ritardata riconciliazione …” .
Il Collegio reputa anche in tal caso attendibili le dichiarazioni rese dal teste in Tes_2 quanto non smentite da decisivi elementi di segno contrario.
Risulta anzi dalla stessa contestazione del 22 febbraio 2021 che “ la relazione della
Funzione Internal Auditing n. 5/2019 ha ricondotto i ritardi nelle riconciliazioni principalmente alle seguenti cause : sottodimensionamento della funzione amministrativa e bilancio in termini di risorse dovuto ad un elevato turnover soprattutto negli ultimi 18 mesi precedenti l'attività di audit e all'allontanamento del responsabile della funzione che non ha permesso il consolidarsi di un processo e di procedure di controllo : elevata manualità dovuta alla scarsa , e in alcuni casi , assenza , di automazione dei sistemi informativi contabili e tecnici causata anche dall'obsolescenza del gestionale di contabilità in uso e conseguente fase di implementazione del nuovo gestionale ….”
Risulta quindi la sussistenza di oggettive circostanze che hanno determinato i ritardi nelle riconciliazioni . Si tratta inoltre , alla luce delle dichiarazioni rese dai testi citati , di circostanze note al consiglio di Amministrazione , così come espressamente dichiarato dal teste
ES , fin dall'ottobre 2019 , con riferimento ad una relazione dalla Funzione
Internal Auditing inerente il periodo 15 ottobre 2019 – 28 gennaio2020 e conclusa il
30 Aprile 2020 .
Sul punto , oltre alla già dirimente mancata prova nel merito di fatti talmente gravi da giustificare il licenziamento di senza preavviso , la contestazione appare _1 allora ( come già rilevato dal UN ) sicuramente tardiva .
Anche in relazione al settore tecnico non risultano dalla documentazione prodotta fatti di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa .
In proposito il UN , nel merito , ha già , ad avviso del Collegio, correttamente osservato : “…. Dalla stessa comunicazione Ivass ( del 17.12.2020 ) che richiama espressamente le precedenti interlocuzioni si ricava che la stessa si inserisce in un contesto più ampio e che già in precedenza erano state fornite dalla società informazioni richieste da precedenti note dell'Ivass: la comunicazione del
17.12.2020 richiama espressamente le precedenti interlocuzioni e richiede precisazioni ulteriori dei dati già forniti. La società convenuta era stata informata fin dalla prima nota Ivass del gennaio 2020 , come emerge dai verbali del Consiglio di
Amministrazione prodotti ( NDR: cfr. in particolare docc. 55,56,57,58,59 a e 59b del fascicolo di primo grado ) Inoltre il ricorrente ha prodotto una e mail del _1
28.12.2021 , indirizzata al Presidente del CDA , con la quale è stata trasmessa la nota dell'Ivass. ( NDR: doc. 61 fasc. primo grado ) Il ricorrente ha inoltre prodotto uno scambio di è mail del 26..1.2021 tra il Presidente del Cda e uno dei consiglieri ( NDR: doc. 62 fas. primo grado ), dal quale si ricava la convocazione di un CDA straordinario il lunedì successivo “ per avere il tempo di esaminare l'ampia documentazione “ . La proroga del termine previsto per i riscontri richiesti (
15.2.2021 ) è stata chiesta dal ricorrente il 2.2.2021 , giorno successivo alla riunione del CDA durante il quale il ricorrente , nella sua qualità di amministratore delegato, aveva diffusamente illustrato le richieste contenute nella comunicazione Ivass del
17.12.2021 e gli elementi utili per fornire un riscontro alle stesse;
il ricorrente aveva altresì riferito di ulteriori interlocuzioni con l'Ivass , una delle quali si era svolta lo stesso 1.2.2021 , nonché di una richiesta di proroga dei termini . La proroga di 30 giorni è stata richiesta per consentire una corretta valutazione dell'impatto degli interventi previsti e della loro sostenibilità sul piano industriale e non risulta che la richiesta abbia comportato conseguenze negative per la società “ .
