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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 395/2021 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395/2021 R.G., vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1 Calabria alla Via D. Marvasi n. 12/B rappresentato e difeso dall'avv. Silvia C. Zindato e dall'avv. Giovanni Li Greci
APPELLANTE
E
P.I. ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Controparte_1 P.IVA_1 Cimino n. 61 presso e nello studio dell'avv. Angela Curatola, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLATO
Esposizione del fatto e motivazione
Con ricorso depositato in data 15.07.2021, adiva la Corte d'Appello al fine di Parte_1 far accertare e dichiarare che l'incidente avvenuto in data 29.07.2008 era da addebitare ad esclusiva responsabilità di , e conseguentemente condannarlo in solido con la società Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni patiti. Controparte_1
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data
10 ottobre 2024. A quella data, l'appellante non depositava note di trattazione scritta e parte appellata non si costituiva. Neppure alla successiva udienza del 12 dicembre 2024, parte appellante depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace. Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n. 12610/2020; Cass.
n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass. n. 20869/2017;
Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n. 1205/2020; Trib.
Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di osì provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
La Consigliera Relatrice La Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395/2021 R.G., vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1 Calabria alla Via D. Marvasi n. 12/B rappresentato e difeso dall'avv. Silvia C. Zindato e dall'avv. Giovanni Li Greci
APPELLANTE
E
P.I. ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Controparte_1 P.IVA_1 Cimino n. 61 presso e nello studio dell'avv. Angela Curatola, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLATO
Esposizione del fatto e motivazione
Con ricorso depositato in data 15.07.2021, adiva la Corte d'Appello al fine di Parte_1 far accertare e dichiarare che l'incidente avvenuto in data 29.07.2008 era da addebitare ad esclusiva responsabilità di , e conseguentemente condannarlo in solido con la società Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni patiti. Controparte_1
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data
10 ottobre 2024. A quella data, l'appellante non depositava note di trattazione scritta e parte appellata non si costituiva. Neppure alla successiva udienza del 12 dicembre 2024, parte appellante depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace. Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n. 12610/2020; Cass.
n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass. n. 20869/2017;
Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n. 1205/2020; Trib.
Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di osì provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
La Consigliera Relatrice La Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO