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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1131 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Brigato ed elettivamente domiciliato a
Padova, viale dell'Industria n. 23, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Sirena e Mario Viali ed elettivamente domiciliata a Venezia, Cannaregio 3781, presso lo studio dell'avv. Viali;
appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 731/2023) emessa dal Tribunale di Rovigo
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, per i motivi sopra esposti, riformare l'impugnata ordinanza
pagina 1 di 9 emessa all'esito del procedimento R.G.N. 2022/2022, emessa dal Tribunale di
Rovigo e emessa in data 11 maggio 2023, e per l'effetto:
- accertare l'esistenza e l'entità delle lesioni subite dal sig. a Parte_1 causa del sinistro occorsogli in data 08.02.2010 in forza della C.T.U. del Dott.
e di conseguenza condannare la Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, all'integrale risarcimento in favore del sig. dei danni Parte_1 subiti, quantificati nella misura di € 24.024,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia.
- con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nonché del procedimento di primo grado e per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Trib. Rovigo – n. 2657/2019 R.G.
Per Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita
Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello propo-sto, confermando integralmente la decisione impugnata e quindi in via preliminare, dichiarare prescritto l'eventuale di-ritto all'indennizzo; nel merito in via principale, comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente ritenuti dovuti da per tutti i motivi Parte_2 indicati in atti, condannando la esponente compagnia assicurativa al paga-mento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, previa determinazione dell'ammontare dell'indennizzo secondo le modalità indicate nel contratto assicurativo ed applicazione del principio indennitario;
il tutto comunque contenuto nei limiti delle somme massime assicurate e con detrazione delle franchigie.
Con vittoria di spese e compensi del duplice grado di giudizio oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 9 In data 8 febbraio 2010 stava camminando in un cantiere Parte_1 quando, appoggiando malamente il piede destro, perdeva l'equilibrio e imprimeva un brusco movimento di torsione al ginocchio, con caviglia bloccata. Veniva, quindi, trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Este dove gli veniva diagnosticata una distorsione al ginocchio destro cui seguivano una serie di esami e visite e, in data 27 maggio 2010, un intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento crociato anteriore.
In data 7 ottobre 2010 veniva visitato dal dott. il quale Parte_1 Per_2 gli riconosceva una prognosi di ulteriori 30 giorni.
Lo aveva stipulato con una polizza infortuni, Pt_1 Parte_2 con effetti a decorrere dal 23 gennaio 2010, sicché, in data 10 febbraio 2010, inviava all'Assicurazione la denuncia di sinistro.
Quest'ultima riscontrava la comunicazione il 19 giugno 2012 rilevando come l'evento denunciato dall'assicurato non fosse indennizzabile, non essendo stato determinato da una circostanza esterna imprevedibile. Comunque, solo in via transattiva e per ragioni commerciali, offriva all'assicurato la somma forfettaria di euro 11.000,00.
si rivolgeva alla società infortunistica Studio Mazzini s.r.l. che, in Parte_1 data 13 luglio 2012, inviava all'Assicurazione una richiesta di indennizzo dei danni subiti, cui seguiva uno scambio di corrispondenza e l'instaurazione di un procedimento di arbitrato e di mediazione ai quali l'Assicurazione non partecipava.
In seguito a ciò instaurava due procedimenti ex art. 696 bis Parte_1
c.p.c., rispettivamente nel novembre 2016 e nel novembre 2019, e nell'ottobre
2022 depositava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva al Tribunale di Rovigo di accertare l'esistenza e l'entità delle lesioni subite a causa del sinistro e di condannare l'Assicurazione al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 24.024,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. sulla base del fatto che, in primo luogo, lo aveva avuto cognizione dell'evento Pt_1
pagina 3 di 9 potenzialmente coperto dalla garanzia assicurativa in epoca coeva all'incidente e, in secondo luogo, che la missiva inviata dall'Assicurazione in data 19 giugno 2012 non aveva alcun effetto interruttivo della prescrizione. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto il sinistro occorso al non rientrava nell'oggetto del contratto di assicurazione e, in Pt_1 via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti quantificando l'indennizzo secondo le modalità indicate nel contratto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Rovigo rigettava la richiesta del ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, condannandolo a rifondere all'Assicurazione le spese di lite.
In particolare, secondo il Tribunale, il termine biennale di cui all'art. 2952, II comma, c.c. aveva iniziato a decorrere dal 10 febbraio 2010, data in cui il ricorrente aveva formalizzato la denuncia del sinistro, dando prova di aver compreso che le lesioni subite integravano l'avveramento del rischio coperto dalla polizza e, quindi, un infortunio astrattamente indennizzabile in termini di polizza, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 13 luglio 2012, data in cui il diritto si era già prescritto.
Quanto alla missiva del 19 giugno 2012, il Tribunale escludeva che questa potesse avere qualsivoglia effetto interruttivo della prescrizione in quanto con la stessa l'Assicurazione si era limitata a respingere la richiesta dello Pt_1 formulando una proposta in via transattiva, senza alcuna ricognizione di debito.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni sopra riportate e censurando il provvedimento impugnato sulla base del motivo di seguito illustrato.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via Parte_2 preliminare, di dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo, nel merito, in via principale, di rigettare la domanda attorea e, in via subordinata, di ridurre gli importi eventualmente da essa dovuti.
Con ordinanza del 24 novembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
pagina 4 di 9 A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Affidandosi ad un unico motivo di appello censura il Parte_1 provvedimento impugnato laddove il primo Giudice ha ritenuto che il dies a quo per il decorso del termine biennale di prescrizione fosse il 10 febbraio 2010, data in cui il ricorrente aveva denunciato il sinistro.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'individuare tale termine essendosi limitato al solo dato letterale del combinato disposto degli artt. 2935 e
2952, II comma, c.c., senza considerare il principio giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione decorre non dal verificarsi dell'evento lesivo, ma dal momento in cui i postumi si consolidano.
Afferma l'appellante che si deve tenere conto anche di un altro principio di diritto in forza del quale l'invalidità permanente è suscettibile di valutazione solo nel momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo riacquista la sua completa validità con stabilizzazione dei postumi.
Applicando tali principi l'appellante fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui si sarebbero stabilizzati i postumi del sinistro, ovvero il 6 novembre 2010, pari a 30 giorni dopo il 7 ottobre 2010, data in cui il dott.
lo aveva visitato e gli aveva riconosciuto una prognosi di ulteriori 30 Per_2 giorni.
Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dall'appellante, ritiene il
Collegio che l'impugnazione sia infondata e non possa trovare accoglimento, sebbene si imponga una motivazione parzialmente difforme rispetto a quella del
Tribunale.
L'art. 2952, II comma, c.c. disciplina la prescrizione breve del diritto all'indennizzo il cui dies a quo va individuato nel momento in cui l'assicurato ha preso conoscenza che l'evento lesivo o morboso si è tradotto in uno dei fatti coperti dalla polizza (Cass. 14420/2016; Cass. 8973/2020), assumendo rilievo non tanto il fatto che l'infortunio rientri indubbiamente tra quelli coperti pagina 5 di 9 dall'assicurazione, ma che esso potrebbe ragionevolmente rientrarvi (Cass.
19660/2014).
La sentenza n. 2716/2017 della Suprema Corte, più volte citata nell'atto di appello, richiama espressamente la sentenza n. 14420/2016 secondo cui "In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza
e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa"
Privo di pregio è il riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 7126/2021, che non attiene alla disciplina della prescrizione del diritto all'indennizzo, bensì alla valutazione dei pregiudizi da invalidità permanente e da inabilità temporanea ai fini della liquidazione del danno biologico.
In sostanza, con riguardo all'invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione va individuato nel momento in cui si concretizza il dato obiettivo del sorgere dell'invalidità permanente indennizzabile, prescindendo da circostanze estrinseche.
L'appellante al fine di sostenere la fondatezza della censura proposta valorizza il certificato medico del 7 ottobre 2010 affermando che soltanto dal decorso dei 30 giorni, ivi indicati, dovrebbe decorrere la prescrizione.
Tale tesi non può essere condivisa, non potendosi ritenere che il decorso del termine prescrizionale abbia avuto inizio dalla data dell'ultima prescrizione medica di cure e che la compiuta manifestazione dell'invalidità permanente si identifichi con la scadenza della prognosi contenuta in detto certificato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di contratto di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che da questo momento decorre la prescrizione ai sensi dell'art,
2952 c.c. e che, con riferimento all'invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione va individuato nel momento del verificarsi in modo concreto di un pagina 6 di 9 fatto e fenomeno, già divenuto realtà obiettiva. È dunque al dato “obiettivo” del sorgere dell'invalidità permanente indennizzabile che deve farsi riferimento, prescindendo da circostanze estrinseche quali l'invio di certificati medici da parte dell'infortunato attestanti la necessità di cure che somministra elementi equivoci circa l'esistenza o meno dello stato invalidante.
L'invio di certificati medici, infatti, potrebbe sia indicare un processo evolutivo morboso in atto non ancora concretatosi nell'invalidità indennizzabile, ma che al suo esito porta ad evidenza tale stato;
sia, al contrario, rappresentare una situazione nella quale si manifesta un progressivo aggravamento dell'invalidità, già in atto;
sia, infine, dimostrare l'esistenza di uno stato morboso non concretizzante invalidità permanente, che potrebbe sorgere anche in epoca successiva o non sorgere affatto (Cass. n. 1563/1998).
