Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 29
Versione
8 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

Il numero 35 della tabella allegato A della legge 10 dicembre 1954, n. 1164 , e' sostituito dal seguente:
"Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del testo unico citato, per abitabilita' di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo medesimo:
a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000;
b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500".

Entrata in vigore il 8 marzo 1958