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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 157/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante p.-t., P.I. (C.I.F.) Parte_1
elettivamente domiciliata in Bergamo (BG), via San Bernardino n.145, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Fabio Ravelli, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Campagna, per mandato in atti appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Alessandria della Rocca (AG) Via Amari n.45 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Natale Scaglione, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Felice Giuseppe La Mela, per mandato in atti appellata e appellante incidentale
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 823/2021 pubblicata in data 02/07/2021 all'esito del giudizio di opposizione n.r.g. 3453/2019, promosso da contro Controparte_1 [...]
ha revocato il decreto ingiuntivo n.791/2019; condannato parte convenuta Parte_1 opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
lasciato a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone Parte_1
l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed Controparte_1 ha spiegato appello incidentale, contestando a sua volta la citata pronuncia. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del 28/02/2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che non sarebbe obbligata al pagamento degli oneri di gestione, stante la Controparte_1 cessione dei diritti della multiproprietà in favore di Genesis Vacation Club in data 02/10/2003 con contestuale adesione al programma di scambio contrattualmente previsto. afferma che non avrebbe mai comunicato di aver ceduto a Parte_1 CP_1 terzi il proprio diritto reale immobiliare turnario, né avrebbe fornito prova in tal senso.
Sull'assunto della mancata notifica della cessione tanto nei confronti della deducente quanto della proprietaria ( , il contratto sarebbe nullo e/o inefficace, e pertanto, sussistendo il CP_2 credito, l'appellata, in quanto proprietaria del diritto turnario sull'appartamento, sarebbe debitrice delle somme portate dal decreto opposto, dovute a titolo di spese di gestione del Complesso Turistico Cala Pi Club.
MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Con il primo motivo di appello incidentale, contesta la legittimazione attiva di CP_1 [...] in quanto il contratto di prestazione di servizi dell'01/04/1994 sottoscritto Parte_1 dall'appellante con alla data di deposito del ricorso monitorio, avrebbe già cessato CP_2 di produrre i suoi effetti per decorrenza dei termini indicati nella prima clausola.
Con il secondo motivo di appello incidentale, contesta la legittimità delle delibere CP_1 assembleari poste a fondamento della pretesa in quanto i proprietari non sarebbero stati ritualmente convocati alle assemblee;
per tale ragione, stante la violazione del diritto di difesa, chiede che il decreto ingiuntivo venga dichiarato nullo.
Con il terzo motivo di appello incidentale, parte appellata eccepisce la prescrizione dei crediti vantati da per decorrenza dei termini stabiliti dal diritto spagnolo. Pt_1 Parte_1
----------
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
Con contratto di vendita 96020706CA del 02/07/1996, e Parte_2 Controparte_1 hanno acquistato da proprietaria del complesso turistico Apartamentos Cala Pi Club, CP_2 ubicato in 07620, Llucmajor, Mallorca (Spagna), il diritto di proprietà, uso ed occupazione Pt_1 dell'appartamento ad uso abitativo n.116, Piano 1°, Blocco A, settimana di vacanza 31/Rosso, quota-parte indivisa 0,01169%, numero massimo occupanti 5. A far data dal 01/04/1994, in forza di contratto di prestazione di servizi Pt_1 Parte_1 concluso con è incaricata dell'amministrazione, gestione complessiva, nonché CP_2 riscossione delle quote di servizio annuali dovute dai soci costituenti la Comunità dei Proprietari del Cala Pi Club.
Ritenuta la regolarità dei pagamenti per i servizi comuni fruiti fino al 2004, l'appellante ha agito in monitorio per il pagamento del corrispettivo maturato (in relazione all'unità immobiliare 116) dal 2005 al 2019, quantificato (per la sola quota capitale) in complessivi € 7.546,48, oltre interessi, a titolo di spese, imposte e tasse per consumo e conduzione, approvate dall'Assemblea dei Proprietari, ponendo a fondamento, non solo i documenti a sostegno della pretesa, ma anche il contratto di vendita stipulato in data 02/07/1996 tra l'appellata e la società CP_2
Ciò premesso, non è condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui afferma che non sarebbe tenuta al pagamento dei costi di gestione di cui CP_1 al decreto ingiuntivo opposto n.791/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento (r.g.n. 2729/2019) per avere la stessa già in data 02/10/2003 sottoscritto un contratto con Genesis Vacation Club avente ad oggetto la cessione dei diritti della multiproprietà a fronte dell'adesione al Pt_1 programma di scambio contrattualmente previsto.
Dalla documentazione prodotta da emerge che: CP_1
- con lettera datata 07/07/2003, ha comunicato la conferma della Parte_1 richiesta di scambio da parte di e consistente nella possibilità per la detta CP_1 Pt_2 società di occupare l'appartamento 116 nella settimana 31 - anno 2003, a fronte dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle sole quote di manutenzione dell'anno 2004 (all. 3);
- con contratto sottoscritto in data 02/10/2003, i proprietari hanno acquistato da potere della Holiday Business Consulting S.p.A., i diritti vacanza a punti da spendere nell'ambito del Club Trustee “GENESIS Vacation Club”, per un totale di 45.000 punti da sfruttare nell'anno 2005, di cui 30.000,00 corrispondenti alla cessione della settimana di loro pertinenza (la n.31) presso il Resort Cala Pi (all. 1);
- con successivo contratto di compravendita sottoscritto in data 30/11/2006 con la Holiday Business Consulting S.p.A., i diritti vacanza acquistati dall'appellata sono i medesimi, pari a 45.000,00 punti, da sfruttare nell'anno 2007 (v. all. 2).
Dall'analisi dei documenti appare chiaro che l'appellata ha disposto, non già del diritto di proprietà, ma del solo diritto di godimento turnario. D'altronde, lo stesso contratto di vendita 02/07/1996, al punto sesto delle clausole e condizioni, prevede che, una volta pagato il saldo, il compratore, nella sua veste di comproprietario, possa disporre del totale usufrutto della quota- parte della proprietà acquisita.
Chiarito ciò, nella fattispecie, si verte nell'ambito dei crediti nascenti dalla prestazione dei servizi di gestione e manutenzione del complesso turistico ove ha acquistato un diritto reale CP_1 immobiliare turnario. In forza dei principi generali in materia di crediti contrattuali derivanti, dunque, non già dal contratto di acquisto stipulato con la rispetto al quale CP_2 [...]
è del tutto estranea, ma dal contratto di affidamento della gestione del servizio Parte_1 ad opera della “comunità dei proprietari” di cui alle delibere prodotte, mai impugnate dall'opponente, il creditore deve allegare e provare la fonte del proprio diritto ed allegare l'inadempimento, spettando al debitore provare ogni fatto estintivo o modificativo del predetto diritto (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, ha prodotto, oltre al contratto stipulato tra Parte_1 CP_1
e la (originaria proprietaria di tutti gli immobili), le delibere adottate dalla comunità CP_2 dei proprietari di approvazione dei rendiconti e dei bilanci;
l'indicazione delle tariffe e dei costi dovuti per il complesso dei servizi resi nonché l'elenco dei proprietari morosi, da cui risulta l'inserimento dei nominativi di – e l'ammontare del debito;
e il certificato di CP_1 Pt_2 quote impagate.
A fronte della prova fornita, la debitrice non ha mai provato di avere adempiuto né dimostrato alcunché in ordine al credito ingiunto. ha prodotto ricevute di pagamento dei costi di gestione per il periodo precedente CP_1
(1999-2003) (all.ti da 4 a 4 quinquies), ma non ha allegato nemmeno un avviso di convocazione o altro documento a supporto della propria tesi difensiva sull'asserita illegittimità delle delibere per mancata convocazione degli aventi diritto.
Passando ad esaminare l'appello incidentale condizionato, va evidenziato che, con la sottoscrizione del contratto di vendita, ha accettato gli Statuti che regolano la CP_1 comproprietà e l'uso dell'appartamento, surrogandosi ai diritti e agli obblighi del venditore derivanti dal contratto di amministrazione (punto quinto delle clausole e condizioni).
Considerata la regolarità (non contestata) dei versamenti per il periodo precedente, mancando altresì la prova della comunicazione a dei contratti di acquisto di punti Parte_1 vacanza conclusi con società terza, non può ritenersi che l'appellata non fosse a conoscenza dei costi maturati per il periodo successivo 2005-2019 - o del loro ammontare - visto che le quote annuali di servizio nei preventivi allegati sono determinate in misura fissa in base alla tipologia e dimensione dell'unità immobiliare.
in quanto titolare di un diritto reale immobiliare turnario, è dunque obbligata al CP_1 pagamento dei costi di gestione di cui decreto ingiuntivo opposto.
Anche la doglianza secondo cui sarebbe priva di legittimazione attiva Parte_1 non è meritevole di accoglimento.
A tal proposito, la clausola prima del contratto di prestazione di servizi sottoscritto in data 01/04/1994 tra (proprietaria del complesso residenziale Cala Pi NOU - noto anche CP_2 come Cala Pi Club -) e prevede, al secondo capoverso, che alla data di Parte_1 scadenza del contratto (fissata in anni venti dalla sottoscrizione) lo stesso sarà prorogato per un periodo di cinque anni, purché nessuna delle parti abbia comunicato in maniera fideifacente all'altra, e con un preavviso di quattro mesi rispetto alla scadenza del contratto o di una qualsiasi delle sue proroghe, la propria intenzione di non prorogarlo. Il preavviso si stabilisce allo scopo di consentire ad entrambe le parti di disporre del tempo sufficiente per liquidare le questioni rimaste in sospeso con l'altra parte, oltre a permettere al Condominio di reperire un'altra impresa di manutenzione.
Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, la legittimazione ad agire dell'appellante posto che il contratto si è rinnovato tacitamente non essendoci prova che i contraenti abbiano manifestato, con apposita comunicazione, la volontà di escludere ulteriori proroghe. Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine stabilito dal diritto spagnolo.
Il rapporto dedotto in giudizio è costituito dal credito vantato dalla società appellante per la gestione e la manutenzione del suindicato complesso Cala Pi Club ove è ricompreso l'immobile goduto dalla CP_1
In conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sez. I sen. 8 maggio 2019, C - 25/18), la normativa da applicarsi deve essere determinata con riferimento al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Ora, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella di cui trattasi, vertente su di un'obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell'assemblea dei condomini di un immobile composto di appartamenti, relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni di tale immobile, deve essere considerata come riguardante un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.
Pertanto, la legge applicabile alla fattispecie in esame va individuata, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. b) del regolamento (CE) n. 593/2008, in quella del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale, ovvero la legge spagnola, peraltro scelta dalle parti, che prevede, per il pagamento di quote condominiali annuali, un termine di prescrizione di 15 anni (art. 1964 c.c. spagnolo).
Inoltre, anche avendo riguardo agli effetti della nuova legge di riforma della prescrizione civile spagnola (introdotta dalla Ley 42/2015 del 5 di ottobre 2015, la quale ha ridotto a 5 anni gli originari 15 per quanto alla tempistica entro cui agire per la rivendica dei propri diritti), tale modifica normativa non può applicarsi per crediti sorti anteriormente e ciò alla stregua della
“Disposizione Transitoria Quinta” nella quale, in relazione all'art. 1939 del Codigo Civil, prevede che “…le azioni personali che non abbiamo un termine prescrizionale speciale, sorte prima del 7 ottobre del 2015, (trovino) il limite entro il quale agire (in data) 7 di ottobre 2020”.
Sicché, nella specie, agisce per il pagamento delle annualità dal 2005 al 2019 (v. all. 7 Pt_1 fascicolo del monitorio “certificato di quote impagate”), il cui credito soggiace al termine prescrizionale quindicennale indicato dall'art. 1964 del Codigo Civil per i crediti sorti anteriormente al 2015, mentre, per quelli successivi trova applicazione la regola transitoria dettata dalla Ley n. 42/2015, la quale prevede quale termine ultimo il 7 ottobre 2020 e, in ogni, caso giammai prescritti al momento dell'invio della lettera di messa in mora del 13-14/12/2018 (v. all. 5 del fascicolo del monitorio) che ha preceduto la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (avvenuta il 13/09/2019).
In definitiva, in accoglimento dell'appello principale e previo rigetto di tutti i motivi di appello incidentale condizionato, dev'essere riformata la sentenza di primo grado e rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
----------
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m. Parte soccombente deve altresì essere condannata a restituire all'appellante le somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 823/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento il 2/07/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 3453/2019;
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.791/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento il 6/09/2019 (r.g.n. 2729/2019) che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, in favore di in persona Controparte_1 Parte_1 del legale rappresentante p.-t. delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per il primo grado di giudizio oltre accessori come per legge, e in € 1.800,00 per il presente grado, oltre accessori come per legge;
- condanna a restituire a in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante p.t. la somma di € 3.063,74 già pagata dalla seconda in esecuzione della sentenza di primo grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 25/07/2025.
Palermo, 31/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 157/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante p.-t., P.I. (C.I.F.) Parte_1
elettivamente domiciliata in Bergamo (BG), via San Bernardino n.145, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Fabio Ravelli, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Campagna, per mandato in atti appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Alessandria della Rocca (AG) Via Amari n.45 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Natale Scaglione, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Felice Giuseppe La Mela, per mandato in atti appellata e appellante incidentale
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 823/2021 pubblicata in data 02/07/2021 all'esito del giudizio di opposizione n.r.g. 3453/2019, promosso da contro Controparte_1 [...]
ha revocato il decreto ingiuntivo n.791/2019; condannato parte convenuta Parte_1 opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
lasciato a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone Parte_1
l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed Controparte_1 ha spiegato appello incidentale, contestando a sua volta la citata pronuncia. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del 28/02/2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che non sarebbe obbligata al pagamento degli oneri di gestione, stante la Controparte_1 cessione dei diritti della multiproprietà in favore di Genesis Vacation Club in data 02/10/2003 con contestuale adesione al programma di scambio contrattualmente previsto. afferma che non avrebbe mai comunicato di aver ceduto a Parte_1 CP_1 terzi il proprio diritto reale immobiliare turnario, né avrebbe fornito prova in tal senso.
Sull'assunto della mancata notifica della cessione tanto nei confronti della deducente quanto della proprietaria ( , il contratto sarebbe nullo e/o inefficace, e pertanto, sussistendo il CP_2 credito, l'appellata, in quanto proprietaria del diritto turnario sull'appartamento, sarebbe debitrice delle somme portate dal decreto opposto, dovute a titolo di spese di gestione del Complesso Turistico Cala Pi Club.
MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Con il primo motivo di appello incidentale, contesta la legittimazione attiva di CP_1 [...] in quanto il contratto di prestazione di servizi dell'01/04/1994 sottoscritto Parte_1 dall'appellante con alla data di deposito del ricorso monitorio, avrebbe già cessato CP_2 di produrre i suoi effetti per decorrenza dei termini indicati nella prima clausola.
Con il secondo motivo di appello incidentale, contesta la legittimità delle delibere CP_1 assembleari poste a fondamento della pretesa in quanto i proprietari non sarebbero stati ritualmente convocati alle assemblee;
per tale ragione, stante la violazione del diritto di difesa, chiede che il decreto ingiuntivo venga dichiarato nullo.
Con il terzo motivo di appello incidentale, parte appellata eccepisce la prescrizione dei crediti vantati da per decorrenza dei termini stabiliti dal diritto spagnolo. Pt_1 Parte_1
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L'appello è fondato e dev'essere accolto.
Con contratto di vendita 96020706CA del 02/07/1996, e Parte_2 Controparte_1 hanno acquistato da proprietaria del complesso turistico Apartamentos Cala Pi Club, CP_2 ubicato in 07620, Llucmajor, Mallorca (Spagna), il diritto di proprietà, uso ed occupazione Pt_1 dell'appartamento ad uso abitativo n.116, Piano 1°, Blocco A, settimana di vacanza 31/Rosso, quota-parte indivisa 0,01169%, numero massimo occupanti 5. A far data dal 01/04/1994, in forza di contratto di prestazione di servizi Pt_1 Parte_1 concluso con è incaricata dell'amministrazione, gestione complessiva, nonché CP_2 riscossione delle quote di servizio annuali dovute dai soci costituenti la Comunità dei Proprietari del Cala Pi Club.
Ritenuta la regolarità dei pagamenti per i servizi comuni fruiti fino al 2004, l'appellante ha agito in monitorio per il pagamento del corrispettivo maturato (in relazione all'unità immobiliare 116) dal 2005 al 2019, quantificato (per la sola quota capitale) in complessivi € 7.546,48, oltre interessi, a titolo di spese, imposte e tasse per consumo e conduzione, approvate dall'Assemblea dei Proprietari, ponendo a fondamento, non solo i documenti a sostegno della pretesa, ma anche il contratto di vendita stipulato in data 02/07/1996 tra l'appellata e la società CP_2
Ciò premesso, non è condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui afferma che non sarebbe tenuta al pagamento dei costi di gestione di cui CP_1 al decreto ingiuntivo opposto n.791/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento (r.g.n. 2729/2019) per avere la stessa già in data 02/10/2003 sottoscritto un contratto con Genesis Vacation Club avente ad oggetto la cessione dei diritti della multiproprietà a fronte dell'adesione al Pt_1 programma di scambio contrattualmente previsto.
Dalla documentazione prodotta da emerge che: CP_1
- con lettera datata 07/07/2003, ha comunicato la conferma della Parte_1 richiesta di scambio da parte di e consistente nella possibilità per la detta CP_1 Pt_2 società di occupare l'appartamento 116 nella settimana 31 - anno 2003, a fronte dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle sole quote di manutenzione dell'anno 2004 (all. 3);
- con contratto sottoscritto in data 02/10/2003, i proprietari hanno acquistato da potere della Holiday Business Consulting S.p.A., i diritti vacanza a punti da spendere nell'ambito del Club Trustee “GENESIS Vacation Club”, per un totale di 45.000 punti da sfruttare nell'anno 2005, di cui 30.000,00 corrispondenti alla cessione della settimana di loro pertinenza (la n.31) presso il Resort Cala Pi (all. 1);
- con successivo contratto di compravendita sottoscritto in data 30/11/2006 con la Holiday Business Consulting S.p.A., i diritti vacanza acquistati dall'appellata sono i medesimi, pari a 45.000,00 punti, da sfruttare nell'anno 2007 (v. all. 2).
Dall'analisi dei documenti appare chiaro che l'appellata ha disposto, non già del diritto di proprietà, ma del solo diritto di godimento turnario. D'altronde, lo stesso contratto di vendita 02/07/1996, al punto sesto delle clausole e condizioni, prevede che, una volta pagato il saldo, il compratore, nella sua veste di comproprietario, possa disporre del totale usufrutto della quota- parte della proprietà acquisita.
Chiarito ciò, nella fattispecie, si verte nell'ambito dei crediti nascenti dalla prestazione dei servizi di gestione e manutenzione del complesso turistico ove ha acquistato un diritto reale CP_1 immobiliare turnario. In forza dei principi generali in materia di crediti contrattuali derivanti, dunque, non già dal contratto di acquisto stipulato con la rispetto al quale CP_2 [...]
è del tutto estranea, ma dal contratto di affidamento della gestione del servizio Parte_1 ad opera della “comunità dei proprietari” di cui alle delibere prodotte, mai impugnate dall'opponente, il creditore deve allegare e provare la fonte del proprio diritto ed allegare l'inadempimento, spettando al debitore provare ogni fatto estintivo o modificativo del predetto diritto (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, ha prodotto, oltre al contratto stipulato tra Parte_1 CP_1
e la (originaria proprietaria di tutti gli immobili), le delibere adottate dalla comunità CP_2 dei proprietari di approvazione dei rendiconti e dei bilanci;
l'indicazione delle tariffe e dei costi dovuti per il complesso dei servizi resi nonché l'elenco dei proprietari morosi, da cui risulta l'inserimento dei nominativi di – e l'ammontare del debito;
e il certificato di CP_1 Pt_2 quote impagate.
A fronte della prova fornita, la debitrice non ha mai provato di avere adempiuto né dimostrato alcunché in ordine al credito ingiunto. ha prodotto ricevute di pagamento dei costi di gestione per il periodo precedente CP_1
(1999-2003) (all.ti da 4 a 4 quinquies), ma non ha allegato nemmeno un avviso di convocazione o altro documento a supporto della propria tesi difensiva sull'asserita illegittimità delle delibere per mancata convocazione degli aventi diritto.
Passando ad esaminare l'appello incidentale condizionato, va evidenziato che, con la sottoscrizione del contratto di vendita, ha accettato gli Statuti che regolano la CP_1 comproprietà e l'uso dell'appartamento, surrogandosi ai diritti e agli obblighi del venditore derivanti dal contratto di amministrazione (punto quinto delle clausole e condizioni).
Considerata la regolarità (non contestata) dei versamenti per il periodo precedente, mancando altresì la prova della comunicazione a dei contratti di acquisto di punti Parte_1 vacanza conclusi con società terza, non può ritenersi che l'appellata non fosse a conoscenza dei costi maturati per il periodo successivo 2005-2019 - o del loro ammontare - visto che le quote annuali di servizio nei preventivi allegati sono determinate in misura fissa in base alla tipologia e dimensione dell'unità immobiliare.
in quanto titolare di un diritto reale immobiliare turnario, è dunque obbligata al CP_1 pagamento dei costi di gestione di cui decreto ingiuntivo opposto.
Anche la doglianza secondo cui sarebbe priva di legittimazione attiva Parte_1 non è meritevole di accoglimento.
A tal proposito, la clausola prima del contratto di prestazione di servizi sottoscritto in data 01/04/1994 tra (proprietaria del complesso residenziale Cala Pi NOU - noto anche CP_2 come Cala Pi Club -) e prevede, al secondo capoverso, che alla data di Parte_1 scadenza del contratto (fissata in anni venti dalla sottoscrizione) lo stesso sarà prorogato per un periodo di cinque anni, purché nessuna delle parti abbia comunicato in maniera fideifacente all'altra, e con un preavviso di quattro mesi rispetto alla scadenza del contratto o di una qualsiasi delle sue proroghe, la propria intenzione di non prorogarlo. Il preavviso si stabilisce allo scopo di consentire ad entrambe le parti di disporre del tempo sufficiente per liquidare le questioni rimaste in sospeso con l'altra parte, oltre a permettere al Condominio di reperire un'altra impresa di manutenzione.
Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, la legittimazione ad agire dell'appellante posto che il contratto si è rinnovato tacitamente non essendoci prova che i contraenti abbiano manifestato, con apposita comunicazione, la volontà di escludere ulteriori proroghe. Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine stabilito dal diritto spagnolo.
Il rapporto dedotto in giudizio è costituito dal credito vantato dalla società appellante per la gestione e la manutenzione del suindicato complesso Cala Pi Club ove è ricompreso l'immobile goduto dalla CP_1
In conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sez. I sen. 8 maggio 2019, C - 25/18), la normativa da applicarsi deve essere determinata con riferimento al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Ora, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella di cui trattasi, vertente su di un'obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell'assemblea dei condomini di un immobile composto di appartamenti, relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni di tale immobile, deve essere considerata come riguardante un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.
Pertanto, la legge applicabile alla fattispecie in esame va individuata, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. b) del regolamento (CE) n. 593/2008, in quella del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale, ovvero la legge spagnola, peraltro scelta dalle parti, che prevede, per il pagamento di quote condominiali annuali, un termine di prescrizione di 15 anni (art. 1964 c.c. spagnolo).
Inoltre, anche avendo riguardo agli effetti della nuova legge di riforma della prescrizione civile spagnola (introdotta dalla Ley 42/2015 del 5 di ottobre 2015, la quale ha ridotto a 5 anni gli originari 15 per quanto alla tempistica entro cui agire per la rivendica dei propri diritti), tale modifica normativa non può applicarsi per crediti sorti anteriormente e ciò alla stregua della
“Disposizione Transitoria Quinta” nella quale, in relazione all'art. 1939 del Codigo Civil, prevede che “…le azioni personali che non abbiamo un termine prescrizionale speciale, sorte prima del 7 ottobre del 2015, (trovino) il limite entro il quale agire (in data) 7 di ottobre 2020”.
Sicché, nella specie, agisce per il pagamento delle annualità dal 2005 al 2019 (v. all. 7 Pt_1 fascicolo del monitorio “certificato di quote impagate”), il cui credito soggiace al termine prescrizionale quindicennale indicato dall'art. 1964 del Codigo Civil per i crediti sorti anteriormente al 2015, mentre, per quelli successivi trova applicazione la regola transitoria dettata dalla Ley n. 42/2015, la quale prevede quale termine ultimo il 7 ottobre 2020 e, in ogni, caso giammai prescritti al momento dell'invio della lettera di messa in mora del 13-14/12/2018 (v. all. 5 del fascicolo del monitorio) che ha preceduto la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (avvenuta il 13/09/2019).
In definitiva, in accoglimento dell'appello principale e previo rigetto di tutti i motivi di appello incidentale condizionato, dev'essere riformata la sentenza di primo grado e rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
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Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m. Parte soccombente deve altresì essere condannata a restituire all'appellante le somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 823/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento il 2/07/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 3453/2019;
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.791/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento il 6/09/2019 (r.g.n. 2729/2019) che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, in favore di in persona Controparte_1 Parte_1 del legale rappresentante p.-t. delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per il primo grado di giudizio oltre accessori come per legge, e in € 1.800,00 per il presente grado, oltre accessori come per legge;
- condanna a restituire a in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante p.t. la somma di € 3.063,74 già pagata dalla seconda in esecuzione della sentenza di primo grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 25/07/2025.
Palermo, 31/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo