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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, Sezione Specializzata agraria, composta da:
1) Dott.ssa A. Genovese: Presidente rel.
2) Dott.ssa V. Andricciola: Giudice
3) Dott. V.Landolfi: Giudice
4) Geom. : Esperto CP_1
5) Per.Agr. G.Marino: Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3347 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Pastore, in virtù di procura speciale allegata al ricorso e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Pastore sito in Via Filippo Maria Guidi n. 30, 82100 - Benevento
intimante
E
pagina 1 di 8 , el.te dom.to presso lo studio Controparte_2
dell'avv. Spartico Capocefalo, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Intimato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26 8 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo esponeva di essere, dapprima, nuda Parte_1
proprietaria, in virtù di atto di divisione notarile (atto Notaio
Rep. n. 15635 del 08.09.2005 trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento il 29.09.2005 ai nn. 14975 Reg. Gen. e 8889 Reg. Part.), e poi titolare del diritto dell'intera proprietà dei suoli agricoli siti nel Comune di
Fragneto Monforte (Bn), identificati al Catasto Terreni al foglio
6, p.lle 49, 52, 537, 194 e foglio 11, p.lle 419, 422 e 424, giusta donazione di usufrutto, da (atto Controparte_3
Notaio Rep. n. 42404/18299 del 06.02.2014 Persona_1
trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento il
24.02.2014 ai nn. 2038 Reg. Gen. e 1676 Reg. Part.).
Evidenziava che, in virtù di contratto ex L. n. 203/1982, stipulato il 19.03.2020, aveva concesso in affitto a
[...]
con decorrenza dal 19.02.2020 e fino al Controparte_2
31.12.2027, i suoli agricoli sopra indicati, al canone annuo di €
4.000,00, da corrispondere in tre rate (di € 1.400,00 la prima, con scadenza al 31 maggio, di € 1.300,00 la seconda, con scadenza al 30 settembre e di € 1.300,00 la terza, con scadenza al 31 dicembre). Persistendo la morosità dell'affittuario, la ricorrente invitava l'affittuario al pagamento, entro il termine di pagina 2 di 8 mesi tre, dell'importo di € 8.000,00 dovuti a titolo di canoni di affitto non corrisposti per gli anni 2022 - 2023, rappresentando contemporaneamente di non voler rinnovare il contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto il 19.03.2020; a seguito di tale richiesta, il AL provvedeva al versamento in favore della
, del solo importo di € 2.000,00, restando debitore delle Pt_1
restanti somme dovute.
Pertanto, instaurava la procedura avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di conciliazione, che aveva esito negativo per assenza ingiustificata di parte convenuta.
Rappresentava che, alla data della domanda, il credito da lei vantato nei confronti del , a titolo di canoni di affitto dei CP_2
fondi agricoli per il periodo gennaio 2022 - settembre 2024 era pari ad € 8.700,00, al netto dell'importo di € 2.000,00 percepito,
e deduceva il grave inadempimento del conduttore, ex art. 5, L.
n. 203/1982, essendo lo stesso debitore degli importi dovuti a titolo di canoni di affitto riferiti ad oltre due annualità.
Intimava quindi a sfratto per morosità, Controparte_2
diffidandolo a riconsegnare i suoli, e lo conveniva in giudizio per sentirne dichiarare il grave inadempimento contrattuale (per l'omesso pagamento dei canoni di affitto) e per sentire convalidare lo sfratto per morosità.
Nel merito, chiedeva dichiararsi la risoluzione e/o la cessazione di efficacia del contratto di affitto di fondo rustico innanzi indicato, nonché la condanna del AL al rilascio dei suoli agricoli, con la fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
chiedeva emettersi decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, in favore di e a carico di Parte_1 CP_2
pagina 3 di 8 per la somma di € 8.700,00, dovuta per i Controparte_2
canoni di affitto scaduti, nonchè per i canoni di affitto a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi, spese e competenze.
Si costituiva il , eccependo la nullità del contratto agrario CP_2
prodotto da controparte per violazione dell'art.45 della legge
203/82 (che consente alle parti di derogare le norme dettate in materia di contratti agrari purché i relativi accordi siano stipulati con l'assistenza delle relative organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale).
