Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma cod. proc. civ. con la quale si deduce la nullità del precetto e si contesta la richiesta di interessi e l'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta, successivamente al pignoramento eseguito sulla base di un nuovo precetto, innanzi al pretore a norma dell'art. 615, secondo comma cod. proc. civ., per eccepire la litispendenza e l'insussistenza del debito d'interessi. Dette opposizioni infatti presentano una differenza di "petitum" e di "causa petendi". Il possibile conflitto di giudicati in ordine all'accertamento sulla spettanza e sulla decorrenza degli interessi trova rimedio attraverso l'istituto della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1999, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RU TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DE STEFANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE, in persona del Sindaco sig. RG RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.UMBERTO 35, difeso dall'avvocato CARLO LOMBARDI, giusta delega in atti;
- resistente - avverso l'ordinanza del Pretore di ROMA, emesse il 30/12/96 depositata il 07/01/97; RG.2769/95. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/11/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE VINCENZO che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 ottobre 1995 BR TT proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dal Comune di Monte Porzio Catone, che aveva proceduto il 30 giugno 1995 al pignoramento di beni mobili dell'esecutato, in forza di sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Roma in data 5 ottobre 1994, con la quale il predetto era stato condannato al pagamento di lire 5.000.000 per danni morali, oltre alle spese di costituzione e difesa, liquidate in lire 1.940.000.
In particolare l'opponente deduceva di avere già proposto davanti al Tribunale di Roma opposizione ad un altro precetto dell'identico importo di lire 7.914.650 notificatogli il 6 marzo 1995, eccependo il difetto di capacità processuale del sindaco, sprovvisto di autorizzazione alla lite, nonché l'erroneo conteggio degli interessi legali. Pertanto contestava il diritto di procedere esecutivamente in pendenza dell'opposizione al precetto, con conseguente litispendenza del giudizio ai sensi dell'art. 39 c.p.c., nonché la spettanza degli interessi richiesti.
L'opposto Comune deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, perché oggetto dell'opposizione davanti al Tribunale era un precedente precetto del 6 marzo 1995 e non quello successivo e diverso del 31 marzo 1995 posto a base del pignoramento, con conseguente esclusione della litispendenza e correttezza degli interessi richiesti.
Con ordinanza depositata il 7 gennaio 1997 l'adì to pretore ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione fino alla definizione del giudizio di opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Propone istanza di regolamento di competenza il BR. Resiste con memoria il Comune. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria aggiunta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del ricorrente non sussiste alcuna pregiudizialità, la quale presuppone una diversità di questioni, dal momento che entrambi i giudici sono stati investiti dell'identica questione della spettanza e decorrenza degli interessi, e pertanto qualsiasi pronuncia del tribunale sugli interessi, una volta passata in giudicato, non sarà vincolante per il pretore, che potrà pronunciarsi secondo diritto anche in contrasto con essa. Due errori inficiano il ragionamento del pretore: il primo consiste nel ritenere che la litispendenza sussista solo se due distinte opposizioni siano proposte una contro il precetto e l'altra contro l'esecuzione forzata intrapresa in forza di quello stesso precetto, nel ritenere cioè decisiva non l'identità dei soggetti e delle cause di opposizione pendenti, ma il fatto, in sè irrilevante, delle modalità e dei tempi con cui il debitore ha fatto valere i suoi motivi di opposizione all'esecuzione. Il secondo dipende dall'avere il pretore percepito che la futura decisione del tribunale è "in potenziale contrasto" con quella a lui chiesta e ciò nonostante escluso la litispendenza, diretta proprio a prevenire il contrasto di giudicati. Conclude il ricorrente che spetta perciò alla Cassazione riconoscere e dichiarare la litispendenza non rilevata dal pretore e ordinare la cancellazione dal ruolo della causa pendente davanti al Pretore.
Il ricorso è infondato.
Il Pretore, dopo aver ricordato le oscillazioni della giurisprudenza di legittimità sulla sussistenza o meno della litispendenza "ove siano pendenti un'opposizione a precetto ed un'opposizione all'esecuzione aventi a base gli stessi atti", osserva che "la decisione del giudice preventivamente adì to (...) esplicherebbe i suoi effetti diretti solo nei confronti del primo atto, unico sottoposto al suo esame, stabilendo solo un'interpretazione in diritto in potenziale contrasto con quella richiesta a questo giudice". Sussiste pertanto "solo un rapporto di pregiudizialità tra la questione oggetto dell'opposizione a precetto pendente (spettanza o meno degli interessi dalla data del fatto ovvero dalla data della sentenza (...)) e la questione della decorrenza degli interessi da calcolarsi in sede di giudizio di esecuzione (...)"; sicché "la decorrenza degli interessi può essere provvisoriamente stabilita nella misura non contestata (...) a prescindere dall'interpretazione del titolo, salvo conguaglio all'esito del giudizio di opposizione a precetto (...) in ordine alla spettanza o meno della parte di interessi oggetto di contestazione (...)".
Di qui l'impossibilità di definire il giudizio, "sussistendo una questione pregiudiziale".
È bene ricordare che al BR furono notificati due precetti: il primo il 6 marzo 1995, con richiesta di interessi dal fatto dannoso, seguì to da un'opposizione davanti al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 615 1 comma c.p.c., con la quale il precetto fu impugnato di nullità perché intimato dal sindaco senza l'autorizzazione della giunta municipale, e altresì per l'illegittima richiesta di interessi dalla data del fatto invece che dalla sentenza;
il secondo il 31 marzo 1995, con la sola variazione che gli interessi furono chiesti non già dal fatto ma "ai sensi di legge". Questo secondo precetto non fu impugnato, ma, dopo il pignoramento, fu spiegata una nuova opposizione all'esecuzione, davanti al pretore, ai sensi dell'art. 615 2 comma c.p.c., con la quale si eccepì la litispendenza e, nel merito, nel silenzio della sentenza l'inesistenza del debito per interessi. Orbene, il Collegio è dell'avviso che non si rinvenga litispendenza tra le due opposizioni, conformemente ai precedenti di legittimità che si sono espressi, in casi analoghi, nello stesso senso (Cass. 17 novembre 1976 n. 4293; 20 marzo 1969 n. 887), tanto più che, nel caso presente, le due opposizioni non sono state proposte consecutivamente avverso un precetto e il pignoramento che l'ha seguito, ma bensì la prima è stata promossa avverso un precetto e la seconda contro un atto di pignoramento eseguito in forza di un diverso precetto non impugnato;
e considerato altresì che nella prima opposizione, davanti al Tribunale, si discute anche della nullità "in toto" del precetto per un asserito difetto di legittimazione processuale del sindaco ad intimarlo, ragion per cui appare evidente la diversità del "petitum" e della "causa petendi". Nemmeno si configura un rapporto di continenza, posto che l'eventuale venir meno, "in toto", del primo precetto non caducherebbe "in toto" il secondo ne' il pignoramento, essendo nella seconda opposizione in discussione una semplice riduzione del credito azionato (che si vorrebbe decurtato, in tutto o in parte, degli interessi) e quindi solo la parziale nullità del pignoramento e del precetto che lo ha preceduto.
In questa situazione, come bene nota il P.G., l'esigenza processuale di evitare un conflitto di giudicati, a prescindere dalla motivazione addotta dal pretore, non poteva che trovare attuazione col mezzo predisposto dall'art. 295 c.p.c., unico rimedio processuale affinché l'accertamento sulla spettanza e decorrenza degli interessi avvenga una volta sola con effetto vincolante anche nel secondo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso a Roma, addì 11 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 4/3/1999.