Articolo 1 della Legge 26 maggio 1959, n. 429
Articolo 2
Versione
3 luglio 1959
Art. 1.
L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall' art. 14 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397 , e' prorogata con efficacia dal giorno della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452 , convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589 .
Entrata in vigore il 3 luglio 1959