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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11903/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/11/2024
da
Parte_1
e da
Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. REYES LORENZO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di
1
comparizione personale dei coniugi avanti al g.i. del 11.4.2024 sostituita dal deposito di note scritte;
sent. 106/2024 del 10/06/2024, pubblicata il 12/06/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 04/07/2015) e Per_1
(il 04/02/2019), minorenni, e accertato che le condizioni corrispondono Per_2
agli interessi delle minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 02/09/2017 tra , nata a Parte_1
UDINE (UD) il 17/01/1986, e nato a [...] Parte_2
il 29/04/1988, alle seguenti condizioni:
1. dispone che le figlie minori e rimangano affidate a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con prevalente collocamento con la madre presso la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Pozzuolo del Friuli – Loc. Terenzano, Via Roma n. 66.
2. Prende atto che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora , Pt_1
rimane assegnata a quest'ultima.
3. Dispone che il padre vedrà le figlie minori quando lo desideri e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle minori, nonché le terrà con sé ogni settimana dal lunedì (uscita da scuola) al mercoledì mattina (con accompagnamento alle rispettive scuole). Dispone, inoltre, che le minori trascorreranno con il padre due settimane nel periodo di vacanze estive da comunicarsi alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
4. Prende atto che il padre si impegna nelle giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana a recarsi presso l'abitazione della signora per le ore 6.00 a.m. Pt_1
2
avendo cura di svegliare le figlie, preparare loro la prima colazione, vestirle e portarle presso le rispettive scuole per l'orario di ingresso.
5. Dispone che le minori trascorreranno le vacanze di Natale e Pasqua
prevalentemente con la madre passando con il padre le giornate nelle quali sarà
libero da impegni lavorativi.
6. Pone a carico del padre, e a favore delle figlie minori, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 400,00 (200,00 euro c.u.) –
indicizzato Istat – entro il giorno 20 (venti) di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre avente IBAN [...] CIVIBANK -
SPARKASSE filiale di Mortegliano.
7. Le spese straordinarie – come individuate nel Protocollo d'Intesa sulle Spese
Straordinarie di data 15 novembre 2015 Tribunale di Udine – che costituisce parte integrante del ricorso – sono poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% da corrispondersi mediante bonifico bancario entro 10
(dieci) giorni dall'esibizione del documento attestante il relativo esborso.
8. Dà atto che l'assegno unico e universale spetta alla signora nella misura Pt_1
del 100%.
9. Dà atto che i coniugi prestano, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Resta inteso che l'espatrio delle minori per un periodo superiore alle due settimane consecutive dovrà essere oggetto di accordo tra i coniugi.
10. Tenuto conto della attuale situazione e della rispettiva capacità economica, nulla per assegno divorzile tra le parti, dichiarandosi le stesse economicamente autosufficienti ed indipendenti.
11. Nulla sulle spese.
3
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 18, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11903/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/11/2024
da
Parte_1
e da
Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. REYES LORENZO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di
1
comparizione personale dei coniugi avanti al g.i. del 11.4.2024 sostituita dal deposito di note scritte;
sent. 106/2024 del 10/06/2024, pubblicata il 12/06/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 04/07/2015) e Per_1
(il 04/02/2019), minorenni, e accertato che le condizioni corrispondono Per_2
agli interessi delle minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 02/09/2017 tra , nata a Parte_1
UDINE (UD) il 17/01/1986, e nato a [...] Parte_2
il 29/04/1988, alle seguenti condizioni:
1. dispone che le figlie minori e rimangano affidate a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con prevalente collocamento con la madre presso la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Pozzuolo del Friuli – Loc. Terenzano, Via Roma n. 66.
2. Prende atto che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora , Pt_1
rimane assegnata a quest'ultima.
3. Dispone che il padre vedrà le figlie minori quando lo desideri e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle minori, nonché le terrà con sé ogni settimana dal lunedì (uscita da scuola) al mercoledì mattina (con accompagnamento alle rispettive scuole). Dispone, inoltre, che le minori trascorreranno con il padre due settimane nel periodo di vacanze estive da comunicarsi alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
4. Prende atto che il padre si impegna nelle giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana a recarsi presso l'abitazione della signora per le ore 6.00 a.m. Pt_1
2
avendo cura di svegliare le figlie, preparare loro la prima colazione, vestirle e portarle presso le rispettive scuole per l'orario di ingresso.
5. Dispone che le minori trascorreranno le vacanze di Natale e Pasqua
prevalentemente con la madre passando con il padre le giornate nelle quali sarà
libero da impegni lavorativi.
6. Pone a carico del padre, e a favore delle figlie minori, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 400,00 (200,00 euro c.u.) –
indicizzato Istat – entro il giorno 20 (venti) di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre avente IBAN [...] CIVIBANK -
SPARKASSE filiale di Mortegliano.
7. Le spese straordinarie – come individuate nel Protocollo d'Intesa sulle Spese
Straordinarie di data 15 novembre 2015 Tribunale di Udine – che costituisce parte integrante del ricorso – sono poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% da corrispondersi mediante bonifico bancario entro 10
(dieci) giorni dall'esibizione del documento attestante il relativo esborso.
8. Dà atto che l'assegno unico e universale spetta alla signora nella misura Pt_1
del 100%.
9. Dà atto che i coniugi prestano, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Resta inteso che l'espatrio delle minori per un periodo superiore alle due settimane consecutive dovrà essere oggetto di accordo tra i coniugi.
10. Tenuto conto della attuale situazione e della rispettiva capacità economica, nulla per assegno divorzile tra le parti, dichiarandosi le stesse economicamente autosufficienti ed indipendenti.
11. Nulla sulle spese.
3
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 18, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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