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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2279.
(Divieto di nuove operazioni).
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
(Divieto di nuove operazioni).
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
Commentari • 20
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 16 febbraio 2024 · 325.43262
L'articolo 2279 del Codice Civile, rubricato “Divieto di nuove operazioni”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2279 c.c. viene stabilito il divieto per i liquidatori di compiere nuove operazioni. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2279 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2279 del Codice Civile: "Art. 2279. […]
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Giurisprudenza • 136
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