Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2278.
(Poteri dei liquidatori).
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.
(Poteri dei liquidatori).
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.
Commentari • 25
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 8 febbraio 2024 · 313.33475
L'articolo 2278 del Codice Civile, rubricato “Poteri dei liquidatori”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2278 c.c. viene stabilito che i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi, se i soci non hanno stabilito diversamente. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2278 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2278 del Codice Civile: "Art. 2278. […]
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Giurisprudenza • 114
- 1. Trib. Ivrea, sentenza 12/07/2023, n. 655Provvedimento: […] rappresentanza della società a tutti gli effetti, verso terzi ed in giudizio” (doc. 3 fasc. attoreo), clausola che riproduce peraltro la disciplina generale di cui 5 all'art. 2278 c.c., sia, soprattutto, nella relazione sull'esito della liquidazione, redatta dal liquidatore stesso, da cui emergerebbe l'apporto di euro 84 mila (doc. 4 fasc. attoreo, benchè nel libello introduttivo, e nelle memorie 183 c.p.c.,Leggi di più...
- art. 2724 c.c.·
- restituzione somme di denaro·
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- art. 2278 c.c.·
- liquidazione società·
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- competenza tribunale delle imprese·
- responsabilità illimitata soci accomandatari·
- soccombenza reciproca·
- art. 2280 c.c.·
- sospensione necessaria del processo