Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 252 / 2022 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PAPA ENZA ANNA, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a NAPOLI (NA) il 22/05/1974 C.F. Controparte_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6/6/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 03/01/2022 ha adìto questo Tribunale Parte_1
e chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto il 28/07/2001 a
Mascalucia con (Atto N. 21 Parte1 anno 2001). Controparte_1
1
16.12.2004) e (il 9.1.2008), al tempo entrambe minorenni;
che il Persona_2
Tribunale di Catania, con decreto n. 567/11 dell'1.7.2011, aveva omologato la separazione personale dei coniugi, con le seguenti statuizioni accessorie: affido condiviso delle figlie, con collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa familiare;
obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie, posto a carico del padre, pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
obbligo di contribuzione al mantenimento della coniuge, a carico del marito, pari ad euro
200,00 mensili.
Chiedeva la conferma delle statuizioni accessorie di cui al citato decreto, con riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Instauratosi il contraddittorio, non si è costituita parte convenuta.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente;
all'udienza del 23.10.2023 veniva sentita la figlia minore . Per_2
Nel precisare le conclusioni, parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore, sulla scorta della condotta abbandonica del padre, che aveva esercitato sporadicamente il diritto di incontro con la figlia e non contribuiva al mantenimento secondo quanto disposto in sede di separazione (tanto da indurre la ricorrente a sporgere denuncia per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.)
All'udienza del 6.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1
che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. 567/11 dell'1.7.2011, emesso nel procedimento n.
11407/2010 R.G., il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e
2 materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 28/07/2001 a
Misterbianco, trascritto nei registri di detto Comune al N. 21 P. 1 anno 2001.
Nessuna statuizione va assunta in ordine ad affidamento e collocamento della figlia ormai maggiorenne. Per_1
Va disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_2
collocamento presso quest'ultima, in considerazione del disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento della minore, sia in ordine alla frequentazione della stessa: le allegazioni della ricorrente in merito a tale condotta abbandonica hanno trovato riscontro nella documentazione in atti (atto di precetto del 3.1.2022, relativo alle somme non versate, ed estratto del registro noti della Procura della Repubblica di
Catania, da cui emerge la pendenza del procedimento n. 2822/2022 R.G.N.R., iscritto a seguito della denuncia dell'odierna ricorrente); la figlia , ormai prossima Per_2
alla maggiore età, ha confermato la violazione sistematica, da parte del padre, degli
3 obblighi di cura e sostegno morale nei suoi confronti (v. verbale dell'udienza del
23.10.2023: “ADR cap 1) frequento l'istituto Lazzaro, che è un liceo artistico;
mia sorella frequenta l'università. ADR cap 2) Mio padre vive a Reggio Emilia, lo sento per telefono ogni tanto, circa ogni due mesi;
sono andata a trovarlo due estati fa.
Vado a Reggio Emilia perché mi fa piacere vedere mia sorella Mia sorella Per_3
non vuole sentire mio padre. ADR cap.3) Mio padre non viene mai in Sicilia, Per_4
mi piacerebbe che mi chiamasse più spesso però non ci tengo troppo. ADR cap. 4) vivo con mia mamma serenamente.).
La casa familiare va conseguentemente assegnata alla ricorrente (che ne ha fatto richiesta, invocando la conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa).
Gli incontri della figlia minore con il padre vanno rimessi alla volontà di quest'ultima, ormai prossima alla maggiore età.
Deve porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia minore e della figlia maggiorenne convivente con la Per_2 Per_1
madre e non economicamente autonoma (in quanto studentessa universitaria).
Con riguardo alla quantificazione dell'importo, ritiene il Collegio di porre a carico del resistente un assegno mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale contributo, in assenza di documentazione reddituale aggiornata, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento delle figlie e ai loro bisogni di natura ricreativa più elementari.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di assegno divorzile.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018), “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo
4 alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass.,
07/12/2021, n. 38928; Cass., 08/09/2021, n. 24250).
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
In primo luogo occorre pertanto valutare la finalità assistenziale dell'assegno che resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (in arg. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n.
5055 del 24/02/2021).
Nella specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile per finalità assistenziale, in quanto non risulta dimostrato che la ricorrente si trovi nell'impossibilità di reperire una attività lavorativa, avuto riguardo all'età (45 anni) e alla mancata allegazione di cause ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa.
È principio costantemente affermato in giurisprudenza quello secondo cui (Cass.
24250/2021) “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale
5 "unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o l'elevata capacità economica di uno dei due Cass. n. 22738 del 2021, n. 21234 del
2019).
Nel caso di specie la ricorrente non ha provato di aver sacrificato le proprie aspettative di carriera lavorativa nell'interesse della famiglia.
Da tanto discende il rigetto della domanda di assegno divorzile.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 252 /2022 , disattesa ogni altra domanda: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in data 28.7.2011 a Misterbianco, trascritto Pt_1 Controparte_1
nei registri di detto Comune al N. 21 Parte 1 anno 2001 .
Dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento Per_2
presso la stessa;
Assegna a la casa familiare;
Parte_1
Rimette al gradimento della figlia minore gli incontri con il padre;
Pone a carico di un assegno di euro 600,00 mensili, quale Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia minorenne e della figlia Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente somma da rivalutarsi in Per_1 base all'indice ISTAT e da pagarsi entro ogni 5 del mese, oltre spese straordinarie nella misura del 50%;
Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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