Deduceva che, nella specie, il contratto in oggetto prevedeva che la durata del rapporto fosse di anni 7, benchè lo stesso non potesse avere una durata inferiore ai 15 anni: tale pattuizione in deroga avrebbe dovuto essere stipulata con la presenza della rappresentanza sindacale, nella specie assente.
Pertanto, considerato che i patti in deroga erano nulli, il resistente eccepiva la nullità del contratto, anche relativamente al prezzo pattuito (€4.000,00 annui), che andava invece determinato con riferimento ai prezzi medi della zona.
Per cui chiedeva la compensazione del credito vantato con quanto già pagato dal AL.
Eccepiva poi la mancata convocazione dinanzi all'ispettorato agrario.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
Risulta pacifico che, in virtù di contratto ex L. n. 203/1982, stipulato il 19.03.2020 e registrato presso l'Agenzia delle pagina 4 di 8 Entrate di Benevento il 26.03.2020, concesse Parte_1
in affitto a con decorrenza dal Controparte_2
19.02.2020 al 31.12.2027, i terreni indicati nell'atto introduttivo, al canone annuo di € 4.000,00, da corrispondere in tre rate di € 1.400,00 la prima, con scadenza al 31 maggio, di
€ 1.300,00 la seconda, con scadenza al 30 settembre e di €
1.300,00 la terza, con scadenza al 31 dicembre;
parte resistente, non contestando di non avere pagato la somma indicata in ricorso, ha giustificato l'inadempimento eccependo la nullità del contratto per la mancata presenza dei rappresentanti delle associazioni sindacali. Ha infatti sostenuto che, accertata la menzionata assenza, il contratto era nullo anche relativamente al canone pattuito, che andava rideterminato con riferimento ai canoni della zona;
da ciò sarebbe conseguito che il avrebbe di fatto corrisposto i canoni realmente dovuti. CP_2
L'eccezione sollevata dal resistente è priva di pregio.
In proposito, deve evidenziarsi che la dedotta nullità (per l'assenza delle associazioni sindacali, alla cui presenza tuttavia le parti hanno espressamente e contrattualmente rinunciato) investirebbe la sole clausola inerente la durata del contratto;
tratterebbesi di una nullità parziale, che non inficierebbe le altre pattuizioni, quali quella relativa al corrispettivo (importo del canone), pattuito liberamente dalle parti (in ossequio alle decisioni emesse, in merito, dalla Corte Costituzionale). Non è stato contestato, peraltro (deve dunque ritenersi provato), quanto rappresentato dal ricorrente, che ha evidenziato come il contratto in oggetto ha riprodotto altro contratto di affitto del medesimo fondo, precedentemente intercorso tra le parti, pagina 5 di 8 contenente le stesse condizioni e stipulato alla presenza delle associazioni di categoria: ciò avrebbe comportato la rinuncia alla loro presenza, stante peraltro le condizioni contingenti al momento della stipula, con riferimento alla pandemia in corso.
Accertato dunque che il canone dovuto risulta correttamente cristallizzato nel contratto in oggetto, risulta pacifica la morosità dell'affittuario, contestata con lettera raccomandata a.r. del
15.04.2024, per l'importo di € 8.000,00, dovuto a titolo di canoni di affitto non corrisposti per gli anni 2022 – 2023.
Non è contestato che, di tale somma, il ha provveduto al CP_2
versamento, in favore di , prima del ricorso, del Parte_1
solo importo di € 2.000,00, restando debitore del residuo.
L'inadempimento è perdurato nonostante il termine concesso per sanare la morosità, che è stata estinta solo parzialmente: non vi è dubbio, quindi, che sussistono le condizioni per dichiarare la risoluzione del contratto per morosità del resistente, dovendosi ritenere la gravità dell'inadempimento posto in essere, consistente nel mancato pagamento di due annualità del canone dovuto. In proposito, deve evidenziarsi che ultronea sarebbe stata la concessione di un ulteriore termine di pagamento, richiesto dal resistente, essendo comunque il pacificamente inadempiente anche successivamente alla CP_2
concessione del termine di grazia per sanare la morosità.
La risoluzione va quindi pronunciata per inadempimento e non per scadenza del termine di durata, restando dunque superfluo l'esame delle questioni connesse a tale aspetto della vicenda.
