Articolo 2279 del Codice civile
Articolo 2278Articolo 2280
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19 aprile 1942
Art. 2279.

(Divieto di nuove operazioni).

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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