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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 499/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. DAVID Parte_1
DONDONI in sostituzione dell'avv. MARIA FRANCESCA MARZIO Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni;
l'avv. Raffanti insiste nelle eccezione di incompetenza territoriale, rilevando, inoltre, che il comune di Lucca nel dicembre 2023 dovrebbe aver modificato il motivo della revoca indicato nella mancanza del requisito della residenza decennale in difformità sulla composizione del nucleo famigliare come da mod. DSU rispetto alle risultanze anagrafiche;
l'avv. Dondoni contesta l'eccezione di incompetenza territoriale e nel merito rileva che il provvedimento impugnato si è cristallizzato sulla base degli atti presupposti a quel momento del comune di Lucca. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore
17.05, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2023 promossa da:
Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MARIA FRANCESCA
[...]
MARZIO
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente Parte_1 Parte_2
ebbe a beneficiare del trattamento assistenziale cd. “reddi-
[...]
to di cittadinanza” introdotto con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 con- vertito on modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. L' ebbe a notificare allo stesso in data 14 aprile 2023 CP_1
comunicazione di revoca del beneficio concesso per la mancanza del requisito di residenza (art.2 co. 1 lett. a), per non aver risiedu- to in Italia per almeno 10 anni e chiedeva contestualmente la resti- tuzione di quanto indebitamente percepito nella somma di Euro
2.028,55.
Avverso alla predetta revoca, il ricorrente proponeva oppo- sizione con ricorso dd. 16 maggio 2023, depositato in data 17 maggio 2023, con il quale chiedeva di “accertare e dichiarare il carat- tere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente CP_1
nell'aver revocato l'erogazione al ricorrente del RDC a causa della man- canza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia;
accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente nel periodo maggio 2021 – ottobre 2021 a titolo di RDC è stato legittimamente per- cepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all CP_1
ordinare all' di ammettere il ricorrente al RDC anche per le even- CP_1
tuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i re- quisiti previsti dal DL 4/19 salvo quello della residenza decennale.”
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo “in CP_1
via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del tribunale di Pavia in funzione di giudice monocratico del lavoro;
nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.”
Questo giudice ritiene necessario, preliminarmente, pro- nunciarsi in merito alla propria competenza territoriale, anche in considerazione dell'espressa eccezione formulata in merito dall' in sede di costituzione. CP_1
Non vi è dubbio che a conoscere della presente controversia debba essere il Tribunale nel cui circondario risiede l'opponente ai sensi dell'art. 444 1° co. c.p.c., che testualmente stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indica- te nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giu- dice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”.
Non vi è dubbio, altresì, che la presente fattispecie sia ine- rente alla assistenza obbligatoria, sulla quale vi è controversia nel merito, di cui il ricorrente ha beneficiato e che, quindi, il giudice competente per territorio vada individuato in quello nel cui cir- condario risiede l'opponente, prescindendo da dove in preceden- za risiedeva e da quale sede abbia ricevuto il beneficio in CP_1
contestazione.
Risulta già dal ricorso introduttivo che il ricorrente risiede, dal 2022, a Vigevano in corso Di Vittorio n. 11, quindi, sin da epo- ca anteriore all'introduzione del giudizio.
La sentenza della Corte di Cassazione citata da controparte, peraltro, isolata, non risulta essere applicabile alla presente fatti- specie.
Oltre ai principi costituzionali esposti, questo giudice ritiene che vi sia altro principio costituzionale ostativo ad una diversa in- terpretazione, ed esattamente l'art. 25, il quale testualmente stabi- lisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Detto principio è altresì rafforzato dall'art. 6 della Conve- zione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto
a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costitui- to per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.“
Del resto, una pedissequa applicazione dell'indicato princi- pio processuale della ragione più liquida potrebbe portare la par- te a cercare di scegliersi il giudice sulla base di valutazioni mera- mente soggettive.
Questo giudice deve, quindi, dichiararsi incompetente per territorio e rimettere il giudizio al Tribunale di Pavia, fissando termine perentorio per la riassunzione del giudizio.
Per quanto attiene le spese del giudizio, questo giudice ritie- ne sussistenti giustificati motivi per la loro integrale compensa- zione, stante l'oggetto della controversia ed il lasso di tempo in- tercorso dalla sua introduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza per territorio per essere terri- torialmente competente il Tribunale di Pavia e concede termine di gg. 30 per riassumere la causa avanti a quel Tribunale, in funzione di giudice del lavoro;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 9 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 499/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. DAVID Parte_1
DONDONI in sostituzione dell'avv. MARIA FRANCESCA MARZIO Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni;
l'avv. Raffanti insiste nelle eccezione di incompetenza territoriale, rilevando, inoltre, che il comune di Lucca nel dicembre 2023 dovrebbe aver modificato il motivo della revoca indicato nella mancanza del requisito della residenza decennale in difformità sulla composizione del nucleo famigliare come da mod. DSU rispetto alle risultanze anagrafiche;
l'avv. Dondoni contesta l'eccezione di incompetenza territoriale e nel merito rileva che il provvedimento impugnato si è cristallizzato sulla base degli atti presupposti a quel momento del comune di Lucca. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore
17.05, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2023 promossa da:
Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MARIA FRANCESCA
[...]
MARZIO
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente Parte_1 Parte_2
ebbe a beneficiare del trattamento assistenziale cd. “reddi-
[...]
to di cittadinanza” introdotto con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 con- vertito on modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. L' ebbe a notificare allo stesso in data 14 aprile 2023 CP_1
comunicazione di revoca del beneficio concesso per la mancanza del requisito di residenza (art.2 co. 1 lett. a), per non aver risiedu- to in Italia per almeno 10 anni e chiedeva contestualmente la resti- tuzione di quanto indebitamente percepito nella somma di Euro
2.028,55.
Avverso alla predetta revoca, il ricorrente proponeva oppo- sizione con ricorso dd. 16 maggio 2023, depositato in data 17 maggio 2023, con il quale chiedeva di “accertare e dichiarare il carat- tere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente CP_1
nell'aver revocato l'erogazione al ricorrente del RDC a causa della man- canza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia;
accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente nel periodo maggio 2021 – ottobre 2021 a titolo di RDC è stato legittimamente per- cepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all CP_1
ordinare all' di ammettere il ricorrente al RDC anche per le even- CP_1
tuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i re- quisiti previsti dal DL 4/19 salvo quello della residenza decennale.”
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo “in CP_1
via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del tribunale di Pavia in funzione di giudice monocratico del lavoro;
nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.”
Questo giudice ritiene necessario, preliminarmente, pro- nunciarsi in merito alla propria competenza territoriale, anche in considerazione dell'espressa eccezione formulata in merito dall' in sede di costituzione. CP_1
Non vi è dubbio che a conoscere della presente controversia debba essere il Tribunale nel cui circondario risiede l'opponente ai sensi dell'art. 444 1° co. c.p.c., che testualmente stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indica- te nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giu- dice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”.
Non vi è dubbio, altresì, che la presente fattispecie sia ine- rente alla assistenza obbligatoria, sulla quale vi è controversia nel merito, di cui il ricorrente ha beneficiato e che, quindi, il giudice competente per territorio vada individuato in quello nel cui cir- condario risiede l'opponente, prescindendo da dove in preceden- za risiedeva e da quale sede abbia ricevuto il beneficio in CP_1
contestazione.
Risulta già dal ricorso introduttivo che il ricorrente risiede, dal 2022, a Vigevano in corso Di Vittorio n. 11, quindi, sin da epo- ca anteriore all'introduzione del giudizio.
La sentenza della Corte di Cassazione citata da controparte, peraltro, isolata, non risulta essere applicabile alla presente fatti- specie.
Oltre ai principi costituzionali esposti, questo giudice ritiene che vi sia altro principio costituzionale ostativo ad una diversa in- terpretazione, ed esattamente l'art. 25, il quale testualmente stabi- lisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Detto principio è altresì rafforzato dall'art. 6 della Conve- zione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto
a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costitui- to per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.“
Del resto, una pedissequa applicazione dell'indicato princi- pio processuale della ragione più liquida potrebbe portare la par- te a cercare di scegliersi il giudice sulla base di valutazioni mera- mente soggettive.
Questo giudice deve, quindi, dichiararsi incompetente per territorio e rimettere il giudizio al Tribunale di Pavia, fissando termine perentorio per la riassunzione del giudizio.
Per quanto attiene le spese del giudizio, questo giudice ritie- ne sussistenti giustificati motivi per la loro integrale compensa- zione, stante l'oggetto della controversia ed il lasso di tempo in- tercorso dalla sua introduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza per territorio per essere terri- torialmente competente il Tribunale di Pavia e concede termine di gg. 30 per riassumere la causa avanti a quel Tribunale, in funzione di giudice del lavoro;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 9 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli