Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2025, proposto da
Nacatur International S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4C6D904F6, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Marco Dell'Antonia, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Andegari n. 4A e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arcs Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Chemil S.r.l., Clini-Lab S.r.l., non costituite in giudizio;
Medline International Italy S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio fisico eletto presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini n. 33 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, in parte qua del provvedimento n. 771 del 14 novembre 2025, avente ad oggetto " 23PRE010 CUCSA FVG- Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO per un periodo di 48 mesi per gli enti del SSR della regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione verbali, dichiarazione lotti deserti e aggiudicazione ", trasmesso tramite portale CS il 17 novembre 2025, con cui l'CS ha disposto (fra l'altro) l'aggiudicazione del lotto 17 della procedura di Gara a Chemil S.r.l, Clini-Lab S.r.l., e Medline International Italy S.r.l. Unip. e l'esclusione dalla medesima procedura di Nacatur;
di ogni altro atto presupposto, conseguente, correlato (ancorché non noto alla ricorrente), inclusi i verbali di gara;
e per la dichiarazione di inefficacia dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi medio tempore stipulati e per la condanna dell'amministrazione a riesaminare l'offerta presentata da Nacatur, il tutto previa condanna dell'CS a consentire l'accesso agli atti ed alle prove effettuate dalla Commissione, previo annullamento della comunicazione della stazione appaltante del 12 agosto 2025 con la quale si differiva l'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Medline International Italy S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa DI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 9.12.2025 e depositato il 24.12.2025, la società ricorrente agisce per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, e, in ogni caso, per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, in parte qua del provvedimento compiutamente indicato in epigrafe con cui CS ha disposto, fra l’altro, l’aggiudicazione alle odierne controinteressate del Lotto 17 della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario per un periodo di 24 mesi per gli enti del SSR del Friuli Venezia Giulia.
Chiede inoltre la dichiarazione di inefficacia dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi medio tempore stipulati e la condanna dell’Amministrazione a riesaminare la propria offerta.
Propone altresì un’istanza istruttoria, volta all’ottenimento della produzione di ulteriore documentazione.
2. Affida le proprie doglianze ad un unico motivo di diritto, così formulato:
“ Violazione di legge per contrasto con l’art. 93 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36; violazione della lex specialis di Gara; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dell’istruttoria; violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per erroneità e carenza della motivazione”, deducendo che dalla pec trasmessa da CS, ricevuta il 15.7.2025 e dal riepilogo contenente i punteggi tecnici pubblicato lo stesso giorno, non avrebbe potuto evincere compiutamente le ragioni dell’esclusione della propria offerta dalla gara.
Avrebbe pertanto trasmesso due istanze dd rispettivamente 17.7.2025 e 21.7.2025 alla predetta Amministrazione, al fine di ottenere “ l’accesso e la visione dei guanti che sono stati utilizzati in campionatura e che si sono lacerati in fase di vestizione”.
VE CS disposto il differimento dell’accesso sino alla conclusione della procedura, sarebbe pervenuta alla decisione di “ impugnare – in un approccio di estrema prudenza – la comunicazione ricevuta tramite pec”, salvo poi gravare, con il presente ricorso, il provvedimento con cui “ l’CS ha disposto l’aggiudicazione (fra l’altro) del lotto 17, intesa in tale contesto quale individuazione degli operatori economici disponibili ad effettuare la fornitura con cui poi concludere un Accordo Quadro, a Chemil s.r.l., Clini-Lab s.r.l. e Medline International Italy s.r.l. Unip., cristallizzando infine in un provvedimento l’esclusione della ricorrente dal medesimo lotto, continuando però a non fornire alcuna motivazione alla base della scelta”.
3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio in resistenza, depositando ampia memoria corredata da produzione documentale, con cui ha eccepito l’irricevibilità del gravame per tardività rispetto all’esclusione dalla gara, comunicata il 15.7.2025 insieme alla motivazione della stessa, mentre il ricorso risulta notificato appena il 9.12.2025.
Ha eccepito altresì l’improcedibilità del ricorso e l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse ad agire rispetto all’aggiudicazione.
Ha comunque concluso per il rigetto del gravame e della previa istanza incidentale di sospensiva.
4. Anche la controinteressata Medline International Italy s.r.l. Unipersonale si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso, concludendo nel senso della irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità del gravame, instando comunque per il rigetto dello stesso e della previa istanza cautelare.
5. All’udienza camerale del 13.1.2026, previo rilievo da parte del Presidente ai sensi dell’art. 73 c.p.a. della presenza di un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e della sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Rileva il Collegio che, come condivisibilmente eccepito dalle parti resistenti, il ricorso è in parte irricevibile per tardività e, come anticipato in sede di udienza camerale, in parte inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
7. Come risulta dalla documentazione agli atti del presente giudizio, con nota trasmessa via pec e ricevuta il 15.7.2025, la ricorrente è stata resa edotta che la propria offerta relativa al Lotto n. 17 “ non ha superato la fase di valutazione della Busta Tecnica. Le motivazioni dell’esclusione sono riportate nei prospetti riepilogativi che verranno pubblicati nell’area pubblica bandi e avvisi appena disponibili”.
Nella medesima data del 15.7.2025 sono stati pubblicati dalla Commissione di gara i verbali, tra cui la scheda allegata al verbale n. 10 di valutazione tecnica, depositata in giudizio dalla società ricorrente sub doc. n. 3, indicato quale “ tabella punteggi – verbale della Commissione ”.
Trattasi del documento ad oggetto “ Gara ID.23PRE010 – Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica-qualitativa – Guanti ad uso sanitario ”, ove, per il Lotto n. 17 “ Guanti non chirurgici non sterili in nitrile, latex free, depolverati, per esaminazione/esplorazione ” in riferimento alla stringa relativa alla ricorrente, nelle colonne da 1 a 7 sono indicati i punteggi parziali relativi a ciascuno dei criteri selettivi ivi indicati, con un punteggio totale pari a 36,70 e con un “ Esito ammissibilità (soglia minima ammissione 42,00 su 70,00)” indicato come “ non ammessa/punteggio inferiore al minimo richiesto”.
Nell’ultima colonna è esplicitata la “ motivazione del punteggio e/o della non ammissione ” con specifico riferimento a ciascuno dei 7 criteri selettivi utilizzati dalla Commissione.
Risulta pertanto per tabulas che la ricorrente era a conoscenza sin dalla data del 15.7.2025 delle ragioni dell’esclusione della propria offerta dalla gara relativa al Lotto n. 17 di interesse della stessa, attraverso la compiuta esternazione nel Prospetto riepilogativo del punteggio numerico attribuito per ciascun criterio e della motivazione esplicita posta a base dell’assegnazione dello stesso e pertanto da tale data decorreva il termine per l’impugnazione.
8. Né pertanto alcun dato ulteriore l’Amministrazione era tenuta a comunicare oltre a quelli già contenuti nel suddetto documento, tanto più che va osservato come nel caso di specie non si configurino nemmeno i presupposti di un diritto di accesso, avendo parte ricorrente richiesto la “ visione dei guanti che sono stati utilizzati in campionatura”, sostenendone l’indispensabilità ai fini della difesa in giudizio e chiedendo a questo Tribunale di “ condannare l’CS all’ostensione dei documenti richiesti”.
Va rilevato infatti che ai sensi della legge n. 241/1990 l’accesso non può che avere ad oggetto documenti amministrativi intesi quali rappresentazione, in qualsiasi forma, del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione.
Se così è, va escluso che l’oggetto dell’accesso, come delineato dal legislatore, possa essere esteso in via interpretativa fino a ricomprendervi la campionatura fornita a corredo delle offerte poiché “ i campioni sono, infatti, esemplari dimostrativi dei prodotti offerti dal concorrente e non è possibile sostenere che si tratti di ‘documenti’ nell’accezione fatta propria dal legislatore, neppure ampliando fino ai limiti massimi la portata semantica delle definizioni adoperate dalla norma (dalla verifica del campione possono essere ricavati dati e informazioni sulle sue caratteristiche, ma questo non significa che il prodotto rappresenti esso stesso il contenuto di un atto e costituisca un ‘documento amministrativo’ sia pure in senso lato. Documento è, semmai, la rappresentazione in qualsiasi forma delle caratteristiche del campione, come nel caso del verbale della commissione di gara che ne attesti la corrispondenza o meno a quanto descritto nell’offerta, oltre che alle prescrizioni della lex specialis)” (Tar Toscana 6.12.2021 n. 1620).
9. Fatta tale precisazione, si deve evidenziare che parte ricorrente è risultata da subito consapevole dell’intervenuta adozione di un provvedimento di esclusione supportato dalla motivazione posta a base dello stesso e come tale immediatamente impugnabile, avendo dapprima comunicato ad CS nella nota dd 21.7.2025 che “ i termini per la proposizione del ricorso stanno già decorrendo ”, a cui ha fatto seguito la notifica di un primo tempestivo ricorso avverso la propria esclusione sub RG 458/2025.
Detto ricorso è stato dichiarato inammissibile da questo Tribunale con sentenza n. 453 del 13.11.2025 per omessa notifica all’Amministrazione resistente in senso sostanziale, costituita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, decisione non impugnata e pertanto divenuta definitiva.
10. Il presente ricorso, proposto per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del Lotto in questione alle controinteressate, risulta a sua volta inammissibile, in quanto l’esclusione, ormai divenuta definitiva, della ricorrente dalla relativa procedura selettiva, comporta il difetto di legittimazione a contestare gli esiti della gara.
In termini: “ Accertata la legittimità dell'esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, il medesimo è carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione: l'accoglimento del motivo di gravame rivolto a tali atti comporterebbe, infatti, la mera ripetizione della gara, laddove, però, l'interesse strumentale ad essa può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata (correttamente) esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile ” (cfr. Tar Napoli sez. II, 31.1.2025 n. 856; Tar Salerno sez. II, 3.5.2021 n. 1112).
11. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va dunque dichiarato in parte irricevibile per tardività ed in parte inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della controinteressata Medline International Italy s.r.l. Unipersonale, che liquida nell’importo complessivo di € 7.000,00 (€ 3.500,00 a favore di ciascuna parte) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
DI LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI LL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO