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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/09/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Vincenzina Andricciola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1803/2024 RGAC, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Aceto ed elettivamente Parte_1
domiciliato unitamente allo stesso in Solopaca al Corso Umberto I, n. 38, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gioiello ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Pozzuoli ala via Solfatara n.101, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del Ministro suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso la procedura esecutiva presso terzi instaurata ex art. 72 DPR
602/73 nei suoi confronti dall' , terzo pignorato il Controparte_1
e fondato sulle cartelle esattoriali meglio Controparte_2
1 indicate in atti, eccependo la nullità dell'atto di pignoramento per mancanza dei requisiti formali e sostanziali;
la inesistenza e/o prescrizione degli atti genericamente menzionati e posti a base del notificato pignoramento;
la nullità del pignoramento per inesistenza delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto esecutivo oltre che mancata allegazione delle stesse;
la errata indicazione del credito vantato nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze per la procedura ex lege pinto;
la mancata conformità tra originale dell'atto e copia notificata;
la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi ed eccessività e sproporzione degli importi indicati a titolo di oneri di riscossione.
Il G.E., ritenendo l'opposizione fondata su idoneo fumus, accoglieva l'istanza di sospensione. Il iniziava, quindi, il giudizio di merito nei termini Pt_1 all'uopo assegnati dal G.E. e, sulla base dei motivi già allegati nel ricorso inteso ad ottenere la tutela cautelare, insisteva per la declaratoria di nullità della procedura esecutiva intrapresa. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva l' la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Controparte_4
giudice tributario trattandosi di cartelle esattoriali avente ad oggetto tributi, e, comunque, nel merito insisteva nel rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto.
Restava contumace il terzo pignorato Ministero dell'Economia e Finanze.
Senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 02.07.2025- sulle conclusioni delle parti, la causa era assegnata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, ritualmente citato e non comparso.
[...]
Sempre in via preliminare rilevato che parte opposta ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario. Orbene sul punto va premesso che se l'istanza di sospensione va proposta dinanzi al G.E., unico competente a decidere sul punto, il giudizio di merito della correlata opposizione deve essere, invece, introdotto dinanzi al giudice competente per materia e per valore e nel caso di specie sussiste, senz'altro, il difetto di giurisdizione su alcune delle questioni proposte dalle parti.
Ed invero il credito per il quale è stata intrapresa dalla Controparte_4
l'esecuzione presso terzi oggetto della presente opposizione ha natura
[...]
2 tributaria, ed il ricorrente a sostegno della proposta opposizione ha allegato, tra gli altri motivi, la nullità ed irritualità della notifica degli atti prodromici al pignoramento.
Sul punto occorre, dunque, richiamare l'art. 2 comma 1 secondo periodo del
D.lgs 546 del 1992 il quale individua essenzialmente il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di cui al DPR 602 del 1973 o della intimazione di pagamento, con la conseguenza che debbono considerarsi rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie sugli atti che siano espressione della potestà impositiva, mentre gli atti propri della riscossione sono di competenza del giudice ordinario. Con riguardo poi al caso in esame nel quale , appunto, come detto risulta allegata l'omessa notifica degli atti prodromici la Corte di Cassazione, a sezioni
Unite, ha affermato il principio per il quale la controversia deve rientrare nella giurisdizione del giudice tributario trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo, e ciò in quanto viene in considerazione un vizio che si colloca prima della notificazione del pignoramento, e ciò indipendentemente dal se la cartella di pagamento, l'avviso o l'ingiunzione siano stati effettivamente notificati in quanto questione attinente al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventus.
Deriva da quanto detto che deve essere dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie a decidere della controversia de qua con riguardo alle contestazioni inerenti la mancanza/nullità della notifica degli atti prodromici e ai vizi propri delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento. Ugualmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alle cartelle esattoriali.
Sul punto deve, infatti, richiamarsi il principio sancito, anche di recente, dalla
Suprema Corte, in base al quale, nell'ipotesi in cui venga eccepita la prescrizione della pretesa tributaria, anche laddove la prescrizione si assuma essere maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, comunque sussiste la giurisdizione del giudice tributario in quanto la controversia non può ritenersi propriamente esecutiva, poiché ha ad oggetto la stabilità del debito portato dalla cartella di pagamento.
3 Quanto, invece, ai motivi di opposizione concernenti più specificatamente la regolarità e legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato va rilevato che l'atto de quo indica i crediti per i quali si procede sia pure per relationem mediante rinvio agli atti di intimazione precedentemente notificati al debitore,.
l'opponente ha, altresì, eccepito l'“errata indicazione del credito vantato nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze per la procedura ex lege pinto”, sul presupposto che la somma dovuta in suo favore dal terzo pignorante fosse “€
5.736,11” e non già quella dichiarata (e poi effettivamente riversata ad a CP_5
seguito del pignoramento di € 9.236,43. Orbene sul punto va rilevato che il terzo pignorato costituendosi nell'ambito della procedura esecutiva oggetto di opposizione ha allegato di aver dato esecuzione al pignoramento notificato dall'Agenza delle Entrate liquidando in favore dell'ente pignorante la somma di euro
9.236,43, specificando che la somma liquidata derivava dalla suddivisione come operata in quote ereditarie, effettuata nella misura di 1/3 in favore della sig.ra e dei restanti 2/3 in favore dei tre figli, Parte_2 CP_6 [...]
e di quanto spettante al dante causa . Sulla CP_7 Parte_1 Persona_1
base della predetta suddivisione in quote il credito di ammontava Parte_1
ad euro 7.648,00 (2/9 di 34.416,66), a cui si sono aggiunti gli interessi dalla data della domanda, che le spese legali e penalità di mora di cui alla suddetta sentenza del
TAR Campania n. 3213/2016. Chiaramente non essendo stata prevista in sentenza l'attribuzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite in favore del difensore delle parti, le stesse costituiscono credito di queste ultime e dunque pignorabili.
Infondato è anche il motivo di opposizione concernente la mancanza della attestazione di conformità della copia all'originale non essendo la stessa prevista nel caso di specie.
Con riguardo, infine, agli interessi e oneri di riscossione la opposta ha dimostrato che gli stessi sono dovuti nella misura richiesta.
La causa deve pertanto essere decisa nei termini innanzi indicati
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1
4 dichiara la contumacia del in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore;
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente a conoscere della presente controversia de qua con riguardo alla eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, la inesistenza delle cartelle esattoriali e degli altri atti prodromici ed ai vizi propri di tali atti la commissione tributaria provinciale di Benevento;
rigetta nel resto l'opposizione proposta condanna al pagamento in favore dell' di Parte_1 Controparte_4
Benevento delle spese di lite liquidate in € 3100,00 per onorario, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 03.09.2025
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Vincenzina Andricciola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1803/2024 RGAC, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Aceto ed elettivamente Parte_1
domiciliato unitamente allo stesso in Solopaca al Corso Umberto I, n. 38, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gioiello ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Pozzuoli ala via Solfatara n.101, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del Ministro suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso la procedura esecutiva presso terzi instaurata ex art. 72 DPR
602/73 nei suoi confronti dall' , terzo pignorato il Controparte_1
e fondato sulle cartelle esattoriali meglio Controparte_2
1 indicate in atti, eccependo la nullità dell'atto di pignoramento per mancanza dei requisiti formali e sostanziali;
la inesistenza e/o prescrizione degli atti genericamente menzionati e posti a base del notificato pignoramento;
la nullità del pignoramento per inesistenza delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto esecutivo oltre che mancata allegazione delle stesse;
la errata indicazione del credito vantato nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze per la procedura ex lege pinto;
la mancata conformità tra originale dell'atto e copia notificata;
la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi ed eccessività e sproporzione degli importi indicati a titolo di oneri di riscossione.
Il G.E., ritenendo l'opposizione fondata su idoneo fumus, accoglieva l'istanza di sospensione. Il iniziava, quindi, il giudizio di merito nei termini Pt_1 all'uopo assegnati dal G.E. e, sulla base dei motivi già allegati nel ricorso inteso ad ottenere la tutela cautelare, insisteva per la declaratoria di nullità della procedura esecutiva intrapresa. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva l' la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Controparte_4
giudice tributario trattandosi di cartelle esattoriali avente ad oggetto tributi, e, comunque, nel merito insisteva nel rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto.
Restava contumace il terzo pignorato Ministero dell'Economia e Finanze.
Senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 02.07.2025- sulle conclusioni delle parti, la causa era assegnata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, ritualmente citato e non comparso.
[...]
Sempre in via preliminare rilevato che parte opposta ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario. Orbene sul punto va premesso che se l'istanza di sospensione va proposta dinanzi al G.E., unico competente a decidere sul punto, il giudizio di merito della correlata opposizione deve essere, invece, introdotto dinanzi al giudice competente per materia e per valore e nel caso di specie sussiste, senz'altro, il difetto di giurisdizione su alcune delle questioni proposte dalle parti.
Ed invero il credito per il quale è stata intrapresa dalla Controparte_4
l'esecuzione presso terzi oggetto della presente opposizione ha natura
[...]
2 tributaria, ed il ricorrente a sostegno della proposta opposizione ha allegato, tra gli altri motivi, la nullità ed irritualità della notifica degli atti prodromici al pignoramento.
Sul punto occorre, dunque, richiamare l'art. 2 comma 1 secondo periodo del
D.lgs 546 del 1992 il quale individua essenzialmente il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di cui al DPR 602 del 1973 o della intimazione di pagamento, con la conseguenza che debbono considerarsi rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie sugli atti che siano espressione della potestà impositiva, mentre gli atti propri della riscossione sono di competenza del giudice ordinario. Con riguardo poi al caso in esame nel quale , appunto, come detto risulta allegata l'omessa notifica degli atti prodromici la Corte di Cassazione, a sezioni
Unite, ha affermato il principio per il quale la controversia deve rientrare nella giurisdizione del giudice tributario trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo, e ciò in quanto viene in considerazione un vizio che si colloca prima della notificazione del pignoramento, e ciò indipendentemente dal se la cartella di pagamento, l'avviso o l'ingiunzione siano stati effettivamente notificati in quanto questione attinente al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventus.
Deriva da quanto detto che deve essere dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie a decidere della controversia de qua con riguardo alle contestazioni inerenti la mancanza/nullità della notifica degli atti prodromici e ai vizi propri delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento. Ugualmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alle cartelle esattoriali.
Sul punto deve, infatti, richiamarsi il principio sancito, anche di recente, dalla
Suprema Corte, in base al quale, nell'ipotesi in cui venga eccepita la prescrizione della pretesa tributaria, anche laddove la prescrizione si assuma essere maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, comunque sussiste la giurisdizione del giudice tributario in quanto la controversia non può ritenersi propriamente esecutiva, poiché ha ad oggetto la stabilità del debito portato dalla cartella di pagamento.
3 Quanto, invece, ai motivi di opposizione concernenti più specificatamente la regolarità e legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato va rilevato che l'atto de quo indica i crediti per i quali si procede sia pure per relationem mediante rinvio agli atti di intimazione precedentemente notificati al debitore,.
l'opponente ha, altresì, eccepito l'“errata indicazione del credito vantato nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze per la procedura ex lege pinto”, sul presupposto che la somma dovuta in suo favore dal terzo pignorante fosse “€
5.736,11” e non già quella dichiarata (e poi effettivamente riversata ad a CP_5
seguito del pignoramento di € 9.236,43. Orbene sul punto va rilevato che il terzo pignorato costituendosi nell'ambito della procedura esecutiva oggetto di opposizione ha allegato di aver dato esecuzione al pignoramento notificato dall'Agenza delle Entrate liquidando in favore dell'ente pignorante la somma di euro
9.236,43, specificando che la somma liquidata derivava dalla suddivisione come operata in quote ereditarie, effettuata nella misura di 1/3 in favore della sig.ra e dei restanti 2/3 in favore dei tre figli, Parte_2 CP_6 [...]
e di quanto spettante al dante causa . Sulla CP_7 Parte_1 Persona_1
base della predetta suddivisione in quote il credito di ammontava Parte_1
ad euro 7.648,00 (2/9 di 34.416,66), a cui si sono aggiunti gli interessi dalla data della domanda, che le spese legali e penalità di mora di cui alla suddetta sentenza del
TAR Campania n. 3213/2016. Chiaramente non essendo stata prevista in sentenza l'attribuzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite in favore del difensore delle parti, le stesse costituiscono credito di queste ultime e dunque pignorabili.
Infondato è anche il motivo di opposizione concernente la mancanza della attestazione di conformità della copia all'originale non essendo la stessa prevista nel caso di specie.
Con riguardo, infine, agli interessi e oneri di riscossione la opposta ha dimostrato che gli stessi sono dovuti nella misura richiesta.
La causa deve pertanto essere decisa nei termini innanzi indicati
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1
4 dichiara la contumacia del in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore;
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente a conoscere della presente controversia de qua con riguardo alla eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, la inesistenza delle cartelle esattoriali e degli altri atti prodromici ed ai vizi propri di tali atti la commissione tributaria provinciale di Benevento;
rigetta nel resto l'opposizione proposta condanna al pagamento in favore dell' di Parte_1 Controparte_4
Benevento delle spese di lite liquidate in € 3100,00 per onorario, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 03.09.2025
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