Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02771/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2771 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Musso, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dallo sportello unico per l’immigrazione di -OMISSIS- in data 22/12/2021, notifica effettuata in data 11/07/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IC GO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 22 settembre 2022 e depositato il successivo 8 ottobre, il ricorrente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l’epigrafato provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di -OMISSIS- aveva revocato il nulla osta per l’assunzione, con contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico, rilasciato in favore del ricorrente medesimo in data 9 luglio 2021.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita formalmente in giudizio in rappresentanza del Ministero dell’interno.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 26 ottobre 2022.
Con atto depositato il 27 ottobre 2025, parte ricorrente dichiara che, avendo ottenuto nelle more un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2025, la causa è stata introitata in decisione.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal ricorrente e del documentato rilascio di un titolo di soggiorno in favore dello stesso, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In considerazione della natura in rito della pronuncia e dell’assenza di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.