Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 19487 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19487 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. TROPE' COUVIN PATRIZIA C.F._1
presso la quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TROPE' COUVIN PATRIZIA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/11/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da CP_1
loro contratto in NAPOLI il 26/07/2000 (atto n. 220, P. II, S. A, sez. X, anno 2000).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il figlio avrà residenza presso la casa coniugale in Napoli alla Via Cupa Capano n. Per_1
4 e vivrà prevalentemente con il padre, non trascurando di trascorrere con la madre – anche in base agli impegni scolastici e sportivi – alcuni giorni settimanali e comunque il sabato e la domenica;
La casa coniugale sita a Napoli alla Via Cupa Capano n. 4 sarà assegnata al SI.
[...]
, che vi vivrà con il figlio , e ne sosterrà integralmente le spese per le utenze – Parte_1 Per_1
di cui ha già curato la voltura – ed ogni altro onere ad eccezione del mutuo che, come indicato al successivo punto 5), resterà a carico della SInora CP_1
Il SI. , in considerazione della collocazione del figlio presso la Parte_1 Per_1
residenza coniugale, provvederà in maniera diretta al mantenimento del figlio e terrà a Per_1
proprio carico la misura del 100% delle spese mediche e scolastiche, nonché in egual misura quelle straordinarie che saranno in ogni caso preventivamente concordate dai genitori.
A titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , verserà alla Controparte_1 stessa la somma di € 950,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di novembre sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra CP_1
le cui coordinate bancarie sono già state comunicate, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
La SI.ra continuerà a sostenere a proprio carico le rate del mutuo per l'immobile Pt_1
sito in Napoli alla Via Cupa Capano n. 4 donato per la propria quota parte al figlio . Per_1
I coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
2 Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 220, P. II, S. A, sez.
X, anno 2000).
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 17/01/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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