Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2017, n. 3765
CASS
Sentenza 14 febbraio 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 14 luglio 2016, presieduta dalla Dott.ssa Maria Margherita Chiarini. Le parti in causa erano un avvocato e la sua cliente, che contestava l'inadempimento del mandato professionale in relazione a un sinistro stradale. La cliente sosteneva che l'avvocato non avesse interrotto il termine di prescrizione nei confronti della compagnia assicurativa, causando la perdita del diritto al risarcimento. L'avvocato, dal canto suo, contestava la responsabilità, sostenendo di aver agito con diligenza.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo infondati la maggior parte dei motivi presentati dall'avvocato. Ha sottolineato che, al momento dell'espletamento del mandato, la questione sulla prescrizione era controversa, ma l'avvocato avrebbe dovuto agire per interrompere il termine di prescrizione, in conformità con il dovere di diligenza previsto dall'art. 1176 c.c. La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano per una nuova valutazione, in particolare riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale, accogliendo i motivi relativi a tale questione.

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Massime1

In materia di responsabilità professionale dell’avvocato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale più breve (ancorché in concreto non operante, in forza di un successivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte regolatrice), implica violazione dell’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ravvisato negligenza dell’avvocato nel non aver compiuto atti interruttivi, con scansione temporale infrabiennale, del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, ancorché integrante illecito penale ma con relativo giudizio non promosso per difetto di querela, in quanto, al tempo di espletamento del mandato, la questione di interpretazione dell’art. 2947 c.c. era ancora assai controversa, essendosi poi susseguite ben tre pronunce delle Sezioni Unite).

Commentari3

  • 1Avvocato non interrompe la prescrizione? Condannato al risarcimentoAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2019

  • 2responsabile l'avvocato poco diligente
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 11 novembre 2019

  • 3Avvocato deve risarcire il cliente se .. (Cass. 28629/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2017, n. 3765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3765
Data del deposito : 14 febbraio 2017

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