CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1327/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 c.c.i.i.
promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania, via TE P.IVA_1
Umberto, 143 presso lo studio dell'avv. Gaetano Franchina che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Reclamante
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di (C.F. elettivamente TE P.IVA_1
domiciliata in Catania, via F. Crispi, 225 presso lo studio dell'avv. Aurelio Mirone che la rappresenta e difende come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca de Lima Souza e Giuliana Di Girolamo come da procura in atti;
Reclamati
1 All'udienza del 17.1.2025 i difensori delle parti discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.223/2024, depositata il 13.9.2024, il Tribunale di Catania, su istanza di quale mandataria di ha dichiarato aperta la liquidazione Controparte_1 Controparte_3
giudiziale di assumendo l'incongruenza della messa in liquidazione della società, TE
avvenuta successivamente alla notifica del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, stante il contestuale esercizio dell'attività caratteristica, con la conseguenza che lo stato d'insolvenza va valutato secondo i parametri della società in esercizio e non di quella in liquidazione, insolvenza positivamente accertata, unitamente al requisito dei debiti esigibili superiori alla soglia fissata dall'art.49, comma 5 del c.c.i.
Con ricorso depositato il 10.10.2024, , ha proposto reclamo ex TE
art. 51 comma 1 del c.c.i.i. avverso la detta sentenza, lamentando l'errata valutazione del tribunale in ordine all'insussistente stato di liquidazione della società e conseguentemente per aver fatto riferimento ai parametri della società in esercizio ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale con specifico riguardo allo stato di insolvenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la liquidazione giudiziale di chiedendo il rigetto del reclamo poiché infondato. TE
Si è altresì costituito il creditore istante mandataria di Controparte_1 Controparte_2
rilevando l'infondatezza del proposto reclamo di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
1) Con il primo motivo la reclamante assume la violazione degli articoli 101 c.p.c. e 24
Cost. ai fini della valutazione dello stato di insolvenza avendo il tribunale mutato prospettazione senza integrare il contraddittorio.
Deduce, a sostegno del motivo, che con decreto del 24.7.2024, il collegio aveva rimesso la causa sul ruolo per consentire alla difesa della di interloquire sulle TE
modalità e sui tempi della liquidazione secondo i valori reali di realizzo, tenuto conto del vincolo di indisponibilità materiale e giuridico gravante sull'immobile di proprietà della predetta in ragione delle pendenti procedure esecutive.
Forniti i chiarimenti sul punto con le depositate note autorizzate, il tribunale cambiava prospettazione e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale sostenendo, da un canto la violazione dell'art.2086 c.c., come introdotto dal nuovo codice della crisi d'impresa, che impone agli imprenditori l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, oltre che di attivare uno degli strumenti introdotti dall'ordinamento per il superamento della crisi;
2 dall'altro che lo stato di insolvenza andava valutato secondo i parametri della società in esercizio e non in liquidazione, considerata la incongruenza della messa in liquidazione volontaria da ritenersi solo formale e figurativa in quanto la società proseguiva l'attività tipica d'impresa.
Assume che le riferite prospettazioni non erano contenute nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, proposto dalla in tal modo violando il diritto di difesa della Controparte_1
resistente, con conseguente nullità di tutti i provvedimenti successivi emessi per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, del quale ne va assicurata l'effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
1.1) Il motivo non può essere accolto.
Basti all'uopo considerare che il procedimento, in relazione al quale la parte reclamante assume la violazione del diritto di difesa, è stato avviato dal creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, per cui la chiamata in giudizio della società debitrice e tutta l'espletata attività istruttoria avevano lo scopo di definire la suddetta domanda.
Né rileva, per corroborare la presunta violazione del diritto al contraddittorio, pienamente rispettato, l'allegazione che, sebbene con il decreto del 24 luglio precedente il collegio avesse ritenuto opportuno rimettere il procedimento sul ruolo per richiedere alla società TE
di rendere chiarimenti sulle modalità e sui tempi della liquidazione volontaria, secondo
[...]
i valori reali di realizzo e tenuto conto del vincolo di indisponibilità materiale e giuridica gravante sull'immobile di proprietà della predetta in ragione delle pendenti procedure esecutive, rimessa poi la causa in decisione, valutate le difese spiegate anche sul punto, riteneva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale richiesta dal creditore istante.
Infatti, non sarebbe stata necessaria una nuova interlocuzione sulle questioni esaminate con la sentenza oggi impugnata essendo già tutte ricomprese nell'ambito dell'avviato procedimento di richiesta della liquidazione giudiziale, di cui la reclamante ha avuto cognizione ab initio.
1.2) Né è pertinente il richiamato all'arresto della Suprema Corte (sentenza n.36596 del
2021) la quale si riferisce ad ipotesi del tutto diversa in cui, assegnati i termini ex art.190 c.p.c., il giudice pronunci la sentenza prima della scadenza dei termini, violando sì in tal modo il diritto di difesa.
Né tanto meno è calzante l'arresto di questa stessa sezione della Corte d'Appello (sentenza n.891/2012 n. 1731) ove i giudici di secondo grado censurano la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ma senza che fosse stato assegnato un termine a difesa per consentire al debitore di contraddire sulla istanza di fallimento proposta alla udienza stessa dal Pubblico
Ministero e sulla quale non vi era mai stato il contraddittorio.
3 Diversamente, nel procedimento nel quale è stata emessa la sentenza impugnata, l'originaria domanda è proprio l'apertura della liquidazione giudiziale, quindi nessuna violazione del diritto al contraddittorio può nemmeno adombrarsi.
1.3) In ogni caso, la violazione del diritto al contraddittorio - cosa che così non è – non determinerebbe la rimessione della causa al primo giudice.
Come anche di recente hanno statuto i giudici di legittimità “Accertata la violazione del diritto di difesa della fallita, il giudice del reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha l'obbligo di revocare la decisione contestata e, in conformità con l'articolo 354 c.p.c, deve rinviare il caso al giudice di primo grado solo se riscontra l'assenza (o nullità) della notifica del ricorso iniziale. Diversamente, se individua, come nel caso in questione, un vizio di nullità della sentenza di fallimento che, in ragione della rituale notifica del ricorso introduttivo in data anteriore all'udienza di comparizione (ancorché successiva alla scadenza del termine fissato dal decreto di convocazione ai sensi dell'art. 15, comma 4°, L. fall.), non comporta la necessità della rimessione al tribunale, il giudice deve decidere sul merito della richiesta di fallimento, previa rinnovazione degli atti ai quali la nullità riscontrata eventualmente si estende. Questo è in conformità con l'articolo 161, comma 2, c.p.c., il quale stabilisce che le cause di nullità della sentenza si trasformano in motivi di impugnazione, dopo aver considerato nuovamente gli atti interessati dalla nullità” (Cassazione civile sez. I, 19/06/2024, n.16882).
2) Con altro motivo la reclamante censura la sentenza di prime cure per aver violato l'art.2279 c.c. affermando che la situazione di fatto della fosse TE
incongruente rispetto alla delibera di messa in liquidazione della società avuto riguardo alla disposta prosecuzione dell'attività d'impresa con lo scopo di vendere l'azienda, obiettivo quest'ultimo non raggiungibile considerata la pendenza della procedura esecutiva immobiliare che sottrae la disponibilità dei beni immobili -ove si esercita l'attività aziendale- al suo proprietario.
A sostegno della censura, la reclamante assume che gli stessi principi dell'OIC stabiliscono che la liquidazione volontaria possa comportare anche la prosecuzione dell'attività allo scopo di un miglior realizzo del prezzo di cessione dei beni e che in assenza di una precisa indicazione da parte dell'assemblea dei poteri attribuiti al liquidatore, questi può compiere nuove operazioni sociali compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa, se si tratta di un atto utile per la società, tanto è vero che lo stesso tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio da parte del curatore con la motivazione dell'impatto negativo che l'arresto repentino dell'attività avrebbe comportato sui contratti in corso di esecuzione.
2.1) Va riportato testualmente quanto statuito sul punto dal Tribunale di Catania: “la messa in liquidazione nel contestuale esercizio dell'attività caratteristica – tra l'altro successiva alla notifica
4 del ricorso introduttivo del presente giudizio – si manifesta intrinsecamente incongruente per cui non può che ritenersi solo formale e figurativa, in quanto in realtà la società prosegue l'attività tipica di impresa senza che, tuttavia, sia possibile procedere alla futura liquidazione della azienda nel suo complesso per le ragioni sopra spiegate.”
In sostanza, il Tribunale etneo ha ritenuto che la liquidazione volontaria della società, in primo luogo, sia incompatibile con l'esercizio dell'attività tipica d'impresa, che invece la società ha continuato ad esercitare;
in secondo luogo che vi sia una impossibilità giuridica di procedere alla liquidazione dell'azienda nel suo complesso, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare;
infine ha evidenziato che l'apertura della liquidazione volontaria sia avvenuta dopo la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale.
2.2) Il motivo è, a parere del collegio, fondato.
Come statuito dalla Suprema Corte con la decisione citata dalla stessa reclamante, “ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo, il liquidatore è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società” (Cassazione civile sez. I, 01/06/2017, n.13867)
Chiarisce la Corte: “la semplice lettura dell'art. 2489 c.c., comma 1 fa emergere con chiarezza come l'eventuale deliberato dell'assemblea dei soci che ha provveduto a nominare i liquidatori (al pari di quanto eventualmente disposto dai soci nello Statuto), lungi dall'essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione, contenuta nella norma stessa, ai liquidatori del potere di compiere "tutti gli atti utili per la liquidazione della società". Sì che non può certo ritenersi che, in mancanza dell'eccezione, l'ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, operando al contrario il principio generale posto dall'art. 2489 nei termini testè riportati. Non potrebbe dunque dirsi che, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la suddetta norma generale dell'art.2489 non possa operare. Una siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto insanabile con il disposto dell'art. 2489 (che, nel far salva ogni "diversa" statuizione dei soci, rende chiara l'autonoma ed immediatamente operante attribuzione legale del potere), oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali. Interventi che si mostrano, in sintesi, diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l'ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina), come si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art. 2449 cod. civ.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società,
5 sia per l'appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art. 2452 mediante richiamo all'art. 2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo).
Atti della cui individuazione ed esecuzione (alla stregua dei criteri che dovranno essere indicati nella relazione al bilancio annuale a norma dell'art. 2490 c.c., comma 2) con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico i liquidatori rispondono secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli amministratori, come significativamente precisato dal nuovo art. 2489, comma 2.”
Occupandosi, poi, dell'art. 2487 bis cod. civ., i Giudici di legittimità chiariscono che tale precetto normativo “non può essere inteso quale conferma della indefettibile necessità della determinazione ad opera della assemblea dei poteri dei liquidatori che invece sono previsti in via generale dall'art. 2489, comma 1, bensì solo nel senso di prescrivere che eventuali delimitazioni deliberate in deroga alla generale previsione di legge siano pubblicate mediante iscrizione nel
Registro imprese, a tutela dell'affidamento dei terzi i quali, in difetto, legittimamente riterranno i liquidatori muniti dei poteri di legge”.
Concludono che “ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487 c.c., comma 2, il liquidatore è investito, a norma dell'art. 2489 c.c., comma
1, del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.”
In definitiva, l'art.2487, 1° comma lett. c) nel prevedere fra i poteri del liquidatore anche l'esercizio provvisorio dell'attività, deve ritenersi che, in mancanza di esplicita esclusione di tale potere per effetto della delibera dell'assemblea, costituirà libera scelta del liquidatore continuare ad esercitare l'attività d'impresa se risponda all'interesse della società posta in liquidazione.
2.3) Resta allora da risolvere il quesito se la società debitrice, ricevuta la notifica della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, possa nelle more del giudizio porsi in liquidazione volontaria o se invece si tratta di attività preclusa posto che verrebbero a mutare i requisiti per valutarne lo stato di insolvenza.
2.4) Sul punto la difesa della procedura assume che la delibera di porre la società in liquidazione volontaria risale al 3.7.2024, ovvero dopo la notifica del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ed ha lo scopo di sottrarsi all'apertura della procedura avendo la società un patrimonio netto positivo, dovendo semmai ricorrere ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per la risoluzione della crisi d'impresa ai sensi dell'art.2086 c.c., strumenti fra i quali non vi è la liquidazione volontaria della società.
2.5) L'eccezione è infondata.
6 La delibera con cui l'assemblea straordinaria pone la società in liquidazione volontaria è stata adottata con verbale notarile del 3.7.2024 ed iscritta nel registro delle imprese il giorno successivo.
Se è vero che tale delibera è successiva alla notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, notificato alla società nel giugno 2024 e quindi è intervenuta nelle more del procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, tuttavia è stata iscritta nel registro delle imprese il 4.7.2024 e quindi prima che il tribunale riservasse la decisione in camera di consiglio, in data 13.9.2024.
Ora, posto che gli effetti della liquidazione decorrono dalla data della iscrizione della relativa delibera assembleare nel registro delle imprese (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I,
06/05/2024, n.12156, citata dalla stessa difesa della procedura reclamata) essendo tale iscrizione antecedente alla definizione del giudizio, sarebbe stato necessario valutare lo stato di insolvenza della società debitrice tenendo conto che la predetta si trovava in liquidazione e quindi applicando il criterio della c.d. insolvenza statica anziché, come ha fatto il tribunale etneo, quello dell'insolvenza c.d. dinamica.
3) Va esaminato, in ordine logico, il 4° motivo con cui la reclamante censura la sentenza per aver valutato lo stato di insolvenza come se si trattasse di società in attività anziché in liquidazione e quindi senza valutare che gli elementi attivi del patrimonio erano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e precisamente emergeva dal bilancio al
31.12.2023 che a fronte di un indebitamento complessivo di euro 15.889.324,00 l'attivo di euro
45.098.838,00 era idoneo a soddisfare integralmente il totale dei debiti, con la conseguenza che mancava il requisito dell'insolvenza.
3.1) Il motivo è fondato.
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “quando una società
è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge fallimentare, (ndr. oggi art.2 comma 1 lett.) b ed art. 121 del c.c.i.i.) deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(Cassazione civile sez. I, 17/10/2022, n.30435).
7 Quindi, lo stato di insolvenza delle società in liquidazione va desunto dal rapporto tra attività
e passività, mentre nel caso in cui sia in attività, occorre valutare l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, ovvero quale impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr.,
Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7087 ).
A giudizio della Suprema Corte, per accertare lo stato di insolvenza della società in liquidazione volontaria occorre che il giudice valuti concretamente sia il valore reale dell'attivo, aldilà dei valori appostati nelle scritture contabili dell'imprenditore, sia i tempi della liquidazione ed ove l'attivo sia formato da beni non immediatamente liquidabili occorre che valuti se la difficoltà ad una pronta liquidazione dei beni che compongono l'attivo sia “sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l'attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili dell'imprenditore; ed in tal caso il giudice del merito deve valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione l'effettivo valore dei beni costituenti l'attivo (e dunque quel valore sul quale necessariamente incide l'andamento del mercato di riferimento) con l'ammontare dei debiti;
in altre parole, ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione”.
3.2) Applicando i superiori principi alla controversia in esame, l'attivo della società
[...]
è costituito quasi esclusivamente da beni immobili, oltre che dai beni mobili TE che compongono l'azienda alberghiera.
Il valore di tali beni e quindi dell'attivo del patrimonio della debitrice -costituito dalla proprietà dell'immobile adibito ad albergo - hotel Santa Tecla Palace - da altro immobile vicino denominato Villa Teclina e da alcuni appezzamenti di terreno, siti nella medesima zona – ha formato oggetto di stima eseguita dal consulente nominato dalla stessa liquidazione giudiziale, così come i beni mobili che compongono l'azienda hotel Santa Tecla Palace, rimasta in attività anche dopo la liquidazione giudiziale, avendo il tribunale autorizzato l'esercizio provvisorio, prorogato fino al 31.3.2025, con la conseguenza che la stima dell'attivo, che viene presa in considerazione al fine di valutare l'insolvenza, è quella che emerge dalla stessa procedura e non già l'attivo come appostato nell'ultimo bilancio al 31.12.2023.
Peraltro, le eseguite stime si attestano su valori prudenziali avendo i periti tenuto conto della vendita all'asta dei beni, sicchè al valore di mercato dei beni immobili è stato applicato un ribasso
8 in considerazione di tale modalità di vendita, così come a quello dei beni mobili, il cui valore è stato notevolmente ridotto a causa della prevista vendita separata in luogo dell'integrale cessione dell'azienda.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare - che come detto costituisce l'attivo della società reclamante - è stato quindi stimato dai nominati periti della liquidazione giudiziale in complessivi euro 28.473.717,00.
3.3) Il passivo della , pur prendendo in considerazione quello TE
che emerge dal progetto di stato passivo predisposto dai curatori, considerate le domande tempestive di ammissione al passivo, è di euro 18.677.961,06 superiore a quello risultante dal bilancio al 31.12.2023, depositato dalla debitrice, che ascende ad euro 15.889.324,00.
Detraendo dall'attivo come sopra rilevato, il maggiore passivo indicato dalla difesa della liquidazione giudiziale, vi è un residuo attivo di euro 9.759.755,94 esubero che esclude lo stato di insolvenza necessario alla apertura della liquidazione giudiziale della società TE
, mentre non è rimasta dimostrata, la generica circostanza, eccepita dalla difesa della
[...] procedura, ma non supportata né da prova, ma nemmeno da specifica allegazione, dell'esistenza di ulteriori debiti, allo stato non emersi ma che legittimerebbero i creditori a presentare istanza tardiva di ammissione al passivo.
In conclusione manca il presupposto dello stato di insolvenza secondo il criterio della insolvenza statica da applicarsi per le società in liquidazione.
4) Resta assorbito il 3° motivo con il quale la società reclamante critica la sentenza impugnata per avere affermato che la liquidazione dell'azienda non sarebbe giuridicamente possibile ai sensi degli artt. 491 c.p.c. e 2913 c.c., in quanto pende procedura esecutiva sui beni immobili ove viene esercitata l'azienda alberghiera, senza tuttavia aver considerato che il debitore potrebbe, nelle more della procedura esecutiva, trovare un compratore e soddisfare i creditori procedenti o intervenuti, estinguendo la procedura, previo pagamento di tutte le spese, essendo anzi diffusa la prassi della vendita c.d. a saldo e stralcio tanto è vero che è stata di recente codificata con l'art.568 bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia.
Sebbene tale ultima norma non possa trovare applicazione nelle esecuzioni immobiliari avviate prima del 28.2.2023, come quella intrapresa ai danni della dalla banca che poi TE ha ceduto il credito alla mandante dell'odierna istanza di liquidazione giudiziale, deve precisarsi come non possa escludersi che la procedura descritta in reclamo – c.d. vendita a saldo e stralcio – potrebbe essere giuridicamente fattibile, previo accordo con i creditori procedente e intervenuti, a differenza di quanto ritenuto sul punto dal tribunale.
9 Il reclamo va quindi accolto e la procedura di liquidazione giudiziale di TE
, dichiarata dal Tribunale di Catania con la sentenza n.223/2024, emessa il 13.9.2024,
[...]
va revocata.
Ai sensi del comma 4 dell'art.53 del c.c.i.i., si dispone che la società TE
sia obbligata a presentare al Tribunale di Catania sezione fallimentare relazione informativa con periodicità mensile riguardo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate fra tutte le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'art.92, 2° comma, c.p.c., come riformato a seguito della sentenza del 7.3.2018 n.77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tali gravi ragioni nella specie possono ravvisarsi nella peculiare circostanza del caso concreto avuto riguardo alla liquidazione volontaria della società debitrice intervenuta nelle more della trattazione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi degli artt. 147 del d.p.r. n.115 del 2002 e 53 comma 1 del c.c.i.i. non va disposto il recupero delle spese della procedura e del compenso del curatore che resteranno a carico dell'Erario non rinvenendosi né in capo all'istante, né alla debitrice, una condotta che abbia dato causa alla procedura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, pronunciando nel procedimento R.G. n. 1327/2024, accoglie il reclamo proposto da e per l'effetto revoca la procedura di TE TE
liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale di Catania con sentenza n.223/2024 TE
del 13.9.2024;
dichiara compensate fra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24.1.2025
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1327/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 c.c.i.i.
promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania, via TE P.IVA_1
Umberto, 143 presso lo studio dell'avv. Gaetano Franchina che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Reclamante
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di (C.F. elettivamente TE P.IVA_1
domiciliata in Catania, via F. Crispi, 225 presso lo studio dell'avv. Aurelio Mirone che la rappresenta e difende come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca de Lima Souza e Giuliana Di Girolamo come da procura in atti;
Reclamati
1 All'udienza del 17.1.2025 i difensori delle parti discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.223/2024, depositata il 13.9.2024, il Tribunale di Catania, su istanza di quale mandataria di ha dichiarato aperta la liquidazione Controparte_1 Controparte_3
giudiziale di assumendo l'incongruenza della messa in liquidazione della società, TE
avvenuta successivamente alla notifica del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, stante il contestuale esercizio dell'attività caratteristica, con la conseguenza che lo stato d'insolvenza va valutato secondo i parametri della società in esercizio e non di quella in liquidazione, insolvenza positivamente accertata, unitamente al requisito dei debiti esigibili superiori alla soglia fissata dall'art.49, comma 5 del c.c.i.
Con ricorso depositato il 10.10.2024, , ha proposto reclamo ex TE
art. 51 comma 1 del c.c.i.i. avverso la detta sentenza, lamentando l'errata valutazione del tribunale in ordine all'insussistente stato di liquidazione della società e conseguentemente per aver fatto riferimento ai parametri della società in esercizio ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale con specifico riguardo allo stato di insolvenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la liquidazione giudiziale di chiedendo il rigetto del reclamo poiché infondato. TE
Si è altresì costituito il creditore istante mandataria di Controparte_1 Controparte_2
rilevando l'infondatezza del proposto reclamo di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
1) Con il primo motivo la reclamante assume la violazione degli articoli 101 c.p.c. e 24
Cost. ai fini della valutazione dello stato di insolvenza avendo il tribunale mutato prospettazione senza integrare il contraddittorio.
Deduce, a sostegno del motivo, che con decreto del 24.7.2024, il collegio aveva rimesso la causa sul ruolo per consentire alla difesa della di interloquire sulle TE
modalità e sui tempi della liquidazione secondo i valori reali di realizzo, tenuto conto del vincolo di indisponibilità materiale e giuridico gravante sull'immobile di proprietà della predetta in ragione delle pendenti procedure esecutive.
Forniti i chiarimenti sul punto con le depositate note autorizzate, il tribunale cambiava prospettazione e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale sostenendo, da un canto la violazione dell'art.2086 c.c., come introdotto dal nuovo codice della crisi d'impresa, che impone agli imprenditori l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, oltre che di attivare uno degli strumenti introdotti dall'ordinamento per il superamento della crisi;
2 dall'altro che lo stato di insolvenza andava valutato secondo i parametri della società in esercizio e non in liquidazione, considerata la incongruenza della messa in liquidazione volontaria da ritenersi solo formale e figurativa in quanto la società proseguiva l'attività tipica d'impresa.
Assume che le riferite prospettazioni non erano contenute nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, proposto dalla in tal modo violando il diritto di difesa della Controparte_1
resistente, con conseguente nullità di tutti i provvedimenti successivi emessi per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, del quale ne va assicurata l'effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
1.1) Il motivo non può essere accolto.
Basti all'uopo considerare che il procedimento, in relazione al quale la parte reclamante assume la violazione del diritto di difesa, è stato avviato dal creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, per cui la chiamata in giudizio della società debitrice e tutta l'espletata attività istruttoria avevano lo scopo di definire la suddetta domanda.
Né rileva, per corroborare la presunta violazione del diritto al contraddittorio, pienamente rispettato, l'allegazione che, sebbene con il decreto del 24 luglio precedente il collegio avesse ritenuto opportuno rimettere il procedimento sul ruolo per richiedere alla società TE
di rendere chiarimenti sulle modalità e sui tempi della liquidazione volontaria, secondo
[...]
i valori reali di realizzo e tenuto conto del vincolo di indisponibilità materiale e giuridica gravante sull'immobile di proprietà della predetta in ragione delle pendenti procedure esecutive, rimessa poi la causa in decisione, valutate le difese spiegate anche sul punto, riteneva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale richiesta dal creditore istante.
Infatti, non sarebbe stata necessaria una nuova interlocuzione sulle questioni esaminate con la sentenza oggi impugnata essendo già tutte ricomprese nell'ambito dell'avviato procedimento di richiesta della liquidazione giudiziale, di cui la reclamante ha avuto cognizione ab initio.
1.2) Né è pertinente il richiamato all'arresto della Suprema Corte (sentenza n.36596 del
2021) la quale si riferisce ad ipotesi del tutto diversa in cui, assegnati i termini ex art.190 c.p.c., il giudice pronunci la sentenza prima della scadenza dei termini, violando sì in tal modo il diritto di difesa.
Né tanto meno è calzante l'arresto di questa stessa sezione della Corte d'Appello (sentenza n.891/2012 n. 1731) ove i giudici di secondo grado censurano la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ma senza che fosse stato assegnato un termine a difesa per consentire al debitore di contraddire sulla istanza di fallimento proposta alla udienza stessa dal Pubblico
Ministero e sulla quale non vi era mai stato il contraddittorio.
