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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1742/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv.to Renato Speranzoni, come da mandato allegato al ricorso contro
e Controparte_1 Controparte_2
[...] in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente - in punto: ricostruzione carriera - computo anzianità nel passaggio di ruolo (cd questione temporizzazione nel passaggio da scuola primaria a secondaria) decisa all' udienza 27.3.2025
FATTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato il 5.9.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio Con nei confronti del e dell' IC Statale Viale San Marco di ES per ottenere l' accertamento del diritto all'inquadramento economico nella qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado mediante riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 e dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399, in quanto criterio più favorevole rispetto alla Con temporizzazione applicata dal .
Premesso di prestare servizio alle dipendenze del , presso la Controparte_1
Scuola Media Statale “Giuseppe Di Vittorio” dell' di ES in Controparte_2 qualità di docente di scuola secondaria di primo grado, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
a decorrere dal 1.9.2009 a seguire rispetto a inquadramento nella qualifica di docente di scuola primaria, lamenta il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento economico nella nuova qualifica di Con docente di scuola secondaria, mediante il criterio della temporizzazione applicato dal , di un'anzianità di anni 13, mesi 2 e giorni 23, a fronte del proprio diritto al riconoscimento, sulla base del computo integrale della pregressa anzianità (criterio del servizio prestato), di un'anzianità di anni 13 e mesi 8 utili ai fini giuridici ed economici (oltre che di anni 4 e mesi 4 utili ai soli fini economici).
Chiede dunque al Tribunale di: “accertarsi e/o dichiararsi il diritto della ricorrente alla valutazione, ai fini dell'inquadramento economico nella nuova qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado, dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399 e dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 (“riconoscimento del servizio”), in quanto criterio più favorevole rispetto alla temporizzazione illegittimamente applicata, siccome meglio esposto e dedotto nel presente ricorso, e, per
l'effetto, condannarsi il , in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_4
l di ES (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a disporre il predetto “riconoscimento del servizio” ai sensi dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n.
297 ai fini del collocamento della ricorrente nella corretta posizione stipendiale, come puntualmente indicato in premessa, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, il tutto previo annullamento e/o disapplicazione del decreto di inquadramento decreto 26.1.2011 n. 687 del
Dirigente Scolastico dell'I.C. di ES (Ve), depositato nel fascicolo telematico della Controparte_2 ricorrente come doc. 2, nonché di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto dalla ricorrente, difformemente assunto. … IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 259,00), compensi professionali ex
D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali”
L' Amministrazione convenuta si è costituita contestando le pretese nel merito, eccepita quanto alle differenze retributive la prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita documentalmente, indi all' esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI
Il ricorso va accolto come da pronuncia della locale Corte d' Appello sentenza n. 445/2023 e maggioritario orientamento di questo Ufficio di cui alle sentenze nn. 65/2022 DEL 28.1.2022 in RG
999/2021 est in RG n. 1188/2011 est , 17.12.2015 in RG 299/2015, 13.2.2018 in RG Pt_2 Per_1
1089/2017 e 21.1.2025 in RG 1031/2024 dello scrivente giudicante.
La rivendicata corretta ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale degli anni di servizio ante passaggio nel ruolo della scuola secondaria spetta tenuto conto che : ➢ L'articolo 57 della legge 312/1980 successivamente trasfuso nel T.U. n. 297 del 1994, all'articolo
472 stabilisce che: “i passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 417/1974 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417”.
➢ L'articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, “norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato” dispone che possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore, secondo quanto previsto dall'allegata tabella H, a favore del personale docente in possesso di anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore ai cinque anni.
➢ In definitiva, le norme citate riconoscono agli insegnanti della scuola materna che siano laureati, il passaggio alla scuola secondaria come da tabella H, allegata al D.P.R. 417/1974.
➢ Infine, l'art. 83 sotto la rubrica passaggio ad altro ruolo precisa che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Dall' articolo 83 del DPR 417/74 si ricava il principio che per ogni passaggio di ruolo (da uno inferiore ad un altro superiore) il servizio prestato nel ruolo inferiore deve essere valutato nel nuovo ruolo per intero.
La legge n. 312 del 1980, art. 57 e l'articolo 83 del D.P.R. n. 417 del 1974, hanno in effetti generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo.
In tal senso Cass. ss.uu. 9144 del 06/05/2016 secondo cui: “ In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n.
312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
Negli stessi termini, ovvero a favore del diritto, in tutti i casi di mobilità verticale da un ordine scolastico ad un altro (superiore o inferiore), alla conservazione dell' integrale anzianità di servizio maturata nell'ordine di provenienza Cass 29791/2018, conf a Cass 9144/2016, e da ultimo Cass. n. 22726/22, secondo cui: "In particolare, hanno affermato che dall'art. 57 della L. 11 luglio 1980, n. 312 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi
l'ampliamento anche della previsione dell'art. 83 del medesimo D.P.R. n. 417 del 1974 , attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui
i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna. In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della L. n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell' introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un' interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Una lettura restrittiva dell'art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta L. n. 312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. A tale pronuncia è stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018,
n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877)".
Ne deriva, nel caso di specie, l' erroneità del calcolo dell' Amministrazione a seguito della mobilità dalla scuola primaria alla scuola secondaria, effettuato applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione.
E infatti il calcolo delle anzianità riconosciute con la temporizzazione [art. 4, commi 8, 9 e 10, del D.P.R.
23.8.1988 n. 399] dà anni 13, mesi 2 e giorni 23, mentre sulla base del riconoscimento del servizio [art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297] spettano un'anzianità di anni 13 e mesi 8 utili ai fini giuridici ed economici (oltre che di anni 4 e mesi 4 utili ai soli fini economici) e la seguente progressione stipendiale:
anni 15 il 1.1.2012, anziché il 8.6.2011 con la temporizzazione anni 21 il 1.1.2016, anziché il 8.6.2018 con la temporizzazione anni 28 il 1.9.2021, anziché il 8.6.2025 con la temporizzazione anni 35 il 1.9.2028, anziché il 8.6.2032 con la temporizzazione..
Per le ragioni esposte va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio relativa al servizio di ruolo prestato nella scuola elementare (primaria) prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria con conseguente condanna dell' Amministrazione convenuta a ricostruire la carriera della medesima ricorrente in tali termini collocandola nella corretta posizione stipendiale, e corrispondendole le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso.
Il ricorso va dunque accolto, quanto alle differenze retributive accolte l' eccezione di prescrizione ex art Con 2948 n. 4) c.c. tempestivamente sollevata dal quanto al maturato nel periodo ante quinquennio antecedente la notifica del ricorso, che costituisce il primo atto interruttivo documentato in causa.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento ex art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297, nel passaggio di ruolo da scuola primaria a scuola secondaria, di un'anzianità di anni 13 e mesi 8 utili ai fini giuridici ed economici (oltre che di anni 4 e mesi 4 utili ai soli fini economici), da cui la seguente progressione stipendiale: anni 15 il 1.1.2012, anni 21 il 1.1.2016, anni 28 il 1.9.2021 e anni
35 il 1.9.2028;
2. per l'effetto condanna l' Amministrazione convenuta a ricostruire la carriera della ricorrente in tali termini e a collocare la stessa nella corretta posizione stipendiale, nonché a corrisponderle le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso, oltre a rivalutazione o interessi legali secondo il maggiore dei due tassi;
3. condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di CP_1 accessori di legge, in euro 2.500,00 + euro 259,00 per rimborso del CU unificato e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Renato Speranzoni
Venezia- udienza 27.3.2025.
Il GL