TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10150 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 43378 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
T R A
Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. CINTIOLI FABIO
OPPONENTE
E
CP_1 P.IVA_2
Con l'avv. CAPOTOSTI GINO
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
Con l'avv. Riccardo Taurasi
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
All'udienza del 30/6/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
In data 29.8.2024, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 11186/2024 nei confronti di e , come richiesto da con ricorso per Parte_1 CP_2 CP_1 decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento delle fatture nn. 594, 550, 491, 427, 384, 337, 294, e 76 emesse nel 2023 e 2024 per un valore complessivo di € 39.967,20, oltre interessi moratori ex d lgs 231/02 e spese legali (all.ti 1, 2 e 3 fasc. monitorio).
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8/10/2024, la Parte_1 proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo di: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) rigettare la domanda nei propri confronti;
c) accertare la responsabilità di del mancato assolvimento del credito e per l'effetto condannarla a tenere CP_2 indenne da tutte le conseguenze economiche derivanti dal mancato adempimento Parte_1 nei confronti di . A tal fine, citava in giudizio, oltre alla parte opposta, anche CP_1 [...]
. CP_2
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta. CP_1
Si costituiva in giudizio anche chiedendo di rigettare l'opposizione CP_2 proposta, previa revoca dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
(essendo tale intervento fondato su prova scritta e/o di pronta soluzione) e/o riunione CP_2
o sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della pregiudiziale controversia avente r.g. 4630/2024.
All'udienza del 30/6/2025, parte opposta, rappresentando di aver ricevuto il pagamento da parte di , chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_2
Parte opponente, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedeva la separazione della domanda proposta nei confronti di e la riunione della CP_2 stessa al giudizio n. R.G. 4630/2024 pendente innanzi alla sezione XVII impresa dot. CP_3
, rappresentando che il pagamento era stato effettuato senza riconoscimento CP_2 alcuno, in attesa che vengano riconosciute le responsabilità nel giudizio principale, aderiva alla richiesta di riunione. Tutte le parti, concordemente, chiedevano di compensare le spese di lite.
All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Preliminarmente, la chiamata in causa di effettuata dalla parte CP_2 opponente nell'atto di citazione, deve essere dichiarata inammissibile.
Con riferimento all'ipotesi della chiamata in giudizio da parte dell'opponente attraverso l'atto di citazione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente vuole citare un terzo, deve chiedere autorizzazione al giudice nell'atto di opposizione. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che “l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'articolo 269 del cpc, rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata” (Cass. n. 759/2024).
Secondo la giurisprudenza, infatti, l'opponente deve limitarsi a citare in giudizio il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altre rispetto all'ingiunto e all'ingiungente e dovendo poi il giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza a pena di nullità della chiamata diretta del terzo (tra le altre Cass. n. 41383/2021).
Tali principi, attinendo alla necessità di mantenere ferme le rispettive posizioni sostanziali nell'ambito della fase di opposizione al decreto monitorio, non possono che essere tenuti fermi anche a seguito dell'introduzione dell'art. 171 bis c.p.c.
Ed infatti, la nuova norma prevede che il giudice, quando occorre, pronuncia il provvedimento di cui all'art. 269 c.p.c. Tale ultima disposizione citata prevede che il convenuto che intende chiamare un terzo in causa deve farne espressa richiesta al giudice, a pena di decadenza. Si deve dunque ritenere che l'opponente, convenuto sostanziale, deve comunque fare richiesta di citare il terzo, non potendo il giudice sopperire alla mancanza di tale richiesta attraverso il decreto di cui all'art. 171 bis.
Nel caso di specie, l'opponente non ha mai richiesto al giudice l'autorizzazione a citare nel presente giudizio di opposizione. Nell'atto di citazione di (pag. CP_2 Parte_1
15) si legge infatti che “è agevole rilevare come «in ogni caso» la pretesa creditoria azionata da deve essere indirizzata nei confronti di , unico soggetto responsabile del CP_1 CP_2
(mancato) pagamento del corrispettivo in favore del subappaltatore. A quest'ultimo proposito,
non può fare a meno di chiedere che – stante la responsabilità in capo Parte_1 CP_2
a sé del mancato e/o ritardato pagamento delle fatture azionate in via monitoria dal subappaltatore - tenga indenne la Società da qualsiasi obbligazione per interessi di mora o comunque risarcitoria derivante dallo svolgimento delle attività svolte da nell'ambito CP_1 del Contratto Applicativo IV. * * * Per le esposte ragioni, rappresentata e difesa Parte_1 come in epigrafe CITA 1) (P.IVA: […] 2) […] CP_1 P.IVA_2 CP_2 all'udienza del 10 marzo 2025 ore di rito”.