3 Diversamente, nel procedimento nel quale è stata emessa la sentenza impugnata, l'originaria domanda è proprio l'apertura della liquidazione giudiziale, quindi nessuna violazione del diritto al contraddittorio può nemmeno adombrarsi.
1.3) In ogni caso, la violazione del diritto al contraddittorio - cosa che così non è – non determinerebbe la rimessione della causa al primo giudice.
Come anche di recente hanno statuto i giudici di legittimità “Accertata la violazione del diritto di difesa della fallita, il giudice del reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha l'obbligo di revocare la decisione contestata e, in conformità con l'articolo 354 c.p.c, deve rinviare il caso al giudice di primo grado solo se riscontra l'assenza (o nullità) della notifica del ricorso iniziale. Diversamente, se individua, come nel caso in questione, un vizio di nullità della sentenza di fallimento che, in ragione della rituale notifica del ricorso introduttivo in data anteriore all'udienza di comparizione (ancorché successiva alla scadenza del termine fissato dal decreto di convocazione ai sensi dell'art. 15, comma 4°, L. fall.), non comporta la necessità della rimessione al tribunale, il giudice deve decidere sul merito della richiesta di fallimento, previa rinnovazione degli atti ai quali la nullità riscontrata eventualmente si estende. Questo è in conformità con l'articolo 161, comma 2, c.p.c., il quale stabilisce che le cause di nullità della sentenza si trasformano in motivi di impugnazione, dopo aver considerato nuovamente gli atti interessati dalla nullità” (Cassazione civile sez. I, 19/06/2024, n.16882).
2) Con altro motivo la reclamante censura la sentenza di prime cure per aver violato l'art.2279 c.c. affermando che la situazione di fatto della fosse TE
incongruente rispetto alla delibera di messa in liquidazione della società avuto riguardo alla disposta prosecuzione dell'attività d'impresa con lo scopo di vendere l'azienda, obiettivo quest'ultimo non raggiungibile considerata la pendenza della procedura esecutiva immobiliare che sottrae la disponibilità dei beni immobili -ove si esercita l'attività aziendale- al suo proprietario.
A sostegno della censura, la reclamante assume che gli stessi principi dell'OIC stabiliscono che la liquidazione volontaria possa comportare anche la prosecuzione dell'attività allo scopo di un miglior realizzo del prezzo di cessione dei beni e che in assenza di una precisa indicazione da parte dell'assemblea dei poteri attribuiti al liquidatore, questi può compiere nuove operazioni sociali compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa, se si tratta di un atto utile per la società, tanto è vero che lo stesso tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio da parte del curatore con la motivazione dell'impatto negativo che l'arresto repentino dell'attività avrebbe comportato sui contratti in corso di esecuzione.
2.1) Va riportato testualmente quanto statuito sul punto dal Tribunale di Catania: “la messa in liquidazione nel contestuale esercizio dell'attività caratteristica – tra l'altro successiva alla notifica
4 del ricorso introduttivo del presente giudizio – si manifesta intrinsecamente incongruente per cui non può che ritenersi solo formale e figurativa, in quanto in realtà la società prosegue l'attività tipica di impresa senza che, tuttavia, sia possibile procedere alla futura liquidazione della azienda nel suo complesso per le ragioni sopra spiegate.”
In sostanza, il Tribunale etneo ha ritenuto che la liquidazione volontaria della società, in primo luogo, sia incompatibile con l'esercizio dell'attività tipica d'impresa, che invece la società ha continuato ad esercitare;
in secondo luogo che vi sia una impossibilità giuridica di procedere alla liquidazione dell'azienda nel suo complesso, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare;
infine ha evidenziato che l'apertura della liquidazione volontaria sia avvenuta dopo la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale.
2.2) Il motivo è, a parere del collegio, fondato.
Come statuito dalla Suprema Corte con la decisione citata dalla stessa reclamante, “ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo, il liquidatore è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società” (Cassazione civile sez. I, 01/06/2017, n.13867)
Chiarisce la Corte: “la semplice lettura dell'art. 2489 c.c., comma 1 fa emergere con chiarezza come l'eventuale deliberato dell'assemblea dei soci che ha provveduto a nominare i liquidatori (al pari di quanto eventualmente disposto dai soci nello Statuto), lungi dall'essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione, contenuta nella norma stessa, ai liquidatori del potere di compiere "tutti gli atti utili per la liquidazione della società". Sì che non può certo ritenersi che, in mancanza dell'eccezione, l'ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, operando al contrario il principio generale posto dall'art. 2489 nei termini testè riportati. Non potrebbe dunque dirsi che, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la suddetta norma generale dell'art.2489 non possa operare. Una siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto insanabile con il disposto dell'art. 2489 (che, nel far salva ogni "diversa" statuizione dei soci, rende chiara l'autonoma ed immediatamente operante attribuzione legale del potere), oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali. Interventi che si mostrano, in sintesi, diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l'ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina), come si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art. 2449 cod. civ.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società,
5 sia per l'appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art. 2452 mediante richiamo all'art. 2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo).
