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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel. dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 351/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Parte_1
di (p.Iva ), con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II Parte_2 P.IVA_1 n.165, presso Studio Lorusso, in persona dei legali rappresentanti NI ES e EP AM
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 10/06/2025 volto all'apertura della procedura di liquidazione Parte_2 controllata, in proprio;
Vista la relazione redatta dall'OCC Modello Torino che ha nominato il dott. Persona_1 quale Gestore della crisi con funzioni di attestatore;
[...] esaminati il ricorso, i documenti allegati secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, CCII;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che la debitrice ha la sede in Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 270 CCI in quanto:
• non risultano domande di accesso della debitrice alle procedure di cui al titolo IV CCII;
• la ricorrente è qualificabile come “impresa minore” secondo la definizione dell'art.2, lettera d) CC.II. in relazione ai requisiti congiuntamente indicati, in relazione all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, così come emergenti dai bilanci depositati dalla ricorrente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024
• la debitrice risulta effettivamente trovarsi in stato di insolvenza (come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII), non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, a causa dell'ammontare dei costi gestionali dell'attività sociale, risultati da subito superiori rispetto ai risultati economici e reddituali conseguiti, con conseguente esistenza di perdite di esercizio;
• alla domanda è allegata la relazione redatta dall'OCC Modello Torino, che appare conforme al contenuto delineato dall'art.269 C.II., ha espresso una valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società ricorrente
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della società debitrice utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (p.Iva Parte_2
), con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II Studio P.IVA_1 Lorusso, in persona dei legali rappresentanti NI ES e EP AM
nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
conferma quale Liquidatore il dott. già incaricato dall'OCC quale Persona_1 Gestore della crisi con funzioni di attestatore, con studio in Torino;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel. dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 351/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Parte_1
di (p.Iva ), con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II Parte_2 P.IVA_1 n.165, presso Studio Lorusso, in persona dei legali rappresentanti NI ES e EP AM
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 10/06/2025 volto all'apertura della procedura di liquidazione Parte_2 controllata, in proprio;
Vista la relazione redatta dall'OCC Modello Torino che ha nominato il dott. Persona_1 quale Gestore della crisi con funzioni di attestatore;
[...] esaminati il ricorso, i documenti allegati secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, CCII;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che la debitrice ha la sede in Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 270 CCI in quanto:
• non risultano domande di accesso della debitrice alle procedure di cui al titolo IV CCII;
• la ricorrente è qualificabile come “impresa minore” secondo la definizione dell'art.2, lettera d) CC.II. in relazione ai requisiti congiuntamente indicati, in relazione all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, così come emergenti dai bilanci depositati dalla ricorrente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024
• la debitrice risulta effettivamente trovarsi in stato di insolvenza (come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII), non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, a causa dell'ammontare dei costi gestionali dell'attività sociale, risultati da subito superiori rispetto ai risultati economici e reddituali conseguiti, con conseguente esistenza di perdite di esercizio;
• alla domanda è allegata la relazione redatta dall'OCC Modello Torino, che appare conforme al contenuto delineato dall'art.269 C.II., ha espresso una valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società ricorrente
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della società debitrice utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (p.Iva Parte_2
), con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II Studio P.IVA_1 Lorusso, in persona dei legali rappresentanti NI ES e EP AM
nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
conferma quale Liquidatore il dott. già incaricato dall'OCC quale Persona_1 Gestore della crisi con funzioni di attestatore, con studio in Torino;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)