All'esito di tali considerazioni, non può neanche ritenersi che abbia Parte_1 tempestivamente richiesto, anche in via gradata, l'autorizzazione a citare ai CP_2 sensi dell'art. 269 c.p.c., pur avendola citata direttamente in giudizio, come ammette l'orientamento giurisprudenziale richiamato in precedenza.
Ai fini del contraddittorio tra le parti sulla questione dell'inammissibilità della chiamata in giudizio di , essa è stata eccepita da parte opposta nella propria comparsa di CP_2 costituzione e risposta (pag. 4). Non si tratta pertanto di una questione sollevata d'ufficio da parte del giudice ai sensi dell'art. 101 c.p.c., avendo le parti avuto modo di contraddire sul R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
punto in occasione delle memorie ex art. 171 ter e durante la discussione in udienza.
Pertanto, la citazione nel presente giudizio di da parte di CP_2 Parte_1 deve dichiararsi inammissibile.
^^^^^^
2 – Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione proposta dalla Parte_1
Giova premettere che, con riferimento all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo
o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”, (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti –ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio- va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
^^^^^^
3 - Ciò posto, nel caso di specie, risulta integrata la suindicata ipotesi.
Ed invero, all'udienza del 30/6/2024 parte opposta, attrice sostanziale, ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento da parte di di quanto ingiunto. A tale richiesta ha CP_2 aderito parte opponente, al netto della richiesta di separazione della domanda proposta nei confronti di , che, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni CP_2 esposte in precedenza.
E' evidente, quindi, che tale situazione rende superflua ed inutile la decisione giurisdizionale sulla opposizione proposta, avendo la parte opposta espressamente rinunciato al decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite possono essere compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla proposta con ricorso monitorio;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11186/2024 emesso dal Tribunale di Roma;
3) Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'opponente Parte_1
contro
; CP_2
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 6/7/2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Berardino CP_4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 43378 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
T R A
Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. CINTIOLI FABIO
OPPONENTE
E
CP_1 P.IVA_2
Con l'avv. CAPOTOSTI GINO
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
Con l'avv. Riccardo Taurasi
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
All'udienza del 30/6/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
In data 29.8.2024, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 11186/2024 nei confronti di e , come richiesto da con ricorso per Parte_1 CP_2 CP_1 decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento delle fatture nn. 594, 550, 491, 427, 384, 337, 294, e 76 emesse nel 2023 e 2024 per un valore complessivo di € 39.967,20, oltre interessi moratori ex d lgs 231/02 e spese legali (all.ti 1, 2 e 3 fasc. monitorio).
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8/10/2024, la Parte_1 proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo di: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) rigettare la domanda nei propri confronti;
c) accertare la responsabilità di del mancato assolvimento del credito e per l'effetto condannarla a tenere CP_2 indenne da tutte le conseguenze economiche derivanti dal mancato adempimento Parte_1 nei confronti di . A tal fine, citava in giudizio, oltre alla parte opposta, anche CP_1 [...]
. CP_2
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta. CP_1
Si costituiva in giudizio anche chiedendo di rigettare l'opposizione CP_2 proposta, previa revoca dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
(essendo tale intervento fondato su prova scritta e/o di pronta soluzione) e/o riunione CP_2
o sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della pregiudiziale controversia avente r.g. 4630/2024.
All'udienza del 30/6/2025, parte opposta, rappresentando di aver ricevuto il pagamento da parte di , chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_2
Parte opponente, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedeva la separazione della domanda proposta nei confronti di e la riunione della CP_2 stessa al giudizio n. R.G. 4630/2024 pendente innanzi alla sezione XVII impresa dot. CP_3
, rappresentando che il pagamento era stato effettuato senza riconoscimento CP_2 alcuno, in attesa che vengano riconosciute le responsabilità nel giudizio principale, aderiva alla richiesta di riunione. Tutte le parti, concordemente, chiedevano di compensare le spese di lite.
All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Preliminarmente, la chiamata in causa di effettuata dalla parte CP_2 opponente nell'atto di citazione, deve essere dichiarata inammissibile.
Con riferimento all'ipotesi della chiamata in giudizio da parte dell'opponente attraverso l'atto di citazione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente vuole citare un terzo, deve chiedere autorizzazione al giudice nell'atto di opposizione. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che “l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'articolo 269 del cpc, rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata” (Cass. n. 759/2024).
Secondo la giurisprudenza, infatti, l'opponente deve limitarsi a citare in giudizio il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altre rispetto all'ingiunto e all'ingiungente e dovendo poi il giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza a pena di nullità della chiamata diretta del terzo (tra le altre Cass. n. 41383/2021).
Tali principi, attinendo alla necessità di mantenere ferme le rispettive posizioni sostanziali nell'ambito della fase di opposizione al decreto monitorio, non possono che essere tenuti fermi anche a seguito dell'introduzione dell'art. 171 bis c.p.c.
Ed infatti, la nuova norma prevede che il giudice, quando occorre, pronuncia il provvedimento di cui all'art. 269 c.p.c. Tale ultima disposizione citata prevede che il convenuto che intende chiamare un terzo in causa deve farne espressa richiesta al giudice, a pena di decadenza. Si deve dunque ritenere che l'opponente, convenuto sostanziale, deve comunque fare richiesta di citare il terzo, non potendo il giudice sopperire alla mancanza di tale richiesta attraverso il decreto di cui all'art. 171 bis.
Nel caso di specie, l'opponente non ha mai richiesto al giudice l'autorizzazione a citare nel presente giudizio di opposizione. Nell'atto di citazione di (pag. CP_2 Parte_1
15) si legge infatti che “è agevole rilevare come «in ogni caso» la pretesa creditoria azionata da deve essere indirizzata nei confronti di , unico soggetto responsabile del CP_1 CP_2
(mancato) pagamento del corrispettivo in favore del subappaltatore. A quest'ultimo proposito,
non può fare a meno di chiedere che – stante la responsabilità in capo Parte_1 CP_2
a sé del mancato e/o ritardato pagamento delle fatture azionate in via monitoria dal subappaltatore - tenga indenne la Società da qualsiasi obbligazione per interessi di mora o comunque risarcitoria derivante dallo svolgimento delle attività svolte da nell'ambito CP_1 del Contratto Applicativo IV. * * * Per le esposte ragioni, rappresentata e difesa Parte_1 come in epigrafe CITA 1) (P.IVA: […] 2) […] CP_1 P.IVA_2 CP_2 all'udienza del 10 marzo 2025 ore di rito”.
All'esito di tali considerazioni, non può neanche ritenersi che abbia Parte_1 tempestivamente richiesto, anche in via gradata, l'autorizzazione a citare ai CP_2 sensi dell'art. 269 c.p.c., pur avendola citata direttamente in giudizio, come ammette l'orientamento giurisprudenziale richiamato in precedenza.
Ai fini del contraddittorio tra le parti sulla questione dell'inammissibilità della chiamata in giudizio di , essa è stata eccepita da parte opposta nella propria comparsa di CP_2 costituzione e risposta (pag. 4). Non si tratta pertanto di una questione sollevata d'ufficio da parte del giudice ai sensi dell'art. 101 c.p.c., avendo le parti avuto modo di contraddire sul R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
punto in occasione delle memorie ex art. 171 ter e durante la discussione in udienza.
Pertanto, la citazione nel presente giudizio di da parte di CP_2 Parte_1 deve dichiararsi inammissibile.
^^^^^^
2 – Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione proposta dalla Parte_1
Giova premettere che, con riferimento all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo
o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”, (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti –ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio- va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
^^^^^^
3 - Ciò posto, nel caso di specie, risulta integrata la suindicata ipotesi.
Ed invero, all'udienza del 30/6/2024 parte opposta, attrice sostanziale, ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento da parte di di quanto ingiunto. A tale richiesta ha CP_2 aderito parte opponente, al netto della richiesta di separazione della domanda proposta nei confronti di , che, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni CP_2 esposte in precedenza.
E' evidente, quindi, che tale situazione rende superflua ed inutile la decisione giurisdizionale sulla opposizione proposta, avendo la parte opposta espressamente rinunciato al decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite possono essere compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: R.G. n. 43378 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla proposta con ricorso monitorio;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11186/2024 emesso dal Tribunale di Roma;
3) Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'opponente Parte_1
contro
; CP_2
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 6/7/2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Berardino CP_4