°°°°°°°°
Nella lettera del 22 febbraio 2022 è stato infine contestato a lo _1 svolgimento di attività a favore di società terze :
Le contestiamo di avere prestato attività a favore di società terze durante il suo rapporto di lavoro . La società fa capo al socio di maggioranza Controparte_16 della Compagnia . Abbiamo recentemente appreso che fino al rinnovo del Consiglio di amministrazione di tale società , con rimozione del precedente amministratore sig.
lei ha svolto funzioni di amministratore di fatto di tale società . Lei si è Pt_4 occupato personalmente della selezione degli intermediari , della definizione delle politiche provvigionali , della strutturazione della rete . Lei disponeva il passaggio di personale tra la società scrivente e la società terza , richiedendo al personale dipendente di tale ultima società la remissione di report mensili . Lei si è occupato della complessiva organizzazione di tale società , addirittura disponendo assesment sulla stessa con oneri a carico della società scrivente ….”
Nella lettera di giustificazioni del 1 Marzo 2021 ha replicato : _1
“ Si tratta di una contestazione del tutto pretestuosa ….destituita di fondamento.
Al riguardo mi limito a precisare che non si tratta affatto di una società terza dato che ( già ) era una agenzia di Controparte_17 Controparte_18
proprietà del Gruppo C.F. che , nel settembre 2017 , è stata ceduta a
[...]
, azionista del Gruppo C.F. CP_19
Ha avuto una sua governance autonoma e trattandosi di una struttura distributiva considerabile quale “ captive” e di proprietà del medesimo azionista ha avuto al pari della rete un supporto adeguato da parte della Compagnia che si era anche CP_20 adoperata per promuovere , prima all'interno del Consiglio di Amministrazione della
Compagnia , poi nei confronti delle altre società del , una forma di Controparte_21 contratto ( rete d'impresa ) per condividere servizi e costi relativi ad attività comuni alle diverse imprese . Era quindi , da sempre noto al Consiglio di amministrazione il supporto che nell'interesse della ho saltuariamente prestato agli Parte_5 amministratori delegati di sino al maggio 2020 vale a dire fino Controparte_16 a quando vi è stato l'interesse della a promuovere un progetto di Parte_5 costituzione di una rete di impresa tra le due società . Successivamente , venuto meno tale interesse , anche in relazione al progetto di vendita della Compagnia , non ho più fornito alcun supporto a tale società “ .
Le risultanze istruttorie non provano ed anzi smentiscono quanto contestato.
Il teste ha dichiarato : “ Ero amministratore unico di Testimone_3 [...]
dal 2017 – fino alla fine dell'anno , poi sono diventato Controparte_17 amministratore delegato. Nego che abbia svolto un ruolo di _1 amministratore di fatto nell'ambito della;
ero io Controparte_17
l'amministratore effettivamente operativo di Io avevo Controparte_17 rapporti con nella misura in cui lui era amministratore di CF , società di cui _1 noi vendevamo le polizze . Ovviamente per questo motivo avevo occasione di interfacciarmi con . Ognuno di noi manteneva il suo ruolo nell'ambito delle _1 due società . Io non so nulla di particolare dei rapporti tra e;
posso Pt_6 _1 dire del mio rapporto con;
io ero il coordinatore di tutti i promotori e di tutti Pt_6
i venditori , compreso . Ero io e non a dare le indicazioni sulle Pt_6 _1 condizioni da praticare , compresi i trattamenti provvigionali ….” .
Il teste ha quindi confermato di aver egli effettivamente svolto le funzioni di Pt_4
amministratore della società , spiegando anche le ragioni per Controparte_16 le quali aveva occasione di interfacciarsi con . _1
Il teste a sua volta , ha dichiarato : “ Io ero un sub agente di Pt_6 [...]
con un incarico accessorio. Ho lavorato dal 2017 , per due Controparte_17 anni, due anni e mezzo… CF aveva i suoi uffici sullo stesso piano di
[...]
