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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3582/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 3582/2025, promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCANFERLATO FEDERICO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MANIN 54 - TREVISO attore contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2 convenuto
All'udienza del giorno 13/11/2025 avanti al sottoscritto G.I. dott. Carlo Baggio sono comparsi: personalmente con l'avv. Roberta Ruberti, in sostituzione dell'avv. Parte_1 SCANFERLATO FEDERICO, la quale si riporta agli atti e alle istanze istruttorie ivi svolte;
nessuno per , regolarmente notificato. Controparte_1
Il giudice dichiara la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, invita parte attrice a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies CPC.
L'avv. Ruberti precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, al quale si riporta.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di
Pagina 1 di 2 diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta Parte_1 accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità relitta dal di lui Controparte_1 padre , nato a [...] il [...] e deceduto ab Persona_1 intestato in data 9.4.2007.
Il convenuto, pur regolarmente notificato, è rimasto contumace.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il convenuto abbia provveduto a chiedere a proprio favore la voltura della proprietà dell'immobile caduto in successione censito al Catasto Fabbricati del Comune di Quinto di Treviso, sez. B, fg. 6, part. 436 (doc. 5 att.). Per consolidato orientamento, se la semplice presentazione della denuncia di successione è inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimento avente finalità eminentemente fiscali, non così può dirsi per il compimento di quegli atti, quali la voltura catastale, che hanno anche una valenza civilistica, posto che “soltanto chi intenda accettare l'eredità … assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)” (Cass. 11478/2021).
Deve quindi ritenersi che l'odierno convenuto abbia a tutti gli effetti accettato l'eredità di cui si discute.
Nulla viene disposto in ordine alle spese di lite, posto che l'attore ne ha chiesto la rifusione solo “in caso di opposizione”.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta che il convenuto (C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3 Quinto di Treviso (TV) il 19.2.1950, ha accettato l'eredità relitta da Per_1 (C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._4 27.3.1924 e deceduto ab intestato il 9.4.2007;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso, 13 novembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 3582/2025, promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCANFERLATO FEDERICO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MANIN 54 - TREVISO attore contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2 convenuto
All'udienza del giorno 13/11/2025 avanti al sottoscritto G.I. dott. Carlo Baggio sono comparsi: personalmente con l'avv. Roberta Ruberti, in sostituzione dell'avv. Parte_1 SCANFERLATO FEDERICO, la quale si riporta agli atti e alle istanze istruttorie ivi svolte;
nessuno per , regolarmente notificato. Controparte_1
Il giudice dichiara la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, invita parte attrice a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies CPC.
L'avv. Ruberti precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, al quale si riporta.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di
Pagina 1 di 2 diritto della decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta Parte_1 accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità relitta dal di lui Controparte_1 padre , nato a [...] il [...] e deceduto ab Persona_1 intestato in data 9.4.2007.
Il convenuto, pur regolarmente notificato, è rimasto contumace.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il convenuto abbia provveduto a chiedere a proprio favore la voltura della proprietà dell'immobile caduto in successione censito al Catasto Fabbricati del Comune di Quinto di Treviso, sez. B, fg. 6, part. 436 (doc. 5 att.). Per consolidato orientamento, se la semplice presentazione della denuncia di successione è inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimento avente finalità eminentemente fiscali, non così può dirsi per il compimento di quegli atti, quali la voltura catastale, che hanno anche una valenza civilistica, posto che “soltanto chi intenda accettare l'eredità … assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)” (Cass. 11478/2021).
Deve quindi ritenersi che l'odierno convenuto abbia a tutti gli effetti accettato l'eredità di cui si discute.
Nulla viene disposto in ordine alle spese di lite, posto che l'attore ne ha chiesto la rifusione solo “in caso di opposizione”.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta che il convenuto (C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3 Quinto di Treviso (TV) il 19.2.1950, ha accettato l'eredità relitta da Per_1 (C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._4 27.3.1924 e deceduto ab intestato il 9.4.2007;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso, 13 novembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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