CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 145 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello
D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Dario Bonuso presso il cui Parte_1 studio in Palermo, via Catania n.25, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo Buffa presso il cui Controparte_1 indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata appellato/appellante incidentale all'udienza del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.37/2023 il Tribunale G.L. di Trapani accoglieva il ricorso con il quale aveva chiesto la condanna della al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 10.0.23,49 a titolo di differenze retributive maturate dal 2.11.2016 al 6.5.2021 oltre al risarcimento del danno pari ad euro
2.805,36 pari alla differenza fra la Naspi percepita e quella che avrebbe percepito ove fosse stata retribuita in base al 4 livello CCNL Anaste.
Il primo Giudice, premesso che “i livelli di inquadramento previsti dal CCNL rappresentano una soglia minima a tutela del lavoratore, non una soglia massima a tutela del datore di lavoro” e che ciò, tuttavia, non “preclude al datore di lavoro di applicare al lavoratore un inquadramento migliore di quello (minimo) stabilito dal CCNL”, ha rilevato
Pag.1 che nel caso di specie “nel contratto di lavoro del 2.11.2016 (all. 1 al ricorso)” era stato specificato che la “ricorrente, assunta come telefonista, sarebbe stata inquadrata “nel IV livello del CCNL del settore Istituzioni socio assistenziali (anaste)”.
Che tale circostanza risultava confermata dal fatto che, “per il mese di novembre
2016, il datore di lavoro” aveva “formato una busta paga indicando il 4° livello di inquadramento (all. 4 ric.)” e che la ricorrente era “stata retribuita coerentemente col livello indicato in contratto (fatto riferito da entrambe le parti)”.
Riteneva, pertanto, che, nonostante le mansioni espletate dalla CP_1 fossero oggettivamente inquadrabili nel 2° livello del CCNL, le parti si erano
“accordate nel senso di applicare un inquadramento più favorevole”.
Che contrari argomenti non potevano trarsi dalle “argomentazioni spese in memoria dalla resistente” in quanto “l'oggetto del contendere” era “diverso” avendo Pt_1
“il datore di lavoro, in sede di assunzione … spontaneamente accettato di inquadrare la dipendente in modo più favorevole di quello stabilito dal CCNL”.
Rilevava che “sorvolando sul tenore letterale della lettera di assunzione, la Pt_1 aveva provato a “ridimensionare il problema imputando ad un “errore materiale” il riferimento al IV livello contenuto nella lettera di assunzione, e ad “una svista dell'Ufficio contabile” quello contenuto nella prima busta paga”.
Osservava, al riguardo, che gravava sul soggetto che afferma “l'esistenza di un errore materiale nel contratto, l'onere di provare i fatti dedotti” e che “un datore di lavoro di media diligenza, avvedutosi del proprio (riferito) errore materiale, avrebbe dovuto gestire subito la criticità” convocando la lavoratrice e “chiedendole di sottoscrivere una rettifica dell'inquadramento indicato nel contratto”.
Che, al contrario, “l' odierna resistente, non si” era “attivata in alcun CP_2 modo (limitandosi ad erogare, da dicembre 2016 in poi, una retribuzione parametrata sul 2° livello)”; che “neppure a marzo 2019, allorché le parti” avevano “concordato un nuovo orario di lavoro, il datore di lavoro” aveva “provveduto a far emergere l'esistenza dell'errore”.
Riteneva, in definitiva, che il “comportamento serbato dalle parti dopo la stipula del contratto del novembre 2016” non deponeva “affatto nel senso dell'esistenza di un errore materiale ma, al contrario,” era “coerente con l'intenzione delle stesse di inquadrare la prestazione lavorativa della in modo più favorevole di quanto stabilito dal CCNL”. CP_1
Soggiungeva che “gli elementi che la Organizzazione convenuta” aveva dedotto
“per addivenire ad opposte conclusioni” erano “in parte irrilevanti” e in altra parte
“inesitenti” atteso che in ordine a quanto sostenuto “a pag. 5 della memoria” non vi era
“alcuna “incompatibilità” logica né giuridica”, non avendo tenuto conto la della Pt_1 possibilità che le parti avessero “voluto riconoscere alla una retribuzione maggiore CP_1
Pag.2 del minimale previsto dal contratto collettivo”.
In ordine a quanto sostenuto a pag. 6 della memoria, rilevava che in ricorso era sato “affermato chiaramente che “l'attrice non era a conoscenza dei dati erronei inseriti nei prospetti paga, poiché la convenuta ometteva di consegnare tali documenti alla lavoratrice”, e che questi erano stati resi disponibili “soltanto in data 07.05.2021, dopo che il rapporto in esame era cessato, a seguito di formale diffida ad adempiere” (pag. 2 dell'atto introduttivo)”.
Che la parte datoriale nulla aveva provato sul punto e che “anzi, dal doc. 11 allegato al ricorso (diffida alla consegna delle buste paga)” si evinceva “che, presumibilmente, tali documenti non” erano stati “consegnati durante il rapporto lavorativo”.
Riteneva, pertanto, che non potesse desumersi “dal comportamento silente serbato dalla lavoratrice dopo la stipula del contratto, alcun elemento idoneo a far emergere una volontà di accettare l'inquadramento nel 2° livello, nonostante la dicitura formalmente approvata in sede di stipula”.
Avverso tale decisione ha interposto appello, con ricorso depositato in data
23.2.2023, la chiedendone la riforma. Parte_1
Col primo motivo, parte appellante ritiene che il Tribunale “abbia operato una valutazione erronea ed assolutamente superficiale delle consistenti argomentazioni in fatto ed in diritto spese … in sede di costituzione in giudizio”.
Osserva che “l'incompatibilità tra le mansioni di telefonista (inquadrate espressamente nel secondo livello del CCNL di categoria) ed il IV livello richiesto dalla ricorrente, oltre a rappresentare soltanto uno degli argomenti difensivi della parte datoriale …. costituisce argomentazione che non ha alcuna relazione logico-giuridica con l'eventuale e non provata scelta del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice una retribuzione superiore ai minimi”.
Ritiene che “il Giudice di prima istanza ha espressamente presunto l'esistenza di un accordo tra le parti nel senso di una retribuzione più favorevole rispetto al livello di inquadramento sulla base di una singola retribuzione corrisposta alla lavoratrice (relativa al mese di novembre 2016), non tenendo minimamente in considerazione le successive n. 52 retribuzioni percepite dalla stessa e attestanti il II livello di inquadramento (riconosciuto espressamente da Tribunale) e, soprattutto, il trattamento retributivo correlato, accettato dalle parti”.
Osserva che “la produzione documentale offerta nel corso del primo grado di giudizio dimostra chiaramente come le parti abbiano serbato, per cinque anni consecutivi, un comportamento concludente indicativo della volontà della parte datoriale di inquadrare la prestazione lavorativa nel II livello del CCNL di categoria con il correlato trattamento retributivo e dell'accettazione da parte della lavoratrice di tale inquadramento e trattamento retributivo”.
Pag.3 Che “le successive n. 52 retribuzioni percepite dalla lavoratrice, aderenti al II livello del
CCNL applicato, non hanno mai indotto la lavoratrice, in costanza di rapporto, ad esternare al datore alcuna forma di contestazione o anche, semplicemente, una richiesta di chiarimento” e che, in ogni caso, la contestata consegna delle buste paga è argomento idoneo a legittimare il comportamento silente serbato dalla lavoratrice.
Col secondo motivo, rileva che il ricorso di primo grado aveva ad oggetto l'accertamento delle differenze retributive in relazione all'asserito svolgimento di mansioni superiori da parte della lavoratrice, tanto che la stessa ricorrente aveva articolato le richieste istruttorie.
Col terzo motivo ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato “nel non ammettere le consistenti istanze istruttorie formulate espressamente dalle parti”.
Con memoria depositata il 10.1.2025 si è costituita in giudizio CP_1 resistendo al gravame e spiegando, al contempo, appello incidentale
[...] condizionato.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso avendo il primo Giudice correttamente qualificato l'oggetto del contendere e fatto buon governo delle risultanze processuali.
Risulta, infatti, documentalmente provato (cfr. contratto di assunzione del
2.11.2016) che venne assunta con contratto part-time a tempo Controparte_1 indeterminato, con la qualifica di telefonista, con inquadramento nel “IV^ livello del
CCNL del settore Istituzioni socio assistenziali (anaste)”.
Nel corpo del medesimo contratto, per altro, venne espressamente specificato che “la retribuzione sarà commisurata alla durata della prestazione richiesta, secondo quanto previsto dal CCNL Istituzioni socio assistenziali (ansaste) secondo quanto previsto dal livello IV° del suddetto contratto”.
Risulta, parimenti, documentalmente provato che nella prima busta paga
(relativa al mese di novembre 2016) la risultava inquadrata nel “livello 4” e CP_1 come tale venne retribuita in base alle ore di lavoro disimpegnate.
Appare, pertanto, di solare evidenza, in base al tenore letterale del contratto e della sua coeva esecuzione, come la volontà delle parti fosse stata univocamente quella di attribuire alla - a prescindere dalle mansioni attribuite e/o CP_1 concretamente svolte – un trattamento retributivo parametrato al IV livello del
CCNL anaste.
Pag.4 In altri termini, per come correttamente affermato nella sentenza qui impugnata, la parte datoriale aveva riconosciuto (col contratto di assunzione) alla lavoratrice un trattamento economico parametrato al livello IV del dianzi citato
C.C.N.L..
Essendo, quindi, questo l'assetto di interessi posto a fondamento del contratto di lavoro stipulato tra le parti, va da sé che la non Parte_1 avrebbe in alcun modo potuto modificare, unilateralmente e in peius, quanto espressamente consacrato nel contratto di assunzione (cui aveva fatto seguito, con la prima busta paga, il pagamento della retribuzione in ossequio all'inquadramento contrattuale attribuito).
Talchè, deve escludersi – per come condivisibilmente affermato dal
Tribunale – che nella vicenda che occupa la parte datoriale fosse incorsa, per come dedotto, in un mero errore materiale in sede negoziale, in quanto tale prospettazione è smentita da una serie di univoci e concordanti elementi.
Anzitutto, il fatto che la prima busta paga venne emessa in conformità al contratto sottoscritto il 2.11.2016, mediante corresponsione della retribuzione calcolata in base al IV livello del CCNL.
In secondo luogo, il fatto, allegato (e anche provato per come risulta dalla email di diffida del 30.4.2021) col ricorso di primo grado, che i successivi cedolini paga non vennero consegnati alla non consentendo, così, alla stessa di CP_1 poter verificare i criteri di calcolo seguiti dal datore di lavoro nell'elaborazione delle retribuzioni mensilmente erogate fino alla cessazione del rapporto;
d'altro canto, si aggiunge, l'odierna appellante non ha neanche provato, mediante la produzione dei cedolini paga debitamente sottoscritti, la consegna degli stessi alla lavoratrice durante lo svolgimento del rapporto.
In terzo luogo, il fatto che la in costanza di rapporto e Parte_1 comunque a far data dal dicembre 2016, non comunicò mai e in alcun modo alla l'asserito errore materiale contenuto nel contratto di assunzione;
al CP_1 contrario, con l'atto di trasformazione dell'1.2.2019, col quale l'orario di lavoro venne portato da 20 ore a 30 ore settimanali, la stessa parte datoriale rinviò espressamente al “contratto di assunzione a suo tempo stipulato” affermando, altresì, che sarebbero rimaste “invariate l'inquadramento contrattuale e le mansioni assegnate” (cfr. doc. fascicolo di parte appellata); circostanza, questa, che, da un lato, conferma,
l'inquadramento nel II livello del CCNL come da contratto, dall'altro, esclude l'esistenza del dedotto errore atteso che, in tale sede, la avrebbe ben Parte_1 potuto chiarire gli esatti contorni del rapporto di lavoro, specificando (in rettifica di
Pag.5 quanto in precedenza pattuito) che la retribuzione dovesse parametrarsi a quella prevista per il II livello e non per il IV livello.
Ad ogni evidenza, dunque, la soltanto in epoca successiva alla CP_1 cessazione del rapporto (ossia dopo la consegna delle buste paga avvenuta per effetto della diffida del 30.4.2021) ha avuto compiuta conoscenza del trattamento economico deteriore riservatogli dalla parte datoriale in violazione di quanto espressamente pattuito al momento della costituzione del rapporto di lavoro.
Contrariamente a quanto, poi, sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente individuato l'oggetto del contendere, atteso che la pur CP_1 avendo articolato mezzi istruttori volti ad accertare l'effettivo disimpegno di mansioni superiori, nel corpo del ricorso di primo grado aveva espressamente allegato che “la parte datoriale, in difformità rispetto alle pattuizioni individuali di lavoro che prevedevano l'inquadramento formale della lavoratrice nel livello 4 del ccnl, elaborava le buste paga (all.4) sulla base di un errato ed illegittimo livello 2 del CCNL di settore” e che appariva “ictu oculi che la sig.ra in ragione dell'inquadramento giuridico pattuito, CP_1 oltre che delle mansioni effettivamente svolte, e sopra meglio descritte, fin dal 02.11.2016, aveva diritto ad essere retribuita con la qualifica di impiegata d'ordine, livello 4 del ccnl di settore …”.
In altri termini, ai fini della corretta qualificazione della domanda, venivano e vengono in rilievo due autonomi e alternativi argomenti, posti a sostegno dell'azione incoata, ancorati, il primo, al momento genetico del rapporto (ossia il contenuto del contratto che prevedeva un inquadramento retributivo nel IV livello del CCNL di per sé sufficiente al riconoscimento delle invocate differenze retributive), il secondo, al concreto svolgimento del rapporto atto a dimostrare che, comunque, le mansioni svolte erano, di fatto, riconducibili al IV livello.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, previo assorbimento dei motivi dell'appello incidentale condizionato spiegato dall' la sentenza di primo CP_1 grado deve essere confermata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata.
Infine, dee darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Pag.6 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.37/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani.
Condanna parte appellante a rifondere a controparte le spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute per legge.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 23 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.7