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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 3676/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Fabrizio Capuano, rappresentante e difensore;
e
, nata in [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Viviana Cassarà, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25/7/2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 601/2016, emessa dal
Tribunale di Palermo l'11/1/2016 a definizione del procedimento n. 8416/2013 R.G., con la quale è stato recepito l'accordo raggiunto nel corso del giudizio, condizioni già modificate con decreto n. 4227/2022 del 16/05/2022, emesso a definizione del giudizio iscritto al n.
2136/2021 R.G.
In particolare, hanno chiesto la revoca dell'obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a l'assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
Per_ del figlio , divenuto economicamente indipendente.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 601/2016, emessa dal Tribunale di Palermo l'11/1/2016 a definizione del procedimento n. 8416/2013
R.G., condizioni già modificate con decreto n. 4227/2022 del 16/05/2022, emesso a definizione del giudizio iscritto al n. 2136/2021 R.G., revoca l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di l'assegno di Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento per il figlio;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 3676/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Fabrizio Capuano, rappresentante e difensore;
e
, nata in [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Viviana Cassarà, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25/7/2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 601/2016, emessa dal
Tribunale di Palermo l'11/1/2016 a definizione del procedimento n. 8416/2013 R.G., con la quale è stato recepito l'accordo raggiunto nel corso del giudizio, condizioni già modificate con decreto n. 4227/2022 del 16/05/2022, emesso a definizione del giudizio iscritto al n.
2136/2021 R.G.
In particolare, hanno chiesto la revoca dell'obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a l'assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
Per_ del figlio , divenuto economicamente indipendente.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 601/2016, emessa dal Tribunale di Palermo l'11/1/2016 a definizione del procedimento n. 8416/2013
R.G., condizioni già modificate con decreto n. 4227/2022 del 16/05/2022, emesso a definizione del giudizio iscritto al n. 2136/2021 R.G., revoca l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di l'assegno di Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento per il figlio;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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