Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5487 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO CIRRI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIA RICCI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 12/06/2025):
1
1) Affido condiviso della figlia minore Persona_1
2) Domiciliazione prevalente della suddetta presso la madre;
3) Assegnazione alla moglie della casa familiare posta in Firenze viale Volta 167;
4) Modalità di frequentazione padre – figlia: fine settimana alternati dal venerdì fine orario scolastico fine alla domenica alle ore
19,00; tutti i mercoledì da fine orario scolastico a inizio orario scolastico del giorno successivo;
nelle settimane in cui la minore starà con la madre il fine settimana, la minore starà con il padre il mercoledì da fine orario scolastico fino al venerdì successivo inizio orario scolastico;
la figlia, salvi diversi accordi, nelle festività natalizie alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle festività pasquali alternerà di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
durante le ferie estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi in periodi che le parti concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno;
5) Contributo al mantenimento a carico del marito in favore della figlia: il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla moglie entro il giorno 25 di ogni mese la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente, oltre al
50% delle spese straordinarie scolastico-formative, sanitarie non coperte dal SSN, e sportivo-ricreative come da Linee Guida del CNF;
6) le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo dei passaporti dei genitori e della figlia, e si impegnano a sottoscrivere tutte le autorizzazioni e richieste a tal fine necessarie;
7) con compensazione di spese e onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1
dichiarare la separazione personale da , il Controparte_1
quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2 Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto del fatto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
inoltre, gli stessi sono separati di fatto dal mese di
Aprile 2025, senza essersi riconciliati, ed hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così un raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione personale dei coniugi può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia Per_1
nata il [...], la quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un
[...]
rapporto significativo e continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come emergono dagli atti.
Da ultimo, si osserva che deve ritenersi rinunciata la richiesta di misura di protezione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito, in considerazione dell'accordo raggiunto su tutte le questioni.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
n. in Perù il 17/02/1993, e , n.
[...] Controparte_1 CP_1
in Perù il 14/03/1990 (matrimonio contratto a Firenze il 23.07.2022, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze al n. 329, parte 1, anno 2022);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
3 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa
Camilla Biotti.
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