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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1540/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1979 , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. LA ROCCA FORTUNATA , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 8 PATTI 98066 PATTI presso lo studio dell'avv. PIRAINO SANTINO , che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, , premesso di aver Parte_1
contratto, in data 19.05.2001, matrimonio concordatario con Controparte_1
(trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piraino Parte II, Per_ S. A, N. 3, Anno 2001), deduceva: che dalla loro unione erano nati due figli:
(10.06.2005) e (25.09.2018); che con accordo di separazione in sede di Per_2
negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti (provv. del 7.2.2023 iscritto al n. 3 Reg.Ric. VG) i coniugi si separavano consensualmente;
tanto premesso, chiedeva: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma dell'affido condiviso del figlio ad entrambi i Per_2 genitori, previa CTU volta all'accertamento delle capacità genitoriali del e, CP_1 in subordine, l'affido esclusivo in suo favore con regolamentazione -in ogni caso- dei tempi di frequentazione con il padre;
la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, con modifica della clausola della non convivenza con altro uomo stabilita in sede di negoziazione assistita, la conferma dell'assegno complessivo a carico di Org controparte di € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre e del 50% delle spese straordinarie, oltreché l'attribuzione per intero dell'assegno unico per i figli;
chiedeva poi la ripartizione di 4 buoni fruttiferi postali cointestati con il coniuge e la conferma delle altre condizioni della predetta negoziazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio, contestando tuttavia il contenuto del ricorso avverso e chiedendo la conferma dell'affido condiviso del figlio minore o, in subordine, l'affido esclusivo in proprio favore;
la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in funzione della vita dei figli nonché dei tempi di frequentazione padre-prole come concordato in negoziazione, la modifica dell'assegno per i figli in complessivi € 200,00 mensili, con esonero dalle spese straordinarie;
formulava, altresì, domanda di porre fiscalmente a carico di entrambi i coniugi i figli al 50% e di disporre il ritiro dei regali di nozze da parte della , chiedendo la conferma delle altre Parte_1
condizioni sottoscritte in sede di negoziazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 24.04.2024, comparsi i coniugi e i loro procuratori, venivano ascoltate le parti al fine di tentare la conciliazione, che aveva esito negativo. Le parti quindi chiedevano immediatamente l'emissione di sentenza sul vincolo con riserva, all'esito, di emissione dei provvedimenti provvisori di cui all'art. 473 bis 22 cpc.
Sussistono nel caso di specie i presupposti della chiesta pronunzia di sentenza non definitiva sullo status anche alla luce delle dichiarazioni e del contegno processuale delle parti, sull'acclarata cessazione della comunione materiale e spirituale tra le stesse, nonché sulla loro separazione protrattasi ininterrottamente da tempo senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione.
La causa, poi, va rimessa sul ruolo del giudice delegato ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e dell'eventuale espletamento dell'istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Piraino Parte II, S. A, N. 3, Anno 2001);
2. ordina che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza al competente ufficiale di stato civile per la prescritta annotazione;
3. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Così deciso in Patti nella Camera di Consiglio del 21.5.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi