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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42627/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42627/2021 promossa da:
(C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORRETTA GIANLUCA e dell'avv.
VISIGALLI MATTEO ( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CADORNA, C.F._1
4 20123 MILANO presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO FELICE CP_1 C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 14 20129 MILANO presso C.F._3 il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.10.2021 ha convenuto in giudizio , chiedendone Parte_1 CP_1
l'accertamento della responsabilità professionale e la condanna al risarcimento delle somme versate all'INPS a titolo di sanzioni irrogate nei propri confronti.
L'attrice ha esposto:
- di avere ricevuto – in qualità di soggetto incorporante ex art. 2504 bis c.c. – una Controparte_2 comunicazione dall'INPS datata 26.01.2021 e diretta al “recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995” limitatamente all'anno 2015 e in relazione alla posizione previdenziale di già suo dipendente. In particolare, l'INPS informava di avere Persona_1 verificato – in relazione all'anno 2015 – l'indebita fruizione da parte di in relazione Controparte_2 alla posizione del “massimale annuo della base contributiva” previsto dalla normativa Per_1 previdenziale vigente e, per tale ragione, una volta accertato l'imponibile contributivo del lavoratore nel 2015 nella misura di € 450.633,00, determinava i maggiori contributi dovuti dal datore di lavoro in
€ 153.215,22 e applicava sanzioni per complessivi € 45.207,13;
- di avere accertato che, in fase di redazione e trasmissione dei cedolini paga del sig. il Dott. Per_1
– in qualità di consulente esterno di – aveva erroneamente applicato la soglia CP_1 Controparte_2 massimale contributiva (di cui tuttavia il medesimo dipendente non poteva fruire in quanto “vecchio iscritto”) e che, sulla base di tale erronea dichiarazione, aveva versato contributi Controparte_2
previdenziali inferiori a quelli dovuti.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna di , in proprio ed in qualità di titolare dello Studio CP_1
Birtolo & Partners, al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € 45.207,13, corrispondente alle somme dovute a titolo di sanzioni versate all'INPS.
Si è costituito in giudizio , contestando la configurabilità di una propria responsabilità e CP_1 chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate da Parte_1
In particolare, ha contestato l'esecuzione di una attività consulenziale, affermando che la natura del proprio servizio era consistita nella mera elaborazione di dati e, più nel dettaglio, nella sola elaborazione dei cedolini paghe e di avere, pertanto, applicato al dipendente il massimale contributivo previdenziale, non avendo ricevuto diverse disposizioni sull'applicazione del sistema pensionistico retributivo.
pagina 2 di 6 ***
Le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente chiarita la natura e la portata dell'incarico affidato al convenuto da parte di
[...]
(in seguito incorporata da . CP_2 Parte_1
Al riguardo, l'ampiezza del perimetro dell'incarico affidato al convenuto e il fatto che questi (iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro al n. 2495 dal 18.9.2013, nonché titolare dell'omonimo studio professionale operante in materia di consulenza del lavoro e tributaria) abbia rivestito il ruolo di consulente del lavoro di sino al 5.01.2016, emerge in primo luogo dalla Controparte_2
documentazione in atti e, in particolare, dal riepilogo delle attività svolte mensilmente dallo studio del
Dott. e inviate alla cliente (doc. 8 del convenuto), il cui contenuto ricalca le CP_1 Controparte_2 previsioni della L. 11 gennaio 1979 n. 12 (“Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”), che all'art. 2 chiarisce come la portata dell'incarico consulenziale comprenda “tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente”.
Dallo scambio di e-mail intervenuto tra le parti (doc. 14 di parte attrice) si evince, peraltro, che l'incarico affidato al Dott. era più esteso di quello sopradescritto, comprendendo profili diversi CP_1
come la condivisione di bozze contrattuali concernenti gli obblighi in materia di concorrenza del personale e la redazione di pareri in tema di controllo del personale da parte del Controparte_2
datore di lavoro.
Le contestazioni mosse dal convenuto circa la natura non consulenziale dell'incarico non sono state inoltre confermate dalle risultanze dell'espletata istruttoria, nel corso della quale tutti i testi escussi hanno confermato l'ampiezza dell'incarico affidato al professionista. In particolare, il teste
[...]
ha chiarito che il Dott. , quale “consulente per le attività e le risorse umane di Tes_1 CP_1 CP_2
, svolgeva compiti “di consulenza, suggerimento su come inquadrare le persone, affiancamento
[...] nella preparazione della contrattualistica ed elaborazione delle paghe” (cfr. verbale del 14.06.2023); la teste – la quale ha peraltro precisato di essere stata personalmente presente agli Testimone_2 incontri del 2015 in cui veniva “definito il contenuto dell'incarico professionale del Dott. ” – CP_1 ha poi affermato che secondo le intese intercorse il convenuto “avrebbe dovuto portare fino alla fine dell'anno 2015 l'elaborazione di tutti i cedolini paga dei dipendenti e collaboratori di , CP_2
pagina 3 di 6 conseguentemente il calcolo delle ritenute previdenziali ed erariali”, confermando ulteriormente che
“il Dott. calcolava le retribuzioni dei dipendenti” (cfr. verbale del 17.05.2023). CP_1
Non è dirimente il richiamo del convenuto alla precedente stipula del contratto tra e CP_3
ciò sia in quanto il contratto ha un contenuto ampio, che prevede all'art. 2.1, Parte_2
l'assunzione dell'incarico di “fornire attività di amministrazione del personale in materia di gestione dei rapporti di lavoro”, sia in quanto si tratta di accordo intercorso tra e un soggetto Parte_2
( diverso dall'odierno convenuto, con conseguente irrilevanza del disposto di cui all'art. CP_3
4.
Alla luce di quanto emerso, va dunque affermata l'ampia natura consulenziale dell'incarico in ambito lavoristico affidato da al convenuto. Controparte_2
Ciò posto, risulta pacifica la commissione di un errore nella redazione dei cedolini paga riferibili al sig. e trasmessi all'INPS, essendo stata erroneamente applicata la soglia massimale Per_1
(considerando il dipendente alla stregua di un “nuovo iscritto”) di cui tuttavia il predetto non poteva fruire, in quanto lavoratore iscritto in data precedente al 1.1.1996.
Del resto, già in data 29.03.2021, a seguito di comunicazione inviata da il convenuto ha Parte_1 riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'INPS affermando di aver “analizzato la richiesta dell' e […] riscontrato che al dipendente in oggetto è stato applicato il massimale contributivo CP_4 previdenziale”, seppur attribuendo la responsabilità a “non avendo ricevuto diverse Controparte_2 disposizioni sull'applicazione del sistema pensionistico retributivo” (doc. 11 di parte attrice).
Non consente, d'altra parte, di escludere l'imputabilità al convenuto dell'errore professionale occorso il fatto - dedotto dallo stesso - secondo cui sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire e verificare i dati da inserire nei cedolini, trattandosi di attività di competenza del consulente del lavoro.
Quest'ultimo, nell'espletamento della propria attività professionale, ha omesso di verificare la qualifica di “vecchio iscritto” o “nuovo iscritto” in relazione alla posizione previdenziale del sig.
non avendo - in altri termini - assunto le informazioni necessarie ai fini del calcolo dei Per_1
contributi dovuti dalla cliente Controparte_2
Non è dirimente la circostanza, dedotta dal convenuto, che la società avrebbe avuto la possibilità di accorgersi dell'errore e correggere la situazione riaprendo i conguagli fiscali e contributivi del periodo d'imposta 2015, non potendo pretendere un adempimento di tal genere da parte del cliente, che si pagina 4 di 6 affida al professionista proprio per evitare di dover gestire situazioni e dati per i quali è necessario avere competenze tecniche specifiche e non possedute.
È altresì incontroverso che, a causa dell'errore di inquadramento previdenziale, l'INPS - oltre ad avere avanzato richiesta di pagamento della maggiore imposta ricalcolata per l'anno 2015 (per complessivi €
153.215,22) – ha irrogato a per € 45.207,13, dovute ai sensi dell'art. 116, comma Parte_3
8, lett. a), L. 388/2000.
In conseguenza dell'errore commesso dal convenuto la società attrice ha riportato un danno pari all'intero importo dovuto a titolo di sanzioni.
In definitiva, dunque, il convenuto, nel compilare i cedolini paga riferibili al sig. e trasmessi Per_1 all'INPS, è incorso in una violazione degli obblighi di diligenza professionale causando un danno contrattuale all'odierna attrice.
L'art. 1176, comma 2 c.c. esige infatti da parte di chi esercita una attività professionale che sia rispettata la diligenza professionale nell'adempimento delle proprie obbligazioni, la quale “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze del caso concreto con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi” (Cass. sez. VI, 24/06/2020 n.
12407).
Pertanto, alla luce della provata inadempienza, il convenuto è tenuto a risarcire per il Parte_1 danno derivante dal versamento dell'importo dovuto all'INPS a titolo di sanzioni, pari a € 45.207,13, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
Le decisioni in tema di spese processuali si fondano sul principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 45.207,13, CP_1 Parte_1
oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 5 di 6 2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in € 545,00 per spese, € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42627/2021 promossa da:
(C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORRETTA GIANLUCA e dell'avv.
VISIGALLI MATTEO ( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CADORNA, C.F._1
4 20123 MILANO presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO FELICE CP_1 C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 14 20129 MILANO presso C.F._3 il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.10.2021 ha convenuto in giudizio , chiedendone Parte_1 CP_1
l'accertamento della responsabilità professionale e la condanna al risarcimento delle somme versate all'INPS a titolo di sanzioni irrogate nei propri confronti.
L'attrice ha esposto:
- di avere ricevuto – in qualità di soggetto incorporante ex art. 2504 bis c.c. – una Controparte_2 comunicazione dall'INPS datata 26.01.2021 e diretta al “recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995” limitatamente all'anno 2015 e in relazione alla posizione previdenziale di già suo dipendente. In particolare, l'INPS informava di avere Persona_1 verificato – in relazione all'anno 2015 – l'indebita fruizione da parte di in relazione Controparte_2 alla posizione del “massimale annuo della base contributiva” previsto dalla normativa Per_1 previdenziale vigente e, per tale ragione, una volta accertato l'imponibile contributivo del lavoratore nel 2015 nella misura di € 450.633,00, determinava i maggiori contributi dovuti dal datore di lavoro in
€ 153.215,22 e applicava sanzioni per complessivi € 45.207,13;
- di avere accertato che, in fase di redazione e trasmissione dei cedolini paga del sig. il Dott. Per_1
– in qualità di consulente esterno di – aveva erroneamente applicato la soglia CP_1 Controparte_2 massimale contributiva (di cui tuttavia il medesimo dipendente non poteva fruire in quanto “vecchio iscritto”) e che, sulla base di tale erronea dichiarazione, aveva versato contributi Controparte_2
previdenziali inferiori a quelli dovuti.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna di , in proprio ed in qualità di titolare dello Studio CP_1
Birtolo & Partners, al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € 45.207,13, corrispondente alle somme dovute a titolo di sanzioni versate all'INPS.
Si è costituito in giudizio , contestando la configurabilità di una propria responsabilità e CP_1 chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate da Parte_1
In particolare, ha contestato l'esecuzione di una attività consulenziale, affermando che la natura del proprio servizio era consistita nella mera elaborazione di dati e, più nel dettaglio, nella sola elaborazione dei cedolini paghe e di avere, pertanto, applicato al dipendente il massimale contributivo previdenziale, non avendo ricevuto diverse disposizioni sull'applicazione del sistema pensionistico retributivo.
pagina 2 di 6 ***
Le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente chiarita la natura e la portata dell'incarico affidato al convenuto da parte di
[...]
(in seguito incorporata da . CP_2 Parte_1
Al riguardo, l'ampiezza del perimetro dell'incarico affidato al convenuto e il fatto che questi (iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro al n. 2495 dal 18.9.2013, nonché titolare dell'omonimo studio professionale operante in materia di consulenza del lavoro e tributaria) abbia rivestito il ruolo di consulente del lavoro di sino al 5.01.2016, emerge in primo luogo dalla Controparte_2
documentazione in atti e, in particolare, dal riepilogo delle attività svolte mensilmente dallo studio del
Dott. e inviate alla cliente (doc. 8 del convenuto), il cui contenuto ricalca le CP_1 Controparte_2 previsioni della L. 11 gennaio 1979 n. 12 (“Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”), che all'art. 2 chiarisce come la portata dell'incarico consulenziale comprenda “tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente”.
Dallo scambio di e-mail intervenuto tra le parti (doc. 14 di parte attrice) si evince, peraltro, che l'incarico affidato al Dott. era più esteso di quello sopradescritto, comprendendo profili diversi CP_1
come la condivisione di bozze contrattuali concernenti gli obblighi in materia di concorrenza del personale e la redazione di pareri in tema di controllo del personale da parte del Controparte_2
datore di lavoro.
Le contestazioni mosse dal convenuto circa la natura non consulenziale dell'incarico non sono state inoltre confermate dalle risultanze dell'espletata istruttoria, nel corso della quale tutti i testi escussi hanno confermato l'ampiezza dell'incarico affidato al professionista. In particolare, il teste
[...]
ha chiarito che il Dott. , quale “consulente per le attività e le risorse umane di Tes_1 CP_1 CP_2
, svolgeva compiti “di consulenza, suggerimento su come inquadrare le persone, affiancamento
[...] nella preparazione della contrattualistica ed elaborazione delle paghe” (cfr. verbale del 14.06.2023); la teste – la quale ha peraltro precisato di essere stata personalmente presente agli Testimone_2 incontri del 2015 in cui veniva “definito il contenuto dell'incarico professionale del Dott. ” – CP_1 ha poi affermato che secondo le intese intercorse il convenuto “avrebbe dovuto portare fino alla fine dell'anno 2015 l'elaborazione di tutti i cedolini paga dei dipendenti e collaboratori di , CP_2
pagina 3 di 6 conseguentemente il calcolo delle ritenute previdenziali ed erariali”, confermando ulteriormente che
“il Dott. calcolava le retribuzioni dei dipendenti” (cfr. verbale del 17.05.2023). CP_1
Non è dirimente il richiamo del convenuto alla precedente stipula del contratto tra e CP_3
ciò sia in quanto il contratto ha un contenuto ampio, che prevede all'art. 2.1, Parte_2
l'assunzione dell'incarico di “fornire attività di amministrazione del personale in materia di gestione dei rapporti di lavoro”, sia in quanto si tratta di accordo intercorso tra e un soggetto Parte_2
( diverso dall'odierno convenuto, con conseguente irrilevanza del disposto di cui all'art. CP_3
4.
Alla luce di quanto emerso, va dunque affermata l'ampia natura consulenziale dell'incarico in ambito lavoristico affidato da al convenuto. Controparte_2
Ciò posto, risulta pacifica la commissione di un errore nella redazione dei cedolini paga riferibili al sig. e trasmessi all'INPS, essendo stata erroneamente applicata la soglia massimale Per_1
(considerando il dipendente alla stregua di un “nuovo iscritto”) di cui tuttavia il predetto non poteva fruire, in quanto lavoratore iscritto in data precedente al 1.1.1996.
Del resto, già in data 29.03.2021, a seguito di comunicazione inviata da il convenuto ha Parte_1 riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'INPS affermando di aver “analizzato la richiesta dell' e […] riscontrato che al dipendente in oggetto è stato applicato il massimale contributivo CP_4 previdenziale”, seppur attribuendo la responsabilità a “non avendo ricevuto diverse Controparte_2 disposizioni sull'applicazione del sistema pensionistico retributivo” (doc. 11 di parte attrice).
Non consente, d'altra parte, di escludere l'imputabilità al convenuto dell'errore professionale occorso il fatto - dedotto dallo stesso - secondo cui sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire e verificare i dati da inserire nei cedolini, trattandosi di attività di competenza del consulente del lavoro.
Quest'ultimo, nell'espletamento della propria attività professionale, ha omesso di verificare la qualifica di “vecchio iscritto” o “nuovo iscritto” in relazione alla posizione previdenziale del sig.
non avendo - in altri termini - assunto le informazioni necessarie ai fini del calcolo dei Per_1
contributi dovuti dalla cliente Controparte_2
Non è dirimente la circostanza, dedotta dal convenuto, che la società avrebbe avuto la possibilità di accorgersi dell'errore e correggere la situazione riaprendo i conguagli fiscali e contributivi del periodo d'imposta 2015, non potendo pretendere un adempimento di tal genere da parte del cliente, che si pagina 4 di 6 affida al professionista proprio per evitare di dover gestire situazioni e dati per i quali è necessario avere competenze tecniche specifiche e non possedute.
È altresì incontroverso che, a causa dell'errore di inquadramento previdenziale, l'INPS - oltre ad avere avanzato richiesta di pagamento della maggiore imposta ricalcolata per l'anno 2015 (per complessivi €
153.215,22) – ha irrogato a per € 45.207,13, dovute ai sensi dell'art. 116, comma Parte_3
8, lett. a), L. 388/2000.
In conseguenza dell'errore commesso dal convenuto la società attrice ha riportato un danno pari all'intero importo dovuto a titolo di sanzioni.
In definitiva, dunque, il convenuto, nel compilare i cedolini paga riferibili al sig. e trasmessi Per_1 all'INPS, è incorso in una violazione degli obblighi di diligenza professionale causando un danno contrattuale all'odierna attrice.
L'art. 1176, comma 2 c.c. esige infatti da parte di chi esercita una attività professionale che sia rispettata la diligenza professionale nell'adempimento delle proprie obbligazioni, la quale “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze del caso concreto con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi” (Cass. sez. VI, 24/06/2020 n.
12407).
Pertanto, alla luce della provata inadempienza, il convenuto è tenuto a risarcire per il Parte_1 danno derivante dal versamento dell'importo dovuto all'INPS a titolo di sanzioni, pari a € 45.207,13, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
Le decisioni in tema di spese processuali si fondano sul principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 45.207,13, CP_1 Parte_1
oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 5 di 6 2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in € 545,00 per spese, € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6