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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1565/2022, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Brunetti e Erika Rosi, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Rocchetti, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Natarella, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
MASSARI: “[…]in via del tutto preliminare: a)accertata e dichiarata la fondatezza della censura sollevata al punto 1) del presente atto di appello, dichiarare la nullità della pronuncia gravata per violazione del contraddittorio, con conseguente rimessione del giudizio al Giudice di prime affinché il procedimento ricominci nel rispetto del litisconsorzio necessario sulla scorta della presunta corresponsabilità riconosciuta nella sentenza qui gravata e della accertata esclusiva responsabilità del sig. in altro separato giudizio vertente sul medesimo sinistro per cui è causa;
b) CP_3
accertata e dichiarata la fondatezza della censura sollevata al punto nr. 2) del presente atto di appello, dichiarare la nullità della pronuncia gravata per vizio di ultrapetizione con ogni conseguente e successiva statuizione anche sulle spese di lite;
in via principale e nel merito, c) riformare la sentenza nella parte in cui si assume una corresponsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. ed accertare e dichiarare conseguentemente l'esclusiva responsabilità del sig. Parte_1
nella causazione del danno riportato dal veicolo dell'odierno appellante così come Controparte_1 meglio richiesto ed argomentato nel punto 3) della narrativa dell'atto di appello;
e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, ognuno nelle proprie qualità ed in via solidale, al pagamento in favore del sig. dei danni, subiti e quantificati in € 7.250,00, detratto l'acconto Parte_1
ricevuto dalla in via stragiudiziale, o di quell'altra somma, maggiore o Controparte_4
minore, e nelle modalità ritenute di giustizia dovuta, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in via del tutto subordinata, d) nell'inconcessa e denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice non dovesse accogliere le censure sollevate nei punti da 1) a 4) del presente appello, in ogni caso riformare la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore dello , CP_1
rideterminando il corretto scaglione di riferimento come richiesto al punto 5) del presente atto, con il conseguente ricalcolo delle competenze e spese di lite liquidate nel primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di appello;
in via istruttoria, - ammettersi CTU tecnico- ricostruttiva della dinamica del presente sinistro in quanto dirimente ai fini di qualsivoglia pronuncia ed in ogni caso determinante per l'esatta ed eventuale attribuzione di eventuali corresponsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa, anche in ragione delle censure sollevate sul punto al paragrafo nr. 4) del presente atto di appello. Il tutto, con ogni conseguenziale e ulteriore statuizione di ragione e di legge. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio […].” pagina 2 di 15 : “[…] Preliminarmente rigettare l'avversa richiesta di sospensione della efficacia CP_1
esecutiva della sentenza impugnata per tutte le motivazioni già dedotte negli scritti difensivi, non sussistendo i presupposti di legge;
Nel merito: rigettare l'avverso atto di appello in quanto inammissibile o comunque infondato, confermando l'impugnata sentenza n. 140/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Chieti Dott.ssa Di Giovanni Mariaflora a definizione del giudizio civile di primo grado Ruolo 1461/2021 r.g. il 23.3.2022 ,sentenza depositata il 4.4.2022, e corretta il 28.7.2022 a seguito di errore materiale ,condannando l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio, nonchè ex art 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia […]”.
: “[...] “a) Preliminarmente e pregiudizialmente rigettare Controparte_5
l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenza impugnata per tutte le ragioni meglio dedotte nel corpo del presente atto, difettando i presupposti di legge;
b) nel merito rigettare in ogni caso l'appello proposto, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n.140/2022, emessa il 23.03.22 e depositata in data 04.04.2022 dal Giudice di Pace di Chieti Dott.ssa Mariaflora Di
Giovanni, corretta a seguito di errore materiale il 28.07.2022 a definizione del giudizio civile di primo grado Proc. n.1461/2021 R.G.; c) in ogni caso con vittoria di spese di lite anche del presente secondo grado di giudizio […]”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con citazione del luglio 2021, convenne in giudizio Parte_1 [...]
e la , deducendo, in sintesi per quanto CP_1 Controparte_5
d'interesse, che: alle ore 2.00 circa della notte del 20.9.20, – nell'occasione alla CP_3
guida di una autovettura Fiat 00, su raccordo autostradale Chieti/Pescara E80 – probabilmente a causa di un colpo di sonno perse il controllo del mezzo che, dopo avere urtato il guard rail, si ribaltò e rimase in posizione di quiete al centro della carreggiata, in posizione trasversale rispetto ad essa;
in quel frangente egli stava sopraggiungendo da dietro alla guida della sua autovettura Citroen C4 e - dopo essere riuscito ad evitare l'impatto con la Fiat 00 (passando alla destra della stessa) – arrestò la marcia davanti al predetto veicolo, all'interno della corsia di sorpasso, per non ostacolare il transito degli altri veicoli provenienti dalla stessa direzione di marcia;
immediatamente dopo, sopraggiunse una autovettura Toyota AR, condotta da che, dopo avere urtato contro la Fiat Controparte_1
00 (la quale, in conseguenza dell'urto, prese fuoco), sbattè contro il guard rail e, “di rimbalzo” andò pagina 3 di 15 ad impattare violentemente contro lo spigolo posteriore della vettura dell'esponente, danneggiandola alla carrozzeria e alla meccanica;
la responsabilità esclusiva di tali danni (per i quali la vettura dell'esponente era stata rottamata) era da ascriversi alla condotta di guida imprudente e violativa del
Codice della Strada dello;
l'ammontare complessivo dei danni era pari ad €. 7.250,00, CP_1 ma la gli aveva corrisposto soltanto la minor somma di €. Controparte_5
1250,00; i convenuti dovevano pertanto essere condannati al risarcimento, in favore dell'esponente, di tutti i danni subiti.
2. La e – nel costituirsi in giudizio, Controparte_5 Controparte_1
con autonome comparse, depositate rispettivamente il 5.11.21 e alla prima udienza del 10.11.21 – chiesero il rigetto delle domande dell'attore, assumendo che la responsabilità dei danni dallo stesso lamentati doveva ascriversi al (per avere questi perso il controllo del proprio veicolo, poi CP_3
ribaltatosi e rimasto al centro della carreggiata, subito dopo una curva) e allo stesso per Pt_1
avere questi fermato la propria autovettura sulla corsia di sorpasso, nonostante la presenza di una corsia di emergenza sul lato opposto della carreggiata); sostennero che aveva posto in CP_1 essere tutte le manovre necessarie per evitare l'impatto sia con il non prevedibile ostacolo rappresentato dalla Fiat 00 ribaltata al centro della carreggiata, di notte, in un tratto stradale privo di illuminazione
(ostacolo contro il quale avevano impattato altre due vetture, sopraggiunte subito dopo quella dello
), sa con la vettura del lasciata ferma in posizione pericolosa;
contestarono CP_1 Pt_1 le pretese dell'attore anche nel quantum, perché eccessive e indimostrate.
3. All'esito del processo, articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria orale (previo rigetto della istanza dell'attore di espletamento di una CTU cinematica), il Giudice di Pace – con sentenza n. 140/22
– rigettò le domande del (condannandolo al rimborso delle spese di lite sostenute dai Pt_1
convenuti), ritenendo che la colpa del sinistro dovesse ascriversi sia a quest'ultimo (per non avere prontamente liberato la corsia di sorpasso dalla sua autovettura), sia al (per avere perso il CP_3
controllo del mezzo, facendolo ribaltare), senza alcuna responsabilità dello . CP_1
4. Il nel proporre appello avverso la citata sentenza, di cui ha chiesto la sospensione di Pt_1
efficacia, ex art. 283 c.p.c. – ne ha denunciato: la nullità, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.., per avere accertato la asserita corresponsabilità del sinistro in capo ad un soggetto (il che non era parte del giudizio, con conseguente richiesta di rimessione della CP_3
causa al primo Giudice, per integrare il contraddittorio con il la nullità, per vizio di CP_3
ultrapetizione, per avere riconosciuto la corresponsabilità del sinistro in capo al pur in CP_3 pagina 4 di 15 mancanza di domande avanzate verso quest'ultimo; la erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie, che – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace – dimostravano la perizia e diligenza della condotta di guida dell'esponente e la colpevole perdita di controllo del proprio mezzo da parte dello;
in subordine, la rideterminazione, nella misura media, dei compensi CP_1 forensi dovuti a quest'ultimo, in quanto immotivatamente liquidati dal Giudice di Pace nell'importo tabellare massimo.
