Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 05/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
60/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Nel giudizio iscritto al n. 80630 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 24.02.2025 dalla Sig.ra XX
(omissis), nata a [...] il omissis, ivi residente in omissis n. omissis, in persona del procuratore speciale dr.
Rafael levi, giusta procura del Notaio Federico Bissi del 28.10.2022, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall’Avv. Francesca IN (avv.francescacostantini@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Roma, alla Via Vigliena n. 2.
contro
- la Delibera n. 94799 adottata il 25.1.2024 e la Delibera 94800 adottata il 25.1.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali;
- la Determina n. 23775 del 4.3.2024 e la Determina 23776 del 4.3.2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI all’udienza del 16 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l’Avv. l’Avv. Francesca IN, per la ricorrente, e la Dott.ssa Giulia Donati, per l’Amministrazione resistente.
Considerato in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente rappresenta di aver avanzato, in data 12.2.2018, due istanze alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, per ottenere l’assegno di In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 benemerenza sia in quanto orfana della perseguitata razziale YY
(deceduta il omissis), sia in quanto orfana del perseguitato razziale ZZ (deceduto il omissis).
La competente Commissione, con deliberazioni n. 94366 e 94365 del 2.4.2019, rigettava entrambe le domande in quanto “l’istante non aveva compiutamente descritto né documentato il fatto costitutivo della domanda presentata per cui non si riscontravano le condizioni previste dall’art. 3 della legge n. 932/80 per il riconoscimento del beneficio richiesto”.
La ricorrente, quindi, presentava ricorso gerarchico contro le due Delibere e, in data 26.11.2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i provvedimenti n. 087619 e 087620 del 26.11.2020, rigettava i ricorsi in quanto, per uno, la ricorrente avrebbe depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui solo genericamente sarebbero state elencate le persecuzioni subite dalla Sig.ra YY;
invece, per il ricorso gerarchico relativo alla posizione del Sig. ZZ, il provvedimento di rigetto no risultava correttamente motivato.
Pertanto, in data 12.11.2022, la ricorrente presentava istanza di riesame avendo già fornito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sua certificazione reddituale e la certificazione medica per essere sottoposta a visita presso la Commissione competente, facendo sostanzialmente presente che gli atti persecutori richiesti dalla allora vigente normativa al fine della concessione dell’assegno vitalizio indiretto fossero presenti sin dalla domanda originaria.
A seguito di questo riesame, la Commissione, con le delibere n. 94799 e 94800, entrambe del 04.03.2004, accoglieva la domanda di riesame In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della ricorrente e le riconosceva il diritto all’assegno vitalizio di benemerenza ma con decorrenza solo dal 1.12.2022.
Contro i suddetti provvedimenti, la ricorrente agisce in questa sede per vedersi riconosciuto il diritto all’assegno vitalizio con decorrenza dalla data dell’istanza principale e, cioè, dal 01.02.2018 con condanna del Ministero al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spesa e di onorari.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 78 del d.P.R. n. 915/1978, come modificato dall’art. 3 della legge n. 932/1980, ribadendo la sussistenza di tutte le condizioni per la concessione del beneficio sin dalla data della domanda originaria.
A questo proposito, richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito che, in presenza di domande di “riesame”, si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 915/78 che
“impongono la revisione con accoglimento dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto” rilevando la sussistenza di tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza, anche nel caso di specie, ed evidenziando che l’atto introduttivo delle seconde istanze è stato espressamente qualificato dall’interessata come “riesame”, posto che nulla aggiunge agli atti persecutori già individuati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, già prodotta all’amministrazione.
Con memoria depositata in data 04.12.2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze che contesta l’applicazione, nel caso di specie, della disciplina di cui al citato art. 78 del d.P.R. n.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 915/1978; da ciò conseguirebbe che la domanda riproposta nel 2022, sarebbe da considerare a tutti gli effetti come una vera e propria nuova richiesta sulla quale la competente Commissione non avrebbe proceduto ad una rivalutazione degli atti persecutori già esaminati precedentemente.
L’accoglimento della seconda domanda, infatti, sarebbe dovuto esclusivamente alla modifica dei presupposti normativi che disciplinano la concessione dei benefici in questione, introdotti dall’art. 1, comma 373, lett. c), della legge n. 178/2020, che non richiede più agli istanti di fornire una prova rigorosa dell’atto persecutorio subito.
A questo riguardo, richiama la disposizione di cui all’art. 1, comma 374, della legge n. 178/2020 che esclude espressamente che le disposizioni della nuova disciplina si applichino dalla data di entrata in vigore della presente legge, specificando che non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti;
controparte conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso e, in subordine, chiede la rimessione al Ministero per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti.
All’udienza odierna, le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio non è il riconoscimento del diritto all’assegno di benemerenza, già riconosciuto alla ricorrente, ma In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’individuazione della sua decorrenza, in relazione alle quattro istanze presentate dalla sig.ra XX, la prime due in data 12.02.2018 e le seconde, in data 12.11.2022, quest’ultime espressamente qualificate come “riesame” delle precedenti.
Sul punto giova premettere che l’art. 4 della legge n. 261/1967, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge n. 932/1980, dispone che “Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955 n 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro”.
La concessione dell’emolumento in argomento è stata subordinata all’accertamento, nel caso concreto, di precisi presupposti, espressamente indicati all’art. 1 - lettere da a) ad e) - della legge n.
96/1955.
Sempre con riferimento al procedimento di riconoscimento del beneficio in questione, va richiamata la disciplina prevista dall’art. 78 del d.P.R. n. 915/1978, in materia di revisione, d’ufficio o a domanda, delle pensioni di guerra.
La suddetta norma prevede che in caso, tra l’altro, di errore di valutazione di elementi già disponibili, ovvero di sopravvenienza di nuovi documenti (art. 81, comma 1, lett. a) e c) del d.P.R. n. 915/1978),
i provvedimenti, anche di diniego di trattamenti pensionistici, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 possano essere rivisti dall’amministrazione competente e che l’eventuale liquidazione di somme abbia effetto “dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico” (art. 78, commi 2 e 6).
Ritiene questo giudicante che, nel caso di specie, ricorra un’evidente ipotesi di revisione.
Infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. I App., n.
59/2009) ritiene applicabile l’art. 78, citato, nei casi in cui: a) la domanda originariamente proposta e la successiva istanza abbiano ad oggetto gli stessi fatti di persecuzione allegati, almeno per il nucleo essenziale, già alla prima domanda; b) tali fatti siano stati corredati, sin da quel momento, da prova riconosciuta valida; c) nella seconda domanda si faccia riferimento espresso alla prima, indicando che l’istanza è volta al riesame di quanto già prodotto; d) a sua volta la seconda domanda rechi adeguato corredo probatorio (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sez. Lazio, nn. 377/2020 e 60/2017; Sez. Lombardia, nn. 158/2021 e 199/2021, Sez. Toscana n. 343/2022).
La ricorrente ha infatti espressamente qualificato le istanze presentate in data 12.11.2020 come istanze di revisione, allegando anche un atto di notorietà datato 11.06.2019 dove venivano esplicitati agli atti persecutori razziali ai quali erano stati sottoposti i suoi genitori.
Sulla valenza probatoria, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni contenute in un atto di notorietà si richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come “sul piano probatorio, nella materia delle provvidenze dei perseguitati politico e razziali, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 il legislatore ha ritenuto di disporre speciali agevolazioni, volte a superare la difficoltà di dimostrazione di condizioni e status rispetto ad un momento storico in cui la produzione e la conservazione di documenti non poteva essere semplice. Valgono, dunque, come valida prova, anche le dichiarazioni rese nelle forme di atto notorio, ritualmente redatto innanzi a un cancelliere di Tribunale ovvero innanzi a un notaio, ovvero nelle forme della testimonianza diretta (art. 6, della legge n.261/1967). Le prove così prodotte sono ritenute attendibili in base alla loro provenienza e alla reciproca concordanza” (Sez.
Lombardia, n. 199/2021, cit.).
Sul punto si richiama anche il principio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza di secondo grado in base al quale l’accertamento dei presupposti di diritto per il riconoscimento degli assegni di benemerenza deve essere compiuto sulla base dei “canoni ermeneutici estrapolati dalla normativa sopravvenuta” (II App., n. 681/2022).
Al riguardo, si richiamano, poi, i commi 373 e 374 dell’art. 1, della legge 30 78/2020 che, nel modificare l’articolo 1 della legge n. 96/1955, hanno stabilito che “nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero di cui al secondo comma lett. c), si presumono, salvo prova contraria” (comma 373). È stato, inoltre, stabilito che “le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti” (comma 374).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, sebbene l’introduzione della presumptio iuris sia stata espressamente limitata dal legislatore alle domande amministrative presentate a decorrere In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dalla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021),
l’accertamento dei fatti persecutori in relazione a procedimenti amministrativi o processi pendenti potrà essere valorizzato “mediante la presumptio hominis, alla stregua di quanto disposto dagli articoli 2727 e 2729 c.c.”. Il giudice di appello, nel fissare i criteri per il giudice del rinvio, ha anche espressamente chiarito che “rimane fermo il principio enunciato dalle Sezioni riunite (8/QM/2003) alla cui stregua le disposizioni contenute nella legge n. 96 del 1955 (non consentono ai soggetti perseguitati per motivi d’ordine razziale di poter beneficiare dell’assegno di benemerenza solo in virtù della dimostrazione dell’appartenenza alla minoranza oggetto delle disposizioni discriminatorie e, dunque, della sussistenza di una mera situazione soggettiva passiva di svantaggio potenziale” (I App., n. 59/2009, cit.).
Non sono, pertanto, condivisibili le prospettazioni difensive del Ministero dell’Economia e delle Finanze laddove, per valutare la fondatezza della richiesta dei ricorrenti, si limitano a richiamare, oltre al dettato normativo di cui all’articolo 1 della legge n. 96/1955 e s.m.i.,
i principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite senza, al contempo tenere presente quanto statuito, in tema di regime probatorio, dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte.
Quindi, i presupposti di fatto che legittimavano la richiesta ai benefici in argomento sussistevano già al momento delle prime istanze.
Va tuttavia verificato, ai fini di stabilire l’esatta decorrenza, quando si sono verificate tutte le altre condizioni per il riconoscimento del beneficio in questione.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Ritenuto provato, dalla idonea dichiarazione di notorietà, il requisito reddituale, va esaminato quando possa considerarsi verificato il requisito dell’”inabilità a proficuo lavoro”.
Sul punto si osserva che alle istanze presentate nel 2022 è stata allegato il certificato rilasciato, in data 28.05.2019, dalla competente Commissione medico-legale dell’INPS che ha riconosciuto alla ricorrente una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
Ritiene questo Giudicante che la totale e assoluta inabilità lavorativa possa essere considerata equivalente alla inabilità a proficuo lavoro, in quanto fa riferimento all’impossibilità permanente e assoluta da parte della ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (categoria maggiore rispetto a quella minore di “inabilità a proficuo lavoro”).
Pertanto, ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 6, del d.P.R. n. 915/1978, l’accoglimento dell’istanza di revisione produce i suoi effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto e, quindi, dal 28.05.2019.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, e va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire gli assegni di benemerenza con decorrenza dal 28.05.2019, con la corresponsione degli arretrati spettanti fino al 01.12.2022, data di decorrenza degli assegni di benemerenza fissata con le delibere n. 94799 e 94800, entrambe del 04.03.2024 e successive determine.
In conformità alla sentenza della Corte dei conti, SS.RR. n.
10/2002/QM, va riconosciuto, sulle somme da corrispondere in In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 esecuzione della presente sentenza, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 05.02.2026 11:12:40 10 GMT+01:00
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
(f.to digitalmente)
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.