Le altre argomentazioni addotte da parte resistente appaiono irrilevanti e prive di riscontro probatorio, poiché, come si è pagina 6 di 8 detto, la risoluzione va pronunciata per inadempimento e non per scadenza del termine (con conseguente irrilevanza della parziale nullità del contratto nella parte relativa alla sua durata); del tutto prive di dimostrazione appaiono le altre deduzioni di parte resistente. Il tentativo di conciliazione risulta correttamente instaurato.
La morosità di parte concessionaria costituisce grave inadempimento ex art. 5, L. n. 203/1982, essendo
[...]
debitore degli importi dovuti a titolo di canoni Controparte_2
di affitto riferiti ad oltre due annualità, Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto con condanna del resistente all'immediato rilascio del fondo, al termine dell'annata agraria in corso, con fissazione della data di esecuzione.
Il resistente va anche condannato al pagamento della somma ancora dovuta;
risulta infatti incontestato che, successivamente alla instaurazione del giudizio il ha versato l'ulteriore CP_2
somma di € 5.500,00, rimanendo debitore dell'importo di €
2500,00; egli dovrà dunque corrispondere le somme di cui è ancora debitore, detraendo dal totale la somma indicata al verbale del 28 maggio 2025, oltre interessi e spese;
naturalmente dovrà versare i canoni dovuti fino alla data di rilascio.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, visto l'art. 47 della l. n.
3.5.82 n. 203 e l'art.9 della l.
3.2.90 n. 29, così provvede:
1)Dichiara la risoluzione, per inadempimento di
[...]
, del contratto indicato in ricorso e condanna il Controparte_2
pagina 7 di 8 al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in CP_2
corso, fissando, per l'esecuzione, la data del 15 novembre 2025
2)Condanna il resistente al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di dovuta, detratta quella pagata
[...]
(riportata nell'odierno verbale), oltre interessi al soddisfo
3)Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.U., Iva
e C.P.A., con attribuzione all'avv. A. Pastore, ex art. 93 c.p.c.
Benevento 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa A. Genovese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, Sezione Specializzata agraria, composta da:
1) Dott.ssa A. Genovese: Presidente rel.
2) Dott.ssa V. Andricciola: Giudice
3) Dott. V.Landolfi: Giudice
4) Geom. : Esperto CP_1
5) Per.Agr. G.Marino: Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3347 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Pastore, in virtù di procura speciale allegata al ricorso e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Pastore sito in Via Filippo Maria Guidi n. 30, 82100 - Benevento
intimante
E
pagina 1 di 8 , el.te dom.to presso lo studio Controparte_2
dell'avv. Spartico Capocefalo, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Intimato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26 8 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo esponeva di essere, dapprima, nuda Parte_1
proprietaria, in virtù di atto di divisione notarile (atto Notaio
Rep. n. 15635 del 08.09.2005 trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento il 29.09.2005 ai nn. 14975 Reg. Gen. e 8889 Reg. Part.), e poi titolare del diritto dell'intera proprietà dei suoli agricoli siti nel Comune di
Fragneto Monforte (Bn), identificati al Catasto Terreni al foglio
6, p.lle 49, 52, 537, 194 e foglio 11, p.lle 419, 422 e 424, giusta donazione di usufrutto, da (atto Controparte_3
Notaio Rep. n. 42404/18299 del 06.02.2014 Persona_1
trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento il
24.02.2014 ai nn. 2038 Reg. Gen. e 1676 Reg. Part.).
Evidenziava che, in virtù di contratto ex L. n. 203/1982, stipulato il 19.03.2020, aveva concesso in affitto a
[...]
con decorrenza dal 19.02.2020 e fino al Controparte_2
31.12.2027, i suoli agricoli sopra indicati, al canone annuo di €
4.000,00, da corrispondere in tre rate (di € 1.400,00 la prima, con scadenza al 31 maggio, di € 1.300,00 la seconda, con scadenza al 30 settembre e di € 1.300,00 la terza, con scadenza al 31 dicembre). Persistendo la morosità dell'affittuario, la ricorrente invitava l'affittuario al pagamento, entro il termine di pagina 2 di 8 mesi tre, dell'importo di € 8.000,00 dovuti a titolo di canoni di affitto non corrisposti per gli anni 2022 - 2023, rappresentando contemporaneamente di non voler rinnovare il contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto il 19.03.2020; a seguito di tale richiesta, il AL provvedeva al versamento in favore della
, del solo importo di € 2.000,00, restando debitore delle Pt_1
restanti somme dovute.
Pertanto, instaurava la procedura avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di conciliazione, che aveva esito negativo per assenza ingiustificata di parte convenuta.
Rappresentava che, alla data della domanda, il credito da lei vantato nei confronti del , a titolo di canoni di affitto dei CP_2
fondi agricoli per il periodo gennaio 2022 - settembre 2024 era pari ad € 8.700,00, al netto dell'importo di € 2.000,00 percepito,
e deduceva il grave inadempimento del conduttore, ex art. 5, L.
n. 203/1982, essendo lo stesso debitore degli importi dovuti a titolo di canoni di affitto riferiti ad oltre due annualità.
Intimava quindi a sfratto per morosità, Controparte_2
diffidandolo a riconsegnare i suoli, e lo conveniva in giudizio per sentirne dichiarare il grave inadempimento contrattuale (per l'omesso pagamento dei canoni di affitto) e per sentire convalidare lo sfratto per morosità.
Nel merito, chiedeva dichiararsi la risoluzione e/o la cessazione di efficacia del contratto di affitto di fondo rustico innanzi indicato, nonché la condanna del AL al rilascio dei suoli agricoli, con la fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
chiedeva emettersi decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, in favore di e a carico di Parte_1 CP_2
pagina 3 di 8 per la somma di € 8.700,00, dovuta per i Controparte_2
canoni di affitto scaduti, nonchè per i canoni di affitto a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi, spese e competenze.
Si costituiva il , eccependo la nullità del contratto agrario CP_2
prodotto da controparte per violazione dell'art.45 della legge
203/82 (che consente alle parti di derogare le norme dettate in materia di contratti agrari purché i relativi accordi siano stipulati con l'assistenza delle relative organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale).
Deduceva che, nella specie, il contratto in oggetto prevedeva che la durata del rapporto fosse di anni 7, benchè lo stesso non potesse avere una durata inferiore ai 15 anni: tale pattuizione in deroga avrebbe dovuto essere stipulata con la presenza della rappresentanza sindacale, nella specie assente.
Pertanto, considerato che i patti in deroga erano nulli, il resistente eccepiva la nullità del contratto, anche relativamente al prezzo pattuito (€4.000,00 annui), che andava invece determinato con riferimento ai prezzi medi della zona.
Per cui chiedeva la compensazione del credito vantato con quanto già pagato dal AL.
Eccepiva poi la mancata convocazione dinanzi all'ispettorato agrario.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
Risulta pacifico che, in virtù di contratto ex L. n. 203/1982, stipulato il 19.03.2020 e registrato presso l'Agenzia delle pagina 4 di 8 Entrate di Benevento il 26.03.2020, concesse Parte_1
in affitto a con decorrenza dal Controparte_2
19.02.2020 al 31.12.2027, i terreni indicati nell'atto introduttivo, al canone annuo di € 4.000,00, da corrispondere in tre rate di € 1.400,00 la prima, con scadenza al 31 maggio, di
€ 1.300,00 la seconda, con scadenza al 30 settembre e di €
1.300,00 la terza, con scadenza al 31 dicembre;
parte resistente, non contestando di non avere pagato la somma indicata in ricorso, ha giustificato l'inadempimento eccependo la nullità del contratto per la mancata presenza dei rappresentanti delle associazioni sindacali. Ha infatti sostenuto che, accertata la menzionata assenza, il contratto era nullo anche relativamente al canone pattuito, che andava rideterminato con riferimento ai canoni della zona;
da ciò sarebbe conseguito che il avrebbe di fatto corrisposto i canoni realmente dovuti. CP_2
L'eccezione sollevata dal resistente è priva di pregio.
In proposito, deve evidenziarsi che la dedotta nullità (per l'assenza delle associazioni sindacali, alla cui presenza tuttavia le parti hanno espressamente e contrattualmente rinunciato) investirebbe la sole clausola inerente la durata del contratto;
tratterebbesi di una nullità parziale, che non inficierebbe le altre pattuizioni, quali quella relativa al corrispettivo (importo del canone), pattuito liberamente dalle parti (in ossequio alle decisioni emesse, in merito, dalla Corte Costituzionale). Non è stato contestato, peraltro (deve dunque ritenersi provato), quanto rappresentato dal ricorrente, che ha evidenziato come il contratto in oggetto ha riprodotto altro contratto di affitto del medesimo fondo, precedentemente intercorso tra le parti, pagina 5 di 8 contenente le stesse condizioni e stipulato alla presenza delle associazioni di categoria: ciò avrebbe comportato la rinuncia alla loro presenza, stante peraltro le condizioni contingenti al momento della stipula, con riferimento alla pandemia in corso.
Accertato dunque che il canone dovuto risulta correttamente cristallizzato nel contratto in oggetto, risulta pacifica la morosità dell'affittuario, contestata con lettera raccomandata a.r. del
15.04.2024, per l'importo di € 8.000,00, dovuto a titolo di canoni di affitto non corrisposti per gli anni 2022 – 2023.
Non è contestato che, di tale somma, il ha provveduto al CP_2
versamento, in favore di , prima del ricorso, del Parte_1
solo importo di € 2.000,00, restando debitore del residuo.
L'inadempimento è perdurato nonostante il termine concesso per sanare la morosità, che è stata estinta solo parzialmente: non vi è dubbio, quindi, che sussistono le condizioni per dichiarare la risoluzione del contratto per morosità del resistente, dovendosi ritenere la gravità dell'inadempimento posto in essere, consistente nel mancato pagamento di due annualità del canone dovuto. In proposito, deve evidenziarsi che ultronea sarebbe stata la concessione di un ulteriore termine di pagamento, richiesto dal resistente, essendo comunque il pacificamente inadempiente anche successivamente alla CP_2
concessione del termine di grazia per sanare la morosità.
La risoluzione va quindi pronunciata per inadempimento e non per scadenza del termine di durata, restando dunque superfluo l'esame delle questioni connesse a tale aspetto della vicenda.
Le altre argomentazioni addotte da parte resistente appaiono irrilevanti e prive di riscontro probatorio, poiché, come si è pagina 6 di 8 detto, la risoluzione va pronunciata per inadempimento e non per scadenza del termine (con conseguente irrilevanza della parziale nullità del contratto nella parte relativa alla sua durata); del tutto prive di dimostrazione appaiono le altre deduzioni di parte resistente. Il tentativo di conciliazione risulta correttamente instaurato.
La morosità di parte concessionaria costituisce grave inadempimento ex art. 5, L. n. 203/1982, essendo
[...]
debitore degli importi dovuti a titolo di canoni Controparte_2
di affitto riferiti ad oltre due annualità, Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto con condanna del resistente all'immediato rilascio del fondo, al termine dell'annata agraria in corso, con fissazione della data di esecuzione.
Il resistente va anche condannato al pagamento della somma ancora dovuta;
risulta infatti incontestato che, successivamente alla instaurazione del giudizio il ha versato l'ulteriore CP_2
somma di € 5.500,00, rimanendo debitore dell'importo di €
2500,00; egli dovrà dunque corrispondere le somme di cui è ancora debitore, detraendo dal totale la somma indicata al verbale del 28 maggio 2025, oltre interessi e spese;
naturalmente dovrà versare i canoni dovuti fino alla data di rilascio.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, visto l'art. 47 della l. n.
3.5.82 n. 203 e l'art.9 della l.
3.2.90 n. 29, così provvede:
1)Dichiara la risoluzione, per inadempimento di
[...]
, del contratto indicato in ricorso e condanna il Controparte_2
pagina 7 di 8 al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in CP_2
corso, fissando, per l'esecuzione, la data del 15 novembre 2025
2)Condanna il resistente al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di dovuta, detratta quella pagata
[...]
(riportata nell'odierno verbale), oltre interessi al soddisfo
3)Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.U., Iva
e C.P.A., con attribuzione all'avv. A. Pastore, ex art. 93 c.p.c.
Benevento 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa A. Genovese
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