Art. 15.
Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, gia' assunto dal Governo militare alleato per le esigenze dei servizi indicati dal precedente articolo 13 che non chiede o non ottenga l'inquadramento ivi previsto e' mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 , non oltre il 65° anno di eta'.
L'assegnazione alle singole qualifiche superiori alle iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 , e' effettuata in base, ai medesimi criteri stabiliti dal precedente articolo 14 per il collocamento nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.
In corrispondenza delle unita', trattenute in servizio con rapporto di impiego a contratto quinquennale a norma dei precedenti commi e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nelle qualifiche inizali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario degli uffici del lavoro, nei limiti degli aumenti risultanti dalle tabelle D, E, F e G, allegate alla presente legge.
Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, gia' assunto dal Governo militare alleato per le esigenze dei servizi indicati dal precedente articolo 13 che non chiede o non ottenga l'inquadramento ivi previsto e' mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 , non oltre il 65° anno di eta'.
L'assegnazione alle singole qualifiche superiori alle iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 , e' effettuata in base, ai medesimi criteri stabiliti dal precedente articolo 14 per il collocamento nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.
In corrispondenza delle unita', trattenute in servizio con rapporto di impiego a contratto quinquennale a norma dei precedenti commi e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nelle qualifiche inizali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario degli uffici del lavoro, nei limiti degli aumenti risultanti dalle tabelle D, E, F e G, allegate alla presente legge.