Atti della cui individuazione ed esecuzione (alla stregua dei criteri che dovranno essere indicati nella relazione al bilancio annuale a norma dell'art. 2490 c.c., comma 2) con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico i liquidatori rispondono secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli amministratori, come significativamente precisato dal nuovo art. 2489, comma 2.”
Occupandosi, poi, dell'art. 2487 bis cod. civ., i Giudici di legittimità chiariscono che tale precetto normativo “non può essere inteso quale conferma della indefettibile necessità della determinazione ad opera della assemblea dei poteri dei liquidatori che invece sono previsti in via generale dall'art. 2489, comma 1, bensì solo nel senso di prescrivere che eventuali delimitazioni deliberate in deroga alla generale previsione di legge siano pubblicate mediante iscrizione nel
Registro imprese, a tutela dell'affidamento dei terzi i quali, in difetto, legittimamente riterranno i liquidatori muniti dei poteri di legge”.
Concludono che “ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487 c.c., comma 2, il liquidatore è investito, a norma dell'art. 2489 c.c., comma
1, del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.”
In definitiva, l'art.2487, 1° comma lett. c) nel prevedere fra i poteri del liquidatore anche l'esercizio provvisorio dell'attività, deve ritenersi che, in mancanza di esplicita esclusione di tale potere per effetto della delibera dell'assemblea, costituirà libera scelta del liquidatore continuare ad esercitare l'attività d'impresa se risponda all'interesse della società posta in liquidazione.
2.3) Resta allora da risolvere il quesito se la società debitrice, ricevuta la notifica della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, possa nelle more del giudizio porsi in liquidazione volontaria o se invece si tratta di attività preclusa posto che verrebbero a mutare i requisiti per valutarne lo stato di insolvenza.
2.4) Sul punto la difesa della procedura assume che la delibera di porre la società in liquidazione volontaria risale al 3.7.2024, ovvero dopo la notifica del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ed ha lo scopo di sottrarsi all'apertura della procedura avendo la società un patrimonio netto positivo, dovendo semmai ricorrere ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per la risoluzione della crisi d'impresa ai sensi dell'art.2086 c.c., strumenti fra i quali non vi è la liquidazione volontaria della società.
2.5) L'eccezione è infondata.
6 La delibera con cui l'assemblea straordinaria pone la società in liquidazione volontaria è stata adottata con verbale notarile del 3.7.2024 ed iscritta nel registro delle imprese il giorno successivo.
Se è vero che tale delibera è successiva alla notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, notificato alla società nel giugno 2024 e quindi è intervenuta nelle more del procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, tuttavia è stata iscritta nel registro delle imprese il 4.7.2024 e quindi prima che il tribunale riservasse la decisione in camera di consiglio, in data 13.9.2024.
Ora, posto che gli effetti della liquidazione decorrono dalla data della iscrizione della relativa delibera assembleare nel registro delle imprese (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I,
06/05/2024, n.12156, citata dalla stessa difesa della procedura reclamata) essendo tale iscrizione antecedente alla definizione del giudizio, sarebbe stato necessario valutare lo stato di insolvenza della società debitrice tenendo conto che la predetta si trovava in liquidazione e quindi applicando il criterio della c.d. insolvenza statica anziché, come ha fatto il tribunale etneo, quello dell'insolvenza c.d. dinamica.
3) Va esaminato, in ordine logico, il 4° motivo con cui la reclamante censura la sentenza per aver valutato lo stato di insolvenza come se si trattasse di società in attività anziché in liquidazione e quindi senza valutare che gli elementi attivi del patrimonio erano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e precisamente emergeva dal bilancio al
31.12.2023 che a fronte di un indebitamento complessivo di euro 15.889.324,00 l'attivo di euro
45.098.838,00 era idoneo a soddisfare integralmente il totale dei debiti, con la conseguenza che mancava il requisito dell'insolvenza.
3.1) Il motivo è fondato.
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “quando una società
è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge fallimentare, (ndr. oggi art.2 comma 1 lett.) b ed art. 121 del c.c.i.i.) deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(Cassazione civile sez. I, 17/10/2022, n.30435).
7 Quindi, lo stato di insolvenza delle società in liquidazione va desunto dal rapporto tra attività
e passività, mentre nel caso in cui sia in attività, occorre valutare l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, ovvero quale impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr.,
Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7087 ).
A giudizio della Suprema Corte, per accertare lo stato di insolvenza della società in liquidazione volontaria occorre che il giudice valuti concretamente sia il valore reale dell'attivo, aldilà dei valori appostati nelle scritture contabili dell'imprenditore, sia i tempi della liquidazione ed ove l'attivo sia formato da beni non immediatamente liquidabili occorre che valuti se la difficoltà ad una pronta liquidazione dei beni che compongono l'attivo sia “sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l'attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili dell'imprenditore; ed in tal caso il giudice del merito deve valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione l'effettivo valore dei beni costituenti l'attivo (e dunque quel valore sul quale necessariamente incide l'andamento del mercato di riferimento) con l'ammontare dei debiti;
in altre parole, ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione”.
3.2) Applicando i superiori principi alla controversia in esame, l'attivo della società
[...]
è costituito quasi esclusivamente da beni immobili, oltre che dai beni mobili TE che compongono l'azienda alberghiera.
Il valore di tali beni e quindi dell'attivo del patrimonio della debitrice -costituito dalla proprietà dell'immobile adibito ad albergo - hotel Santa Tecla Palace - da altro immobile vicino denominato Villa Teclina e da alcuni appezzamenti di terreno, siti nella medesima zona – ha formato oggetto di stima eseguita dal consulente nominato dalla stessa liquidazione giudiziale, così come i beni mobili che compongono l'azienda hotel Santa Tecla Palace, rimasta in attività anche dopo la liquidazione giudiziale, avendo il tribunale autorizzato l'esercizio provvisorio, prorogato fino al 31.3.2025, con la conseguenza che la stima dell'attivo, che viene presa in considerazione al fine di valutare l'insolvenza, è quella che emerge dalla stessa procedura e non già l'attivo come appostato nell'ultimo bilancio al 31.12.2023.
Peraltro, le eseguite stime si attestano su valori prudenziali avendo i periti tenuto conto della vendita all'asta dei beni, sicchè al valore di mercato dei beni immobili è stato applicato un ribasso
8 in considerazione di tale modalità di vendita, così come a quello dei beni mobili, il cui valore è stato notevolmente ridotto a causa della prevista vendita separata in luogo dell'integrale cessione dell'azienda.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare - che come detto costituisce l'attivo della società reclamante - è stato quindi stimato dai nominati periti della liquidazione giudiziale in complessivi euro 28.473.717,00.
3.3) Il passivo della , pur prendendo in considerazione quello TE
che emerge dal progetto di stato passivo predisposto dai curatori, considerate le domande tempestive di ammissione al passivo, è di euro 18.677.961,06 superiore a quello risultante dal bilancio al 31.12.2023, depositato dalla debitrice, che ascende ad euro 15.889.324,00.
Detraendo dall'attivo come sopra rilevato, il maggiore passivo indicato dalla difesa della liquidazione giudiziale, vi è un residuo attivo di euro 9.759.755,94 esubero che esclude lo stato di insolvenza necessario alla apertura della liquidazione giudiziale della società TE
, mentre non è rimasta dimostrata, la generica circostanza, eccepita dalla difesa della
[...] procedura, ma non supportata né da prova, ma nemmeno da specifica allegazione, dell'esistenza di ulteriori debiti, allo stato non emersi ma che legittimerebbero i creditori a presentare istanza tardiva di ammissione al passivo.
In conclusione manca il presupposto dello stato di insolvenza secondo il criterio della insolvenza statica da applicarsi per le società in liquidazione.
4) Resta assorbito il 3° motivo con il quale la società reclamante critica la sentenza impugnata per avere affermato che la liquidazione dell'azienda non sarebbe giuridicamente possibile ai sensi degli artt. 491 c.p.c. e 2913 c.c., in quanto pende procedura esecutiva sui beni immobili ove viene esercitata l'azienda alberghiera, senza tuttavia aver considerato che il debitore potrebbe, nelle more della procedura esecutiva, trovare un compratore e soddisfare i creditori procedenti o intervenuti, estinguendo la procedura, previo pagamento di tutte le spese, essendo anzi diffusa la prassi della vendita c.d. a saldo e stralcio tanto è vero che è stata di recente codificata con l'art.568 bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia.
Sebbene tale ultima norma non possa trovare applicazione nelle esecuzioni immobiliari avviate prima del 28.2.2023, come quella intrapresa ai danni della dalla banca che poi TE ha ceduto il credito alla mandante dell'odierna istanza di liquidazione giudiziale, deve precisarsi come non possa escludersi che la procedura descritta in reclamo – c.d. vendita a saldo e stralcio – potrebbe essere giuridicamente fattibile, previo accordo con i creditori procedente e intervenuti, a differenza di quanto ritenuto sul punto dal tribunale.
9 Il reclamo va quindi accolto e la procedura di liquidazione giudiziale di TE
, dichiarata dal Tribunale di Catania con la sentenza n.223/2024, emessa il 13.9.2024,
[...]
va revocata.
Ai sensi del comma 4 dell'art.53 del c.c.i.i., si dispone che la società TE
sia obbligata a presentare al Tribunale di Catania sezione fallimentare relazione informativa con periodicità mensile riguardo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate fra tutte le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'art.92, 2° comma, c.p.c., come riformato a seguito della sentenza del 7.3.2018 n.77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tali gravi ragioni nella specie possono ravvisarsi nella peculiare circostanza del caso concreto avuto riguardo alla liquidazione volontaria della società debitrice intervenuta nelle more della trattazione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi degli artt. 147 del d.p.r. n.115 del 2002 e 53 comma 1 del c.c.i.i. non va disposto il recupero delle spese della procedura e del compenso del curatore che resteranno a carico dell'Erario non rinvenendosi né in capo all'istante, né alla debitrice, una condotta che abbia dato causa alla procedura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, pronunciando nel procedimento R.G. n. 1327/2024, accoglie il reclamo proposto da e per l'effetto revoca la procedura di TE TE
liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale di Catania con sentenza n.223/2024 TE
del 13.9.2024;
dichiara compensate fra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24.1.2025
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
10