Articolo 2278 del Codice civile
Articolo 2250Articolo 2279
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19 aprile 1942
Art. 2278.

(Poteri dei liquidatori).

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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