TRIB
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2024, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N.4275/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile – collegio B
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4275/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1
C.F._1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
) C.F._2
elettivamente domiciliati in Angri (SA) alla via Semetelle, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Umberto Sorrentino, che li rappresenta giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
PM: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 20-9-2023 e Parte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio celebrato in data 4-8-2011 in Sant'IO AB (NA), annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n.39, P.2, S.A, Vol.1 dell'anno 2011.
A fondamento della domanda hanno allegato che dalla loro unione è nata una figlia, in Castellammare di Stabia il 31.8.2012 e che, venuta meno la Persona_1
comunione morale e materiale di vita, hanno depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (R.G. 2705/2020).
L'udienza presidenziale si è tenuta in data 18-11-2020 e con decreto n. cronol.9599/2020 del 28.12.2020 gli accordi di separazione sono stati omologati.
Hanno precisato che dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale hanno vissuto sempre separatamente, tanto che ciascun coniuge ha creato un nuovo nucleo familiare con altro partner e non vi è quindi stata riconciliazione non sussistendo tra loro alcuna possibilità di ricongiunzione spirituale e/o materiale, e che pertanto ricorrono tutti gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/1970.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti hanno ribadito la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ha riservato la decisione previa acquisizione del parere del P.M.
2.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, né con l'interesse della figlia minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
A tal proposito si evidenzia che i coniugi si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Hanno inoltre concordato che ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
Le parti hanno altresì pattuito l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e di informare l'atro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
Infine le parti si sono date il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore.
Di tali pattuizioni, non facenti parte del contenuto necessario della pronuncia di divorzio, il tribunale si limita a prendere atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sant'IO AB il 4.8.2011 tra e e Parte_1 Parte_2 trascritto all'atto n. 39, parte II, serie A, Volume 1 del Registro degli atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Sant'IO AB (NA); B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134
R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile); Con ffida la figlia ancora minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore che, di volta in volta, al momento dell'assunzione della decisione si trova con la minore. Le decisioni assolutamente improcrastinabili, come quelle inerenti la salute
(intervento urgente) saranno assunte dal genitore che si trova con la figlia al momento del verificarsi dell'urgenza. Invece, le decisioni di maggiore interesse della minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
D. assegna la casa familiare, sita in Sant'IO AB (NA), via Stabia n. 629, concessa in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra dal padre della Parte_2
stessa, alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della figlia minore;
F. dispone che il padre potrà tenere e portare con sé la minore:
➢ il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 21:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, prelevando e riaccompagnando la minore presso il domicilio della madre;
➢ nel corso della settimana, durante il periodo della frequentazione scolastica della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì, dalle ore 20.30 alle ore
22.30, ed il giovedì dalle ore 16.30 alle 22.00, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre;
➢ durante il periodo estivo, a partire dalla chiusura delle scuole, la figlia minore potrà trascorrere con il padre il martedì dalle ore 20:00 alle ore 23:00, ed il giovedì dalle 14.00 alle 23.00; inoltre, durante le vacanze estive il padre, terrà con sé la figlia per 15 giorni complessivi, divisi in due turni, di 7 giorni consecutivi nel mese di luglio ed 8 giorni consecutivi nel mese di agosto. Durante detto periodo viene sospeso il diritto di visita dell'altro genitore;
➢ Ogni anno il padre dovrà comunicare alla madre, il periodo prescelto entro e non oltre il 30 Maggio, compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre. In quei giorni il genitore non affidatario potrà comunicare con la figlia telefonicamente almeno una volta al giorno;
➢ qualora la bambina fosse ammalata nel giorno riconosciuto al padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa materna, previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima;
➢ nei giorni di visita del padre, la bambina sarà prelevata presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori – nel luogo in cui si trova con la madre o con i nonni materni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
➢ egualmente, se il padre fosse impedito, la stessa potrà essere prelevata dai nonni o dagli zii paterni e materni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
➢ qualora, il padre per impedimenti lavorativi, fosse impossibilitato a prelevare la figlia, nei giorni e negli orari concordati, provvederà a comunicarlo telefonicamente alla madre, almeno 24 ore prima;
➢ durante le vacanze Natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni, un anno dalle ore 19:00 del 24 dicembre fino alle ore 22:00 del 25 dicembre, e l'anno successivo dalle ore 19:00 del 31 dicembre fino alle ore 22:00 del 1° gennaio.
➢ al compimento del 16° anno di vita, la figlia potrà liberamente scegliere di Per_1
stare con il padre, anche in giorni diversi ed ulteriori da quelli concordati, compatibilmente con gli impegni dei genitori e di quelli scolastici della minore;
➢ il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia anche quotidianamente, non oltre le ore 21.00;
corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_2
figlia minore, la somma di euro 500,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a da effettuarsi entro e non oltre il 10 di ogni Parte_2
mese; importo soggetto ad annuale rivalutazione Istat;
le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative) saranno ad esclusivo carico della madre.
H. dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore;
I. dà atto che le parti hanno regolato ulteriori aspetti del loro rapporto nei termini esposti in parte motiva;
L. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12-6-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile – collegio B
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4275/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1
C.F._1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
) C.F._2
elettivamente domiciliati in Angri (SA) alla via Semetelle, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Umberto Sorrentino, che li rappresenta giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
PM: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 20-9-2023 e Parte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio celebrato in data 4-8-2011 in Sant'IO AB (NA), annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n.39, P.2, S.A, Vol.1 dell'anno 2011.
A fondamento della domanda hanno allegato che dalla loro unione è nata una figlia, in Castellammare di Stabia il 31.8.2012 e che, venuta meno la Persona_1
comunione morale e materiale di vita, hanno depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (R.G. 2705/2020).
L'udienza presidenziale si è tenuta in data 18-11-2020 e con decreto n. cronol.9599/2020 del 28.12.2020 gli accordi di separazione sono stati omologati.
Hanno precisato che dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale hanno vissuto sempre separatamente, tanto che ciascun coniuge ha creato un nuovo nucleo familiare con altro partner e non vi è quindi stata riconciliazione non sussistendo tra loro alcuna possibilità di ricongiunzione spirituale e/o materiale, e che pertanto ricorrono tutti gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/1970.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti hanno ribadito la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ha riservato la decisione previa acquisizione del parere del P.M.
2.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, né con l'interesse della figlia minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
A tal proposito si evidenzia che i coniugi si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Hanno inoltre concordato che ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
Le parti hanno altresì pattuito l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e di informare l'atro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
Infine le parti si sono date il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore.
Di tali pattuizioni, non facenti parte del contenuto necessario della pronuncia di divorzio, il tribunale si limita a prendere atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sant'IO AB il 4.8.2011 tra e e Parte_1 Parte_2 trascritto all'atto n. 39, parte II, serie A, Volume 1 del Registro degli atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Sant'IO AB (NA); B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134
R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile); Con ffida la figlia ancora minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore che, di volta in volta, al momento dell'assunzione della decisione si trova con la minore. Le decisioni assolutamente improcrastinabili, come quelle inerenti la salute
(intervento urgente) saranno assunte dal genitore che si trova con la figlia al momento del verificarsi dell'urgenza. Invece, le decisioni di maggiore interesse della minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
D. assegna la casa familiare, sita in Sant'IO AB (NA), via Stabia n. 629, concessa in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra dal padre della Parte_2
stessa, alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della figlia minore;
F. dispone che il padre potrà tenere e portare con sé la minore:
➢ il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 21:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, prelevando e riaccompagnando la minore presso il domicilio della madre;
➢ nel corso della settimana, durante il periodo della frequentazione scolastica della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì, dalle ore 20.30 alle ore
22.30, ed il giovedì dalle ore 16.30 alle 22.00, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre;
➢ durante il periodo estivo, a partire dalla chiusura delle scuole, la figlia minore potrà trascorrere con il padre il martedì dalle ore 20:00 alle ore 23:00, ed il giovedì dalle 14.00 alle 23.00; inoltre, durante le vacanze estive il padre, terrà con sé la figlia per 15 giorni complessivi, divisi in due turni, di 7 giorni consecutivi nel mese di luglio ed 8 giorni consecutivi nel mese di agosto. Durante detto periodo viene sospeso il diritto di visita dell'altro genitore;
➢ Ogni anno il padre dovrà comunicare alla madre, il periodo prescelto entro e non oltre il 30 Maggio, compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre. In quei giorni il genitore non affidatario potrà comunicare con la figlia telefonicamente almeno una volta al giorno;
➢ qualora la bambina fosse ammalata nel giorno riconosciuto al padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa materna, previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima;
➢ nei giorni di visita del padre, la bambina sarà prelevata presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori – nel luogo in cui si trova con la madre o con i nonni materni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
➢ egualmente, se il padre fosse impedito, la stessa potrà essere prelevata dai nonni o dagli zii paterni e materni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
➢ qualora, il padre per impedimenti lavorativi, fosse impossibilitato a prelevare la figlia, nei giorni e negli orari concordati, provvederà a comunicarlo telefonicamente alla madre, almeno 24 ore prima;
➢ durante le vacanze Natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni, un anno dalle ore 19:00 del 24 dicembre fino alle ore 22:00 del 25 dicembre, e l'anno successivo dalle ore 19:00 del 31 dicembre fino alle ore 22:00 del 1° gennaio.
➢ al compimento del 16° anno di vita, la figlia potrà liberamente scegliere di Per_1
stare con il padre, anche in giorni diversi ed ulteriori da quelli concordati, compatibilmente con gli impegni dei genitori e di quelli scolastici della minore;
➢ il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia anche quotidianamente, non oltre le ore 21.00;
corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_2
figlia minore, la somma di euro 500,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a da effettuarsi entro e non oltre il 10 di ogni Parte_2
mese; importo soggetto ad annuale rivalutazione Istat;
le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative) saranno ad esclusivo carico della madre.
H. dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore;
I. dà atto che le parti hanno regolato ulteriori aspetti del loro rapporto nei termini esposti in parte motiva;
L. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12-6-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi