Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1999, n. 1831
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Sentenza 4 marzo 1999

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Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma cod. proc. civ. con la quale si deduce la nullità del precetto e si contesta la richiesta di interessi e l'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta, successivamente al pignoramento eseguito sulla base di un nuovo precetto, innanzi al pretore a norma dell'art. 615, secondo comma cod. proc. civ., per eccepire la litispendenza e l'insussistenza del debito d'interessi. Dette opposizioni infatti presentano una differenza di "petitum" e di "causa petendi". Il possibile conflitto di giudicati in ordine all'accertamento sulla spettanza e sulla decorrenza degli interessi trova rimedio attraverso l'istituto della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1999, n. 1831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1831
    Data del deposito : 4 marzo 1999

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