, quindi io mi incontravo con e si parlava di lavoro e Controparte_17 _1 possibili strategie . Io non posso dire che abbia assunto il ruolo di _1 amministratore di fatto di …Ripeto io ho parlato con lui di Controparte_16 lavoro, intrattenendomi nel corridoio . si è limitato a darmi dei consigli nel _1
lavoro ma che mi abbia imposto delle direttive nel lavoro non posso dirlo . Prendo visione del doc. 65 …. Io ho firmato la dichiarazione sul doc. 65 nell'ambito di un contenzioso che avevo promosso nei confronti di;
nell'ambito Controparte_16 di una conciliazione cui sono stato costretto per la mia situazione economica dell'epoca mi è stato chiesto di firmare una dichiarazione che io adesso non ricordo .
Il mio avvocato mi ha detto che senza questa sottoscrizione della dichiarazione di cui al doc. 65 non ci sarebbe stato spazio per la conciliazione , Non posso dire che quello che ho sottoscritto sia vero perché ripeto con c'erano una serie di consigli _1 nell'ambito del lavoro ….”.
Le dichiarazioni del teste , oltre ad chiarire la natura del rapporto intercorso Pt_6
con , inficiano all'evidenza l'attendibilità del doc. 65 prodotto da e sul _1 quale , anche nel corso della deposizione testimoniale , il procuratore di CF ha battuto l'accento.
Si tratta di una dichiarazione datata 8.4.2022 e sottoscritta da in cui fra Pt_6
l'altro si legge : “ Ho iniziato a collaborare con dal Settembre Controparte_16
2017 come sub agente e con incarico accessorio di sviluppo della rete subagenziale
….Le mie relazioni relative alle attività di sub agente e di sviluppo di rete sono intercorse con . Ritenevo l'effettivo _1 _1 amministratore di , anche perché nel corso delle riunioni cui Controparte_16
erano presenti sia che il sig. era evidente come fosse il primo a _1 Pt_4 dettare tutte le linee della società “ .
Il teste ha infatti precisato le ragioni di quella sottoscrizione : “ nell'ambito di una conciliazione cui sono stato costretto per la mia situazione economica dell'epoca mi
è stato chiesto di firmare una dichiarazione che io adesso non ricordo . Il mio avvocato mi ha detto che senza questa sottoscrizione della dichiarazione di cui al doc. 65 non ci sarebbe stato spazio per la conciliazione , Non posso dire che quello che ho sottoscritto sia vero perché ripeto con c'erano una serie di consigli _1 nell'ambito del lavoro …. “ .
Il doc. n. 65 citato non appare allora in grado di provare , alla luce anche delle circostanze specificamente dedotte da nella lettera di giustificazioni del 1 _1
Marzo 2021 ,l'asserito ruolo di amministratore di fatto oggetto della contestazione .
Tirando i fili del discorso , dalle risultanze documentali e dall'istruttoria orale disposta nel merito dalla Corte in considerazione delle giustificazioni comunque rese da nel corso del procedimento disciplinare , non emergono - in _1 relazione ai fatti oggetto della contestazione e sui quali , prima dell'intimato licenziamento , è stato chiamato ad esercitare compiutamente il suo _1 diritto di difesa – elementi per ravvisare la giusta causa di licenziamento. Tale conclusione nel merito appare dirimente ed assorbe tutte le altre questioni anche di natura formale proposte con i suddetti motivi .
°°°°°°°°
SECONDO MOTIVO DI APPELLO DI IS ( INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO
PER IL PERIODO 24 febbraio 2021 -31 Maggio 2021 )
QUINTO MOTIVO DI APPELLO DI C.F.ASSICURAZIONI ( DOMANDA DI
RESTITUZIONE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DALLA SOCIETA' A IS
DAL 24 FEBBRAIO 2021 al 30 APRILE 2021 )
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Richiamate le già in precedenza esposte ragioni a sostegno dei motivi di appello in esame , il Collegio ritiene di condividere gli assunti di e conseguentemente _1 reputa infondati quelli di Controparte_1
In punto di fatto risulta che lo stato di malattia di già sussisteva alla data in _1 cui ( 24 febbraio 2021 ) ha ricevuto la lettera di contestazione del 22 _1 febbraio 2021 ( cfr. doc. 20 a e 20 b fasc. ) . _1
Tale stato di malattia è cessata in data 31 Maggio 2021 , giorno antecedente al trattamento pensionistico di TI .