5. La e lo – nel costituirsi nel giudizio di II Controparte_5 CP_1
grado, con autonome comparse – hanno chiesto il rigetto del gravame, sostenendo sia il Giudice di di
Pace aveva correttamente escluso qualsivoglia responsabilità dello per i danni patiti CP_1 dalla vettura del sia che l'accertamento giudiziale operato in ordine alla corresponsabilità Pt_1
del sinistro in capo al - lungi dall'integrare vizio di ultrapetizione e violazione del CP_3
contraddittorio - costituiva accertamento fattuale incidentale necessario ai fini di causa;
lo ha eccepito, altresì, la genericità e la infondatezza della doglianza dell'appellante in CP_1
ordine al capo della sentenza sulle spese.
6. Il giudizio, articolatosi nella prima udienza (al cui esito è stata rigettata l'istanza di sospensiva) e nella udienza di precisazione delle conclusioni, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello del è fondato soltanto in relazione alla doglianza sollevata sulla misura dei Pt_1
compensi forensi liquidati dal Giudice di Pace in favore dello , mentre è infondato CP_1
rispetto a tutti gli altri motivi di gravame proposti.
Si perviene a tali conclusioni in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
8. Sono manifestamente infondati i primi due motivi di appello, con i quali il da un lato, Pt_1
ha lamentato la asserita violazione, da parte del Giudice di Pace, del principio del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere riconosciuto che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi al e al , dall'altro, ha chiesto la declaratoria della CP_3 Pt_1
nullità della sentenza, con rimessione della causa al I Giudice, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_3
Infatti, al riguardo è sufficiente osservare che:
pagina 5 di 15 -) il sinistro avvenuto nella notte del 20.9.20 coinvolse una molteplicità di autovetture (la Fiat 00 del la Citroen C4 del la Toyota AR dello , la Fiat Punto di CP_3 Pt_1 CP_1
, una altra Fiat 00, di;
altre vetture che – a dire Parte_2 Parte_3
del [cfr. la citazione in I grado] – seguivano il veicolo del e per prime lo Pt_1 CP_3
urtarono, quando quello era ribaltato, provocandone lo spostamento della relativa ed originaria posizione di quiete, dalla corsia di sorpasso al centro della carreggiata);
-) il – nel chiedere al Giudice di Pace la condanna del e della sua Pt_1 CP_1
Assicurazione per la R.C.A. al ristoro dei danni subiti al proprio veicolo nell'ambito del summenzionato sinistro – ha sostenuto che il convenuto aveva colpevolmente urtato la sua autovettura, così danneggiandola;
-) entrambi i convenuti hanno controdedotto, innanzi al Giudice di Pace, che la responsabilità dei danni lamentati dal alla sua autovettura dovesse ascriversi a colpa del (per il Pt_1 CP_3
ribaltamento della sua automobile e per il pericoloso intralcio della carreggiata che ne conseguì) e dello stesso per avere colpevolmente arrestato e lasciato il proprio veicolo sulla corsia di Pt_1
sorpasso, invece che condurlo sulla adiacente corsia di emergenza) e – nel contempo – che nessun addebito di colpa poteva muoversi allo;
CP_1
-) a fronte della cristallizzazione di un tale “thema decidendum”, la decisione della causa non poteva prescindere da una ricostruzione della dinamica del sinistro e, in quest'ambito, delle responsabilità di esso, alla luce del materiale istruttorio acquisito e delle contrapposte prospettazioni delle parti;
-) di conseguenza, l'accertamento fattuale operato nella motivazione della sentenza dal Giudice di
Pace (che – nel ricostruire la dinamica del sinistro – lo ha ritenuto causato da colpa concorrente del e del senza concorrente responsabilità dello ) non ha in alcun CP_3 Pt_1 CP_1
modo integrato né vizio di ultrapetizione, né violazione del principio del contraddittorio ai danni di un terzo (del quale, peraltro, certamente non si potrebbe dolere il bensì è stato posto alla Pt_1
base del rigetto della domanda del i ascrizione del sinistro a colpa del convenuto;
Pt_1
-) del resto, è noto che “vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a pagina 6 di 15 costituire giudicato nei suoi confronti, ma restano limitati alle parti in causa” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4849 del 16/02/2023; Cass. 21 gennaio 1992 n. 675; id., n. 5439 del 2006);
-) invero, il dispositivo della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui, oltre a rigettare la domanda attorea, ha contestualmente dichiarato la “responsabilità del Sig. … in Parte_1 concorso con .. nella causazione del sinistro...”, deve ritenersi semplicemente CP_3
“sovrabbondante”, infatti, tale parte di dispositivo è processualmente priva di effetti verso il CP_3
– il quale non era parte del giudizio - mentre è “processualmente inutile” verso il posto Pt_1
che il rigetto della sua domanda di ascrizione del sinistro a colpa dello conteneva già CP_1
il riconoscimento da parte del Giudice di Pace, espresso in motivazione, della ascrizione del sinistro medesimo a colpa dello stesso attore e del accertamento costituente, nella specie, l'esplicito CP_3
antecedente logico giuridico del rigetto di quella domanda.
9. Passando all'esame del 3° motivo di gravame, con esso il ha denunciato la “erronea Pt_1
ricostruzione dei fatti così come operata nella sentenza appellata, erronea qualificazione ed applicazione di una concorsualità del sig. nella causazione del sinistro, ovvero Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. ed illogicità del ragionamento in relazione alle risultanze istruttorie”. In particolare, l'appellante ha assunto che dall'istruttoria orale esperita e dal contenuto della relazione di servizio della Polizia Stradale intervenuta erano emersi la sussistenza della colpa dello nell'impatto contro la vettura dell'appellante e, nel contempo, la mancanza CP_1 di qualsivoglia condotta colpevole dell'esponente nella causazione di tale impatto;
nel contempo,
l'appellante ha lamentato “la carenza di istruttoria” in prime cure, “per difetto di CTU tecnico ricostruttiva”.
10. Tanto premesso, giova sottolineare che “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
15300 del 12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-2003 n. 13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), “con conseguente impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013). pagina 7 di 15 Da quanto rilevato discende, come logico corollario, la conseguenza per cui “il giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass.
Sez.
5 - Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
11. Dalla considerazione comparata delle risultanze processali acquisite in I grado discende – per le ragioni che si diranno - la condivisibilità della decisione del Giudice di Pace di rigetto della domanda del i attribuzione allo della responsabilità del sinistro e dei danni di cui è Pt_1 CP_1
causa.
12. Dette risultanze dimostrano, innanzitutto, come la intera sequenza dell'incidente verificatosi nella notte del 20.9.20 sul raccordo stradale E80 (incidente coinvolgente, come detto, una molteplicità di vetture) venne innescata da una gravissima responsabilità del (alla guida della Fiat 00), il CP_3
quale:
-) ebbe un colpo di sonno o, quanto meno (come dallo stesso dichiarato in sede di SIT), una grave distrazione, dovuta alla sua notevole stanchezza;
-) in conseguenza di quanto sopra, perse completamente il controllo del mezzo che, di conseguenza, prima urtò violentemente contro il guard rail e, per l'effetto del violento urto, si ribaltò completamente, assumendo una posizione di quiete sulla corsia di sorpasso;
12.1 In conseguenza di tali gravissime negligenza ed imprudenza del nella guida, tenute in CP_3
orario notturno ed in un tratto stradale con limite elevato di velocità (90 km), la vettura dello stesso, una volta ribaltatasi, costituì per gli automobilisti, che di lì a poco sarebbero sopraggiunti in quel tratto stradale, un ostacolo imprevedibile, pericoloso ed inevitabile, senza manovre di emergenza tanto repentine, da determinare la perdita di controllo dei loro veicoli, posto che:
-) immediatamente dopo il ribaltamento, la vettura del si fermò – in detta posizione – sulla CP_3
corsia di sorpasso della carreggiata, in un tratto stradale curvilineo, a visibilità limitata per i veicoli sopraggiungenti da tergo;
pagina 8 di 15 -) quel tratto stradale era del tutto privo di illuminazione artificiale ed era completamente buio (cfr.
l'istruttoria orale);
-) non vi è alcuna prova del fatto che la vettura del – dopo il ribaltamento – avesse i fari CP_3
accesi; per contro, i passeggeri trasportati nel veicolo dello hanno dichiarato, nel corso CP_1
della loro testimonianza innanzi al Giudice di Pace, che la sagoma di detto veicolo non era visibile in quanto – essendo esso ribaltato e in posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia delle vetture sopraggiungenti - non permetteva la visuale con i fari, né l'intercettazione con essi dei catarifrangenti;
-) la dichiarazione del resa in sede di SIT di essere sceso dalla vettura ribaltata soltanto dopo CP_3 avere acceso “le 4 frecce” non è credibile, in quanto: tutti i conducenti delle vetture rimaste coinvolte nel sinistro ( ompreso) non hanno mai riferito della esistenza delle 4 frecce accese;
tutti i Pt_1
testi escussi dal Giudice di Pace (oltre che le parti, nel loro interrogatorio formale) hanno riferito della non visibilità della sagoma della vettura del ribaltata;
la dichiarazione del - il quale CP_3 CP_3
risulta imputato in un processo per lesioni personali causate ad alcuni dei predetti automobilisti – per essere credibile, avrebbe necessitato di riscontri esterni, nella specie completamente assenti;
-) le prime autovetture sopraggiunte immediatamente dopo il ribaltamento della vettura del CP_3
non riuscirono ad evitare la collisione della stessa, sì da spostarla in mezzo alla carreggiata, in posizione trasversale rispetto ad essa (cfr. quanto al riguardo dedotto dal ella citazione di I Pt_1
grado);
-) la vettura dello sopraggiunse quando la vettura del si trovava ad occupare CP_1 CP_3
in posizione trasversale la quasi totalità della carreggiata e stava ancora roteando su sé stessa, in conseguenza degli urti ricevuti dalle vetture che erano transitate poco prima (cfr. la testimonianze di
; Tes_1
-) tutti i conducenti delle vetture sopraggiunte successivamente ( , alla guida di una Fiat Parte_2
Punto; alla guida di una Fiat 00) non riuscirono ad evitare l'impatto con la Parte_3
vettura del e – per effetto di tale impatto – a non perdere il controllo dei mezzi, che urtarono CP_3
contro i guard rail (cfr. le fotografie allegate al Prontuario della Polizia Stradale;
cfr. le SIT in atti;
cfr.
l'istruttoria orale di I grado).
12.2 La incontestabile, enorme, pericolosità della posizione di quiete assunta dalla vettura del CP_3
e la evitabilità di un potenzialmente letale scontro frontale con essa, da parte dei veicoli sopraggiungenti, soltanto attraverso brusche manovre di sterzata, causative di perdite di controllo dei mezzi, sono dimostrate dalla stessa condotta di guida del il quale (cfr. il relativo Pt_1 pagina 9 di 15 interrogatorio formale) – accortosi all'improvviso, mentre viaggiava a circa 90 km/h, dello stazionamento di quella vettura sulla corsia di sorpasso – dovette adottare una improvvisa manovra di sterzata a destra, che fece scarrocciare la sua auto, la fece urtare contro il guard rail in modo violento
(visto che, dopo l'urto, la vettura si spense e non riuscì più a ripartire) e - così in panne – proseguì la sua marcia (spenta) fino a posizionarsi pericolosamente sulla corsia di sorpasso, dove dovette rimanere in quiete e venne urtata, poco dopo, dalla vettura dello . CP_1
12.3 Dal fatto che il osse riuscito ad evitare l'urto con la vettura del non può in Pt_1 CP_3
alcun modo inferirsi la conclusione della sussistenza di una condotta di guida colposa di tutti gli altri automobilisti (tra cui – per quanto interessa ai fini di causa – lo ), i quali – invece – non CP_1 riuscirono ad evitare l'urto, posto che: a) tutti gli automobilisti – compreso – in Pt_1 conseguenza di quel pericolosissimo ostacolo rappresentato dalla vettura rovesciata del – per CP_3 evitare l'impatto frontale con esso, dovettero adottare manovre brusche di cambio di direzione, che li fecero sbattere violentemente contro i guard rail (vd. dietro); b) è assai verosimile ritenere che il riuscì ad evitare l'impatto con la vettura del (ma non anche la consequenziale Pt_1 CP_3 completa perdita di controllo del proprio veicolo, l'impatto di esso con il guard rail e la conseguente perdita di funzionalità della vettura, che si spense, senza più ripartire, andando pericolosamente ad occupare in posizione di quiete la corsia di sorpasso) perché la vettura ribaltata (quando egli se la vide davanti) si trovava ferma sulla corsia di sorpasso, sì da consentirgli di schivarla attraverso una brusca manovra di svolta a destra (cfr. l'interrogatorio formale del per contro, al momento del Pt_1
passaggio della vettura dello , il veicolo del per effetto degli urti nelle more CP_1 CP_3
subiti dalle altre vetture già sopraggiunte, roteava su sé stessa, al centro della carreggiata e in posizione trasversale rispetto ad essa, sì da rendere di fatto impossibile (alla vettura di quello, come delle altre due sopraggiunte subito dopo) di urtarla e di perdere il controllo di guida.
12.4 Dall'istruttoria espletata in prime cure è altresì emerso, con specifico riferimento alla condotta di guida dello , che lo stesso, immediatamente prima del sinistro, viaggiava a velocità CP_1 moderata (cfr. le testimonianze di e , nell'occasione trasportati nella vettura Tes_2 Tes_3
dello stesso) e che la presenza della vettura del ribaltata al centro della carreggiata, in CP_3
posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia del veicolo dello , non era CP_1 percepibile, sia per il buio “completo”, sia per il ribaltamento della vettura (che non consentiva di intercettarla con i fari), sia per la sua collocazione in una curva a visuale non libera.
pagina 10 di 15 12.5 Infine, l'esame della prospettazione dei fatti resa dal in primo grado suscita delle Pt_1
perplessità in ordine alla veridicità di alcuni contenuti di quella prospettazione, posto che:
-) nell'atto di citazione di I grado, il on ha mai indicato né di avere perso il controllo del Pt_1 mezzo (per evitare l'impatto con la vettura del , né di avere, di conseguenza, urtato il guard CP_3
rail, né che – in conseguenza di tale urto (evidentemente violento) - la sua macchina si danneggiò, tanto da spegnersi e da non ripartire più, costringendolo a fermarsi sulla corsia di sorpasso: in detta citazione, infatti, l'attore ha dedotto di essere riuscito ad evitare l'urto con la vettura del CP_3 passando alla destra della stessa e di avere arrestato la marcia davanti al predetto veicolo, all'interno della corsia di sorpasso, per non ostacolare il transito dei veicoli provenienti dalla stessa direzione di marcia;
-) nel verbale della prima udienza del 24.11.21, ha dichiarato di avere parcheggiato la propria autovettura sulla citata corsia di sorpasso, a distanza di circa 150 metri dalla vettura ribaltata del per contro, gli schizzi planimetrici e le fotografie allegate alla relazione della Polizia CP_3
Municipale dimostrano che la vettura dell'attore si fermò sulla corsia di sorpasso (dove di lì a poco sarebbe stata urtata dalla vettura dello ) a distanza di circa 15 metri dalla vettura CP_1 ribaltata del (13 metri, come indicato dalla relazione di CTU prodotta dall'appellante con la CP_3
comparsa conclusionale di appello: vd. infra).
13. Orbene, la considerazione comparata di tutte le risultanze sin qui esposte esclude qualsivoglia addebito di responsabilità in capo allo per i danni subiti dalla vettura del CP_1 Pt_1
in quanto:
-) l'innesco e la sequela di incidenti (coinvolgenti una pluralità di vetture, molte delle quali allontanatesi dai luoghi e rimaste non identificate) dipesero dalla condotta di guida gravemente colpevole del (vd. dietro); CP_3
-) la vettura del – posizionatasi ribaltata al centro della carreggiata, in curva, in posizione CP_3
perpendicolare rispetto al senso di marcia della stessa – costituì (tenendo conto anche del descritto contesto spazio temporale e dello scorrimento veloce di quel tratto stradale) un ostacolo assolutamente imprevedibile per tutti gli automobilisti sopraggiungenti ed evitabile soltanto attraverso manovre di cambio di direzione e di frenata così brusche da impedire a tutte le vetture coinvolte di non perdere completamente il controllo del mezzo;
-) il tratto stradale che lo si trovò all'improvviso davanti fu talmente pericoloso (non CP_1
per sua colpa) ed imprevedibile - con una vettura ribaltata, di notte, al centro della carreggiata ed in pagina 11 di 15 posizione perpendicolare rispetto alla direzione da lui percorsa, con un margine di manovra urgente assai limitato e, dopo pochi metri da quell'ostacolo, con un altro ostacolo imprevedibile, rappresentato da altra vettura (quella del ferma sulla corsia di sorpasso della stessa carreggiata – che Pt_1
nessun addebito di colpa può in alcun modo muoversi allo stesso, per essere impattato contro la vettura da ultimo citata.
14. Il soltanto in sede di deposito della comparsa conclusionale del presente giudizio – ha Pt_1
depositato una relazione tecnica di CTU, redatta dal perito industriale nel procedimento n. Per_1
1409/22 pendente innanzi al Giudice di Pace, tra (proprietaria della vettura Parte_4 condotta nell'occasione dal nei confronti del del e delle Parte_3 CP_3 Pt_1
rispettive assicurazioni per la RCA, in ordine al sinistro di cui è causa. Da detta relazione emergerebbe la responsabilità dello per i danni subiti dal veicolo del come da questi CP_1 Pt_1
dedotto nella citata comparsa conclusionale.
14.1 Tale relazione di CTU non può ritenersi utilizzabile nel presente giudizio di gravame, in quanto da un lato non costituisce “documento” non producibile in prime cure per causa non imputabile alla parte (ex art. 345 c.p.c.), dall'altro lede il diritto di difesa delle parti (tra cui lo ) che CP_1
non sono state parti del giudizio nel cui ambito quella relazione tecnica è stata espletata.
14.2 Ma anche a ritenere tale relazione tecnica utilizzabile, la stessa non risulta in alcun modo attendibile ai fini di una ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità diversa da quella quivi accolta, posto che:
-) valorizza (ai fini della ritenuta “visibilità” della vettura del una circostanza (l'avere quello CP_3 acceso le 4 frecce dopo l'urto ed il ribaltamento) del quale non sussiste alcuna prova (vd. dietro);
-) nel descrivere la condotta di guida del omette di riferire del fatto che anche quest'ultimo, Pt_1
a causa della presenza della vettura del perse completamente il controllo del mezzo che – per CP_3
l'effetto – andò ad urtare violentemente l'adiacente guard rail, spegnendosi e rimanendo inservibile;
-) afferma che il evitò la collisione con detta vettura “perché viaggiava a velocità Pt_1 prudenziale”, non considerando tuttavia né che quello ha dichiarato nel presente processo di viaggiare a circa 90 km/h (ossia al limite di velocità consentito, peraltro in orario notturno), né che anche il perse il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guard rail, né il dato (emerso Pt_1 anche nel presente processo dall'interrogatorio formale dell'attore e prima illustrato) per cui, quando quest'ultimo si vide davanti la vettura ribaltata del la stessa si trovava ancora sul lato sinistro CP_3
della carreggiata (sì da consentirgli di evitarla, sterzando sulla corsia di destra libera, ma non di evitare pagina 12 di 15 l'impatto con l'adiacente guard rail), laddove invece, quando passò la vettura dello , il CP_1
margine di manovra si era largamente ristretto, perché la vettura ribaltata, per effetto degli urti delle auto nelle more sopraggiunte, si era posta al centro della carreggiata, in posizione trasversale (vd. dietro);
-) ricava apoditticamente la conclusione di una velocità di guida “inadeguata” di tutte le vetture che urtarono la vettura del (ossia di quelle dello , del , del CP_3 CP_1 Pt_2
persino giungendo ad una “classifica” di maggiore o minore inadeguatezza di Parte_3
quella velocità (maggiore per il primo, minore per il secondo, ancora minore per il terzo), per il solo fatto che tali vetture non riuscirono ad evitare l'impatto con quella vettura. Si tratta, tuttavia, di argomentazione che “prova troppo”, posto che:
-) si contraddice rispetto alla ulteriore conclusione a cui perviene il CTU, in ordine alla impossibilità di determinazione della velocità di guida tenuta dai medesimi veicoli (“[…] Le specifiche velocità dei veicoli coinvolti non sono determinabili in quanto gli stessi risultano riparati e/o demoliti non essendo possibile misurare le deformazioni prodotte dagli urti non è quantificabile le energie dissipate quindi non si può risalire alle velocità mantenute nelle collisioni”);
-) non tiene conto di tutte le ulteriori circostanze, descritte nella presente motivazione, indicative della assoluta imprevedibilità dell'ostacolo rappresentato dalla vettura ribaltata del e della sua CP_3
evitabilità (anche per il solo a condizione della adozione (che tutti gli automobilisti Pt_1
coinvolti compirono) di manovre di emergenza talmente (e necessariamente) repentine e brusche (ma fondamentali per evitare disastrosi impatti frontali con quella vettura) da comportare “l'effetto collaterale” della perdita di controllo del mezzo e del suo impatto laterale sui guard rail;
-) non tiene conto del fatto che lo “scenario” che lo si trovò era ancora più pericoloso CP_1
di quello in cui il ncappò, in quanto connotato sia dalla presenza di una vettura (quella del Pt_1
posizionata (non più su una sola corsia, quella di sorpasso, bensì) sull'intera carreggiata, in CP_3
mezzo ad essa ed in posizione perpendicolare, sia dalla presenza (a pochi metri da tale primo ostacolo) di una seconda vettura (quella del ferma in panne sulla corsia di sorpasso. Pt_1
15. In conclusione: nessuna responsabilità può in alcun modo attribuirsi allo per la CP_1
vicenda di cui è causa.
16. Risulta fondato l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato il capo di condanna al rimborso dei compensi forensi in favore dello , in misura (€. 2738,00) CP_1
superiore ai valori tabellari medi applicabili ratione temporis (€. 1990,00). pagina 13 di 15 L'accoglibilità di tale doglianza discende dalla mancanza assoluta di motivazione in ordine alla applicazione di valori superiori a quelli medi, nella specie, peraltro, da considerarsi congrui rispetto al processo espletato in prime cure.
17. Le spese di lite del presente grado di giudizio dai convenuti seguono, ex lege, la soccombenza dell'appellante, previa compensazione di ¼ di quelle dello , per la sua soccombenza sul CP_1
motivo di appello da ultimo esaminato. I compensi si liquidano nei valori tabellari medi, salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, in quanto esauritasi in una unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1565/22, avverso la sentenza n. 140/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
i primi quattro motivi di appello proposti dall'appellante.
In accoglimento del quinto motivo di appello
Parte_5
in €. 1990,00 oltre accessori la misura dei compensi forensi che l'appellante è tenuto a corrispondere a per il giudizio di I grado. Controparte_1
CONFERMA
per il resto la sentenza appellata.
CONDANNA
l'appellante al rimborso delle spese processuali di II grado sostenute dagli appellati, che liquida, per la
, in €. 4.237,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, oltre Controparte_5
ulteriori accessori di legge e per - previa compensazione di ¼ - nel residuo e Controparte_1 quindi in €. 3.177,7 per compensi, oltre il 15% sui compensi, oltre ulteriori accessori di legge pagina 14 di 15 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 27.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1565/2022, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Brunetti e Erika Rosi, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Rocchetti, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Natarella, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
MASSARI: “[…]in via del tutto preliminare: a)accertata e dichiarata la fondatezza della censura sollevata al punto 1) del presente atto di appello, dichiarare la nullità della pronuncia gravata per violazione del contraddittorio, con conseguente rimessione del giudizio al Giudice di prime affinché il procedimento ricominci nel rispetto del litisconsorzio necessario sulla scorta della presunta corresponsabilità riconosciuta nella sentenza qui gravata e della accertata esclusiva responsabilità del sig. in altro separato giudizio vertente sul medesimo sinistro per cui è causa;
b) CP_3
accertata e dichiarata la fondatezza della censura sollevata al punto nr. 2) del presente atto di appello, dichiarare la nullità della pronuncia gravata per vizio di ultrapetizione con ogni conseguente e successiva statuizione anche sulle spese di lite;
in via principale e nel merito, c) riformare la sentenza nella parte in cui si assume una corresponsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. ed accertare e dichiarare conseguentemente l'esclusiva responsabilità del sig. Parte_1
nella causazione del danno riportato dal veicolo dell'odierno appellante così come Controparte_1 meglio richiesto ed argomentato nel punto 3) della narrativa dell'atto di appello;
e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, ognuno nelle proprie qualità ed in via solidale, al pagamento in favore del sig. dei danni, subiti e quantificati in € 7.250,00, detratto l'acconto Parte_1
ricevuto dalla in via stragiudiziale, o di quell'altra somma, maggiore o Controparte_4
minore, e nelle modalità ritenute di giustizia dovuta, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in via del tutto subordinata, d) nell'inconcessa e denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice non dovesse accogliere le censure sollevate nei punti da 1) a 4) del presente appello, in ogni caso riformare la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore dello , CP_1
rideterminando il corretto scaglione di riferimento come richiesto al punto 5) del presente atto, con il conseguente ricalcolo delle competenze e spese di lite liquidate nel primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di appello;
in via istruttoria, - ammettersi CTU tecnico- ricostruttiva della dinamica del presente sinistro in quanto dirimente ai fini di qualsivoglia pronuncia ed in ogni caso determinante per l'esatta ed eventuale attribuzione di eventuali corresponsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa, anche in ragione delle censure sollevate sul punto al paragrafo nr. 4) del presente atto di appello. Il tutto, con ogni conseguenziale e ulteriore statuizione di ragione e di legge. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio […].” pagina 2 di 15 : “[…] Preliminarmente rigettare l'avversa richiesta di sospensione della efficacia CP_1
esecutiva della sentenza impugnata per tutte le motivazioni già dedotte negli scritti difensivi, non sussistendo i presupposti di legge;
Nel merito: rigettare l'avverso atto di appello in quanto inammissibile o comunque infondato, confermando l'impugnata sentenza n. 140/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Chieti Dott.ssa Di Giovanni Mariaflora a definizione del giudizio civile di primo grado Ruolo 1461/2021 r.g. il 23.3.2022 ,sentenza depositata il 4.4.2022, e corretta il 28.7.2022 a seguito di errore materiale ,condannando l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio, nonchè ex art 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia […]”.
: “[...] “a) Preliminarmente e pregiudizialmente rigettare Controparte_5
l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenza impugnata per tutte le ragioni meglio dedotte nel corpo del presente atto, difettando i presupposti di legge;
b) nel merito rigettare in ogni caso l'appello proposto, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n.140/2022, emessa il 23.03.22 e depositata in data 04.04.2022 dal Giudice di Pace di Chieti Dott.ssa Mariaflora Di
Giovanni, corretta a seguito di errore materiale il 28.07.2022 a definizione del giudizio civile di primo grado Proc. n.1461/2021 R.G.; c) in ogni caso con vittoria di spese di lite anche del presente secondo grado di giudizio […]”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con citazione del luglio 2021, convenne in giudizio Parte_1 [...]
e la , deducendo, in sintesi per quanto CP_1 Controparte_5
d'interesse, che: alle ore 2.00 circa della notte del 20.9.20, – nell'occasione alla CP_3
guida di una autovettura Fiat 00, su raccordo autostradale Chieti/Pescara E80 – probabilmente a causa di un colpo di sonno perse il controllo del mezzo che, dopo avere urtato il guard rail, si ribaltò e rimase in posizione di quiete al centro della carreggiata, in posizione trasversale rispetto ad essa;
in quel frangente egli stava sopraggiungendo da dietro alla guida della sua autovettura Citroen C4 e - dopo essere riuscito ad evitare l'impatto con la Fiat 00 (passando alla destra della stessa) – arrestò la marcia davanti al predetto veicolo, all'interno della corsia di sorpasso, per non ostacolare il transito degli altri veicoli provenienti dalla stessa direzione di marcia;
immediatamente dopo, sopraggiunse una autovettura Toyota AR, condotta da che, dopo avere urtato contro la Fiat Controparte_1
00 (la quale, in conseguenza dell'urto, prese fuoco), sbattè contro il guard rail e, “di rimbalzo” andò pagina 3 di 15 ad impattare violentemente contro lo spigolo posteriore della vettura dell'esponente, danneggiandola alla carrozzeria e alla meccanica;
la responsabilità esclusiva di tali danni (per i quali la vettura dell'esponente era stata rottamata) era da ascriversi alla condotta di guida imprudente e violativa del
Codice della Strada dello;
l'ammontare complessivo dei danni era pari ad €. 7.250,00, CP_1 ma la gli aveva corrisposto soltanto la minor somma di €. Controparte_5
1250,00; i convenuti dovevano pertanto essere condannati al risarcimento, in favore dell'esponente, di tutti i danni subiti.
2. La e – nel costituirsi in giudizio, Controparte_5 Controparte_1
con autonome comparse, depositate rispettivamente il 5.11.21 e alla prima udienza del 10.11.21 – chiesero il rigetto delle domande dell'attore, assumendo che la responsabilità dei danni dallo stesso lamentati doveva ascriversi al (per avere questi perso il controllo del proprio veicolo, poi CP_3
ribaltatosi e rimasto al centro della carreggiata, subito dopo una curva) e allo stesso per Pt_1
avere questi fermato la propria autovettura sulla corsia di sorpasso, nonostante la presenza di una corsia di emergenza sul lato opposto della carreggiata); sostennero che aveva posto in CP_1 essere tutte le manovre necessarie per evitare l'impatto sia con il non prevedibile ostacolo rappresentato dalla Fiat 00 ribaltata al centro della carreggiata, di notte, in un tratto stradale privo di illuminazione
(ostacolo contro il quale avevano impattato altre due vetture, sopraggiunte subito dopo quella dello
), sa con la vettura del lasciata ferma in posizione pericolosa;
contestarono CP_1 Pt_1 le pretese dell'attore anche nel quantum, perché eccessive e indimostrate.
3. All'esito del processo, articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria orale (previo rigetto della istanza dell'attore di espletamento di una CTU cinematica), il Giudice di Pace – con sentenza n. 140/22
– rigettò le domande del (condannandolo al rimborso delle spese di lite sostenute dai Pt_1
convenuti), ritenendo che la colpa del sinistro dovesse ascriversi sia a quest'ultimo (per non avere prontamente liberato la corsia di sorpasso dalla sua autovettura), sia al (per avere perso il CP_3
controllo del mezzo, facendolo ribaltare), senza alcuna responsabilità dello . CP_1
4. Il nel proporre appello avverso la citata sentenza, di cui ha chiesto la sospensione di Pt_1
efficacia, ex art. 283 c.p.c. – ne ha denunciato: la nullità, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.., per avere accertato la asserita corresponsabilità del sinistro in capo ad un soggetto (il che non era parte del giudizio, con conseguente richiesta di rimessione della CP_3
causa al primo Giudice, per integrare il contraddittorio con il la nullità, per vizio di CP_3
ultrapetizione, per avere riconosciuto la corresponsabilità del sinistro in capo al pur in CP_3 pagina 4 di 15 mancanza di domande avanzate verso quest'ultimo; la erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie, che – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace – dimostravano la perizia e diligenza della condotta di guida dell'esponente e la colpevole perdita di controllo del proprio mezzo da parte dello;
in subordine, la rideterminazione, nella misura media, dei compensi CP_1 forensi dovuti a quest'ultimo, in quanto immotivatamente liquidati dal Giudice di Pace nell'importo tabellare massimo.
5. La e lo – nel costituirsi nel giudizio di II Controparte_5 CP_1
grado, con autonome comparse – hanno chiesto il rigetto del gravame, sostenendo sia il Giudice di di
Pace aveva correttamente escluso qualsivoglia responsabilità dello per i danni patiti CP_1 dalla vettura del sia che l'accertamento giudiziale operato in ordine alla corresponsabilità Pt_1
del sinistro in capo al - lungi dall'integrare vizio di ultrapetizione e violazione del CP_3
contraddittorio - costituiva accertamento fattuale incidentale necessario ai fini di causa;
lo ha eccepito, altresì, la genericità e la infondatezza della doglianza dell'appellante in CP_1
ordine al capo della sentenza sulle spese.
6. Il giudizio, articolatosi nella prima udienza (al cui esito è stata rigettata l'istanza di sospensiva) e nella udienza di precisazione delle conclusioni, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello del è fondato soltanto in relazione alla doglianza sollevata sulla misura dei Pt_1
compensi forensi liquidati dal Giudice di Pace in favore dello , mentre è infondato CP_1
rispetto a tutti gli altri motivi di gravame proposti.
Si perviene a tali conclusioni in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
8. Sono manifestamente infondati i primi due motivi di appello, con i quali il da un lato, Pt_1
ha lamentato la asserita violazione, da parte del Giudice di Pace, del principio del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere riconosciuto che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi al e al , dall'altro, ha chiesto la declaratoria della CP_3 Pt_1
nullità della sentenza, con rimessione della causa al I Giudice, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_3
Infatti, al riguardo è sufficiente osservare che:
pagina 5 di 15 -) il sinistro avvenuto nella notte del 20.9.20 coinvolse una molteplicità di autovetture (la Fiat 00 del la Citroen C4 del la Toyota AR dello , la Fiat Punto di CP_3 Pt_1 CP_1
, una altra Fiat 00, di;
altre vetture che – a dire Parte_2 Parte_3
del [cfr. la citazione in I grado] – seguivano il veicolo del e per prime lo Pt_1 CP_3
urtarono, quando quello era ribaltato, provocandone lo spostamento della relativa ed originaria posizione di quiete, dalla corsia di sorpasso al centro della carreggiata);
-) il – nel chiedere al Giudice di Pace la condanna del e della sua Pt_1 CP_1
Assicurazione per la R.C.A. al ristoro dei danni subiti al proprio veicolo nell'ambito del summenzionato sinistro – ha sostenuto che il convenuto aveva colpevolmente urtato la sua autovettura, così danneggiandola;
-) entrambi i convenuti hanno controdedotto, innanzi al Giudice di Pace, che la responsabilità dei danni lamentati dal alla sua autovettura dovesse ascriversi a colpa del (per il Pt_1 CP_3
ribaltamento della sua automobile e per il pericoloso intralcio della carreggiata che ne conseguì) e dello stesso per avere colpevolmente arrestato e lasciato il proprio veicolo sulla corsia di Pt_1
sorpasso, invece che condurlo sulla adiacente corsia di emergenza) e – nel contempo – che nessun addebito di colpa poteva muoversi allo;
CP_1
-) a fronte della cristallizzazione di un tale “thema decidendum”, la decisione della causa non poteva prescindere da una ricostruzione della dinamica del sinistro e, in quest'ambito, delle responsabilità di esso, alla luce del materiale istruttorio acquisito e delle contrapposte prospettazioni delle parti;
-) di conseguenza, l'accertamento fattuale operato nella motivazione della sentenza dal Giudice di
Pace (che – nel ricostruire la dinamica del sinistro – lo ha ritenuto causato da colpa concorrente del e del senza concorrente responsabilità dello ) non ha in alcun CP_3 Pt_1 CP_1
modo integrato né vizio di ultrapetizione, né violazione del principio del contraddittorio ai danni di un terzo (del quale, peraltro, certamente non si potrebbe dolere il bensì è stato posto alla Pt_1
base del rigetto della domanda del i ascrizione del sinistro a colpa del convenuto;
Pt_1
-) del resto, è noto che “vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a pagina 6 di 15 costituire giudicato nei suoi confronti, ma restano limitati alle parti in causa” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4849 del 16/02/2023; Cass. 21 gennaio 1992 n. 675; id., n. 5439 del 2006);
-) invero, il dispositivo della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui, oltre a rigettare la domanda attorea, ha contestualmente dichiarato la “responsabilità del Sig. … in Parte_1 concorso con .. nella causazione del sinistro...”, deve ritenersi semplicemente CP_3
“sovrabbondante”, infatti, tale parte di dispositivo è processualmente priva di effetti verso il CP_3
– il quale non era parte del giudizio - mentre è “processualmente inutile” verso il posto Pt_1
che il rigetto della sua domanda di ascrizione del sinistro a colpa dello conteneva già CP_1
il riconoscimento da parte del Giudice di Pace, espresso in motivazione, della ascrizione del sinistro medesimo a colpa dello stesso attore e del accertamento costituente, nella specie, l'esplicito CP_3
antecedente logico giuridico del rigetto di quella domanda.
9. Passando all'esame del 3° motivo di gravame, con esso il ha denunciato la “erronea Pt_1
ricostruzione dei fatti così come operata nella sentenza appellata, erronea qualificazione ed applicazione di una concorsualità del sig. nella causazione del sinistro, ovvero Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. ed illogicità del ragionamento in relazione alle risultanze istruttorie”. In particolare, l'appellante ha assunto che dall'istruttoria orale esperita e dal contenuto della relazione di servizio della Polizia Stradale intervenuta erano emersi la sussistenza della colpa dello nell'impatto contro la vettura dell'appellante e, nel contempo, la mancanza CP_1 di qualsivoglia condotta colpevole dell'esponente nella causazione di tale impatto;
nel contempo,
l'appellante ha lamentato “la carenza di istruttoria” in prime cure, “per difetto di CTU tecnico ricostruttiva”.
10. Tanto premesso, giova sottolineare che “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
15300 del 12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-2003 n. 13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), “con conseguente impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013). pagina 7 di 15 Da quanto rilevato discende, come logico corollario, la conseguenza per cui “il giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass.
Sez.
5 - Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
11. Dalla considerazione comparata delle risultanze processali acquisite in I grado discende – per le ragioni che si diranno - la condivisibilità della decisione del Giudice di Pace di rigetto della domanda del i attribuzione allo della responsabilità del sinistro e dei danni di cui è Pt_1 CP_1
causa.
12. Dette risultanze dimostrano, innanzitutto, come la intera sequenza dell'incidente verificatosi nella notte del 20.9.20 sul raccordo stradale E80 (incidente coinvolgente, come detto, una molteplicità di vetture) venne innescata da una gravissima responsabilità del (alla guida della Fiat 00), il CP_3
quale:
-) ebbe un colpo di sonno o, quanto meno (come dallo stesso dichiarato in sede di SIT), una grave distrazione, dovuta alla sua notevole stanchezza;
-) in conseguenza di quanto sopra, perse completamente il controllo del mezzo che, di conseguenza, prima urtò violentemente contro il guard rail e, per l'effetto del violento urto, si ribaltò completamente, assumendo una posizione di quiete sulla corsia di sorpasso;
12.1 In conseguenza di tali gravissime negligenza ed imprudenza del nella guida, tenute in CP_3
orario notturno ed in un tratto stradale con limite elevato di velocità (90 km), la vettura dello stesso, una volta ribaltatasi, costituì per gli automobilisti, che di lì a poco sarebbero sopraggiunti in quel tratto stradale, un ostacolo imprevedibile, pericoloso ed inevitabile, senza manovre di emergenza tanto repentine, da determinare la perdita di controllo dei loro veicoli, posto che:
-) immediatamente dopo il ribaltamento, la vettura del si fermò – in detta posizione – sulla CP_3
corsia di sorpasso della carreggiata, in un tratto stradale curvilineo, a visibilità limitata per i veicoli sopraggiungenti da tergo;
pagina 8 di 15 -) quel tratto stradale era del tutto privo di illuminazione artificiale ed era completamente buio (cfr.
l'istruttoria orale);
-) non vi è alcuna prova del fatto che la vettura del – dopo il ribaltamento – avesse i fari CP_3
accesi; per contro, i passeggeri trasportati nel veicolo dello hanno dichiarato, nel corso CP_1
della loro testimonianza innanzi al Giudice di Pace, che la sagoma di detto veicolo non era visibile in quanto – essendo esso ribaltato e in posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia delle vetture sopraggiungenti - non permetteva la visuale con i fari, né l'intercettazione con essi dei catarifrangenti;
-) la dichiarazione del resa in sede di SIT di essere sceso dalla vettura ribaltata soltanto dopo CP_3 avere acceso “le 4 frecce” non è credibile, in quanto: tutti i conducenti delle vetture rimaste coinvolte nel sinistro ( ompreso) non hanno mai riferito della esistenza delle 4 frecce accese;
tutti i Pt_1
testi escussi dal Giudice di Pace (oltre che le parti, nel loro interrogatorio formale) hanno riferito della non visibilità della sagoma della vettura del ribaltata;
la dichiarazione del - il quale CP_3 CP_3
risulta imputato in un processo per lesioni personali causate ad alcuni dei predetti automobilisti – per essere credibile, avrebbe necessitato di riscontri esterni, nella specie completamente assenti;
-) le prime autovetture sopraggiunte immediatamente dopo il ribaltamento della vettura del CP_3
non riuscirono ad evitare la collisione della stessa, sì da spostarla in mezzo alla carreggiata, in posizione trasversale rispetto ad essa (cfr. quanto al riguardo dedotto dal ella citazione di I Pt_1
grado);
-) la vettura dello sopraggiunse quando la vettura del si trovava ad occupare CP_1 CP_3
in posizione trasversale la quasi totalità della carreggiata e stava ancora roteando su sé stessa, in conseguenza degli urti ricevuti dalle vetture che erano transitate poco prima (cfr. la testimonianze di
; Tes_1
-) tutti i conducenti delle vetture sopraggiunte successivamente ( , alla guida di una Fiat Parte_2
Punto; alla guida di una Fiat 00) non riuscirono ad evitare l'impatto con la Parte_3
vettura del e – per effetto di tale impatto – a non perdere il controllo dei mezzi, che urtarono CP_3
contro i guard rail (cfr. le fotografie allegate al Prontuario della Polizia Stradale;
cfr. le SIT in atti;
cfr.
l'istruttoria orale di I grado).
12.2 La incontestabile, enorme, pericolosità della posizione di quiete assunta dalla vettura del CP_3
e la evitabilità di un potenzialmente letale scontro frontale con essa, da parte dei veicoli sopraggiungenti, soltanto attraverso brusche manovre di sterzata, causative di perdite di controllo dei mezzi, sono dimostrate dalla stessa condotta di guida del il quale (cfr. il relativo Pt_1 pagina 9 di 15 interrogatorio formale) – accortosi all'improvviso, mentre viaggiava a circa 90 km/h, dello stazionamento di quella vettura sulla corsia di sorpasso – dovette adottare una improvvisa manovra di sterzata a destra, che fece scarrocciare la sua auto, la fece urtare contro il guard rail in modo violento
(visto che, dopo l'urto, la vettura si spense e non riuscì più a ripartire) e - così in panne – proseguì la sua marcia (spenta) fino a posizionarsi pericolosamente sulla corsia di sorpasso, dove dovette rimanere in quiete e venne urtata, poco dopo, dalla vettura dello . CP_1
12.3 Dal fatto che il osse riuscito ad evitare l'urto con la vettura del non può in Pt_1 CP_3
alcun modo inferirsi la conclusione della sussistenza di una condotta di guida colposa di tutti gli altri automobilisti (tra cui – per quanto interessa ai fini di causa – lo ), i quali – invece – non CP_1 riuscirono ad evitare l'urto, posto che: a) tutti gli automobilisti – compreso – in Pt_1 conseguenza di quel pericolosissimo ostacolo rappresentato dalla vettura rovesciata del – per CP_3 evitare l'impatto frontale con esso, dovettero adottare manovre brusche di cambio di direzione, che li fecero sbattere violentemente contro i guard rail (vd. dietro); b) è assai verosimile ritenere che il riuscì ad evitare l'impatto con la vettura del (ma non anche la consequenziale Pt_1 CP_3 completa perdita di controllo del proprio veicolo, l'impatto di esso con il guard rail e la conseguente perdita di funzionalità della vettura, che si spense, senza più ripartire, andando pericolosamente ad occupare in posizione di quiete la corsia di sorpasso) perché la vettura ribaltata (quando egli se la vide davanti) si trovava ferma sulla corsia di sorpasso, sì da consentirgli di schivarla attraverso una brusca manovra di svolta a destra (cfr. l'interrogatorio formale del per contro, al momento del Pt_1
passaggio della vettura dello , il veicolo del per effetto degli urti nelle more CP_1 CP_3
subiti dalle altre vetture già sopraggiunte, roteava su sé stessa, al centro della carreggiata e in posizione trasversale rispetto ad essa, sì da rendere di fatto impossibile (alla vettura di quello, come delle altre due sopraggiunte subito dopo) di urtarla e di perdere il controllo di guida.
12.4 Dall'istruttoria espletata in prime cure è altresì emerso, con specifico riferimento alla condotta di guida dello , che lo stesso, immediatamente prima del sinistro, viaggiava a velocità CP_1 moderata (cfr. le testimonianze di e , nell'occasione trasportati nella vettura Tes_2 Tes_3
dello stesso) e che la presenza della vettura del ribaltata al centro della carreggiata, in CP_3
posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia del veicolo dello , non era CP_1 percepibile, sia per il buio “completo”, sia per il ribaltamento della vettura (che non consentiva di intercettarla con i fari), sia per la sua collocazione in una curva a visuale non libera.
pagina 10 di 15 12.5 Infine, l'esame della prospettazione dei fatti resa dal in primo grado suscita delle Pt_1
perplessità in ordine alla veridicità di alcuni contenuti di quella prospettazione, posto che:
-) nell'atto di citazione di I grado, il on ha mai indicato né di avere perso il controllo del Pt_1 mezzo (per evitare l'impatto con la vettura del , né di avere, di conseguenza, urtato il guard CP_3
rail, né che – in conseguenza di tale urto (evidentemente violento) - la sua macchina si danneggiò, tanto da spegnersi e da non ripartire più, costringendolo a fermarsi sulla corsia di sorpasso: in detta citazione, infatti, l'attore ha dedotto di essere riuscito ad evitare l'urto con la vettura del CP_3 passando alla destra della stessa e di avere arrestato la marcia davanti al predetto veicolo, all'interno della corsia di sorpasso, per non ostacolare il transito dei veicoli provenienti dalla stessa direzione di marcia;
-) nel verbale della prima udienza del 24.11.21, ha dichiarato di avere parcheggiato la propria autovettura sulla citata corsia di sorpasso, a distanza di circa 150 metri dalla vettura ribaltata del per contro, gli schizzi planimetrici e le fotografie allegate alla relazione della Polizia CP_3
Municipale dimostrano che la vettura dell'attore si fermò sulla corsia di sorpasso (dove di lì a poco sarebbe stata urtata dalla vettura dello ) a distanza di circa 15 metri dalla vettura CP_1 ribaltata del (13 metri, come indicato dalla relazione di CTU prodotta dall'appellante con la CP_3
comparsa conclusionale di appello: vd. infra).
13. Orbene, la considerazione comparata di tutte le risultanze sin qui esposte esclude qualsivoglia addebito di responsabilità in capo allo per i danni subiti dalla vettura del CP_1 Pt_1
in quanto:
-) l'innesco e la sequela di incidenti (coinvolgenti una pluralità di vetture, molte delle quali allontanatesi dai luoghi e rimaste non identificate) dipesero dalla condotta di guida gravemente colpevole del (vd. dietro); CP_3
-) la vettura del – posizionatasi ribaltata al centro della carreggiata, in curva, in posizione CP_3
perpendicolare rispetto al senso di marcia della stessa – costituì (tenendo conto anche del descritto contesto spazio temporale e dello scorrimento veloce di quel tratto stradale) un ostacolo assolutamente imprevedibile per tutti gli automobilisti sopraggiungenti ed evitabile soltanto attraverso manovre di cambio di direzione e di frenata così brusche da impedire a tutte le vetture coinvolte di non perdere completamente il controllo del mezzo;
-) il tratto stradale che lo si trovò all'improvviso davanti fu talmente pericoloso (non CP_1
per sua colpa) ed imprevedibile - con una vettura ribaltata, di notte, al centro della carreggiata ed in pagina 11 di 15 posizione perpendicolare rispetto alla direzione da lui percorsa, con un margine di manovra urgente assai limitato e, dopo pochi metri da quell'ostacolo, con un altro ostacolo imprevedibile, rappresentato da altra vettura (quella del ferma sulla corsia di sorpasso della stessa carreggiata – che Pt_1
nessun addebito di colpa può in alcun modo muoversi allo stesso, per essere impattato contro la vettura da ultimo citata.
14. Il soltanto in sede di deposito della comparsa conclusionale del presente giudizio – ha Pt_1
depositato una relazione tecnica di CTU, redatta dal perito industriale nel procedimento n. Per_1
1409/22 pendente innanzi al Giudice di Pace, tra (proprietaria della vettura Parte_4 condotta nell'occasione dal nei confronti del del e delle Parte_3 CP_3 Pt_1
rispettive assicurazioni per la RCA, in ordine al sinistro di cui è causa. Da detta relazione emergerebbe la responsabilità dello per i danni subiti dal veicolo del come da questi CP_1 Pt_1
dedotto nella citata comparsa conclusionale.
14.1 Tale relazione di CTU non può ritenersi utilizzabile nel presente giudizio di gravame, in quanto da un lato non costituisce “documento” non producibile in prime cure per causa non imputabile alla parte (ex art. 345 c.p.c.), dall'altro lede il diritto di difesa delle parti (tra cui lo ) che CP_1
non sono state parti del giudizio nel cui ambito quella relazione tecnica è stata espletata.
14.2 Ma anche a ritenere tale relazione tecnica utilizzabile, la stessa non risulta in alcun modo attendibile ai fini di una ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità diversa da quella quivi accolta, posto che:
-) valorizza (ai fini della ritenuta “visibilità” della vettura del una circostanza (l'avere quello CP_3 acceso le 4 frecce dopo l'urto ed il ribaltamento) del quale non sussiste alcuna prova (vd. dietro);
-) nel descrivere la condotta di guida del omette di riferire del fatto che anche quest'ultimo, Pt_1
a causa della presenza della vettura del perse completamente il controllo del mezzo che – per CP_3
l'effetto – andò ad urtare violentemente l'adiacente guard rail, spegnendosi e rimanendo inservibile;
-) afferma che il evitò la collisione con detta vettura “perché viaggiava a velocità Pt_1 prudenziale”, non considerando tuttavia né che quello ha dichiarato nel presente processo di viaggiare a circa 90 km/h (ossia al limite di velocità consentito, peraltro in orario notturno), né che anche il perse il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guard rail, né il dato (emerso Pt_1 anche nel presente processo dall'interrogatorio formale dell'attore e prima illustrato) per cui, quando quest'ultimo si vide davanti la vettura ribaltata del la stessa si trovava ancora sul lato sinistro CP_3
della carreggiata (sì da consentirgli di evitarla, sterzando sulla corsia di destra libera, ma non di evitare pagina 12 di 15 l'impatto con l'adiacente guard rail), laddove invece, quando passò la vettura dello , il CP_1
margine di manovra si era largamente ristretto, perché la vettura ribaltata, per effetto degli urti delle auto nelle more sopraggiunte, si era posta al centro della carreggiata, in posizione trasversale (vd. dietro);
-) ricava apoditticamente la conclusione di una velocità di guida “inadeguata” di tutte le vetture che urtarono la vettura del (ossia di quelle dello , del , del CP_3 CP_1 Pt_2
persino giungendo ad una “classifica” di maggiore o minore inadeguatezza di Parte_3
quella velocità (maggiore per il primo, minore per il secondo, ancora minore per il terzo), per il solo fatto che tali vetture non riuscirono ad evitare l'impatto con quella vettura. Si tratta, tuttavia, di argomentazione che “prova troppo”, posto che:
-) si contraddice rispetto alla ulteriore conclusione a cui perviene il CTU, in ordine alla impossibilità di determinazione della velocità di guida tenuta dai medesimi veicoli (“[…] Le specifiche velocità dei veicoli coinvolti non sono determinabili in quanto gli stessi risultano riparati e/o demoliti non essendo possibile misurare le deformazioni prodotte dagli urti non è quantificabile le energie dissipate quindi non si può risalire alle velocità mantenute nelle collisioni”);
-) non tiene conto di tutte le ulteriori circostanze, descritte nella presente motivazione, indicative della assoluta imprevedibilità dell'ostacolo rappresentato dalla vettura ribaltata del e della sua CP_3
evitabilità (anche per il solo a condizione della adozione (che tutti gli automobilisti Pt_1
coinvolti compirono) di manovre di emergenza talmente (e necessariamente) repentine e brusche (ma fondamentali per evitare disastrosi impatti frontali con quella vettura) da comportare “l'effetto collaterale” della perdita di controllo del mezzo e del suo impatto laterale sui guard rail;
-) non tiene conto del fatto che lo “scenario” che lo si trovò era ancora più pericoloso CP_1
di quello in cui il ncappò, in quanto connotato sia dalla presenza di una vettura (quella del Pt_1
posizionata (non più su una sola corsia, quella di sorpasso, bensì) sull'intera carreggiata, in CP_3
mezzo ad essa ed in posizione perpendicolare, sia dalla presenza (a pochi metri da tale primo ostacolo) di una seconda vettura (quella del ferma in panne sulla corsia di sorpasso. Pt_1
15. In conclusione: nessuna responsabilità può in alcun modo attribuirsi allo per la CP_1
vicenda di cui è causa.
16. Risulta fondato l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato il capo di condanna al rimborso dei compensi forensi in favore dello , in misura (€. 2738,00) CP_1
superiore ai valori tabellari medi applicabili ratione temporis (€. 1990,00). pagina 13 di 15 L'accoglibilità di tale doglianza discende dalla mancanza assoluta di motivazione in ordine alla applicazione di valori superiori a quelli medi, nella specie, peraltro, da considerarsi congrui rispetto al processo espletato in prime cure.
17. Le spese di lite del presente grado di giudizio dai convenuti seguono, ex lege, la soccombenza dell'appellante, previa compensazione di ¼ di quelle dello , per la sua soccombenza sul CP_1
motivo di appello da ultimo esaminato. I compensi si liquidano nei valori tabellari medi, salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, in quanto esauritasi in una unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1565/22, avverso la sentenza n. 140/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
i primi quattro motivi di appello proposti dall'appellante.
In accoglimento del quinto motivo di appello
Parte_5
in €. 1990,00 oltre accessori la misura dei compensi forensi che l'appellante è tenuto a corrispondere a per il giudizio di I grado. Controparte_1
CONFERMA
per il resto la sentenza appellata.
CONDANNA
l'appellante al rimborso delle spese processuali di II grado sostenute dagli appellati, che liquida, per la
, in €. 4.237,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, oltre Controparte_5
ulteriori accessori di legge e per - previa compensazione di ¼ - nel residuo e Controparte_1 quindi in €. 3.177,7 per compensi, oltre il 15% sui compensi, oltre ulteriori accessori di legge pagina 14 di 15 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 27.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 15 di 15