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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5157 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliata presso l'Avv. ZARCONE ROSALIA che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO nato a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliato presso l'Avv. D'AGOSTINO ADRIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 12.16/09/2022, della sentenza non de- finitiva n. 3606/2022, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle stesse.
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ri- corrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal pro- cesso, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito, deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di IO che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale viola-
2 zione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniuga- le, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale da parte del marito, il quale, poco incline al lavoro e facente uso di sostanze stupefacenti, si sarebbe disinteressato della famiglia ed avrebbe assunto nel tempo un comportamento intimidatorio e aggressivo nei confronti della mo- glie.
Orbene, in proposito, si rappresenta che le emergenze processuali sono in- certe, dato che dalle relazioni degli enti incaricati nel corso del procedimento emerge che non fa più uso di sostanze stupefacenti, essendo Parte_2 pure risultato negativo all'uso di sostanza psicotrope e alcol (vedasi relazione del 04.01.2024) e che il medesimo è stato raggiunto (vedasi allegato Tes_1 prodotto dal resistente in data 12.03.2024) da un provvedimento di archivia- zione dei 20.03/18.10/2023 relativamente al reato di violazione degli obbli- ghi di assistenza – sicchè, in mancanza di significative risultanze probatorie che rappresentino elementi dotati di adeguata consistenza, non è possibile valutare se le violazioni del marito abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare e che, in definitiva, tali condotte siano state le sole a de- terminare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito propo- sta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole – pre- messo che dall'unione coniugale sono nati tre figli (Palermo Per_1
22.04.2010), Palermo 05.03.2018) ed (Palermo 05.03.2018) - Per_2 Per_3
3 deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n.
154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
3.1. Nel caso di specie, con riguardo al regime di affidamento da adottare nei riguardi dei figli minori della coppia, si evidenzia che nel corso del proce- dimento è stato, tra l'altro, disposto l'ascolto della IG , la quale ha Per_1 rappresentato di non avere rapporti col padre che non vuole più vedere a causa delle condotte da questo tenute. Si riporta uno stralcio dell'audizione di detta minore, avvenuta all'udienza del 27.03.2023 [“….mi chiamo Tes_2
sono nata a [...] il [...]. Vivo a Palermo in Via Villa Grazia
[...]
n. 303 B. Vivo con mia madre, mio fratello e mia sorella. Ci siamo trasferiti in questa casa da novembre 2022 in affitto. Mi trovo meglio in questa casa per- ché stiamo tranquilli perché non c'è lui ossia mio padre che mi dà fasti- dio……Da gennaio/marzo 2022 non mi vedo più con mio padre perché non vo- glio parlargli più. Mio padre mi scriveva cose brutte su mio fratello e mia ma- dre. In più una volta quando dovevamo stare con lui ci ha fatto andare al fo- rum e ci ha fatto rimanere sole mentre lui si è allontanato per fumarsi una si- garetta con mio fratello e poi mentre mi diceva questo mi toccava nelle parti basse. Poi ci ha fatto entrare in macchina e mi raccontava che c'era una ra- gazza che non ha fatto il gioco del dottore come mia madre e mentre diceva questa cosa mi toccava le parti intime. Poi si è fermato con la macchina in po- sto buio per parlare con suo amico lasciandoci da soli per cinque minuti….].
Al riguardo, deve, peraltro, darsi atto che per i suddetti fatti riferiti dalla minore è stata sporta dalla , in 26.03.2022, denuncia/querela alle Pt_1 competenti autorità (vedasi, sul punto, allegato n. 2 alla memoria ex art. 4 183, comma 6, n.1 c.p.c. del 07.11.2022 della ricorrente).
A ciò si aggiunga che gli enti incaricati e, segnatamente, gli operatori del servizio Spazio Neutro competente hanno, da ultimo, evidenziato che il resi- stente non si reca più agli incontri con i figli presso detto servizio (l'ultimo incontro risale al 10.06.2024) e che i medesimi operatori non ricevono più notizie di dal mese di giugno 2024 (cfr. relazione Spazio Neutro Parte_2 del 05.11.2024 in atti). Inoltre, come riferito dalla ricorrente agli operatori dello Spazio Neutro (cfr. relazione di detto servizio del 14.06.2024) e come pure riferito dal resistente stesso agli operatori del Consultorio familiare (cfr. relazione Consultorio cit. dell'08.03.2023), l' dal 2023 non versa più il Pt_2 mantenimento per i figli.
3.2. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ovvero delle suesposte con- dotte del resistente e del disinteresse morale e materiale mostrato da quest'ultimo verso i figli, deve essere disposto l'affido esclusivo dei tre figli minori alla madre, la quale, allo stato, è l'unico genitore in grado di sufficien- temente tutelarli.
3.3. Quanto al regime di incontri con il padre, nulla, invece, deve disporsi al riguardo, e ciò alla luce dell'intenzione della minore , manifestata Per_1 all'udienza del 27.03.2023 deputata al suo ascolto, di non volere andare allo
Spazio Neutro per incontrare il padre, nonché in considerazione del fatto che il resistente, ut supra accennato, dal mese di giugno 2024, non si presenta ai detti incontri.
Gli incontri tra l' ed i tre figli minorenni potranno essere ripresi, su Pt_2 impulso di parte, sempre in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli operatori del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, ove le parti ma- nifestino tale intenzione.
4. Appare, invece, opportuno che il Ser.D. di Palermo - anche sulla scorta delle conclusioni di cui alla relazione del 06.03.2024 del Centro di salute mentale incaricato nel corso del procedimento, laddove, per l'appunto, si consiglia la prosecuzione del percorso del resistente al Serd.D. - prosegua nell'attività di monitoraggio circa le condizioni di salute di , con Parte_2 onere di relazionare al Giudice Tutelare di questo Tribunale con cadenza se-
5 mestrale.
5. Deve, inoltre, revocarsi l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della famiglia del resistente) disposta dall'ordinanza presidenziale del
17.03.2022 in favore di , atteso che, in base alle emergenze Parte_1 processuali, costituisce fatto pacifico nel processo che la medesima ed i figli, nelle more del presente giudizio, hanno lasciato l'abitazione coniugale e vivo- no altrove.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., in- fatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita.
Nel caso in disamina, alla luce del suddetto trasferimento della ricorrente e dei figli presso altro immobile rispetto a quello nel quale il nucleo familiare viveva all'epoca della separazione, devono ritenersi mancare le esigenze di conservazione dell'habitat domestico, essendo stati i figli della coppia già ir- rimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della fami- glia (cfr. IO civile, sez. I, 9 settembre 2002, n. 13065), ragion per cui, come detto, l'assegnazione della casa coniugale disposta dalla predetta ordinanza presidenziale va revocata.
6. Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevar- si che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di concorso al manteni- mento dei tre figli minori della coppia.
6.1. Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di man- tenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un te- nore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
6 La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. IO civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso IO civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
6.2. Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra co- niugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare ap- plicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed
7 educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cu- ra e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. IO civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
7. Nel caso di specie, per quanto concerne la valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali delle parti, si rileva che la ricorrente risulta essere impiegata, mentre, quanto al resistente, nessuna certezza sia ha in ordine all'attuale situazione reddituale di quest'ultimo, atteso che dall'estratto conto contributivo depositato, in data 29.05.2023, dalla Pt_1
(che a ciò è stata autorizzata a seguito di ordine di esibizione del giudice istruttore dell'08.02.2023) emerge che , a far data dal Parte_2
28.02.2023, è posto in Cassa integrazione.
Pertanto, sulla scorta di quanto precede, va rigettata la domanda di
[...]
di un assegno per il suo personale mantenimento, mentre, va con- Pt_1
8 fermato l'obbligo del resistente di contribuire, in via indiretta, al manteni- mento dei tre figli minori nella misura già prevista dall'ordinanza presiden- ziale del 17.03.2022, prevedendosi, dunque, che vada determinata in com- plessivi € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) la cifra del contributo al mantenimento dei tre figli minori della coppia, dovuto da in Parte_2 favore della ricorrente, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
8. In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese proces- suali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3606/2022 dei 12.16/09/2022 del Tribunale di Palermo, con cui è stata pronunciata la separazione perso- nale dei coniugi e Parte_1 CP_1 rigetta la domanda di addebito della separazione proposta nei confronti di
CP_1 dispone l'affidamento esclusivo alla madre, , dei tre figli Parte_1 minori della coppia (nata a [...] [...]), (nato a [...]- Per_1 Per_2 lermo 05.03.2018) ed (nata a [...] [...]); Per_3 nulla dispone in ordine all'attuale regime di visita dei figli minorenni della coppia da parte del padre, , prevedendosi che gli incontri tra il Parte_2 resistente ed i tre figli minorenni potranno essere ripresi, su impulso di par- te, in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli operatori del Servizio
Spazio Neutro del Comune di Palermo, ove le parti manifestino tale intenzio-
9 ne;
dispone che il di Palermo prosegua nell'attività di monitoraggio cir- Tes_1 ca le condizioni di salute di , con onere di relazionare al Giudice Parte_2
Tutelare di questo Tribunale con cadenza semestrale (la cancelleria di questo
Tribunale è autorizza, sin d'ora e senza ulteriori provvedimenti, a trasmettere al Giudice Tutelare le relazioni che dovessero essere trasmesse da parte del in esecuzione del detto incarico); Tes_1 revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta dall'ordinanza presi- denziale del 17.03.2022 in favore di;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
la complessiva somma di euro 450,00 mensili (€ 150,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su ba- se annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; rigetta la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento in pro- prio favore;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 10/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5157 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliata presso l'Avv. ZARCONE ROSALIA che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO nato a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliato presso l'Avv. D'AGOSTINO ADRIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 12.16/09/2022, della sentenza non de- finitiva n. 3606/2022, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle stesse.
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ri- corrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal pro- cesso, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito, deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di IO che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale viola-
2 zione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniuga- le, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale da parte del marito, il quale, poco incline al lavoro e facente uso di sostanze stupefacenti, si sarebbe disinteressato della famiglia ed avrebbe assunto nel tempo un comportamento intimidatorio e aggressivo nei confronti della mo- glie.
Orbene, in proposito, si rappresenta che le emergenze processuali sono in- certe, dato che dalle relazioni degli enti incaricati nel corso del procedimento emerge che non fa più uso di sostanze stupefacenti, essendo Parte_2 pure risultato negativo all'uso di sostanza psicotrope e alcol (vedasi relazione del 04.01.2024) e che il medesimo è stato raggiunto (vedasi allegato Tes_1 prodotto dal resistente in data 12.03.2024) da un provvedimento di archivia- zione dei 20.03/18.10/2023 relativamente al reato di violazione degli obbli- ghi di assistenza – sicchè, in mancanza di significative risultanze probatorie che rappresentino elementi dotati di adeguata consistenza, non è possibile valutare se le violazioni del marito abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare e che, in definitiva, tali condotte siano state le sole a de- terminare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito propo- sta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole – pre- messo che dall'unione coniugale sono nati tre figli (Palermo Per_1
22.04.2010), Palermo 05.03.2018) ed (Palermo 05.03.2018) - Per_2 Per_3
3 deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n.
154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
3.1. Nel caso di specie, con riguardo al regime di affidamento da adottare nei riguardi dei figli minori della coppia, si evidenzia che nel corso del proce- dimento è stato, tra l'altro, disposto l'ascolto della IG , la quale ha Per_1 rappresentato di non avere rapporti col padre che non vuole più vedere a causa delle condotte da questo tenute. Si riporta uno stralcio dell'audizione di detta minore, avvenuta all'udienza del 27.03.2023 [“….mi chiamo Tes_2
sono nata a [...] il [...]. Vivo a Palermo in Via Villa Grazia
[...]
n. 303 B. Vivo con mia madre, mio fratello e mia sorella. Ci siamo trasferiti in questa casa da novembre 2022 in affitto. Mi trovo meglio in questa casa per- ché stiamo tranquilli perché non c'è lui ossia mio padre che mi dà fasti- dio……Da gennaio/marzo 2022 non mi vedo più con mio padre perché non vo- glio parlargli più. Mio padre mi scriveva cose brutte su mio fratello e mia ma- dre. In più una volta quando dovevamo stare con lui ci ha fatto andare al fo- rum e ci ha fatto rimanere sole mentre lui si è allontanato per fumarsi una si- garetta con mio fratello e poi mentre mi diceva questo mi toccava nelle parti basse. Poi ci ha fatto entrare in macchina e mi raccontava che c'era una ra- gazza che non ha fatto il gioco del dottore come mia madre e mentre diceva questa cosa mi toccava le parti intime. Poi si è fermato con la macchina in po- sto buio per parlare con suo amico lasciandoci da soli per cinque minuti….].
Al riguardo, deve, peraltro, darsi atto che per i suddetti fatti riferiti dalla minore è stata sporta dalla , in 26.03.2022, denuncia/querela alle Pt_1 competenti autorità (vedasi, sul punto, allegato n. 2 alla memoria ex art. 4 183, comma 6, n.1 c.p.c. del 07.11.2022 della ricorrente).
A ciò si aggiunga che gli enti incaricati e, segnatamente, gli operatori del servizio Spazio Neutro competente hanno, da ultimo, evidenziato che il resi- stente non si reca più agli incontri con i figli presso detto servizio (l'ultimo incontro risale al 10.06.2024) e che i medesimi operatori non ricevono più notizie di dal mese di giugno 2024 (cfr. relazione Spazio Neutro Parte_2 del 05.11.2024 in atti). Inoltre, come riferito dalla ricorrente agli operatori dello Spazio Neutro (cfr. relazione di detto servizio del 14.06.2024) e come pure riferito dal resistente stesso agli operatori del Consultorio familiare (cfr. relazione Consultorio cit. dell'08.03.2023), l' dal 2023 non versa più il Pt_2 mantenimento per i figli.
3.2. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ovvero delle suesposte con- dotte del resistente e del disinteresse morale e materiale mostrato da quest'ultimo verso i figli, deve essere disposto l'affido esclusivo dei tre figli minori alla madre, la quale, allo stato, è l'unico genitore in grado di sufficien- temente tutelarli.
3.3. Quanto al regime di incontri con il padre, nulla, invece, deve disporsi al riguardo, e ciò alla luce dell'intenzione della minore , manifestata Per_1 all'udienza del 27.03.2023 deputata al suo ascolto, di non volere andare allo
Spazio Neutro per incontrare il padre, nonché in considerazione del fatto che il resistente, ut supra accennato, dal mese di giugno 2024, non si presenta ai detti incontri.
Gli incontri tra l' ed i tre figli minorenni potranno essere ripresi, su Pt_2 impulso di parte, sempre in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli operatori del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, ove le parti ma- nifestino tale intenzione.
4. Appare, invece, opportuno che il Ser.D. di Palermo - anche sulla scorta delle conclusioni di cui alla relazione del 06.03.2024 del Centro di salute mentale incaricato nel corso del procedimento, laddove, per l'appunto, si consiglia la prosecuzione del percorso del resistente al Serd.D. - prosegua nell'attività di monitoraggio circa le condizioni di salute di , con Parte_2 onere di relazionare al Giudice Tutelare di questo Tribunale con cadenza se-
5 mestrale.
5. Deve, inoltre, revocarsi l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della famiglia del resistente) disposta dall'ordinanza presidenziale del
17.03.2022 in favore di , atteso che, in base alle emergenze Parte_1 processuali, costituisce fatto pacifico nel processo che la medesima ed i figli, nelle more del presente giudizio, hanno lasciato l'abitazione coniugale e vivo- no altrove.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., in- fatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita.
Nel caso in disamina, alla luce del suddetto trasferimento della ricorrente e dei figli presso altro immobile rispetto a quello nel quale il nucleo familiare viveva all'epoca della separazione, devono ritenersi mancare le esigenze di conservazione dell'habitat domestico, essendo stati i figli della coppia già ir- rimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della fami- glia (cfr. IO civile, sez. I, 9 settembre 2002, n. 13065), ragion per cui, come detto, l'assegnazione della casa coniugale disposta dalla predetta ordinanza presidenziale va revocata.
6. Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevar- si che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di concorso al manteni- mento dei tre figli minori della coppia.
6.1. Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di man- tenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un te- nore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
6 La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. IO civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso IO civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
6.2. Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra co- niugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare ap- plicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed
7 educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cu- ra e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. IO civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
7. Nel caso di specie, per quanto concerne la valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali delle parti, si rileva che la ricorrente risulta essere impiegata, mentre, quanto al resistente, nessuna certezza sia ha in ordine all'attuale situazione reddituale di quest'ultimo, atteso che dall'estratto conto contributivo depositato, in data 29.05.2023, dalla Pt_1
(che a ciò è stata autorizzata a seguito di ordine di esibizione del giudice istruttore dell'08.02.2023) emerge che , a far data dal Parte_2
28.02.2023, è posto in Cassa integrazione.
Pertanto, sulla scorta di quanto precede, va rigettata la domanda di
[...]
di un assegno per il suo personale mantenimento, mentre, va con- Pt_1
8 fermato l'obbligo del resistente di contribuire, in via indiretta, al manteni- mento dei tre figli minori nella misura già prevista dall'ordinanza presiden- ziale del 17.03.2022, prevedendosi, dunque, che vada determinata in com- plessivi € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) la cifra del contributo al mantenimento dei tre figli minori della coppia, dovuto da in Parte_2 favore della ricorrente, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
8. In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese proces- suali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3606/2022 dei 12.16/09/2022 del Tribunale di Palermo, con cui è stata pronunciata la separazione perso- nale dei coniugi e Parte_1 CP_1 rigetta la domanda di addebito della separazione proposta nei confronti di
CP_1 dispone l'affidamento esclusivo alla madre, , dei tre figli Parte_1 minori della coppia (nata a [...] [...]), (nato a [...]- Per_1 Per_2 lermo 05.03.2018) ed (nata a [...] [...]); Per_3 nulla dispone in ordine all'attuale regime di visita dei figli minorenni della coppia da parte del padre, , prevedendosi che gli incontri tra il Parte_2 resistente ed i tre figli minorenni potranno essere ripresi, su impulso di par- te, in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli operatori del Servizio
Spazio Neutro del Comune di Palermo, ove le parti manifestino tale intenzio-
9 ne;
dispone che il di Palermo prosegua nell'attività di monitoraggio cir- Tes_1 ca le condizioni di salute di , con onere di relazionare al Giudice Parte_2
Tutelare di questo Tribunale con cadenza semestrale (la cancelleria di questo
Tribunale è autorizza, sin d'ora e senza ulteriori provvedimenti, a trasmettere al Giudice Tutelare le relazioni che dovessero essere trasmesse da parte del in esecuzione del detto incarico); Tes_1 revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta dall'ordinanza presi- denziale del 17.03.2022 in favore di;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
la complessiva somma di euro 450,00 mensili (€ 150,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su ba- se annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; rigetta la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento in pro- prio favore;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 10/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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