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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26989/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 26989/2021 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(P.IVA , in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa a dall'avv. Umberto Salerno;
- ATTRICE -
E
C.F. , P.Iva , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Tuccillo;
- CONVENUTA -
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha chiesto accertarsi la responsabilità di per aver
[...] Controparte_1
In particolare, asseriva che:
- in data 4 luglio 2019, l'assegno n. 900701880 di euro 29.600,00, emesso all'ordine di tratto sul conto corrente n. 0002/000/262018, cointestato a ed Controparte_2 Per_1
, presso la filiale di Agropoli Centro (SA), veniva negoziato presso Persona_2 [...]
filiale di Napoli, viale Augusto n. 136/136A, CAP 80125, ABI 5387, CAB CP_1
3403;
- l'assegno pervenuto in pagamento alla Parte_2 per il tramite della procedura CIT, è risultato esser falso/clonato, in quanto l'originale è sempre rimasto nel possesso dei clienti della banca attrice, ovvero ed Persona_1 [...]
, che non hanno mai apposto la propria firma sullo stesso;
Per_2
- i titoli oggetto di causa presentavano evidenti carenze nei requisiti tecnici e nei presìdi antifrode, agevolmente riscontrabili mediante un semplice esame visivo, ovvero: l'assenza del codice bi-dimensionale (c.d. codice Data Matrix), obbligatorio e leggibile in fase di acquisizione dell'immagine del titolo;
l'assenza dell'ologramma identificativo, recante il logo del , normalmente apposto nella parte destra del titolo e costituente Parte_1
un ulteriore elemento di sicurezza contro la contraffazione;
la significativa distanza geografica tra il luogo di emissione e quello di pagamento degli assegni, circostanza che – secondo l'attore – avrebbe dovuto indurre l'intermediario ad effettuare ulteriori verifiche con ordinaria diligenza;
- a seguito dell'addebito, avvenuto sul conto corrente n. 0002/000/262018, cointestato a ed , della somma complessiva di euro 26.900,00, la Persona_1 Persona_2 [...]
ha provveduto a rimborsare gli intestatari del conto, vittime della frode, Parte_1 mediante riaccredito dell'importo relativo al titolo risultato falsificato, come da estratto conto versato in atti;
- tutti i successivi tentativi della Banca volti al recupero della somma, sia mediante iniziative stragiudiziali che tramite l'attivazione di procedura di mediazione avanti all'Organismo di Napoli, sono risultati infruttuosi. CP_3
Resisteva alla domanda la convenuta negando che i documenti esibiti e il titolo Controparte_1 presentassero evidenti segni di contraffazione tali da poter generare nell'operatore postale qualsivoglia sospetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con decorrenza dal 5/9/2022, veniva ritenuto tardivo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte convenuta. Invero, la parte convenuta aveva effettuato un primo deposito in data 4/11/2022, ma la procedura non si perfezionava a causa di un malfunzionamento del Sistema Telematico di Cancelleria;
la stessa, pertanto, chiedeva la rimessione in termini per il deposito delle memorie istruttorie. Tuttavia, tale richiesta non poteva trovare accoglimento, posto che il deposito effettuato il 4 novembre era comunque da ritenersi tardivo, essendo il termine previsto per il deposito della seconda memoria spirato il giorno 3 novembre (tenuto conto che la prima memoria andava depositata entro il 4 ottobre, la seconda entro il 3 novembre e la terza entro il 24 novembre).
In merito, deve richiamarsi il principio secondo cui “in caso di decorrenza differita di un termine processuale nota ad entrambe le parti, non trova applicazione la regola dell'art. 155 comma 1
c.p.c., la quale si fonda sul presupposto che il "dies a quo" (o il dies "ad quem" nel caso di termini che si devono computare a ritroso) sia o debba presumersi indisponibile per l'attività difensiva in quanto giorno nel quale avviene o si realizza l'atto o il fatto processuale (o cade l'udienza: art. 166
c.p.c.) in relazione al quale è riconosciuto il diritto al compimento (in un dato termine) dell'attività
o all'esercizio (in un dato termine) del potere processuale” (Tribunale Como sez. II, 07/03/2011);
All'udienza del 29/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo, giova in diritto premettere che, siccome nel caso di specie viene in rilievo il pagamento di un assegno “non trasferibile”, la condotta tenuta dalla convenuta debba essere valutata alla CP_1
luce del principio secondo cui ha natura contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari) non trasferibili, la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 43 comma 1, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sorto dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattarla (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Ove prevede la responsabilità di "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso", il R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca girataria, analogamente all'art. 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilità del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Con specifico riguardo alla diligenza esigibile dalla banca, occorre poi rilevare che, secondo una recente giurisprudenza della S.C., “l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c. Ne consegue l'insufficienza della mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia riscontrabile "ictu oculi", attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento” (cfr. Cass. Civ. n. 1377/16).
Facendo applicazione di tale principio, va nella specie affermata la responsabilità di CP_1
per non avere rilevato l'alterazione dell'assegno oggetto di causa.
[...]
In fatto, giova premettere che, come emerge dagli atti, l'assegno in esame veniva negoziato, in data
4/7/2019, presso la filiale di Napoli di Viale Augusto, da soggetto qualificatosi come
[...]
identificato dall'addetto allo sportello mediante la compilazione del “Modulo per CP_2
l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela” (cfr. allegato n. 6 di cui alla comparsa di costituzione).
L'importo dell'assegno veniva, poi, versato sul conto corrente n. 0295/3019878 intestato al presentatore e beneficiario indicato sul titolo stesso, Controparte_2
Ebbene, per assolvere all'onere probatorio di aver adempiuto con la diligenza del buon banchiere professionale la negoziatrice deve dimostrare di aver correttamente identificato il prenditore del titolo.
Inoltre, l'esame diretto e visivo non può ritenersi sufficiente (ed in tal senso il banchiere deve rifiutare il pagamento effettuando approfondite indagini) quando, pur in presenza di una falsità non direttamente rilevabile, possano ricorrere altri elementi di sospetta falsità.
Come detto la prova di tutte queste circostanze aventi efficacia liberatoria della responsabilità contrattuale (o da contatto) incombono sulla banca convenuta. Nel caso di specie, deve ritenersi che la convenuta non abbia fornito la benché minima prova liberatoria.
La mancata produzione dell'originale del titolo (risulta prodotta unicamente una fotocopia a bassa risoluzione) non consente infatti di ponderare la riconoscibilità tattile-visiva della contraffazione.
Ed era onere della negoziatrice provare l'esatto adempimento e, quindi, produrre il titolo, permettendone il controllo di genuinità.
Solo sull'assegno in originale, invero, è possibile valutare al tatto la presenza di eventuali fori ottenuti con la punzonatura, nonché le caratteristiche dell'inchiostro, per verificare, eventualmente anche a mezzo CTU, che l'assegno non poteva essere frutto di una stampa litografica, ma di una alterazione effettuata con una normale stampante di uso domestico, che produce sbiaditure e segni non presenti in alcun assegno emesso da una banca.
Non essendo stato prodotto l'originale dell'assegno, il cui corretto pagamento è contestato, deve concludersi che la convenuta non ha adempiuto all'onere della prova dell'esatto adempimento gravante su di sè (art. 1218 c.c.; Cass. Sez. U., 13533/2001; Cass. Sez. U, n. 14712 del 26/06/2007) non essendo stato provato, come era onere della parte convenuta, la non imputabilità dell'inadempimento (pagamento a persona diversa) tramite la prova della non riconoscibilità ictu oculi della contraffazione.
L'omessa produzione del titolo in originale deve, sul piano processuale, riverberarsi in danno della banca negoziatrice, perché, venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, gravava su quest'ultima l'onere di provare di non avere potuto, pur impiegando il livello medio di diligenza qualificata, da essa esigibile, rilevare l'alterazione dell'assegno.
Deve, inoltre, rilevarsi che se è vero che la convenuta affermava che il presentatore era stato correttamente identificato al momento dell'accensione del conto corrente n. 0295/3019878 ed aveva anche sottoscritto il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica, in occasione della negoziazione del titolo per cui è causa, non forniva la prova di un'adeguata identificazione, non essendo stato neanche prodotto un documento di identità esibito per l'incasso del titolo, ma soltanto un modulo identificativo della clientela su cui venivano riportati gli estremi del documento.
Deve pertanto concludersi che non ha dato prova che, nel pagare l'assegno in Controparte_1
questione, abbia impiegato la specifica diligenza richiesta.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, va condannata alla Controparte_1
restituzione in favore della e dei della somma di euro Parte_2 Parte_1
29.600,00.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il valore e la complessità della lite e i parametri del DM 147/2022 vigente all'atto della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda come formulata da Parte_2
e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di parte attrice, della somma di euro 29.600,00;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di che si liquidano in euro Parte_2
518,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
Napoli, 9/4/2025 dott.ssa Fabiana Ucchiello