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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.213/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Papa, presso il cui studio, sito in Siracusa, v.le Santa Panagia n.
136 sc. P, è elettivamente domiciliata
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Santo Li Volsi, presso il cui studio sito in Catania, viale Jonio n. 30, è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1367/2021 del 28.10.2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dal Parte_2
[..
[...] (di seguito avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2016, avente ad
[...] CP_1
oggetto il pagamento in favore di - a seguito di annullamento, con Parte_1
sentenza n. 172/2016 emessa dallo stesso Tribunale in data 9.3.2016, del licenziamento intimatole in data 30.6.2011 - della somma di € 112.896,00 a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino al maggio 2016, oltre accessori e spese;
per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il C.S.R. al pagamento alla lavoratrice della somma di € 42.336,00, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data del dovuto al soddisfo.
In particolare il giudice di prime cure, premesso che il decreto ingiuntivo opposto si fondava sulla suindicata sentenza n. 172/2016 - che aveva annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'AS Onlus Sezione di AU, cui era subentrato nella gestione della sezione il C.S.R., ed aveva quindi condannato quest'ultimo, in solido con l'AS (stante la solidarietà tra cedente e cessionario ai sensi dell'art. 2112 co. 2 c.c.), al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione - osservava che detta sentenza non indicava l'importo esatto dell'indennità risarcitoria dovuta e rinviava per la sua determinazione alla retribuzione globale di fatto risultante dall'ultima busta paga, senza tuttavia precisarne l'importo. Precisava quindi che la sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere le mensilità di retribuzione per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quello della effettiva reintegra, quando – come nel caso di specie - non riporti un importo determinato o determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, va parificata ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum ove insorga controversia sulla retribuzione globale di fatto assunta a parametro del risarcimento.
Rilevava altresì che sulla determinazione dell'importo dovuto a tale titolo incideva il rifiuto da parte dell'opposta dell'invito a presentarsi al lavoro inviato dal pag. 2/12 con lettera raccomandata a.r. del 19.4.2013, evidenziando che in sede di CP_1
impugnazione della sentenza n. 172/2016 la Corte di appello di Catania con sentenza n. 811/2018, versata in atti, aveva stabilito che dall'indennità risarcitoria riconosciuta nella sentenza impugnata doveva essere detratta la somma che l'opposta avrebbe percepito a titolo di trattamento retributivo lordo a decorrere dal 27.4.2013, data nella quale, aderendo alla proposta datoriale, avrebbe potuto assumere servizio.
Per questi motivi
, revocava il provvedimento monitorio ed emetteva sentenza di condanna dell'ingiunto per la minor somma di € 42.336,00 (pari ad € 1.764,00, corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga alla data del licenziamento, per n. 24 mensilità, e precisamente: n. 7 mensilità del 2011, n.
13 mensilità del 2012, n. 4 mensilità del 2013), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data del dovuto al soddisfo.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 16.03.2022 articolando tre motivi di gravame e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la proposta opposizione, confermare il decreto ingiuntivo revocato e condannare l'appellato al pagamento della somma di €
112.896,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di ridurre l'importo spettante a titolo risarcitorio secondo legge.
Resisteva al gravame il C.S.R., chiedendo il rigetto dell'interposto appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata – per errore di diritto e di valutazione - sostenendo che la sentenza n. 811/2018, con cui la Corte di appello ha riformato la sentenza del
Tribunale di Siracusa n.172/2016 limitatamente all'entità dell'indennità risarcitoria che spettava alla lavoratrice a seguito dell'illegittimo licenziamento intimatole, non pag. 3/12 possa influire sull'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza appellata.
Sul punto l'appellante rileva che il C.S.R. non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 172/2016, rifiutando di reintegrarla nel posto di lavoro da lei precedentemente ricoperto con il medesimo inquadramento, malgrado l'espressa diffida inviata a mezzo lettera raccomandata alla parte datoriale in data 21.3.2016, contenente comunicazione della disponibilità della stessa a svolgere la prestazione di lavoro presso la sede di Melilli, e la notifica in data 5.5.2016 di atto di precetto con formale intimazione alla reintegra.
Afferma in proposito di non avere opposto all'offerta datoriale formulata in data 19.4.2013 un rifiuto ingiustificato, essendole stato offerto di riprendere a lavorare con trattamento economico inferiore presso la sede di AU, e non presso la sede di Melilli, dove aveva lavorato prima del licenziamento - sede nella quale, in esecuzione della sentenza che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento, avrebbe dovuto essere reintegrata - e di avere altresì formalizzato la propria volontà di essere reintegrata con lettera del 21.3.2016, che avrebbe annullato ogni possibile effetto dell'offerta datoriale del 19.4.2013, ritenuta ingiusta e arbitraria, rendendo inadempiente il sino alla data della completa reintegra, avvenuta nel febbraio CP_1
2017.
Deduce quindi che dovevano restare a carico del gli effetti economici CP_1
del ritardo nella reintegra oggetto della ingiunzione opposta, relativa alle retribuzioni maturate da giugno 2011 sino a maggio 2016.
Si duole altresì che la Corte d'appello con la citata sentenza n. 811/2018 non abbia esaminato le comunicazioni da lei inviate nel periodo dal marzo a dicembre
2016 e che non abbia preso in esame l'inerzia del nel periodo compreso tra il CP_1
mese di marzo 2016 ed il 24 febbraio 2017, data della reintegra nel posto di lavoro, ribadendo che le somme oggetto di ingiunzione riguardano un periodo successivo alla data in cui ella ha esplicitamente offerto la propria prestazione lavorativa e che, pertanto, deve ritenersi priva di effetto l'illegittima proposta del di instaurare CP_1 pag. 4/12 un nuovo rapporto di lavoro a far data dal 27.4.2013 presso la diversa sede di
AU, con conseguente irripetibilità delle somme da lei riscosse a titolo di retribuzioni maturate in epoca successiva alla sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di reintegra nel posto di lavoro fino all'effettiva reintegra.
2. Con il secondo motivo di gravame, avanzato in via subordinata, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata in quanto, applicando il principio espresso dalla sentenza della Corte di appello di Catania n. 811/2018, avrebbe dovuto calcolare il risarcimento del danno che le era dovuto tenendo conto della differenza di retribuzione fra la categoria D4, corrispondente al suo precedente inquadramento, e quella propria del livello D1, corrispondente all'inquadramento offertole dal C.S.R. alla fine del mese di aprile 2013, retribuzione comunque non corrisposta dal marzo del 2016 (data della raccomandata della lavoratrice) sino al momento dell'effettiva reintegra avvenuta il 27.2.2017; di contro, la sentenza impugnata ha riconosciuto l'indennità risarcitoria spettante alla stessa, calcolata sulla base della retribuzione di livello D4, non calcolando le mensilità successive all'aprile 2013, mentre invece avrebbe dovuto al più detrarre la retribuzione che ella avrebbe percepito dal
27.4.2013 con trattamento economico D1, come statuito dalla Corte di appello di
Catania con sentenza n. 813/2018.
3. Con il terzo motivo impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali ritenendo che, alla luce dei motivi di gravame, queste debbano essere regolate con la soccombenza del o, in subordine, con parziale CP_1
compensazione delle spese, anche in considerazione del rigetto parziale della domanda oppositoria.
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Va innanzi tutto osservato che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio (v. ricorso allegato al doc. 1 di parte appellante) è stato emesso sulla base della sentenza n.172/2016, con cui il Tribunale di Siracusa ha annullato il licenziamento - intimato a nell'ambito della procedura di Parte_1
licenziamento collettivo avviata dall'AS Sezione di AU, cui in seguito è pag. 5/12 subentrato il C.S.R. nella gestione della sezione di AU (avendo l'AS dismesso la propria attività di riabilitazione dal 31.7.2011) - ed ha condannato il a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ricoperto, nonché, in solido con CP_1
l'AS Sezione di AU ai sensi dell'art. 2112 co. 2 c.c., al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo del giugno 2016 la lavoratrice, in virtù della sentenza suindicata, ha chiesto il pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di
€ 112.896,00, corrispondente alle retribuzioni dal giugno 2011 al maggio 2016, deducendo che “il credito è fondato su una sentenza, provvisoriamente esecutiva, che contiene espressa condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, seppure non quantificata, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto”, ed allegando la busta paga del mese di giugno 2011, posta dalla sentenza di accoglimento della impugnativa del licenziamento quale parametro di determinazione dell'indennità risarcitoria.
Sennonché, la sentenza n.172/2016 del Tribunale di Siracusa, posta a base del ricorso monitorio proposto dalla , è stata parzialmente riformata dalla Corte Pt_1
di appello di Catania con sentenza n. 811/2018 del 19.10.2018 - ormai passata in giudicato come da certificazione della cancelleria in calce (v. allegato alla memoria di costituzione in appello del - che, pur confermando il diritto dell'appellata alla CP_1
reintegrazione nel posto di lavoro con le stesse mansioni, inquadramento e anzianità precedenti al licenziamento, in relazione alla quantificazione dell'indennità risarcitoria spettante alla lavoratrice ha invece ritenuto ingiustificato il rifiuto dell'offerta di lavoro del per lo svolgimento delle medesime mansioni di CP_1
terapista della riabilitazione presso il centro di AU a decorrere dal 27.4.2013, non condizionata alla rinuncia al giudizio pendente, “integrando un aggravamento del danno da parte del danneggiato che avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227 c.c.”. pag. 6/12 La Corte di merito ha altresì osservato che “la lavoratrice, nella lettera di risposta del 24.4.2013, non ha opposto alcun serio ostacolo all'esecuzione della prestazione in luogo diverso da quello precedente (Melilli), peraltro distante pochi chilometri da AU, mentre del tutto irrilevante è l'offerta di un trattamento economico inferiore (D1), posto che ciò non avrebbe fatto venir meno il diritto di pretendere le differenze retributive nel presente giudizio”.
Da ciò – afferma la Corte – “deriva che dall'indennità risarcitoria riconosciuta dal Tribunale, calcolata secondo il livello D4, va detratta la somma che la Pt_1
avrebbe percepito a titolo di trattamento retributivo lordo del livello D1 del CCNL
A.i.a.s. a decorrere dal 27.4.2013, data nella quale avrebbe potuto assumere servizio”.
Alla stregua del disposto di cui all'art. 336 co. 2 c.c., secondo il quale “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”, il giudicato formatosi sulla condanna del C.S.R. al pagamento di una indennità risarcitoria nei termini specificati dalla sentenza della
Corte di appello di Catania n. 811/2018 - che ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, riducendo l'indennità risarcitoria spettante alla nel periodo dal 27.4.2013 al maggio Pt_1
2016 con la detrazione della somma corrispondente al trattamento retributivo lordo corrispondente alla qualifica D1, offerto alla lavoratrice con la proposta di riassunzione - spiega i suoi effetti nel presente giudizio, promosso per l'esatta determinazione del quantum oggetto della condanna generica pronunciata nel giudizio di impugnativa di licenziamento. La Suprema Corte in proposito ha chiarito che “l'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto sulla scorta di una sentenza immediatamente esecutiva sull"an debeatur - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso” (così Cass. sez. III,
07/12/2024, n.31443; Cass. Sez. III 13.9.2019 n. 22864). Pertanto, all'esito della pag. 7/12 riforma operata sul punto dalla Corte di appello con la citata sentenza n. 811/2018 tenuto conto dell'aliunde percipiendum a far data dal 27/4/2013, sono del tutto irrilevanti le statuizioni precedentemente adottate dal giudice di primo grado con la sentenza riformata.
Sono poi inammissibili, poiché in conflitto con l'intervenuto giudicato, le doglianze proposte in questa sede avverso la sentenza della Corte di appello in merito alla determinazione della indennità risarcitoria per non avere esaminato ed utilizzato ai fini del decidere le comunicazioni e gli atti compiuti dalla fra il marzo ed Pt_1
il dicembre 2016 e per non avere valutato l'inerzia del C.S.R. nel periodo tra marzo
2016, epoca di pronuncia della sentenza del Tribunale di Siracusa di accoglimento della impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, e la data di effettiva reintegra (24.2.2017).
5. Di contro è fondato il secondo motivo di gravame, formulato in termini di
“illogica ed erronea applicazione dei principi derivanti dalla pronunzia della Corte di appello di “Catania n. 811/2018”, con il quale l'appellante deduce l'erroneità del ricalcolo dell'indennità risarcitoria da parte del primo giudice per non avervi incluso, in relazione al periodo successivo al 27.4.2013, la differenza tra il trattamento retributivo previsto per il livello D4 e quello proprio del livello D1.
5.1. Fondatamente l'appellante rileva che il giudice di primo grado, pur richiamando il decisum formatosi in sede di gravame avverso la sentenza n. 172/2016 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non lo abbia applicato correttamente affermando il diritto della a percepire a titolo di indennità Pt_1
risarcitoria per l'illegittimo licenziamento comminatole la somma di € 42.336,00, pari alla retribuzione mensile lorda di € 1764,00 per un totale di 24 mensilità – di cui 7 nel
2011, 13 nel 2012 e 4 nel 2013 – oltre accessori di legge, ma non riconoscendo alcuna somma per il periodo successivo, dal 27 aprile 2013 fino al maggio 2016.
Invero, come correttamente osservato dall'appellante, per tale periodo la Corte
d'appello, con statuizione pure coperta dal giudicato, ha riconosciuto alla lavoratrice l'indennità risarcitoria calcolata secondo il livello D4 del CCNL Aias, detratta, a pag. 8/12 titolo di aliunde percipiendum, la somma che la stessa avrebbe percepito a titolo di trattamento retributivo lordo afferente al livello D1 del medesimo contratto collettivo a decorrere dal 27.4.2013, data nella quale la lavoratrice avrebbe potuto riprendere a lavorare alle dipendenze del C.S.R..
5.2. Al riguardo, è infondata l'eccezione del C.S.R. secondo cui le censure proposte dall'appellante in ordine al ricalcolo della indennità risarcitoria operato dal
Tribunale con la sentenza impugnata sarebbero inammissibili poiché precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 5/2022 del Tribunale di Siracusa, non opposto, ottenuto dal - a seguito della rideterminazione, con la citata CP_1
sentenza n. 1367/2021, del quantum spettante alla lavoratrice, determinato nella misura di € 42.336,00 - per la restituzione della maggiore somma, pari ad €
79.788,92, precedentemente incassata dalla portando in esecuzione la Pt_1
sentenza n. 172/2016 promuovendo pignoramento presso terzi (in esito al quale alla predetta era stata assegnata la somma pignorata in danno del C.S.R. nella misura di euro 120.043,44, oltre interessi, rivalutazione e spese di esecuzione).
Sul punto va data continuità al principio, correlato al disposto di cui all'art. 336 co. 2 c.p.c., secondo il quale “con riferimento all'ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l'accertamento dell'an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all'art. 336 secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione, trattandosi di giudicato soltanto apparente, in quanto necessariamente condizionato alla mancata riforma o cassazione della sentenza sull'an debeatur che ne costituisce il presupposto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12364 del 22/08/2003, Rv. 566180-01, Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 3724 del 29/04/1997, Rv. 503977-01, Cass., Sez. L, Sentenza n.
2188 del 23/02/1993, Rv. 481046-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990,
Rv. 467625-01)” (Cass. Sez. III ord. n. 31443 del 07/12/2024). pag. 9/12 Né la domanda di ricalcolo, nei termini prospettati nell'atto di appello, può reputarsi inammissibile poiché proposta per la prima volta in sede di gravame, dovendo rammentarsi sul punto che, a fronte della domanda proposta in via monitoria, avente ad oggetto l'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito nel periodo giugno 2011- maggio 2016, la domanda di ricalcolo avanzata dalla in via subordinata è contenuta nella domanda Pt_1
inizialmente azionata, ed è oggetto del presente giudizio di gravame in virtù dell'appello proposto dalla lavoratrice sul punto.
E', sotto tale profilo, irrilevante, per quanto sin qui detto, la pronuncia di reintegra nel posto di lavoro intervenuta in data 9.3.2016, come anche la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di Melilli comunicata dalla lavoratrice con lettera del 21.3.2016, che non elide gli effetti ricondotti all'offerta di lavoro del C.S.R. dell'aprile 2013, come valutati dalla Corte di appello con la citata sentenza n. 811/2018.
5.3. Orbene, alla stregua delle risultanze della C.T.U. disposta ai fini della esatta determinazione dell'indennità risarcitoria spettante all'appellante in base alla statuizione contenuta nella sentenza della Corte di appello n. 811/2018, coperta dal giudicato, e segnatamente del conteggio analitico allegato sub 1 all'elaborato peritale, alla va riconosciuto il diritto a percepire, a titolo di indennità risarcitoria Pt_1
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto al 30.6.2011, data del licenziamento, da tale data fino al maggio 2016, la complessiva somma di €
53.674,06, comprensiva della retribuzione lorda e della 13^ mensilità maturata nel periodo d'interesse secondo il livello D4, detratta, a titolo di aliunde percipiendum per il periodo dal 27.4.2013 al maggio 2016, la somma di € 59.221,94, corrispondente al livello D1, offerto dal C.S.R. alla lavoratrice dal 27.4.2013, ed in dettaglio così determinata: € 42.132,46 a titolo di retribuzione globale di fatto e 13^ mensilità per il periodo da luglio 2011 al 26.4.2013, commisurato al trattamento retributivo spettante per il livello D4 + € 11.541,60 per differenza tra il trattamento retributivo, comprensivo della 13^ mensilità, spettante in relazione al livello D4 e quello del pag. 10/12 livello D1 offerto alla lavoratrice a decorrere dal 27.4.2013.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza impugnata, il C.S.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannato al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 53.674,06 a titolo di indennità risarcitoria in ragione Pt_1
dell'illegittimo licenziamento annullato con sentenza del Tribunale di Siracusa n.
172/2016, in parte qua confermata dalla sentenza n. 811/2018 della Corte di appello di Catania, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo.
6. Merita infine accoglimento nei termini che seguono il motivo di gravame proposto dall'appellante, con cui la stessa si duole della compensazione delle spese di lite disposta nel giudizio di primo grado anche in relazione al procedimento monitorio, evidenziando come l'esito del giudizio giustifichi la condanna del CP_1
al pagamento delle spese processuali o, in subordine, alla compensazione parziale delle spese di lite in ragione del parziale rigetto della proposta opposizione.
Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite con sentenza n. 32061 del 31.10.2022,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante in sede monitoria solo per parte della somma pretesa non integra i presupposti della soccombenza reciproca, e non giustifica dunque, sotto tale profilo, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
7.
Per questi motivi
, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che vede il
C.S.R. soccombente sia pure nel limite del valore accertato della causa (alla stregua pag. 11/12 del disposto di cui all'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014 e successive modif.), ex art. 91 c.p.c.
l'appellato va condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado unitamente alle spese del procedimento monitorio (Cass. sez. II, 09/08/2022,
n.24482), nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147, ed infine al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 53.674,06 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 8000,00 per il giudizio di primo grado, comprensive delle spese del procedimento monitorio, ed in € 7160,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.213/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Papa, presso il cui studio, sito in Siracusa, v.le Santa Panagia n.
136 sc. P, è elettivamente domiciliata
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Santo Li Volsi, presso il cui studio sito in Catania, viale Jonio n. 30, è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1367/2021 del 28.10.2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dal Parte_2
[..
[...] (di seguito avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2016, avente ad
[...] CP_1
oggetto il pagamento in favore di - a seguito di annullamento, con Parte_1
sentenza n. 172/2016 emessa dallo stesso Tribunale in data 9.3.2016, del licenziamento intimatole in data 30.6.2011 - della somma di € 112.896,00 a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino al maggio 2016, oltre accessori e spese;
per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il C.S.R. al pagamento alla lavoratrice della somma di € 42.336,00, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data del dovuto al soddisfo.
In particolare il giudice di prime cure, premesso che il decreto ingiuntivo opposto si fondava sulla suindicata sentenza n. 172/2016 - che aveva annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'AS Onlus Sezione di AU, cui era subentrato nella gestione della sezione il C.S.R., ed aveva quindi condannato quest'ultimo, in solido con l'AS (stante la solidarietà tra cedente e cessionario ai sensi dell'art. 2112 co. 2 c.c.), al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione - osservava che detta sentenza non indicava l'importo esatto dell'indennità risarcitoria dovuta e rinviava per la sua determinazione alla retribuzione globale di fatto risultante dall'ultima busta paga, senza tuttavia precisarne l'importo. Precisava quindi che la sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere le mensilità di retribuzione per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quello della effettiva reintegra, quando – come nel caso di specie - non riporti un importo determinato o determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, va parificata ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum ove insorga controversia sulla retribuzione globale di fatto assunta a parametro del risarcimento.
Rilevava altresì che sulla determinazione dell'importo dovuto a tale titolo incideva il rifiuto da parte dell'opposta dell'invito a presentarsi al lavoro inviato dal pag. 2/12 con lettera raccomandata a.r. del 19.4.2013, evidenziando che in sede di CP_1
impugnazione della sentenza n. 172/2016 la Corte di appello di Catania con sentenza n. 811/2018, versata in atti, aveva stabilito che dall'indennità risarcitoria riconosciuta nella sentenza impugnata doveva essere detratta la somma che l'opposta avrebbe percepito a titolo di trattamento retributivo lordo a decorrere dal 27.4.2013, data nella quale, aderendo alla proposta datoriale, avrebbe potuto assumere servizio.
Per questi motivi
, revocava il provvedimento monitorio ed emetteva sentenza di condanna dell'ingiunto per la minor somma di € 42.336,00 (pari ad € 1.764,00, corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga alla data del licenziamento, per n. 24 mensilità, e precisamente: n. 7 mensilità del 2011, n.
13 mensilità del 2012, n. 4 mensilità del 2013), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data del dovuto al soddisfo.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 16.03.2022 articolando tre motivi di gravame e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la proposta opposizione, confermare il decreto ingiuntivo revocato e condannare l'appellato al pagamento della somma di €
112.896,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di ridurre l'importo spettante a titolo risarcitorio secondo legge.
Resisteva al gravame il C.S.R., chiedendo il rigetto dell'interposto appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata – per errore di diritto e di valutazione - sostenendo che la sentenza n. 811/2018, con cui la Corte di appello ha riformato la sentenza del
Tribunale di Siracusa n.172/2016 limitatamente all'entità dell'indennità risarcitoria che spettava alla lavoratrice a seguito dell'illegittimo licenziamento intimatole, non pag. 3/12 possa influire sull'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza appellata.
Sul punto l'appellante rileva che il C.S.R. non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 172/2016, rifiutando di reintegrarla nel posto di lavoro da lei precedentemente ricoperto con il medesimo inquadramento, malgrado l'espressa diffida inviata a mezzo lettera raccomandata alla parte datoriale in data 21.3.2016, contenente comunicazione della disponibilità della stessa a svolgere la prestazione di lavoro presso la sede di Melilli, e la notifica in data 5.5.2016 di atto di precetto con formale intimazione alla reintegra.
Afferma in proposito di non avere opposto all'offerta datoriale formulata in data 19.4.2013 un rifiuto ingiustificato, essendole stato offerto di riprendere a lavorare con trattamento economico inferiore presso la sede di AU, e non presso la sede di Melilli, dove aveva lavorato prima del licenziamento - sede nella quale, in esecuzione della sentenza che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento, avrebbe dovuto essere reintegrata - e di avere altresì formalizzato la propria volontà di essere reintegrata con lettera del 21.3.2016, che avrebbe annullato ogni possibile effetto dell'offerta datoriale del 19.4.2013, ritenuta ingiusta e arbitraria, rendendo inadempiente il sino alla data della completa reintegra, avvenuta nel febbraio CP_1
2017.
Deduce quindi che dovevano restare a carico del gli effetti economici CP_1
del ritardo nella reintegra oggetto della ingiunzione opposta, relativa alle retribuzioni maturate da giugno 2011 sino a maggio 2016.
Si duole altresì che la Corte d'appello con la citata sentenza n. 811/2018 non abbia esaminato le comunicazioni da lei inviate nel periodo dal marzo a dicembre
2016 e che non abbia preso in esame l'inerzia del nel periodo compreso tra il CP_1
mese di marzo 2016 ed il 24 febbraio 2017, data della reintegra nel posto di lavoro, ribadendo che le somme oggetto di ingiunzione riguardano un periodo successivo alla data in cui ella ha esplicitamente offerto la propria prestazione lavorativa e che, pertanto, deve ritenersi priva di effetto l'illegittima proposta del di instaurare CP_1 pag. 4/12 un nuovo rapporto di lavoro a far data dal 27.4.2013 presso la diversa sede di
AU, con conseguente irripetibilità delle somme da lei riscosse a titolo di retribuzioni maturate in epoca successiva alla sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di reintegra nel posto di lavoro fino all'effettiva reintegra.
2. Con il secondo motivo di gravame, avanzato in via subordinata, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata in quanto, applicando il principio espresso dalla sentenza della Corte di appello di Catania n. 811/2018, avrebbe dovuto calcolare il risarcimento del danno che le era dovuto tenendo conto della differenza di retribuzione fra la categoria D4, corrispondente al suo precedente inquadramento, e quella propria del livello D1, corrispondente all'inquadramento offertole dal C.S.R. alla fine del mese di aprile 2013, retribuzione comunque non corrisposta dal marzo del 2016 (data della raccomandata della lavoratrice) sino al momento dell'effettiva reintegra avvenuta il 27.2.2017; di contro, la sentenza impugnata ha riconosciuto l'indennità risarcitoria spettante alla stessa, calcolata sulla base della retribuzione di livello D4, non calcolando le mensilità successive all'aprile 2013, mentre invece avrebbe dovuto al più detrarre la retribuzione che ella avrebbe percepito dal
27.4.2013 con trattamento economico D1, come statuito dalla Corte di appello di
Catania con sentenza n. 813/2018.
3. Con il terzo motivo impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali ritenendo che, alla luce dei motivi di gravame, queste debbano essere regolate con la soccombenza del o, in subordine, con parziale CP_1
compensazione delle spese, anche in considerazione del rigetto parziale della domanda oppositoria.
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Va innanzi tutto osservato che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio (v. ricorso allegato al doc. 1 di parte appellante) è stato emesso sulla base della sentenza n.172/2016, con cui il Tribunale di Siracusa ha annullato il licenziamento - intimato a nell'ambito della procedura di Parte_1
licenziamento collettivo avviata dall'AS Sezione di AU, cui in seguito è pag. 5/12 subentrato il C.S.R. nella gestione della sezione di AU (avendo l'AS dismesso la propria attività di riabilitazione dal 31.7.2011) - ed ha condannato il a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ricoperto, nonché, in solido con CP_1
l'AS Sezione di AU ai sensi dell'art. 2112 co. 2 c.c., al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo del giugno 2016 la lavoratrice, in virtù della sentenza suindicata, ha chiesto il pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di
€ 112.896,00, corrispondente alle retribuzioni dal giugno 2011 al maggio 2016, deducendo che “il credito è fondato su una sentenza, provvisoriamente esecutiva, che contiene espressa condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, seppure non quantificata, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto”, ed allegando la busta paga del mese di giugno 2011, posta dalla sentenza di accoglimento della impugnativa del licenziamento quale parametro di determinazione dell'indennità risarcitoria.
Sennonché, la sentenza n.172/2016 del Tribunale di Siracusa, posta a base del ricorso monitorio proposto dalla , è stata parzialmente riformata dalla Corte Pt_1
di appello di Catania con sentenza n. 811/2018 del 19.10.2018 - ormai passata in giudicato come da certificazione della cancelleria in calce (v. allegato alla memoria di costituzione in appello del - che, pur confermando il diritto dell'appellata alla CP_1
reintegrazione nel posto di lavoro con le stesse mansioni, inquadramento e anzianità precedenti al licenziamento, in relazione alla quantificazione dell'indennità risarcitoria spettante alla lavoratrice ha invece ritenuto ingiustificato il rifiuto dell'offerta di lavoro del per lo svolgimento delle medesime mansioni di CP_1
terapista della riabilitazione presso il centro di AU a decorrere dal 27.4.2013, non condizionata alla rinuncia al giudizio pendente, “integrando un aggravamento del danno da parte del danneggiato che avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227 c.c.”. pag. 6/12 La Corte di merito ha altresì osservato che “la lavoratrice, nella lettera di risposta del 24.4.2013, non ha opposto alcun serio ostacolo all'esecuzione della prestazione in luogo diverso da quello precedente (Melilli), peraltro distante pochi chilometri da AU, mentre del tutto irrilevante è l'offerta di un trattamento economico inferiore (D1), posto che ciò non avrebbe fatto venir meno il diritto di pretendere le differenze retributive nel presente giudizio”.
Da ciò – afferma la Corte – “deriva che dall'indennità risarcitoria riconosciuta dal Tribunale, calcolata secondo il livello D4, va detratta la somma che la Pt_1
avrebbe percepito a titolo di trattamento retributivo lordo del livello D1 del CCNL
A.i.a.s. a decorrere dal 27.4.2013, data nella quale avrebbe potuto assumere servizio”.
Alla stregua del disposto di cui all'art. 336 co. 2 c.c., secondo il quale “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”, il giudicato formatosi sulla condanna del C.S.R. al pagamento di una indennità risarcitoria nei termini specificati dalla sentenza della
Corte di appello di Catania n. 811/2018 - che ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, riducendo l'indennità risarcitoria spettante alla nel periodo dal 27.4.2013 al maggio Pt_1
2016 con la detrazione della somma corrispondente al trattamento retributivo lordo corrispondente alla qualifica D1, offerto alla lavoratrice con la proposta di riassunzione - spiega i suoi effetti nel presente giudizio, promosso per l'esatta determinazione del quantum oggetto della condanna generica pronunciata nel giudizio di impugnativa di licenziamento. La Suprema Corte in proposito ha chiarito che “l'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto sulla scorta di una sentenza immediatamente esecutiva sull"an debeatur - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso” (così Cass. sez. III,
07/12/2024, n.31443; Cass. Sez. III 13.9.2019 n. 22864). Pertanto, all'esito della pag. 7/12 riforma operata sul punto dalla Corte di appello con la citata sentenza n. 811/2018 tenuto conto dell'aliunde percipiendum a far data dal 27/4/2013, sono del tutto irrilevanti le statuizioni precedentemente adottate dal giudice di primo grado con la sentenza riformata.
Sono poi inammissibili, poiché in conflitto con l'intervenuto giudicato, le doglianze proposte in questa sede avverso la sentenza della Corte di appello in merito alla determinazione della indennità risarcitoria per non avere esaminato ed utilizzato ai fini del decidere le comunicazioni e gli atti compiuti dalla fra il marzo ed Pt_1
il dicembre 2016 e per non avere valutato l'inerzia del C.S.R. nel periodo tra marzo
2016, epoca di pronuncia della sentenza del Tribunale di Siracusa di accoglimento della impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, e la data di effettiva reintegra (24.2.2017).
5. Di contro è fondato il secondo motivo di gravame, formulato in termini di
“illogica ed erronea applicazione dei principi derivanti dalla pronunzia della Corte di appello di “Catania n. 811/2018”, con il quale l'appellante deduce l'erroneità del ricalcolo dell'indennità risarcitoria da parte del primo giudice per non avervi incluso, in relazione al periodo successivo al 27.4.2013, la differenza tra il trattamento retributivo previsto per il livello D4 e quello proprio del livello D1.
5.1. Fondatamente l'appellante rileva che il giudice di primo grado, pur richiamando il decisum formatosi in sede di gravame avverso la sentenza n. 172/2016 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non lo abbia applicato correttamente affermando il diritto della a percepire a titolo di indennità Pt_1
risarcitoria per l'illegittimo licenziamento comminatole la somma di € 42.336,00, pari alla retribuzione mensile lorda di € 1764,00 per un totale di 24 mensilità – di cui 7 nel
2011, 13 nel 2012 e 4 nel 2013 – oltre accessori di legge, ma non riconoscendo alcuna somma per il periodo successivo, dal 27 aprile 2013 fino al maggio 2016.
Invero, come correttamente osservato dall'appellante, per tale periodo la Corte
d'appello, con statuizione pure coperta dal giudicato, ha riconosciuto alla lavoratrice l'indennità risarcitoria calcolata secondo il livello D4 del CCNL Aias, detratta, a pag. 8/12 titolo di aliunde percipiendum, la somma che la stessa avrebbe percepito a titolo di trattamento retributivo lordo afferente al livello D1 del medesimo contratto collettivo a decorrere dal 27.4.2013, data nella quale la lavoratrice avrebbe potuto riprendere a lavorare alle dipendenze del C.S.R..
5.2. Al riguardo, è infondata l'eccezione del C.S.R. secondo cui le censure proposte dall'appellante in ordine al ricalcolo della indennità risarcitoria operato dal
Tribunale con la sentenza impugnata sarebbero inammissibili poiché precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 5/2022 del Tribunale di Siracusa, non opposto, ottenuto dal - a seguito della rideterminazione, con la citata CP_1
sentenza n. 1367/2021, del quantum spettante alla lavoratrice, determinato nella misura di € 42.336,00 - per la restituzione della maggiore somma, pari ad €
79.788,92, precedentemente incassata dalla portando in esecuzione la Pt_1
sentenza n. 172/2016 promuovendo pignoramento presso terzi (in esito al quale alla predetta era stata assegnata la somma pignorata in danno del C.S.R. nella misura di euro 120.043,44, oltre interessi, rivalutazione e spese di esecuzione).
Sul punto va data continuità al principio, correlato al disposto di cui all'art. 336 co. 2 c.p.c., secondo il quale “con riferimento all'ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l'accertamento dell'an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all'art. 336 secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione, trattandosi di giudicato soltanto apparente, in quanto necessariamente condizionato alla mancata riforma o cassazione della sentenza sull'an debeatur che ne costituisce il presupposto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12364 del 22/08/2003, Rv. 566180-01, Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 3724 del 29/04/1997, Rv. 503977-01, Cass., Sez. L, Sentenza n.
2188 del 23/02/1993, Rv. 481046-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990,
Rv. 467625-01)” (Cass. Sez. III ord. n. 31443 del 07/12/2024). pag. 9/12 Né la domanda di ricalcolo, nei termini prospettati nell'atto di appello, può reputarsi inammissibile poiché proposta per la prima volta in sede di gravame, dovendo rammentarsi sul punto che, a fronte della domanda proposta in via monitoria, avente ad oggetto l'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito nel periodo giugno 2011- maggio 2016, la domanda di ricalcolo avanzata dalla in via subordinata è contenuta nella domanda Pt_1
inizialmente azionata, ed è oggetto del presente giudizio di gravame in virtù dell'appello proposto dalla lavoratrice sul punto.
E', sotto tale profilo, irrilevante, per quanto sin qui detto, la pronuncia di reintegra nel posto di lavoro intervenuta in data 9.3.2016, come anche la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di Melilli comunicata dalla lavoratrice con lettera del 21.3.2016, che non elide gli effetti ricondotti all'offerta di lavoro del C.S.R. dell'aprile 2013, come valutati dalla Corte di appello con la citata sentenza n. 811/2018.
5.3. Orbene, alla stregua delle risultanze della C.T.U. disposta ai fini della esatta determinazione dell'indennità risarcitoria spettante all'appellante in base alla statuizione contenuta nella sentenza della Corte di appello n. 811/2018, coperta dal giudicato, e segnatamente del conteggio analitico allegato sub 1 all'elaborato peritale, alla va riconosciuto il diritto a percepire, a titolo di indennità risarcitoria Pt_1
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto al 30.6.2011, data del licenziamento, da tale data fino al maggio 2016, la complessiva somma di €
53.674,06, comprensiva della retribuzione lorda e della 13^ mensilità maturata nel periodo d'interesse secondo il livello D4, detratta, a titolo di aliunde percipiendum per il periodo dal 27.4.2013 al maggio 2016, la somma di € 59.221,94, corrispondente al livello D1, offerto dal C.S.R. alla lavoratrice dal 27.4.2013, ed in dettaglio così determinata: € 42.132,46 a titolo di retribuzione globale di fatto e 13^ mensilità per il periodo da luglio 2011 al 26.4.2013, commisurato al trattamento retributivo spettante per il livello D4 + € 11.541,60 per differenza tra il trattamento retributivo, comprensivo della 13^ mensilità, spettante in relazione al livello D4 e quello del pag. 10/12 livello D1 offerto alla lavoratrice a decorrere dal 27.4.2013.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza impugnata, il C.S.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannato al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 53.674,06 a titolo di indennità risarcitoria in ragione Pt_1
dell'illegittimo licenziamento annullato con sentenza del Tribunale di Siracusa n.
172/2016, in parte qua confermata dalla sentenza n. 811/2018 della Corte di appello di Catania, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo.
6. Merita infine accoglimento nei termini che seguono il motivo di gravame proposto dall'appellante, con cui la stessa si duole della compensazione delle spese di lite disposta nel giudizio di primo grado anche in relazione al procedimento monitorio, evidenziando come l'esito del giudizio giustifichi la condanna del CP_1
al pagamento delle spese processuali o, in subordine, alla compensazione parziale delle spese di lite in ragione del parziale rigetto della proposta opposizione.
Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite con sentenza n. 32061 del 31.10.2022,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante in sede monitoria solo per parte della somma pretesa non integra i presupposti della soccombenza reciproca, e non giustifica dunque, sotto tale profilo, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
7.
Per questi motivi
, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che vede il
C.S.R. soccombente sia pure nel limite del valore accertato della causa (alla stregua pag. 11/12 del disposto di cui all'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014 e successive modif.), ex art. 91 c.p.c.
l'appellato va condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado unitamente alle spese del procedimento monitorio (Cass. sez. II, 09/08/2022,
n.24482), nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147, ed infine al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 53.674,06 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 8000,00 per il giudizio di primo grado, comprensive delle spese del procedimento monitorio, ed in € 7160,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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