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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2490/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
avv. STEFANIA, rapp. e dif. da sé medesima, pec Pt_1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso dall'avv. Ilaria
Giglio.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta. L'opponente si oppone in parte qua all'intimazione di pagamento n. 100 2025 9006068253/000, notificata il 6-5-
2025, limitatamente all'avviso di addebito n. 40020190010345350000 di €.
7.684,33, notificato il 17.01.2020, relativo al mancato pagamento di contributi IVS anno 2010.
Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti deve, però, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che l'avviso di addebito sopra richiamato non può ritenersi prescritto poiché, in conseguenza della suddetta sospensione dei termini, il termine
2 quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento.
Né possono essere sollevate in questa sede eccezioni che dovevano essere necessariamente formulate in sede di opposizione tempestiva all'avviso di addebito;
quest'ultimo, non opposto nei termini di legge, è divenuto titolo esecutivo inoppugnabile.
L'opposizione non può essere accolta. Le sese sono compensate in considerazione del prolungamento dei termini di prescrizione della legislazione emergenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
avv. STEFANIA, rapp. e dif. da sé medesima, pec Pt_1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso dall'avv. Ilaria
Giglio.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta. L'opponente si oppone in parte qua all'intimazione di pagamento n. 100 2025 9006068253/000, notificata il 6-5-
2025, limitatamente all'avviso di addebito n. 40020190010345350000 di €.
7.684,33, notificato il 17.01.2020, relativo al mancato pagamento di contributi IVS anno 2010.
Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti deve, però, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che l'avviso di addebito sopra richiamato non può ritenersi prescritto poiché, in conseguenza della suddetta sospensione dei termini, il termine
2 quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento.
Né possono essere sollevate in questa sede eccezioni che dovevano essere necessariamente formulate in sede di opposizione tempestiva all'avviso di addebito;
quest'ultimo, non opposto nei termini di legge, è divenuto titolo esecutivo inoppugnabile.
L'opposizione non può essere accolta. Le sese sono compensate in considerazione del prolungamento dei termini di prescrizione della legislazione emergenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
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