In tale contesto , assume che in forza della disciplina prevista dall'art. 2110 _1
, comma 2 cod. civ. , il licenziamento, pur in caso di illegittimità , deve ritenersi efficace dal 1 giugno 2021 .
L'appellante chiede quindi che la Corte , in riforma sul punto della sentenza appellata , accerti il suo diritto a percepire l'indennità di malattia / retribuzione dal
24 febbraio 2021 al 31 Maggio 2021 ; precisa che ha corrisposto a Controparte_1
tale titolo la somma di euro 52.884,62 fino al 30 Aprile 2021 , salvo poi compensare illegittimamente tale somma , con il cedolino di maggio 2021, con le competenze di fine rapporto.
La domanda , ad avviso del Collegio, in riforma della sentenza appellata , deve essere accolta . Il Collegio condivide i principi mutuabili da pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia laddove si è affermato “ non v'è dubbio che, anche attribuendo efficacia meramente obbligatoria al preavviso, e dunque effetto risolutivo immediato al relativo licenziamento intimato con la dispensa dal prestare servizio durante il suddetto periodo (da ultimo, Cass. n. 36/2011, n. 22446/10, n.
21216/099, con la conseguente irrilevanza della successiva malattia del dipendente, ciò non può verificarsi allorquando il lavoratore sia già assente per malattia e, in costanza di essa, venga intimato un licenziamento con preavviso. L'art. 2110 c.c. prevede infatti l'irrecedibilità dal rapporto durante lo stato di malattia, salvo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il licenziamento per giusta causa (ex multis, Cass. n. 11674/05). Altre tipologie di licenziamento restano invece, secondo un altrettanto pacifico orientamento giurisprudenziale e dottrinario, inefficaci sino alla cessazione della malattia (ex multis, Cass. 9896/2005)
( così in motivazione Cass. Sentenza n. 23063/2013 ).
Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni dell'appellante laddove, _1
in sintonia con i principi appena esposti , ha correttamente osservato ( v. pagine
100 e ss dell'atto di appello ) : “ L'inefficacia del licenziamento non è incompatibile con l'accertamento della mancanza di giusta causa ….E' pacifico infatti che l'unica ipotesi in cui il licenziamento del lavoratore produce immediatamente i suoi effetti è quello in cui sussista la giusta causa . In tutte le altre ipotesi, ossia di licenziamento in cui sia dovuto un preavviso ( sia per ragioni oggettive che soggettive ) anche se sostituito dalla relativa indennità , il licenziamento produrrà i suoi effetti dalla guarigione o dalla fine del periodo di comporto….Ne consegue che qualunque recesso unilaterale ( a prescindere dalla sua legittimità o meno ) del datore di lavoro
( con la sola esclusione del recesso per giusta causa ) è provvisoriamente inefficace fino al termine del periodo di sospensione ex art. 2110 c.c. L'assenza di giusta causa
, oltre a rendere illegittimo il licenziamento , con conseguente diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso , comporta altresì la inefficacia – intesa come impossibilità di produrre l'effetto interruttivo del rapporto ( che prescinde dalla legittimità o illegittimità del rapporto ) – del predetto licenziamento per tutta la durata del periodo di comporto …”.
, precisando che “ l'inefficacia del licenziamento oggetto delle domande di _1
cui al ricorso introduttivo non è certo quella cui consegue la tutela del diritto comune di ripristino del rapporto ma l'inidoneità temporanea a produrre effetti fino alla guarigione o allo scadere del comporto “ ha poi ancora correttamente evidenziato che , seguendo il diverso orientamento del UN , “ si giungerebbe alla conclusione aberrante per cui , il lavoratore illegittimamente licenziato durante il periodo di comporto per una asserita giusta causa , non avrebbe diritto all'indennità di malattia fino alla guarigione o alla scadenza del periodo di comporto;
viceversa il lavoratore legittimamente licenziato durante il periodo di comporto per un sussistente motivo oggettivo o soggettivo , e quindi in violazione dell'art. 2110 , secondo comma c.c., mancando la giusta causa del licenziamento avrebbe diritto in aggiunta alla indennità di preavviso , all'indennità di malattia per il periodo di durata del comporto, posto che il licenziamento sarebbe inefficace fino al termine del comporto . In altre parole, il licenziamento illegittimo intimato in assenza di una giusta causa produrrebbe l'effetto interruttivo sin dal momento in cui è stato intimato , a prescindere dallo stato di malattia del lavoratore , mentre il licenziamento legittimo intimato con diritto al pagamento del preavviso produrrebbe effetto solo al termine del periodo di malattia del lavoratore. “
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SESTO MOTIVO DI APPELLO DI CF ASSICURAZIONI ( SUL CALCOLO DELLA
QUATTORDICESIMA DOVUTA )
Il motivo è infondato.
