(Divieto di nuove operazioni).
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
[…] in favore dei quali si verifica una vera e propria successione universale...» Consulenza legale Q202334764 (Articolo 545 Codice proc. civile - Crediti impignorabili) «Nelle società in accomandita semplice l' art. 2313 del c.c. dispone la responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni...» Quesito Q202334783 (Articolo 2279 Codice Civile - Divieto di nuove operazioni) «Sono socia accomandataria di una società in accomandita semplice in liquidazione volontaria, società che ha venduto tutte le sue proprietà, ma il...» Consulenza legale Q202334562 (Articolo 1399 Codice Civile - Ratifica) «Per quanto concerne l'aspetto successorio della vicenda, […]
Leggi di più…[…] Pertanto: Secondo quanto stabilito dall' art. 2274 c.c., possono essere compiuti soltanto gli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale; Divieto di compiere nuove operazioni, art. 2279 c.c.. […]
Leggi di più…[…] Divieti dei liquidatori Concludiamo sottolineando come i liquidatori, nello svolgimento delle loro attività, non possano intraprendere nuove operazioni, ex art. 2279 c.c. […]
Leggi di più…[…] Per le società semplici, la cui disciplina è applicabile alle società in nome collettivo in virtù del richiamo fattovi dall'art. 2293 c.c. anche per quanto riguarda la materia della liquidazione, la legge detta le regole cui devono attenersi i liquidatori nello svolgimento della liquidazione, sia con riguardo ai loro poteri (artt. 2278, 2279 c.c.), sia con riguardo all'esigenza di soddisfare preliminarmente i creditori sociali (art. 2280 c.c. e cfr. art. 2282 c.c., inizio), sia infine nella ripartizione del residuo tra i soci (artt. 2281, 2282, 2283 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Per le società semplici, la cui disciplina è applicabile alle società in nome collettivo in virtù del richiamo fattovi dall'art. 2293 c.c. anche per quanto riguarda la materia della liquidazione, la legge detta le regole cui devono attenersi i liquidatori nello svolgimento della liquidazione, sia con riguardo ai loro poteri (artt. 2278, 2279 c.c.), sia con riguardo all'esigenza di soddisfare preliminarmente i creditori sociali (art. 2280 c.c. e cfr. art. 2282 c.c., inizio), sia infine nella ripartizione del residuo tra i soci (artt. 2281, 2282, 2283 c.c.). […]
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