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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 962/2024 promossa con ricorso depositato in data 24 aprile 2024 da
(C.F.: ), nato a [...] il 19 luglio Parte_1 C.F._1
1980, residente a [...], elettivamente domiciliato a
Teramo, in via V, Pigliacelli n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Tommaso
Navarra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] il 19 Controparte_1 C.F._2 settembre 1985, residente a [...], alla Frazione Monticelli n. 8, elettivamente domiciliata a Giulianova, al Corso Giuseppe Garibaldi n. 43, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Pedicone, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Vincenzo Strozzieri, la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- resistente - con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per le parti, come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 19 maggio 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; per il P.M., come da note del 20 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, il sig. – Parte_1 premesso di aver contratto in data 16 settembre 2007 matrimonio concordatario con la l'odierna resistente, la sig.ra dalla quale Controparte_1
è nato in data [...] DA ZA e di aver successivamente, all'esito della intervenuta separazione consensuale, ottenuto la sentenza n.
488/2016 pubblicata in data 14 aprile 2016, che ha pronunciato la cessazione gli effetti civili del loro matrimonio, omologandone le condizioni stabilite nella relativa domanda congiunta presentata – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di modificare le omologate condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio “nel senso qui di seguito specificato:
1. previa conferma dell'affidamento condiviso, già in essere, ad entrambi i genitori del minore Per_1 ed ascoltato il medesimo, autorizzare la collocazione esclusiva del medesimo
[...] presso il padre;
2. conformare il diritto di visita della madre nelle modalità e nei termini ritenuti di migliore opportunità in forza delle esigenze del minore (stante anche l'età del medesimo) e della madre stessa;
3. porre a carico della madre la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne pari ad € 250,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie Persona_1 nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Teramo”.
A sostegno del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, il sig. ha rappresentato che: Per_1
- i due ex coniugi avevano convenuto, con riferimento al figlio minorenne, l'affidamento condiviso, il suo collocamento presso l'abitazione della madre ed un contributo a titolo di mantenimento a carico del padre non convivente per la somma mensile di € 250,00;
- con scrittura privata ripassata tra gli ex coniugi del 25 marzo 2019, quindi successiva alla sentenza di divorzio, questi hanno deciso di modificare la collocazione del minore, convenendo una turnazione paritaria, su base settimanale, con conseguente assenza di qualsivoglia reciproco contributo di mantenimento per come sostituito dall'accollo diretto dei relativi oneri;
- la predetta pattuizione è rimasta pacificamente in essere tra le parti sino al 26 febbraio 2024, laddove esso ricorrente si è fatto interamente carico del
2 mantenimento economico del figlio che attualmente permane Per_1 presso la propria residenza, avendo il minore infatti espressamente manifestato ad entrambi i genitori la volontà di vivere stabilmente presso l'abitazione paterna, come effettivamente già avviene;
- ciononostante, la madre continua a richiedere quanto solo formalmente ancora in essere a titolo di contributo di mantenimento, anche se il figlio non permane più stabilmente presso la di lei abitazione (a) dal 25 marzo
2019, per intervenuta turnazione paritaria su base settimanale e reciproco accollo diretto tra i genitori e (b) dal 26 febbraio 2024, per intervenuta stabile permanenza del minore presso l'abitazione di esso ricorrente.
Fatta rinnovare la notificazione affetta da nullità per mancato rispetto del termine minimo di 60 giorni liberi che deve intercorrere tra la notifica del ricorso (e del pedissequo decreto) e la data d'udienza, si è costituita in giudizio con comparsa dell'8 novembre 2024 la sig.ra la quale si è CP_1 dichiarata concorde, previa conferma dell'affidamento condiviso già in essere del minore a modificarne la collocazione in favore della residenza del Per_1 padre (sita a Teramo, in via Piermarini n. 17) ed ha proposto un assetto di regolamentazione del (proprio) diritto di visita, in quanto genitore non più collocatario;
si è invece opposta alla richiesta avversaria di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 a proprio carico, dovendosi al contrario porre a totale carico del sig. il contributo al mantenimento Per_1 del figlio e dovendo rimanere a proprio carico il solo pagamento del Per_1
50% di tutte le spese straordinarie scolastiche e mediche concordate e documentate.
All'udienza del 17 febbraio 2025, il Giudice delegato alla trattazione del fascicoli ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma III c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “- REGIME DI AFFIDAMENTO: conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore disponendone il Per_1
COLLOCAMENTO esclusivo presso il padre/ricorrente, a fronte della espressa mancata opposizione della madre/resistente, originaria collocataria;
-
MANTENIMENTO: corresponsione, a carico della madre - in quanto genitore non collocatario - di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Per_1 dell'importo mensile, a soli fini conciliativi, di € 180,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Teramo;
-
DIRITTO DI VISITA: diritto di visita conformato sulla base delle indicazione di cui alla comparsa di costituzione della madre/resistente; - SPESE DI LITE: integralmente
3 compensate fra le parti.”, rinviando la causa per la verifica dell'accettazione della proposta all'udienza del 25 marzo 2025.
A tale udienza, celebrata in modalità cartolare, il Giudice delegato per la trattazione, dopo aver ordinato ex art. 210 c.p.c. a parte resistente la produzione in giudizio del Certificato Storico Lavorativo, ha rinviato la causa all'udienza del 6 maggio 2025, alla presenza delle parti, onde verificare, oltre che l'ottemperamento al predetto ordine di esibizione, l'eventuale raggiungimento di accordo amichevole sull'aspetto relativo al mantenimento economico, l'unico sul quale infatti residuava contrasto fra le parti, a fronte della accettazione, da parte del ricorrente, del “proposto regime di affidamento, ivi compreso quanto per il diritto di visita” di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del 17 febbraio 2025 (cfr. note depositate il 17 marzo 2025 in vista della udienza cartolare del 25 marzo 2025) e dell'accettazione integrale della predetta proposta dalla parte resistente (cfr. note depositate il 24 marzo 2025 2025 in vista della udienza cartolare del 25 marzo 2025).
Alla udienza così fissata del 6 maggio 2025, verificato l'ottemperamento da parte della sig.ra all'ordine ex art. 210 c.p.c. precedentemente CP_1 impartito, dopo ampia discussione anche alla presenza delle parti, è stata raggiunta intesa su ogni aspetto rilevato nel ricorso di modifica delle condizioni divorzio, avendo infatti parte resistente proposto, e controparte accettato, l'importo di € 250,00 quale assegno di mantenimento per il figlio he la madre verserà in favore del padre a far data dalla presentazione Per_1 della domanda.
Pertanto, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 maggio 2025 senza assegnare alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.38 c.p.c. in quanto oggetto di espressa rinuncia in udienza (cfr. verbale del 6 maggio 2025) e, all'esito dell'udienza, celebrata in modalità cartolare, il giudice delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non può che prendere atto della circostanza per cui, all'esito dell'udienza celebrata in data 6 maggio
2025, non sussiste più neppure l'unico motivo di discordia fra le parti inerente il mantenimento economico.
Infatti, a fronte di una iniziale opposizione frapposta dalla resistente e coltivata in comparsa di costituzione rispetto alla richiesta del sig. Per_1
4 genitore presso il quale ormai il minore risiede stabilmente, di Per_1 versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento del minore, la sig.ra successivamente, all'udienza del CP_1
6 maggio 2025, ha prestato espressa adesione, con decorrenza a far data dalla domanda (come, peraltro, da sempre sostenuto da consolidata giurisprudenza - cfr. ex mutlis Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 10359 del 17 aprile
2024, secondo cui “Questa Corte ha anche di recente affermato che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione,
a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023. In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 8816 del 12 maggio 2020)” o ancora da
Cass., civ. sez. I, ordinanza n. 32680 del 24 novembre 2023, secondo cui “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”).
Pertanto, il Collegio, rilevando che anche il P.M. con nota depositata il 20 maggio 2025 ha concluso per il “parziale accoglimento del ricorso e affidamento del minore al ricorrente e assegno a carico della resistente.”, prende atto dell'accordo raggiunto in corso di causa fra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio per come omologate nella sentenza del Tribunale di Teramo n. 488/2016 pubblicata in data 14 aprile 2016 che ha pronunciato la cessazione gli effetti civili del loro matrimonio nei termini che possono essere così sintetizzati:
a) conferma dell'affidamento condiviso del minore con Per_1 collocamento prevalente presso il padre (nella relativa residenza a
Teramo, in via Piermarini n. 17);
b) diritto di vista della madre regolamentato sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione;
c) obbligo in capo alla madre resistente di versare, in favore del padre/ricorrente (collocatario), assegno di mantenimento per la prole
5 dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 24 aprile 2025 (data della domanda), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018.
Quanto alle spese di lite, queste devono essere integralmente compensate fra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto fra le stesse in corso di causa anche in ordine a tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda divenuta, in corso di causa, sostanzialmente congiunta proposta nel procedimento contraddistinto dal R.G. n. 962/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto in corso di causa fra il ricorrente e la resistente in ordine alla Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio per come omologate nella sentenza del Tribunale di
Teramo n. 488/2016 pubblicata in data 14 aprile 2016 che ha pronunciato la cessazione gli effetti civili del loro matrimonio, e cioè: (a) conferma dell'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso il padre;
(b) diritto di vista della madre regolamentato sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione;
(c) obbligo in capo alla resistente di versare, in favore del ricorrente (genitore collocatario), assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 24 aprile 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale
e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018;
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 29 maggio
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 962/2024 promossa con ricorso depositato in data 24 aprile 2024 da
(C.F.: ), nato a [...] il 19 luglio Parte_1 C.F._1
1980, residente a [...], elettivamente domiciliato a
Teramo, in via V, Pigliacelli n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Tommaso
Navarra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] il 19 Controparte_1 C.F._2 settembre 1985, residente a [...], alla Frazione Monticelli n. 8, elettivamente domiciliata a Giulianova, al Corso Giuseppe Garibaldi n. 43, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Pedicone, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Vincenzo Strozzieri, la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- resistente - con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per le parti, come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 19 maggio 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; per il P.M., come da note del 20 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, il sig. – Parte_1 premesso di aver contratto in data 16 settembre 2007 matrimonio concordatario con la l'odierna resistente, la sig.ra dalla quale Controparte_1
è nato in data [...] DA ZA e di aver successivamente, all'esito della intervenuta separazione consensuale, ottenuto la sentenza n.
488/2016 pubblicata in data 14 aprile 2016, che ha pronunciato la cessazione gli effetti civili del loro matrimonio, omologandone le condizioni stabilite nella relativa domanda congiunta presentata – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di modificare le omologate condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio “nel senso qui di seguito specificato:
1. previa conferma dell'affidamento condiviso, già in essere, ad entrambi i genitori del minore Per_1 ed ascoltato il medesimo, autorizzare la collocazione esclusiva del medesimo
[...] presso il padre;
2. conformare il diritto di visita della madre nelle modalità e nei termini ritenuti di migliore opportunità in forza delle esigenze del minore (stante anche l'età del medesimo) e della madre stessa;
3. porre a carico della madre la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne pari ad € 250,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie Persona_1 nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Teramo”.
A sostegno del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, il sig. ha rappresentato che: Per_1
- i due ex coniugi avevano convenuto, con riferimento al figlio minorenne, l'affidamento condiviso, il suo collocamento presso l'abitazione della madre ed un contributo a titolo di mantenimento a carico del padre non convivente per la somma mensile di € 250,00;
- con scrittura privata ripassata tra gli ex coniugi del 25 marzo 2019, quindi successiva alla sentenza di divorzio, questi hanno deciso di modificare la collocazione del minore, convenendo una turnazione paritaria, su base settimanale, con conseguente assenza di qualsivoglia reciproco contributo di mantenimento per come sostituito dall'accollo diretto dei relativi oneri;
- la predetta pattuizione è rimasta pacificamente in essere tra le parti sino al 26 febbraio 2024, laddove esso ricorrente si è fatto interamente carico del
2 mantenimento economico del figlio che attualmente permane Per_1 presso la propria residenza, avendo il minore infatti espressamente manifestato ad entrambi i genitori la volontà di vivere stabilmente presso l'abitazione paterna, come effettivamente già avviene;
- ciononostante, la madre continua a richiedere quanto solo formalmente ancora in essere a titolo di contributo di mantenimento, anche se il figlio non permane più stabilmente presso la di lei abitazione (a) dal 25 marzo
2019, per intervenuta turnazione paritaria su base settimanale e reciproco accollo diretto tra i genitori e (b) dal 26 febbraio 2024, per intervenuta stabile permanenza del minore presso l'abitazione di esso ricorrente.
Fatta rinnovare la notificazione affetta da nullità per mancato rispetto del termine minimo di 60 giorni liberi che deve intercorrere tra la notifica del ricorso (e del pedissequo decreto) e la data d'udienza, si è costituita in giudizio con comparsa dell'8 novembre 2024 la sig.ra la quale si è CP_1 dichiarata concorde, previa conferma dell'affidamento condiviso già in essere del minore a modificarne la collocazione in favore della residenza del Per_1 padre (sita a Teramo, in via Piermarini n. 17) ed ha proposto un assetto di regolamentazione del (proprio) diritto di visita, in quanto genitore non più collocatario;
si è invece opposta alla richiesta avversaria di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 a proprio carico, dovendosi al contrario porre a totale carico del sig. il contributo al mantenimento Per_1 del figlio e dovendo rimanere a proprio carico il solo pagamento del Per_1
50% di tutte le spese straordinarie scolastiche e mediche concordate e documentate.
All'udienza del 17 febbraio 2025, il Giudice delegato alla trattazione del fascicoli ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma III c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “- REGIME DI AFFIDAMENTO: conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore disponendone il Per_1
COLLOCAMENTO esclusivo presso il padre/ricorrente, a fronte della espressa mancata opposizione della madre/resistente, originaria collocataria;
-
MANTENIMENTO: corresponsione, a carico della madre - in quanto genitore non collocatario - di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Per_1 dell'importo mensile, a soli fini conciliativi, di € 180,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Teramo;
-
DIRITTO DI VISITA: diritto di visita conformato sulla base delle indicazione di cui alla comparsa di costituzione della madre/resistente; - SPESE DI LITE: integralmente
3 compensate fra le parti.”, rinviando la causa per la verifica dell'accettazione della proposta all'udienza del 25 marzo 2025.
A tale udienza, celebrata in modalità cartolare, il Giudice delegato per la trattazione, dopo aver ordinato ex art. 210 c.p.c. a parte resistente la produzione in giudizio del Certificato Storico Lavorativo, ha rinviato la causa all'udienza del 6 maggio 2025, alla presenza delle parti, onde verificare, oltre che l'ottemperamento al predetto ordine di esibizione, l'eventuale raggiungimento di accordo amichevole sull'aspetto relativo al mantenimento economico, l'unico sul quale infatti residuava contrasto fra le parti, a fronte della accettazione, da parte del ricorrente, del “proposto regime di affidamento, ivi compreso quanto per il diritto di visita” di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del 17 febbraio 2025 (cfr. note depositate il 17 marzo 2025 in vista della udienza cartolare del 25 marzo 2025) e dell'accettazione integrale della predetta proposta dalla parte resistente (cfr. note depositate il 24 marzo 2025 2025 in vista della udienza cartolare del 25 marzo 2025).
Alla udienza così fissata del 6 maggio 2025, verificato l'ottemperamento da parte della sig.ra all'ordine ex art. 210 c.p.c. precedentemente CP_1 impartito, dopo ampia discussione anche alla presenza delle parti, è stata raggiunta intesa su ogni aspetto rilevato nel ricorso di modifica delle condizioni divorzio, avendo infatti parte resistente proposto, e controparte accettato, l'importo di € 250,00 quale assegno di mantenimento per il figlio he la madre verserà in favore del padre a far data dalla presentazione Per_1 della domanda.
Pertanto, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 maggio 2025 senza assegnare alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.38 c.p.c. in quanto oggetto di espressa rinuncia in udienza (cfr. verbale del 6 maggio 2025) e, all'esito dell'udienza, celebrata in modalità cartolare, il giudice delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non può che prendere atto della circostanza per cui, all'esito dell'udienza celebrata in data 6 maggio
2025, non sussiste più neppure l'unico motivo di discordia fra le parti inerente il mantenimento economico.
Infatti, a fronte di una iniziale opposizione frapposta dalla resistente e coltivata in comparsa di costituzione rispetto alla richiesta del sig. Per_1
4 genitore presso il quale ormai il minore risiede stabilmente, di Per_1 versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento del minore, la sig.ra successivamente, all'udienza del CP_1
6 maggio 2025, ha prestato espressa adesione, con decorrenza a far data dalla domanda (come, peraltro, da sempre sostenuto da consolidata giurisprudenza - cfr. ex mutlis Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 10359 del 17 aprile
2024, secondo cui “Questa Corte ha anche di recente affermato che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione,
a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023. In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 8816 del 12 maggio 2020)” o ancora da
Cass., civ. sez. I, ordinanza n. 32680 del 24 novembre 2023, secondo cui “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”).
Pertanto, il Collegio, rilevando che anche il P.M. con nota depositata il 20 maggio 2025 ha concluso per il “parziale accoglimento del ricorso e affidamento del minore al ricorrente e assegno a carico della resistente.”, prende atto dell'accordo raggiunto in corso di causa fra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio per come omologate nella sentenza del Tribunale di Teramo n. 488/2016 pubblicata in data 14 aprile 2016 che ha pronunciato la cessazione gli effetti civili del loro matrimonio nei termini che possono essere così sintetizzati:
a) conferma dell'affidamento condiviso del minore con Per_1 collocamento prevalente presso il padre (nella relativa residenza a
Teramo, in via Piermarini n. 17);
b) diritto di vista della madre regolamentato sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione;
c) obbligo in capo alla madre resistente di versare, in favore del padre/ricorrente (collocatario), assegno di mantenimento per la prole
5 dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 24 aprile 2025 (data della domanda), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018.
Quanto alle spese di lite, queste devono essere integralmente compensate fra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto fra le stesse in corso di causa anche in ordine a tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda divenuta, in corso di causa, sostanzialmente congiunta proposta nel procedimento contraddistinto dal R.G. n. 962/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto in corso di causa fra il ricorrente e la resistente in ordine alla Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio per come omologate nella sentenza del Tribunale di
Teramo n. 488/2016 pubblicata in data 14 aprile 2016 che ha pronunciato la cessazione gli effetti civili del loro matrimonio, e cioè: (a) conferma dell'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso il padre;
(b) diritto di vista della madre regolamentato sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione;
(c) obbligo in capo alla resistente di versare, in favore del ricorrente (genitore collocatario), assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 24 aprile 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale
e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018;
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 29 maggio
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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