Sul punto il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il UN in relazione al mancato pagamento dei ratei inerenti il secondo semestre del 2020 e la conseguente decorrenza dei ratei dovuti dal luglio 2020 .
Il UN in particolare ha osservato : “ Quanto alla quattordicesima mensilità , essa risulta correttamente calcolata con decorrenza da giugno 2020 ( NDR : rectius
1 luglio 2020 ) in assenza di ulteriori deduzioni e specificazioni , infatti, si deve ritenere che con il cedolino di giugno 2020 siano stati corrisposti i ratei maturati da luglio 2019 a giugno 2020 .e non anche i ratei maturati fino al dicembre 2020 , come invece preteso dalla convenuta “ .
L'assunto della società circa una anticipazione, nel giugno 2020 , dei ratei inerenti il secondo semestre 2020 , non appare provato.
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PRIMO MOTIVO DI APPELLO IS ( sul calcolo della indennità di preavviso ) TERZO MOTIVO DI APPELLO IS ( SUL CALCOLO DELLA
INDENNITA'SOSTITUTIVA DELLE FERIE )
QUARTO MOTIVO DI APPELLO C.F. ( SUL CALCOLO DELLA CP_1
INDENNITA'SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO )
In ordine a tali motivi di appello , va detto che le parti , attese le diverse questioni prospettate anche in questo grado del giudizio, per” ragioni di economia processuale , al mero fine di evitare i costi di una CTU “ con memoria autorizzata congiunta in data 25 Novembre 2024 sono “ addivenute ad un accordo in merito alla quantificazione delle seguenti voci se dovute:
indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul TFR;
indennità sostitutiva delle ex festività ;
indennià per ferie non godute;
incidenza sul TFR , liquidato da CF con il cedolino di giugno 2021 , dei n. 2 ratei di
13^ e dei n. 2 ratei di 14^ esposti nel cedolino di maggio 2021 .
Le parti hanno concordato di quantificare in :
euro 155.138 ,98 l indennità sostitutiva del preavviso;
euro 10.715,45 l' incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR;
euro 840,70 , l' incidenza sul TFR della somma di euro 22700,04 , già liquidata dal
UN a titolo di permessi ed ex festività non goduti;
euro 41251,24 l' indennità per ferie maturate e non godute
Appaiono quindi superate le questioni , espressamente attinenti allea quantificazione di tali voci , proposte dalle parti con i motivi di appello in esame .
Per quanto poi riguarda il quantum delle altre voci oggetto della domanda di
, tenuto poi conto di quanto esposto in precedenza , in relazione alla _1 inefficacia del licenziamento fino al 31 maggio 2021 e in relazione ai ratei di quattordicesima dovuti dal 1 luglio 2020 , occorre allora fare riferimento alla quantificazione prospettata in modo condiviso dalle parti, nella sussistenza di tali presupposti , nella memoria del 25 novembre 2024. Ne consegue che CF SIzioni va condannata al pagamento in favore di di : _1
euro 77.884,62 , di cui euro 52.884,62 lordi già corrisposti fino al 30.4.2021 ed euro
25000,00 non corrisposti , a titolo di retribuzione / indennità di malattia per il periodo 24.2.2021 – 31.5.2021 ;
euro 1726,85 , a titolo di incidenza sul TFR della somma di euro 25000,00 di cui al punto che precede non ancora corrisposta;
euro 10.416,67 ,67 a titolo di 5 ratei di tredicesima mensilità ( gennaio- maggio
2021 ) , oltre ulteriori euro 432,11 ( già detratta la somma di euro 287,81 già corrisposta ) per l'incidenza di tale somma sul TFR
euro 22916,67 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità ( 11 ratei dal 1 luglio
2020 al 31 Maggio 2021 ) , oltre ulteriori euro 1295,14 ( già detratta la somma di euro 287,17 già corrisposta ) per l'incidenza di tale somma sul TFR;
oltre, per tutte le voci suddette , interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
Si deve ancora evidenziare che , come correttamente osservato da a _1 pagina 2 della memoria pure congiunta in data 30 settembre 2024 , “ controparte non ha impugnato – né nell'appello principale né in via incidentale il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice di prime cure ha statuito che “ come conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. La convenuta sostiene che il preavviso non possa coprire il periodo nel quale il lavoratore è in pensione . Tale tesi non può essere condivisa ….non sussiste pertanto alcuna incompatibilità tra
l'indennità sostitutiva del preavviso e la percezione del trattamento “. Per questa ragione non potrà essere accolta l'eccezione di controparte formulata a pagina 68 della memoria difensiva . Controparte , infatti, avrebbe dovuto formulare apposito motivo di appello su tale capo della sentenza di primo grado. “
Sul punto il Collegio osserva inoltre che la statuizione del UN , pur se ritenuta condivisibile da ( v. pag. 68 della memoria C.F. in data 6 febbraio 2023 ) in un CP_1 contesto in cui il UN ha ritenuto cessato il rapporto alla data del 24.2.2021 , appare comunque espressa in termini generali e perentori.
°°°°°°°° QUARTO MOTIVO DI APPELLO IS (SULL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
ALLA ASSICURAZIONE SANITARIA )
Il motivo è fondato .
Osserva il Collegio che dalla lettura del richiamato Accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici del 2 luglio 2018” allegato n. 5 del CCNL ( doc. 81 fasc. primo grado ) si evince che le uniche ipotesi di risoluzione del _1
rapporto di lavoro rispetto alle quali l'Accordo del 2 luglio 2018 non trova applicazione sono quelle di risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni” o per
“licenziamento per giusta causa”.
Accertata , per quanto sopra la insussistenza nella fattispecie della giusta causa dell'impugnato licenziamento, va conseguentemente dichiarato il diritto di _1
all'assistenza sanitaria di cui All'Accordo per l'Assistenza sanitaria dei
[...]
Dirigenti delle Imprese SItrici del 2 luglio 2018 .
°°°°°°°°
QUINTO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE IS ( SUL RIGETTO DELLE AZIONI
RISARCITORIE PROPOSTE )
L'appellante censura la sentenza per non aver accolto le domande risarcitorie proposte .
Nel ricorso introduttivo del giudizio al punto 7, pag. 121 e ss. osservato Persona_6 di essere stato “ oggetto di violenti ed ingiustificati attacchi alla propria professionalità che . reiterati dalla società nell'arco di mesi , hanno portato alla genesi e alla cronicizzazione di un “ Disturbo dell'adattamento complicato “ precentualizzato dal dr. ( doc. 20b ) nel 15% in relazione alla Persona_7
presenza di una sintomatologia ansiosa depressiva ormai cronicizzata con impatto sulla emotività e cognitività , alla compromissione delle capacità progettuali e all'intaccamento del senso di identità personale “.
In tal senso , ha evidenziato che “ a partire dal dicembre del 2020 e più _1 specificamente dal CdA del 15 dicembre 2020 ha cominciato a ricevere sempre più pressanti e feroci attacchi al proprio operato dai consiglieri nominati dall'azionista di controllo ( ) . Gli amministratori rappresentanti dell'azionista di controllo CP_19 avevano infatti deciso di sospendere – nelle more delle trattative di vendita di
[...]
ogni tipo di investimento , spese e azione di efficientamento della Parte_7 struttura organizzativa interna ritenuti invece di straordinaria rilevanza ….da pare degli altri amministratori “ .
In tale contesto , richiamando gli obblighi in capo al datore di lavoro ex artt. 1218 e
2087 cod. civ. , ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo _1
favo favore di un danno non patrimoniale per complessivi euro 53.166,24.
ha anche osservato che il licenziamento ha causato inoltre un notevole _1 pregiudizio sia la reputazione che alla professionalità del ricorrente “.
Ha affermato che “ l' improvvisa estromissione di un dirigente non è infatti passata inosservata , generando sospetti sull'eventuale grave condotta tenuta dal ricorrente assai noto nell'ambiente delle assicurazioni “ ; che la notizia del ricorrente ha avuto infatti una notevole eco nel settore ( doc. 83 ) e ha impedito che il sig. _1 fosse chiamato a svolgere attività consulenziale ….”
ha quindi chiesto il risarcimento di un danno all'immagine ed alla _1
reputazione quantificabile equitativamente in una somma non inferiore ad euro
300.000.
Ritiene il Collegio che il UN abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria proposta.
In relazione al danno non patrimoniale inerente l'integrità psicofisica , a parte l'esiguità temporale – già rilevata dal UN - dei fatti denunciati in considerazione anche dell'assenza dal lavoro di dal 18.2.2021, il Collegio _1 osserva che lo stesso appellante ha ricondotto la domanda risarcitoria proposta essenzialmente ad una conflittualità sorta con i consiglieri di amministrazione espressione dell'azionista di maggioranza e quindi a condotte inerenti la carica di amministratore delegato.
In relazione al danno all'immagine ed alla reputazione , la domanda difetta di adeguate allegazioni essendo prospettata in termini generici ed apodittici .
Il documento n. 83 prodotto non può certo supportare una domanda di danno all'immagine ed alla reputazione di euro 300.000,00 . Si tratta infatti di un articolo pubblicato su una rivista specializzata e del settore ( “
Tutto intermediari “ ) in cui si legge : “ Il Gruppo C.F. SI
) avvia un nuovo corso con la nomina a presidente di ….Il Consiglio di CP_19
Amministrazione di registra un cambio anche per quanto riguarda Controparte_1 la carica di amministratore delegato che ha preso il posto di , ex _1 manager di UN e OL “ .
Si tratta quindi di un articolo in cui si dà semplicemente la notizia del cambio al vertice di , senza alcun riferimento alle ragioni di tale cambio;
non Controparte_1 emergono quindi elementi per ravvisare la natura ingiuriosa del licenziamento e per giustificare un danno ulteriore rispetto a quello dovuto , per l'illegittimità del licenziamento , in forza della legge e della contrattazione collettiva.
°°°°°°°°
SETTIMO ED OTTAVO MOTIVO DI APPELLO PROPOSTI DA ( Parte_8
SULLE DOMANDE RISARCITORIE PROPOSTE ).
APPELLO INCIDENTALE DI IS
Il collegio ritiene di dover confermare sui punti oggetto di tali motivi le conclusioni cui è pervenuto il UN.
Nella memoria di costituzione in primo grado , svolgendo domanda riconvenzionale , ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni di : Controparte_1 _1
euro 5000,00, oltre IVA e così complessivi euro 6100,00 pari al costo dell'incarico di consulenza affidato a a Controparte_3 ottobre 2019 per svolgere l'attività di assesment sulla funzione amministrazione e bilancio al fine di individuare tutti i punti di criticità ;
euro 111.000,00 oltre IVA e così euro 135.420,00 pari al costo dell'incarico di consulenza affidato a a Controparte_3
novembre 2019 , su iniziativa di e per supportare la struttura _1 Tes_2 amministrativa e affiancare gli addetti all'area amministrazione nelle attività di tenuta scritture contabili , di controllo e riconciliazione , utili a sanare le criticità evidenziate dalla funzione Internal Auditing e per compiere le operazioni utili alla redazione del bilancio;
euro 403.000, per la sopravvenienza passiva con perdita effettiva sul bilancio di CF derivata dal contratto con . CP_4
In particolare , per quanto riguarda la vicenda TU, la società ha dedotto che aveva stipulato il contratto con per la fornitura di un sistema _1 CP_22
informatico ed aveva poi deciso di interrompere il rapporto commerciale in quanto in fase di test il sistema si era rivelato inadatto , stipulandone un nuovo contratto con RG .
La società ha quindi lamentato che non sia stato in grado di evitare che il _1 recesso del contratto con avesse ripercussioni economiche negative sul CP_4 bilancio.
Il collegio , in relazione alle questioni proposte , condivide le conclusioni del
UN laddove ha affermato da un lato che la domanda risarcitoria per la stipulazione dei contratti con è “ inammissibile in questa sede in quanto i CP_2
suddetti contratti sono stati sottoscritti dal ricorrente nella sua qualità di amministratore delegato e, quindi , ogni eventuale responsabilità esula dal rapporto di lavoro subordinato “ e dall'altro – in relazione alla vicenda TU , che a prescindere da ogni questione relativa alla configurabilità di una responsabilità del ricorrente nella sua veste o meno di dirigente o di amministratore “ manca idonea prova del preteso pregiudizio subito . Infatti la convenuta si limita a richiamare la nota integrativa al bilancio del 2018 , dove alla voce “ altri costi “ viene esposto l'importo di euro 403.000,00 circa per rettifiche di costi relativi al noleggio del software TU . Appare evidente l'eccessiva genericità ed indeterminatezza di tale allegazione . Si aggiunga che essa è riferita al bilancio consolidato del Gruppo e non specificamente alla società odierna convenuta …”.
Il collegio condivide tali argomentazioni che trovano riscontro nell'esame dei doc. 43
e 44 prodotti da ( contratti RG ) , nel doc. 26 ( nota integrativa al Controparte_1 bilancio 2018 ) prodotto da CF , nel doc. 88 ( contratto TU ) prodotto da _1
.
In relazione alla vicenda TU , il bilancio consolidato evidenzia i risultati economici del Gruppo e non delle singole società . Inoltre , sempre per quando riguarda il contratto TU , pur se tale contratto risulta anch'esso sottoscritto da in qualità di amministratore delegato non _1 solo di ma anche di , la decisione nel Controparte_1 Controparte_23
merito assorbe le altre questioni proposte da a pagina 151 della memoria _1 in data 5.4.2023 con appello incidentale.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione proposta.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio , le spese del doppio grado seguono la soccombenza di nella misura del 50% e sono liquidate , Controparte_1 per tale quota , in favore di ex d.m. 55/2024 e 37/2022 , tenuto conto _1 del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta nel grado di appello , in euro
5000,00 per il primo grado ed in euro 11.000.00 per il grado di appello , oltre spese generali ed oneri di legge;
con compensazione del residuo 50%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 1919/2022 del UN di Milano , accertata la inefficacia del licenziamento di cui è causa ex art. 2110, comma 2 cod.civ. per il periodo 24 febbraio – 31 Maggio 2021 condanna al Controparte_24 pagamento in favore di al lordo di : _1
euro 155.138 ,98 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
euro 10.715,45 a titolo di incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR;
euro 840,70 , a titolo di incidenza sul TFR della somma di euro 22700,04 , già liquidata dal UN a titolo di permessi ed ex festività non goduti;
euro 41251,24 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute;
euro 77.884,62 , di cui euro 52.884,62 lordi già corrisposti fino al 30.4.2021 ed euro
25000,00 non corrisposti , a titolo di retribuzione / indennità di malattia per il periodo 24.2.2021 – 31.5.2021 ;
euro 1726,85 , a titolo di incidenza sul TFR della somma di euro 25000,00 di cui al punto che precede non ancora corrisposta;
euro 10.416,67 ,67 a titolo di ratei di tredicesima mensilità , oltre ulteriori euro
432,11 per l'incidenza di tale somma sul TFR;
euro 22916,67 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità , oltre ulteriori euro
1295,14 per l'incidenza di tale somma sul TFR;
oltre, per tutte le voci suddette , interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara il diritto di all'assistenza sanitaria di cui All'Accordo per _1
l'Assistenza sanitaria dei Dirigenti delle Imprese SItrici del 2 luglio 2018 ;
conferma nel resto le statuizioni di merito .
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado del Controparte_1 giudizio nella misura del 50% liquidate , per tale quota , per il primo grado del giudizio in euro 5000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge e per il grado di appello in euro 11000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
compensa il residuo 50%..
Si dà atto che sussistono per C.F. SIzioni i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 28 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni.Picciau