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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 525 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv.ti ZITIELLO LUCA Parte_1 P.IVA_1
( ) e MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. BETTONI MARCO ( ) C.F._3
in VIA MONTEGRAPPA 16 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. SCARPA LUCA Controparte_1 C.F._4
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA DEL C.F._5
LOVOLETI, 9 MODENA;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Modena il 09.02.2021 nella causa iscritta al n. 3370/2020 R.G.;
oggetto: Vendita diamanti
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare CP_2 tutte le richieste ex adverso formulate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta ex adverso;
nel merito in via principale respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata accertare
e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta CP_2 al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di controparte, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e disporre gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma I, c.p.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: previa ogni occorrenda declaratoria, incluso il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, di prescrizione e di ogni altra eccezione e domanda, nel merito: Rigettarsi, in quanto infondato, in fatto e in diritto, l'appello proposto da vverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Modena, Dott.ssa Manuela Cortelloni, in data 9.2.2021 nel giudizio rubricato al n. 3370/2020 R.G.; In via incidentale: in parziale riforma della predetta ordinanza, accogliere l'appello qui formulato in via incidentale dal sig. e, per l'effetto, in via Controparte_1 gradata o alternativa: 1) previa declaratoria dell'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del contratto di intermediazione finanziaria (cd. contratto quadro), ai sensi degli artt. 1325, 1326, 1350, 1418 cod. civ. e 23 T.U.F., accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del Contratto di acquisto di diamanti da investimento di cui alla proposta in data 27.7.2011 e degli atti/negozi ad esso connessi;
2) dichiarare invalido o inefficace o - in subordine - risolto per grave inadempimento imputabile a il predetto Contratto in data 27.7.2011 e gli atti/negozi adesso Parte_1 connessi (incluso il contratto di intermediazione finanziaria) quale conseguenza dell'accertata violazione degli obblighi di condotta prescritti dalle norme primarie e secondarie che regolano l'attività dell'intermediario finanziario, con particolare riferimento all'art. 21 T.U.F., agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42 Reg. Consob n. 16190/2007, agli artt. 23 e seguenti del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia 29.10.2007, alla Comunicazione Consob 9019104/2009; 3) pronunciare l'annullamento del predetto Contratto in data 27.7.2011, e degli atti/negozi ad esso connessi, per dolo sensi dell'art. 1439 cod. civ., o, in subordine, per errore ai sensi dell'art. 1427 e seguenti cod. civ.; 4) accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia del predetto Contratto in data 27.7.2011 e degli atti/negozi ad esso connessi, quale conseguenza della violazione
2 degli artt. 20-23 del Codice del Consumo;
5) accertare e dichiarare la violazione da parte di
[...] degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 1453 c.c. e per l'effetto dichiarare la risoluzione del Parte_1 predetto Contratto in data 27.7.2011 e gli atti/negozi adesso connessi per grave inadempimento imputabile a Per effetto delle declaratorie e pronunce di cui ai precedenti punti Parte_1
1), 2), 3), 4) e 5), condannarsi in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
a restituire al sig. quanto dallo stesso versato in forza del predetto Contratto in Controparte_1 data 27.7.2011, e ciò nella misura di €. 30.058,32, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dall'addebito al saldo;
In ogni caso dirsi tenuta e condannarsi in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a risarcire al sig. i danni - anche non Controparte_1 patrimoniali - conseguenti agli illeciti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali dalla stessa posti in essere, in particolare per la violazione delle norme richiamate ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) nonchè degli artt. 1218, 1173 (anche in combinato disposto con l'art. 2 Cost.), 1175, 1176, 1337, 1338, 1411, 1440, 1375, 1710, 1754-1759, 2043, 2049 e 2055 cod. civ., e ciò nella misura di
€. 30.058,32 o nella diversa misura accertata in corso di causa, eventualmente ricorrendo a criteri equitativi, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio - comprensive delle spese di CTP ed eventuale CTU, dei compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie 15% ed agli accessori di legge – e delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria (ivi incluse le spese di assistenza legale), delle spese per perizie di stima, nonché con adozione nei confronti di dei provvedimenti di cui Parte_1 all'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione. Riservata ogni ulteriore produzione, deduzione e istanza, insiste affinché codesta Ecc. Corte voglia, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 702quater c.p.c. e previa eventuale rimessione della causa in istruttoria: disporre C.T.U. avente ad oggetto la determinazione dell'attuale valore di mercato e di realizzo dei diamanti per cui è causa, nonché il valore degli stessi alla data di sottoscrizione della proposta di acquisto;
ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Banca ed alla Curatela del Fallimento l'esibizione integrale della documentazione relativa alla operazione di CP_3 investimento in diamanti di cui si tratta, nonché della documentazione già richiesta alla Banca dal legale del ricorrente con lettera in data 30.5.2018 (all.to n. 7 al ricorso ex art. 702 bic c.p.c.).
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata il 9.02.2021 nella causa iscritta al n. 3370/2020 RG il
Tribunale di Modena, in accoglimento delle domande di nullità, annullamento e risoluzione per inadempimento, gradatamente proposte da nei confronti di in Controparte_1 Parte_1
riferimento al contratto di investimento con cui, su sollecitazione della banca e presso i locali di quest'ultima, l'investitore, in data 27.07.2011, aveva acquistato dei diamanti per € 30.058,32, condannava al risarcimento del danno subito dall'investitore, pari alla differenza fra Parte_1
il prezzo pagato per i diamanti acquistati e il loro effettivo valore secondo il listino Rapaport, che, compresa la rivalutazione fino alla data della decisione, ammontavano ad € 16.558,97 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
spese secondo soccombenza.
3 Il Tribunale, nello specifico, riteneva che il ruolo della non si fosse limitato a quello di un Pt_1
mero segnalatore, come sostenuto dalla banca stessa, ma fosse stato, invece, essenziale alla conclusione del contratto d'acquisto a cui l'investitore perveniva indotto sia dalle ingannevoli condotte tenute da , che dal comportamento della banca che “ si è adoperata con le modalità CP_3
e le condotte anzidette, sia in fase di conclusione del contratto che durante la sua esecuzione, avendo interesse alla buona conclusione dell'operazione, non risultando 'indifferente' o 'terzo' come – in tesi – deve risultare il 'mero segnalatore'. Infatti, l'attività svolta dalla banca è stata remunerata, nei termini anzidetti, in virtù degli accordi preesistenti con il professionista, sia in termini di commissioni (particolarmente rilevanti, come detto, nella determinazione del prezzo e della c.d. quotazione dei diamanti) che di eventuali servizi aggiuntivi e di indubbia fidelizzazione del cliente: trattasi di informazioni non riferite al cliente pure se certamente note alla resistente in virtù della finalità onerosa della sua collaborazione con e stante che i ricarichi erano calcolati sul CP_3 prezzo dei preziosi al momento di conclusione dell'investimento. Conclusivamente, l'attività svolta dalla Banca, nei confronti di , è censurabile in quanto posta in essere in violazione Controparte_1 dell'art. 1176, 2° comma, c.c. (che impone la diligenza qualificata al professionista nell'adempimento delle obbligazioni) ed in generale del principio di buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto (artt. 1175, 1375 c.c.) che si declina, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel dovere di protezione della contro parte contrattuale ex art. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 1173 c.c. Trattasi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., atteso che all'inadempimento del professionista ( ) – per i principali profili sopra indicati – ha concorso, CP_3
dal punto di vista causale, la Banca convenuta, mediante le condotte evidenziate, senza il cui apporto la vendita di diamanti si non sarebbe concretamente realizzata. La natura contrattuale della responsabilità e la conseguente durata decennale della prescrizione esclude, per l'effetto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla resistente.”.
Proponeva appello censurando la decisione del primo giudice perché 1) si era conformato Pt_1 acriticamente al Provvedimento dell'AGCM senza accertarsi della condotta tenuta in concreto dalla banca ed abbia conseguentemente ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale di quest'ultima, in quanto avrebbe violato i suoi obblighi informativi;
2) aveva erroneamente ritenuto la banca contrattualmente responsabile in virtù del contatto sociale, attribuendole obblighi di protezione del cliente, che la stessa non aveva;
3) aveva erroneamente escluso la prescrizione quinquennale in merito alla domanda risarcitoria, 4, 5 e 6) non aveva riconosciuto il difetto di prova sull'an e sul quantum ed aveva erroneamente fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'acquisto dei preziosi e non dalla domanda.
4 Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_1
vittoria di spese, proponendo, a sua volta, appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 8/06/2024
_____________ ____ _______________
L'appello, i cui motivi possono essere tutti esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, è infondato.
Partendo dall'eccepita carenza di legittimazione passiva, si osserva che alla luce della prospettazione dei rapporti controversi offerta dal ricorrente, oggi appellato, sussiste correlazione tra il soggetto nei cui confronti è chiesta tutela e la dedotta titolarità del rapporto le cui obbligazioni si assume siano state violate.
Pertanto, la pretesa carenza di legittimazione passiva della banca è infondata.
Infatti, fa valere una responsabilità propria della a fronte del rapporto intercorso CP_1 CP_2
con la stessa, rapporto che si assume abbia fatto sorgere in capo all'istituto di credito obblighi di informazione e protezione a salvaguardia dell'affidamento generato dalla proposta di investimento.
Anche le contestazioni sull'an della domanda risarcitoria sono infondate e la dedotta infondatezza e carenza di prova relativa a siffatta domanda va disattesa.
Difatti, l'appellante non ha individuato il pregiudizio patito nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato (circostanza che atterrebbe alla disciplina del rapporto), bensì nell'essersi ritrovata a concludere contratti che non sarebbero stati conclusi, o sarebbero stati stipulati a condizioni diverse e quindi nell'aver corrisposto somme di denaro maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati e ciò in conseguenza della condotta decettiva, omissiva e pregiudizievole tenuta dalla banca appellata.
È infatti pacifica fra le parti la ricostruzione fattuale offerta dal riguardo al fatto che CP_1
l'istituto di credito ha indicato/segnalato all'odierno appellante la possibilità di effettuare degli Con investimenti con un operatore del settore ), con cui la aveva concluso una convenzione di CP_2
segnalazione.
Alla luce della suddetta convenzione, l'istituto, all'interno dei propri locali, metteva a disposizione dei propri clienti materiale divulgativo ed illustrava il possibile investimento.
Gli ordini venivano effettuati all'interno dei locali della e poi da quest'ultima inoltrati alla CP_2
5 proponente. L'esatto ammontare dell'operazione veniva poi comunicato agli investitori proprio per il tramite dell'istituto bancario. Il pagamento veniva effettuato in apposito conto corrente di Parte_2 aperto presso la Banca. Per l'attività resa, l'azienda di credito percepiva un compenso da parte di
Parte_2
Alla luce di tali evidenze (la banca non nega che in concreto i fatti si siano svolti proprio così, ma si limita a sostenere che il Tribunale non abbia accertato che, nonostante siffatta condotta essa non abbia travalicato i confini della mera segnalazione, come contrattualmente specificato) a nulla rileva quanto eccepito da parte appellante, ossia che nella convenzione sia indicato che la detenzione del materiale non comportava per la alcun intervento nelle trattative né alcuna responsabilità in ordine ai CP_2
contratti stipulati. Difatti, come già accertato dal primo giudice, quanto concretamente posto in essere dall'istituto permette di affermare che lo stesso concorreva attivamente nell'attività di conclusione dei contratti di investimento.
Oltre a ciò, questo Collegio non può esimersi dal richiamare, condividendo il percorso logico giuridico già tracciato dal Tribunale, il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (ormai definitivamente confermato, per quanto con riduzione delle sanzioni originariamente applicate) emesso nei confronti di vari istituti di credito, fra cui l'odierna appellata, valutabile come prova atipica ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Dal suddetto provvedimento emerge che le condotte poste in essere dalle banche non erano di mero tramite, ma erano partecipative agli affari di investimento.
Come infatti chiarisce l'AGCM, “emerge un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di disamine…le modalità con cui si atteggiava
l'offerta dei prodotti…hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente che era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza svolta dal personale degli istituti di credito”
Quanto sopra, peraltro, consente di rilevare che il rapporto instauratosi tra l'appellato e la va CP_2 inserito anche all'interno della disciplina consumeristica, avendo la agito come professionista, CP_2
ovvero come collaboratore del professionista, nei confronti del cliente consumatore.
Da tale disciplina discendono precisi obblighi generali di comportamento, quali obblighi di trasparenza, correttezza, protezione e informazione del consumatore.
Obblighi che la stessa riconosce di non aver rispettato, ritenendosene non obbligata. CP_2
In ogni caso, appare corretto anche qualificare il rapporto intercorrente tra appellante e appellata alla stregua di un contatto sociale qualificato, dal quale derivano altrettanti obblighi di protezione e informazione nei confronti della clientela.
6 A quanto sopra consegue la prevista inversione dell'onere probatorio e dunque sarebbe spettato alla banca fornire prova tanto della pretesa mancata violazione di norme comportamentali, quanto del preteso mancato pregiudizio derivato dalle sue omissioni.
In particolare, la convenuta/appellante avrebbe dovuto provare, da una parte, di aver fornito all'odierno appellato tutte le corrette e complete informazioni circa l'operazione che veniva
“segnalata”, quali, in primis, quelle relative all'esatto valore dei preziosi che venivano acquistati, e, dall'altra, avrebbe dovuto dimostrare che il prezzo pagato dal cliente era congruo rispetto al valore di mercato dei diamanti alla data dell'acquisto.
A tal proposito, preme evidenziare che il provvedimento sanzionatorio di AGCM di cui sopra esprime anche valutazioni relative alle voci di costo (paragrafo n. 62), le quali si pongono alla stregua di una presunzione superabile dall'istituto di credito mediante prova contraria, che nel caso in esame la banca non ha fornito, anzi nemmeno ha negato che il prezzo di acquisto fosse eccessivo.
Di contro, quanto prospettato nella perizia di parte appellata risulta plausibile e coerente con quanto espresso da AGCM nel provvedimento sanzionatorio.
A nulla rileva, come dedotto dall'appellante, che il prezzo corrisposto includeva altri servizi accessori, atteso che il danno patito dal è, comunque, correlabile all'esborso CP_1
complessivamente sostenuto.
Né si ritiene che detto importo possa essere, in qualche misura, ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c., atteso che alcun concorso di colpa può imputarsi all'appellato, il quale si è affidato alle informazioni reperite presso l'istituto di credito.
Neppure appare rilevante, infine, la circostanza, dedotta dalla banca, per cui il potrebbe CP_1
Con richiedere al fallimento di un importo pari a 15% del valore di acquisto dei diamanti, non risultando agli atti che questi si sia avvalso di tale facoltà.
L'allegazione di parte appellante, relativa alla permanenza del possesso dei preziosi - protrattosi dall'acquisto ed ancora in corso - da parte dell'appellato, non pare dirimente giacché quest'ultimo inserisce nel ricorso introduttivo del giudizio anche la richiesta di restituzione della differenza fra il prezzo originariamente pagato e il valore effettivo dei preziosi, che è quello che può e deve essere accordato alla luce di quanto esposto.
Le esposte considerazioni portano, quindi, al rigetto dell'appello e alla conferma, sul punto, della ordinanza impugnata, assorbite le ulteriori doglianze, ivi compreso l'appello incidentale, salvo quanto appresso.
Va accolta, infatti, la contestazione relativa all'errore materiale commesso dal Tribunale
7 nell'individuare il danno differenziale fra l'esborso e il valore dei preziosi alla data dell'acquisto (€
30.058,32 – 14.400,00 = 15.658,32).
Ciò posto, stante, la responsabilità dell'appellante in ordine alla violazione di norme comportamentali, relative agli obblighi di trasparenza, correttezza, protezione e informazione nei confronti del cliente/consumatore, la banca deve essere condannata, a titolo di risarcimento del danno, alla restituzione della differenza fra quanto pagato (€ 30.058,32) e l'effettivo valore di mercato dei preziosi (€ 14.400,00) all'epoca dell'acquisto (16.09.2011), quindi €15.658,32 così come indicato nella relazione di stima prodotta. Detta somma, calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, alla data della sentenza di primo grado ammontava a complessivi € 18.105,69 (di cui 1.366,95 di soli interessi) e su detto importo dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla decisione di primo grado al soddisfo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m. tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. cit.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_3
3370/2020 RG del Tribunale di Modena ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna a pagare a favore di la somma Parte_3 Controparte_1 di € 18.105,69, oltre interessi dal 9.02.2021 al soddisfo;
condanna a rifondere a le spese Parte_3 Controparte_1 di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 28 gennaio 2025.
Il Presidente
8 Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
IDB
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 525 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv.ti ZITIELLO LUCA Parte_1 P.IVA_1
( ) e MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. BETTONI MARCO ( ) C.F._3
in VIA MONTEGRAPPA 16 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. SCARPA LUCA Controparte_1 C.F._4
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA DEL C.F._5
LOVOLETI, 9 MODENA;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Modena il 09.02.2021 nella causa iscritta al n. 3370/2020 R.G.;
oggetto: Vendita diamanti
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare CP_2 tutte le richieste ex adverso formulate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta ex adverso;
nel merito in via principale respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata accertare
e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta CP_2 al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di controparte, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e disporre gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma I, c.p.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: previa ogni occorrenda declaratoria, incluso il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, di prescrizione e di ogni altra eccezione e domanda, nel merito: Rigettarsi, in quanto infondato, in fatto e in diritto, l'appello proposto da vverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Modena, Dott.ssa Manuela Cortelloni, in data 9.2.2021 nel giudizio rubricato al n. 3370/2020 R.G.; In via incidentale: in parziale riforma della predetta ordinanza, accogliere l'appello qui formulato in via incidentale dal sig. e, per l'effetto, in via Controparte_1 gradata o alternativa: 1) previa declaratoria dell'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del contratto di intermediazione finanziaria (cd. contratto quadro), ai sensi degli artt. 1325, 1326, 1350, 1418 cod. civ. e 23 T.U.F., accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del Contratto di acquisto di diamanti da investimento di cui alla proposta in data 27.7.2011 e degli atti/negozi ad esso connessi;
2) dichiarare invalido o inefficace o - in subordine - risolto per grave inadempimento imputabile a il predetto Contratto in data 27.7.2011 e gli atti/negozi adesso Parte_1 connessi (incluso il contratto di intermediazione finanziaria) quale conseguenza dell'accertata violazione degli obblighi di condotta prescritti dalle norme primarie e secondarie che regolano l'attività dell'intermediario finanziario, con particolare riferimento all'art. 21 T.U.F., agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42 Reg. Consob n. 16190/2007, agli artt. 23 e seguenti del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia 29.10.2007, alla Comunicazione Consob 9019104/2009; 3) pronunciare l'annullamento del predetto Contratto in data 27.7.2011, e degli atti/negozi ad esso connessi, per dolo sensi dell'art. 1439 cod. civ., o, in subordine, per errore ai sensi dell'art. 1427 e seguenti cod. civ.; 4) accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia del predetto Contratto in data 27.7.2011 e degli atti/negozi ad esso connessi, quale conseguenza della violazione
2 degli artt. 20-23 del Codice del Consumo;
5) accertare e dichiarare la violazione da parte di
[...] degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 1453 c.c. e per l'effetto dichiarare la risoluzione del Parte_1 predetto Contratto in data 27.7.2011 e gli atti/negozi adesso connessi per grave inadempimento imputabile a Per effetto delle declaratorie e pronunce di cui ai precedenti punti Parte_1
1), 2), 3), 4) e 5), condannarsi in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
a restituire al sig. quanto dallo stesso versato in forza del predetto Contratto in Controparte_1 data 27.7.2011, e ciò nella misura di €. 30.058,32, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dall'addebito al saldo;
In ogni caso dirsi tenuta e condannarsi in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a risarcire al sig. i danni - anche non Controparte_1 patrimoniali - conseguenti agli illeciti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali dalla stessa posti in essere, in particolare per la violazione delle norme richiamate ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) nonchè degli artt. 1218, 1173 (anche in combinato disposto con l'art. 2 Cost.), 1175, 1176, 1337, 1338, 1411, 1440, 1375, 1710, 1754-1759, 2043, 2049 e 2055 cod. civ., e ciò nella misura di
€. 30.058,32 o nella diversa misura accertata in corso di causa, eventualmente ricorrendo a criteri equitativi, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio - comprensive delle spese di CTP ed eventuale CTU, dei compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie 15% ed agli accessori di legge – e delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria (ivi incluse le spese di assistenza legale), delle spese per perizie di stima, nonché con adozione nei confronti di dei provvedimenti di cui Parte_1 all'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione. Riservata ogni ulteriore produzione, deduzione e istanza, insiste affinché codesta Ecc. Corte voglia, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 702quater c.p.c. e previa eventuale rimessione della causa in istruttoria: disporre C.T.U. avente ad oggetto la determinazione dell'attuale valore di mercato e di realizzo dei diamanti per cui è causa, nonché il valore degli stessi alla data di sottoscrizione della proposta di acquisto;
ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Banca ed alla Curatela del Fallimento l'esibizione integrale della documentazione relativa alla operazione di CP_3 investimento in diamanti di cui si tratta, nonché della documentazione già richiesta alla Banca dal legale del ricorrente con lettera in data 30.5.2018 (all.to n. 7 al ricorso ex art. 702 bic c.p.c.).
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata il 9.02.2021 nella causa iscritta al n. 3370/2020 RG il
Tribunale di Modena, in accoglimento delle domande di nullità, annullamento e risoluzione per inadempimento, gradatamente proposte da nei confronti di in Controparte_1 Parte_1
riferimento al contratto di investimento con cui, su sollecitazione della banca e presso i locali di quest'ultima, l'investitore, in data 27.07.2011, aveva acquistato dei diamanti per € 30.058,32, condannava al risarcimento del danno subito dall'investitore, pari alla differenza fra Parte_1
il prezzo pagato per i diamanti acquistati e il loro effettivo valore secondo il listino Rapaport, che, compresa la rivalutazione fino alla data della decisione, ammontavano ad € 16.558,97 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
spese secondo soccombenza.
3 Il Tribunale, nello specifico, riteneva che il ruolo della non si fosse limitato a quello di un Pt_1
mero segnalatore, come sostenuto dalla banca stessa, ma fosse stato, invece, essenziale alla conclusione del contratto d'acquisto a cui l'investitore perveniva indotto sia dalle ingannevoli condotte tenute da , che dal comportamento della banca che “ si è adoperata con le modalità CP_3
e le condotte anzidette, sia in fase di conclusione del contratto che durante la sua esecuzione, avendo interesse alla buona conclusione dell'operazione, non risultando 'indifferente' o 'terzo' come – in tesi – deve risultare il 'mero segnalatore'. Infatti, l'attività svolta dalla banca è stata remunerata, nei termini anzidetti, in virtù degli accordi preesistenti con il professionista, sia in termini di commissioni (particolarmente rilevanti, come detto, nella determinazione del prezzo e della c.d. quotazione dei diamanti) che di eventuali servizi aggiuntivi e di indubbia fidelizzazione del cliente: trattasi di informazioni non riferite al cliente pure se certamente note alla resistente in virtù della finalità onerosa della sua collaborazione con e stante che i ricarichi erano calcolati sul CP_3 prezzo dei preziosi al momento di conclusione dell'investimento. Conclusivamente, l'attività svolta dalla Banca, nei confronti di , è censurabile in quanto posta in essere in violazione Controparte_1 dell'art. 1176, 2° comma, c.c. (che impone la diligenza qualificata al professionista nell'adempimento delle obbligazioni) ed in generale del principio di buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto (artt. 1175, 1375 c.c.) che si declina, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel dovere di protezione della contro parte contrattuale ex art. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 1173 c.c. Trattasi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., atteso che all'inadempimento del professionista ( ) – per i principali profili sopra indicati – ha concorso, CP_3
dal punto di vista causale, la Banca convenuta, mediante le condotte evidenziate, senza il cui apporto la vendita di diamanti si non sarebbe concretamente realizzata. La natura contrattuale della responsabilità e la conseguente durata decennale della prescrizione esclude, per l'effetto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla resistente.”.
Proponeva appello censurando la decisione del primo giudice perché 1) si era conformato Pt_1 acriticamente al Provvedimento dell'AGCM senza accertarsi della condotta tenuta in concreto dalla banca ed abbia conseguentemente ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale di quest'ultima, in quanto avrebbe violato i suoi obblighi informativi;
2) aveva erroneamente ritenuto la banca contrattualmente responsabile in virtù del contatto sociale, attribuendole obblighi di protezione del cliente, che la stessa non aveva;
3) aveva erroneamente escluso la prescrizione quinquennale in merito alla domanda risarcitoria, 4, 5 e 6) non aveva riconosciuto il difetto di prova sull'an e sul quantum ed aveva erroneamente fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'acquisto dei preziosi e non dalla domanda.
4 Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_1
vittoria di spese, proponendo, a sua volta, appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 8/06/2024
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L'appello, i cui motivi possono essere tutti esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, è infondato.
Partendo dall'eccepita carenza di legittimazione passiva, si osserva che alla luce della prospettazione dei rapporti controversi offerta dal ricorrente, oggi appellato, sussiste correlazione tra il soggetto nei cui confronti è chiesta tutela e la dedotta titolarità del rapporto le cui obbligazioni si assume siano state violate.
Pertanto, la pretesa carenza di legittimazione passiva della banca è infondata.
Infatti, fa valere una responsabilità propria della a fronte del rapporto intercorso CP_1 CP_2
con la stessa, rapporto che si assume abbia fatto sorgere in capo all'istituto di credito obblighi di informazione e protezione a salvaguardia dell'affidamento generato dalla proposta di investimento.
Anche le contestazioni sull'an della domanda risarcitoria sono infondate e la dedotta infondatezza e carenza di prova relativa a siffatta domanda va disattesa.
Difatti, l'appellante non ha individuato il pregiudizio patito nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato (circostanza che atterrebbe alla disciplina del rapporto), bensì nell'essersi ritrovata a concludere contratti che non sarebbero stati conclusi, o sarebbero stati stipulati a condizioni diverse e quindi nell'aver corrisposto somme di denaro maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati e ciò in conseguenza della condotta decettiva, omissiva e pregiudizievole tenuta dalla banca appellata.
È infatti pacifica fra le parti la ricostruzione fattuale offerta dal riguardo al fatto che CP_1
l'istituto di credito ha indicato/segnalato all'odierno appellante la possibilità di effettuare degli Con investimenti con un operatore del settore ), con cui la aveva concluso una convenzione di CP_2
segnalazione.
Alla luce della suddetta convenzione, l'istituto, all'interno dei propri locali, metteva a disposizione dei propri clienti materiale divulgativo ed illustrava il possibile investimento.
Gli ordini venivano effettuati all'interno dei locali della e poi da quest'ultima inoltrati alla CP_2
5 proponente. L'esatto ammontare dell'operazione veniva poi comunicato agli investitori proprio per il tramite dell'istituto bancario. Il pagamento veniva effettuato in apposito conto corrente di Parte_2 aperto presso la Banca. Per l'attività resa, l'azienda di credito percepiva un compenso da parte di
Parte_2
Alla luce di tali evidenze (la banca non nega che in concreto i fatti si siano svolti proprio così, ma si limita a sostenere che il Tribunale non abbia accertato che, nonostante siffatta condotta essa non abbia travalicato i confini della mera segnalazione, come contrattualmente specificato) a nulla rileva quanto eccepito da parte appellante, ossia che nella convenzione sia indicato che la detenzione del materiale non comportava per la alcun intervento nelle trattative né alcuna responsabilità in ordine ai CP_2
contratti stipulati. Difatti, come già accertato dal primo giudice, quanto concretamente posto in essere dall'istituto permette di affermare che lo stesso concorreva attivamente nell'attività di conclusione dei contratti di investimento.
Oltre a ciò, questo Collegio non può esimersi dal richiamare, condividendo il percorso logico giuridico già tracciato dal Tribunale, il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (ormai definitivamente confermato, per quanto con riduzione delle sanzioni originariamente applicate) emesso nei confronti di vari istituti di credito, fra cui l'odierna appellata, valutabile come prova atipica ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Dal suddetto provvedimento emerge che le condotte poste in essere dalle banche non erano di mero tramite, ma erano partecipative agli affari di investimento.
Come infatti chiarisce l'AGCM, “emerge un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di disamine…le modalità con cui si atteggiava
l'offerta dei prodotti…hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente che era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza svolta dal personale degli istituti di credito”
Quanto sopra, peraltro, consente di rilevare che il rapporto instauratosi tra l'appellato e la va CP_2 inserito anche all'interno della disciplina consumeristica, avendo la agito come professionista, CP_2
ovvero come collaboratore del professionista, nei confronti del cliente consumatore.
Da tale disciplina discendono precisi obblighi generali di comportamento, quali obblighi di trasparenza, correttezza, protezione e informazione del consumatore.
Obblighi che la stessa riconosce di non aver rispettato, ritenendosene non obbligata. CP_2
In ogni caso, appare corretto anche qualificare il rapporto intercorrente tra appellante e appellata alla stregua di un contatto sociale qualificato, dal quale derivano altrettanti obblighi di protezione e informazione nei confronti della clientela.
6 A quanto sopra consegue la prevista inversione dell'onere probatorio e dunque sarebbe spettato alla banca fornire prova tanto della pretesa mancata violazione di norme comportamentali, quanto del preteso mancato pregiudizio derivato dalle sue omissioni.
In particolare, la convenuta/appellante avrebbe dovuto provare, da una parte, di aver fornito all'odierno appellato tutte le corrette e complete informazioni circa l'operazione che veniva
“segnalata”, quali, in primis, quelle relative all'esatto valore dei preziosi che venivano acquistati, e, dall'altra, avrebbe dovuto dimostrare che il prezzo pagato dal cliente era congruo rispetto al valore di mercato dei diamanti alla data dell'acquisto.
A tal proposito, preme evidenziare che il provvedimento sanzionatorio di AGCM di cui sopra esprime anche valutazioni relative alle voci di costo (paragrafo n. 62), le quali si pongono alla stregua di una presunzione superabile dall'istituto di credito mediante prova contraria, che nel caso in esame la banca non ha fornito, anzi nemmeno ha negato che il prezzo di acquisto fosse eccessivo.
Di contro, quanto prospettato nella perizia di parte appellata risulta plausibile e coerente con quanto espresso da AGCM nel provvedimento sanzionatorio.
A nulla rileva, come dedotto dall'appellante, che il prezzo corrisposto includeva altri servizi accessori, atteso che il danno patito dal è, comunque, correlabile all'esborso CP_1
complessivamente sostenuto.
Né si ritiene che detto importo possa essere, in qualche misura, ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c., atteso che alcun concorso di colpa può imputarsi all'appellato, il quale si è affidato alle informazioni reperite presso l'istituto di credito.
Neppure appare rilevante, infine, la circostanza, dedotta dalla banca, per cui il potrebbe CP_1
Con richiedere al fallimento di un importo pari a 15% del valore di acquisto dei diamanti, non risultando agli atti che questi si sia avvalso di tale facoltà.
L'allegazione di parte appellante, relativa alla permanenza del possesso dei preziosi - protrattosi dall'acquisto ed ancora in corso - da parte dell'appellato, non pare dirimente giacché quest'ultimo inserisce nel ricorso introduttivo del giudizio anche la richiesta di restituzione della differenza fra il prezzo originariamente pagato e il valore effettivo dei preziosi, che è quello che può e deve essere accordato alla luce di quanto esposto.
Le esposte considerazioni portano, quindi, al rigetto dell'appello e alla conferma, sul punto, della ordinanza impugnata, assorbite le ulteriori doglianze, ivi compreso l'appello incidentale, salvo quanto appresso.
Va accolta, infatti, la contestazione relativa all'errore materiale commesso dal Tribunale
7 nell'individuare il danno differenziale fra l'esborso e il valore dei preziosi alla data dell'acquisto (€
30.058,32 – 14.400,00 = 15.658,32).
Ciò posto, stante, la responsabilità dell'appellante in ordine alla violazione di norme comportamentali, relative agli obblighi di trasparenza, correttezza, protezione e informazione nei confronti del cliente/consumatore, la banca deve essere condannata, a titolo di risarcimento del danno, alla restituzione della differenza fra quanto pagato (€ 30.058,32) e l'effettivo valore di mercato dei preziosi (€ 14.400,00) all'epoca dell'acquisto (16.09.2011), quindi €15.658,32 così come indicato nella relazione di stima prodotta. Detta somma, calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, alla data della sentenza di primo grado ammontava a complessivi € 18.105,69 (di cui 1.366,95 di soli interessi) e su detto importo dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla decisione di primo grado al soddisfo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m. tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. cit.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_3
3370/2020 RG del Tribunale di Modena ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna a pagare a favore di la somma Parte_3 Controparte_1 di € 18.105,69, oltre interessi dal 9.02.2021 al soddisfo;
condanna a rifondere a le spese Parte_3 Controparte_1 di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 28 gennaio 2025.
Il Presidente
8 Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
IDB
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