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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 265/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 265/2018 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Francesco Scifo che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso opponente contro
, in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli dall'avvocato
Marina Olla dell'Avvocatura interna in virtù di procura generale notarile alle liti ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, come da memoria di costituzione di nuovo difensore del 16/11/2023
e
con sede legale in Roma, Via G. Controparte_2
Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 succeduto, dal 01.07.2017, in tutti i rapporti attivi e passivi ad
[...] ex D.L. n. 193/2016, ai fini del presente giudizio Controparte_4 elettivamente domiciliata in Cagliari, p.zza Repubblica n. 10, presso lo studio pagina 1 di 7 dell'avv. Giovanni Ledda (C.F. , fax 070.4555780, p.e.c. C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1 trasmessa in via telematica con la memoria di costituzione opposti
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2018, Controparte_5 ha agito il giudizio sostenendo che, a seguito ad un controllo presso l'
[...]
, era venuta a conoscenza del fatto che risultavano a lei Controparte_2 notificate le seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito per un importo complessivo di euro 54.283,75 asseritamente dovuto a titolo di omessi contributi previdenziali, sanzioni ed accessori:
02520060001519774000 il 15.3.2006, 02520060027782267000 il 7.9.2006,
02520060050314551000 il 18.2.2006, 02520060059706642000 l'8.1.2007,
02520070005836573000 l'1.3.2007, 02520070055938509000 il 13.12.2007,
02520080002086535000 il 26.2.2008, 02520080006695287000 il 7.4.2008,
02520080024333953000 il 17.6.2008, 02520080037405511000 il 5.8.2008,
02520080050693082000 il 15.10.2008, 02520080054236483000 il 12.11.2008,
02520080064453042000 il 22.1.2009, 02520080068296972000 il 22.1.2009,
02520090008937681000 il 18.3.2009, 02520090024742025000 il 12.6.2009,
02520090034718392000 il 16.9.2009, 02520100027415653000 l'8.6.2010,
02520100042480643000 il 24.8.2010, 02520100068295019000 il 21.9.2010
02520110008441313000 il 15.2.2011. Infine, gli avvisi numero
32520120001562418000 notificato il 30.05.2012; 32520120004439956000 notificata il 28.01.2013 che non risultano mai ricevuti dalla ricorrente.
La sig.ra ha in primo luogo rilevato di non essere in grado di Pt_1
CP_ giustificare la maturazione di un debito così cospicuo nei confronti dell' posto che non aveva mai personalmente esercitato alcuna attività professionale, artigianale o di impresa, né mai richiesto iscrizione ad albi o elenchi tenuti presso le Camere di commercio o avuto attribuita partita Iva o altro.
Ha poi contestato l'inesistenza delle notifiche degli atti impugnati sostenendo che “non consta che il sedicente messo notificatore firmatario delle stesse, nel caso di specie la IG.ra , all'epoca delle presunte notifiche, Persona_1 fosse pubblico ufficiale abilitato ed autorizzato dal Prefetto competente (v. CTP pagina 2 di 7 Cagliari sez I n 651 del 20.6.2016 conforme a Cassazione 2035 del 30 gennaio
2014)”, e ritenendo che lo stesso non avesse “comunque eseguito procedure previste dalla legge a seguito della sentenza n.258/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma
4 del d.p.r. 602/1973.”.
In ragione dell'inesistenza della notifica, ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335/95, nonché il decorso del termine annuale di decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99 in assenza di atti interruttivi ed ha chiesto l'annullamento delle cartelle e degli avvisi di addebito, formulando altresì ulteriori censure sul conteggio delle sanzioni e dell'aggio del concessionario. CP_
2. Le parti convenute ed si sono Controparte_2 costituite in giudizio con argomentate memorie per opporsi alle avverse pretese.
Con le note di trattazione del 23/06/2023 l' Controparte_2
, che già con le note del 10/05/2022 aveva dato atto
[...] dell'annullamento ex lege della totalità delle cartelle impugnate, fatta eccezione per gli avvisi di addebito emessi nel 2012 per contributi relativi alla Gestione
Commercianti, ha prodotto un estratto di ruolo aggiornato riferendo che “le cartelle / avvisi di addebito aventi ad oggetto ruoli fino al 2010 sono stati annullati in forza dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018, per quanto riguarda i titoli di importo sino ad € 1.000,00=, oppure in forza dell'art. 4, dai commi 4 a 9 del Decreto Sostegni n. 41/2021, per quanto riguarda i titoli di importo sino ad € 5.000,00=.
Le cartelle / avvisi di addebito aventi ad oggetto ruoli fino al 2015, di importo sino ad € 1.000,00=, sono invece stati annullati in forza della Legge di bilancio n. 197/2023. Per quanto riguarda infine gli avvisi di addebito n.
32520120001562418000 e n. 32520120004439956000 gli stessi risultano essere stati pagamenti dal ricorrente a seguito di presentazione di definizione agevolata. Da ultimo si osserva che non tutte le cartelle sino al 2015 sono state annullate ex lege;
invero le cartelle n. 02520070055938509000 e n.
02520080068296972000 sono state pagate dal ricorrente a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata.”.
Poiché tutti i carichi contenuti nelle cartelle di pagamento oggetto di giudizio pagina 3 di 7 risultano essere venuti meno, ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, evidenziando, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che la domanda di parte ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in forza del D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 la quale ha ribadito, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, il principio generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo. CP_ Anche l' già con le note di trattazione del 09/05/2022, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle ed agli avvisi di addebito annullati, rigettando l'avversa opposizione per il resto.
Poiché effettivamente dagli atti di causa risulta che tutti i carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito per cui è lite contenute nel sollecito di pagamento impugnato sono stati integralmente azzerati, anche con riferimento agli avvisi di addebito del 2012 per i quali risultano effettivamente riscossi degli importi parziali (a conferma del fatto che per gli stessi vi è stata una definizione agevolata), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
*
3. La parte opponente, prendendo preso atto dell'intervenuto sgravio avvenuto successivamente al ricorso, ha insistito per il riconoscimento delle spese di lite in proprio favore secondo il criterio della soccombenza virtuale.
L'opponente socio unico della società Navigero s.r.l. di cui è stata Pt_1 allegata la visura in atti, ha proposto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo concernente alcune cartelle esattoriali e avvisi di addebito notificati molti anni prima, di cui era venuta a conoscenza a seguito di un controllo presso l'
[...]
. Controparte_2
Sotto il profilo della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che, se non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere in ragione degli sgravi, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze pagina 4 di 7 indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.
215.
Oggetto della domanda è infatti l'accertamento della prescrizione e della decadenza dalla pretesa creditoria dell'ente impositore e della presenza di vizi formali delle cartelle e degli avvisi di addebito, tutte notificate a mano alla stessa parte opponente o ad addetti al ritiro e mai impugnate prima, sul presupposto della nullità della loro notifica, senza che tuttavia a detta notifica abbia fatto seguito alcun ulteriore atto della procedura di riscossione, ad eccezione di un preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2012 e di una intimazione di pagamento notificata nel 2015 e mai impugnati (doc. 24 e 25 del fascicolo dell'agente della riscossione).
Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/2021, è stato novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui è stato innestato il comma 4-bis, che stabilisce non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che
“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma riguarda anche la riscossione dei crediti contributivi in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
E' stato osservato (Cass. civ., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283) che la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto pagina 5 di 7 impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
La seconda disposizione è invece innovativa e su di essa si è concentrata l'attenzione della giurisprudenza.
Con essa il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella (o dell'avviso di addebito, CP_ nel caso di crediti contributivi dell' ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato da colui che promuove l'azione e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Nel caso in esame, la parte opponente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
E' bene precisare che nella specie non viene in considerazione né un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che richiede la contestazione del diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia recente di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (laddove si tratti di una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, occorrerà che la sua notifica non sia stata eseguita a distanza di più di un anno dall'avvio dell'azione giudiziale, poiché il decorso di un anno dalla notifica priva di efficacia l'intimazione stessa), e neppure un'opposizione agli atti esecutivi con la quale si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, ai sensi dell'art. 617
c.p.c. pagina 6 di 7 In definitiva, l'opposizione sarebbe stata inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire.
Se non ci fosse stato l'annullamento ex lege delle cartelle e la definizione agevolata relativa agli avvisi di addebito del giudizio, il giudizio sarebbe stato quindi in ogni caso definito con una declaratoria di inammissibilità in applicazione di ius superveniens, cosicché le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 29 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 265/2018 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Francesco Scifo che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso opponente contro
, in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli dall'avvocato
Marina Olla dell'Avvocatura interna in virtù di procura generale notarile alle liti ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, come da memoria di costituzione di nuovo difensore del 16/11/2023
e
con sede legale in Roma, Via G. Controparte_2
Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 succeduto, dal 01.07.2017, in tutti i rapporti attivi e passivi ad
[...] ex D.L. n. 193/2016, ai fini del presente giudizio Controparte_4 elettivamente domiciliata in Cagliari, p.zza Repubblica n. 10, presso lo studio pagina 1 di 7 dell'avv. Giovanni Ledda (C.F. , fax 070.4555780, p.e.c. C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1 trasmessa in via telematica con la memoria di costituzione opposti
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2018, Controparte_5 ha agito il giudizio sostenendo che, a seguito ad un controllo presso l'
[...]
, era venuta a conoscenza del fatto che risultavano a lei Controparte_2 notificate le seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito per un importo complessivo di euro 54.283,75 asseritamente dovuto a titolo di omessi contributi previdenziali, sanzioni ed accessori:
02520060001519774000 il 15.3.2006, 02520060027782267000 il 7.9.2006,
02520060050314551000 il 18.2.2006, 02520060059706642000 l'8.1.2007,
02520070005836573000 l'1.3.2007, 02520070055938509000 il 13.12.2007,
02520080002086535000 il 26.2.2008, 02520080006695287000 il 7.4.2008,
02520080024333953000 il 17.6.2008, 02520080037405511000 il 5.8.2008,
02520080050693082000 il 15.10.2008, 02520080054236483000 il 12.11.2008,
02520080064453042000 il 22.1.2009, 02520080068296972000 il 22.1.2009,
02520090008937681000 il 18.3.2009, 02520090024742025000 il 12.6.2009,
02520090034718392000 il 16.9.2009, 02520100027415653000 l'8.6.2010,
02520100042480643000 il 24.8.2010, 02520100068295019000 il 21.9.2010
02520110008441313000 il 15.2.2011. Infine, gli avvisi numero
32520120001562418000 notificato il 30.05.2012; 32520120004439956000 notificata il 28.01.2013 che non risultano mai ricevuti dalla ricorrente.
La sig.ra ha in primo luogo rilevato di non essere in grado di Pt_1
CP_ giustificare la maturazione di un debito così cospicuo nei confronti dell' posto che non aveva mai personalmente esercitato alcuna attività professionale, artigianale o di impresa, né mai richiesto iscrizione ad albi o elenchi tenuti presso le Camere di commercio o avuto attribuita partita Iva o altro.
Ha poi contestato l'inesistenza delle notifiche degli atti impugnati sostenendo che “non consta che il sedicente messo notificatore firmatario delle stesse, nel caso di specie la IG.ra , all'epoca delle presunte notifiche, Persona_1 fosse pubblico ufficiale abilitato ed autorizzato dal Prefetto competente (v. CTP pagina 2 di 7 Cagliari sez I n 651 del 20.6.2016 conforme a Cassazione 2035 del 30 gennaio
2014)”, e ritenendo che lo stesso non avesse “comunque eseguito procedure previste dalla legge a seguito della sentenza n.258/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma
4 del d.p.r. 602/1973.”.
In ragione dell'inesistenza della notifica, ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335/95, nonché il decorso del termine annuale di decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99 in assenza di atti interruttivi ed ha chiesto l'annullamento delle cartelle e degli avvisi di addebito, formulando altresì ulteriori censure sul conteggio delle sanzioni e dell'aggio del concessionario. CP_
2. Le parti convenute ed si sono Controparte_2 costituite in giudizio con argomentate memorie per opporsi alle avverse pretese.
Con le note di trattazione del 23/06/2023 l' Controparte_2
, che già con le note del 10/05/2022 aveva dato atto
[...] dell'annullamento ex lege della totalità delle cartelle impugnate, fatta eccezione per gli avvisi di addebito emessi nel 2012 per contributi relativi alla Gestione
Commercianti, ha prodotto un estratto di ruolo aggiornato riferendo che “le cartelle / avvisi di addebito aventi ad oggetto ruoli fino al 2010 sono stati annullati in forza dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018, per quanto riguarda i titoli di importo sino ad € 1.000,00=, oppure in forza dell'art. 4, dai commi 4 a 9 del Decreto Sostegni n. 41/2021, per quanto riguarda i titoli di importo sino ad € 5.000,00=.
Le cartelle / avvisi di addebito aventi ad oggetto ruoli fino al 2015, di importo sino ad € 1.000,00=, sono invece stati annullati in forza della Legge di bilancio n. 197/2023. Per quanto riguarda infine gli avvisi di addebito n.
32520120001562418000 e n. 32520120004439956000 gli stessi risultano essere stati pagamenti dal ricorrente a seguito di presentazione di definizione agevolata. Da ultimo si osserva che non tutte le cartelle sino al 2015 sono state annullate ex lege;
invero le cartelle n. 02520070055938509000 e n.
02520080068296972000 sono state pagate dal ricorrente a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata.”.
Poiché tutti i carichi contenuti nelle cartelle di pagamento oggetto di giudizio pagina 3 di 7 risultano essere venuti meno, ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, evidenziando, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che la domanda di parte ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in forza del D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 la quale ha ribadito, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, il principio generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo. CP_ Anche l' già con le note di trattazione del 09/05/2022, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle ed agli avvisi di addebito annullati, rigettando l'avversa opposizione per il resto.
Poiché effettivamente dagli atti di causa risulta che tutti i carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito per cui è lite contenute nel sollecito di pagamento impugnato sono stati integralmente azzerati, anche con riferimento agli avvisi di addebito del 2012 per i quali risultano effettivamente riscossi degli importi parziali (a conferma del fatto che per gli stessi vi è stata una definizione agevolata), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
*
3. La parte opponente, prendendo preso atto dell'intervenuto sgravio avvenuto successivamente al ricorso, ha insistito per il riconoscimento delle spese di lite in proprio favore secondo il criterio della soccombenza virtuale.
L'opponente socio unico della società Navigero s.r.l. di cui è stata Pt_1 allegata la visura in atti, ha proposto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo concernente alcune cartelle esattoriali e avvisi di addebito notificati molti anni prima, di cui era venuta a conoscenza a seguito di un controllo presso l'
[...]
. Controparte_2
Sotto il profilo della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che, se non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere in ragione degli sgravi, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze pagina 4 di 7 indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.
215.
Oggetto della domanda è infatti l'accertamento della prescrizione e della decadenza dalla pretesa creditoria dell'ente impositore e della presenza di vizi formali delle cartelle e degli avvisi di addebito, tutte notificate a mano alla stessa parte opponente o ad addetti al ritiro e mai impugnate prima, sul presupposto della nullità della loro notifica, senza che tuttavia a detta notifica abbia fatto seguito alcun ulteriore atto della procedura di riscossione, ad eccezione di un preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2012 e di una intimazione di pagamento notificata nel 2015 e mai impugnati (doc. 24 e 25 del fascicolo dell'agente della riscossione).
Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/2021, è stato novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui è stato innestato il comma 4-bis, che stabilisce non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che
“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma riguarda anche la riscossione dei crediti contributivi in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
E' stato osservato (Cass. civ., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283) che la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto pagina 5 di 7 impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
La seconda disposizione è invece innovativa e su di essa si è concentrata l'attenzione della giurisprudenza.
Con essa il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella (o dell'avviso di addebito, CP_ nel caso di crediti contributivi dell' ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato da colui che promuove l'azione e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Nel caso in esame, la parte opponente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
E' bene precisare che nella specie non viene in considerazione né un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che richiede la contestazione del diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia recente di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (laddove si tratti di una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, occorrerà che la sua notifica non sia stata eseguita a distanza di più di un anno dall'avvio dell'azione giudiziale, poiché il decorso di un anno dalla notifica priva di efficacia l'intimazione stessa), e neppure un'opposizione agli atti esecutivi con la quale si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, ai sensi dell'art. 617
c.p.c. pagina 6 di 7 In definitiva, l'opposizione sarebbe stata inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire.
Se non ci fosse stato l'annullamento ex lege delle cartelle e la definizione agevolata relativa agli avvisi di addebito del giudizio, il giudizio sarebbe stato quindi in ogni caso definito con una declaratoria di inammissibilità in applicazione di ius superveniens, cosicché le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 29 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Tuveri
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