Alla luce di tali principi è necessario stabilire quando l'evento lesivo o morboso occorso al si sia oggettivamente tradotto in uno dei fatti coperti dalla Pt_1 garanzia assicurativa e, quindi, quando sia oggettivamente sorta l'invalidità permanente indennizzabile.
Non pare coerente con i principi sopra enunciati individuare il dies a quo alla data del 10 febbraio 2010, come ritenuto dal Tribunale, quando lo aveva Pt_1 formalizzato la denuncia del sinistro.
A tal proposito si osserva come il referto del Pronto soccorso dell'8 febbraio 2010 riporti “non evidenti lesioni dei collaterali e crociati”, sicché è presumibile ritenere che in data 10 febbraio 2010 l'assicurato non fosse a conoscenza che l'evento lesivo potesse rientrare in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa
Ritiene il Collegio che tale momento vada individuato nel 27 maggio 2010, data in cui lo ha subito l'intervento chirurgico al ginocchio destro, intervento che, Pt_1 come affermato dall'appellante stesso, si è reso necessario in conseguenza dell'infortunio. A tale data il predetto ha certamente avuto piena consapevolezza e conoscenza del fatto che l'evento lesivo sofferto in occasione del sinistro si era tradotto nell'esistenza di una invalidità permanente, ovvero di uno degli eventi lesivi coperti dalla polizza assicurativa.
pagina 7 di 9 Infatti, l'infortunio dell'8 febbraio 2010 ha provocato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e il 27 maggio 2010 lo è stato Pt_1 ricoverato presso l'Ospedale di Montecchio Maggiore e sottoposto a intervento ricostruttivo.
Pertanto, quantomeno da tale momento, ha preso cognizione del Parte_1 suo diritto all'indennizzo essendogli stata diagnosticata la lesione legamentosa di gravità tale da renderne necessaria la riparazione chirurgica.
Da tale data alla data del 13 luglio 2012, primo atto interruttivo, il termine biennale di prescrizione era già decorso.
Ad abundantiam si osserva che dalla CTU espletata nel procedimento di ATP (R.G.
n. 2657/2019), prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado (doc. 15), risulta, non solo che già in data 26 febbraio 2010 era stata diagnosticata la lesione del legamento collaterale mediale e la distrazione /lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ma anche che la durata dell'invalidità temporanea era pari a complessivi giorni 120.
Anche computando tale termine, i postumi permanenti si sono stabilizzati l'8 giugno 2010 e alla data del 13 luglio 2012 il termine biennale di prescrizione era già decoroso.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), come in dispositivo, secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente liquidate in euro 3.966,00 per Parte_2
pagina 8 di 9 compenso professionale, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1131 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Brigato ed elettivamente domiciliato a
Padova, viale dell'Industria n. 23, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Sirena e Mario Viali ed elettivamente domiciliata a Venezia, Cannaregio 3781, presso lo studio dell'avv. Viali;
appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 731/2023) emessa dal Tribunale di Rovigo
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, per i motivi sopra esposti, riformare l'impugnata ordinanza
pagina 1 di 9 emessa all'esito del procedimento R.G.N. 2022/2022, emessa dal Tribunale di
Rovigo e emessa in data 11 maggio 2023, e per l'effetto:
- accertare l'esistenza e l'entità delle lesioni subite dal sig. a Parte_1 causa del sinistro occorsogli in data 08.02.2010 in forza della C.T.U. del Dott.
e di conseguenza condannare la Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, all'integrale risarcimento in favore del sig. dei danni Parte_1 subiti, quantificati nella misura di € 24.024,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia.
- con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nonché del procedimento di primo grado e per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Trib. Rovigo – n. 2657/2019 R.G.
Per Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita
Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello propo-sto, confermando integralmente la decisione impugnata e quindi in via preliminare, dichiarare prescritto l'eventuale di-ritto all'indennizzo; nel merito in via principale, comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente ritenuti dovuti da per tutti i motivi Parte_2 indicati in atti, condannando la esponente compagnia assicurativa al paga-mento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, previa determinazione dell'ammontare dell'indennizzo secondo le modalità indicate nel contratto assicurativo ed applicazione del principio indennitario;
il tutto comunque contenuto nei limiti delle somme massime assicurate e con detrazione delle franchigie.
Con vittoria di spese e compensi del duplice grado di giudizio oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 9 In data 8 febbraio 2010 stava camminando in un cantiere Parte_1 quando, appoggiando malamente il piede destro, perdeva l'equilibrio e imprimeva un brusco movimento di torsione al ginocchio, con caviglia bloccata. Veniva, quindi, trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Este dove gli veniva diagnosticata una distorsione al ginocchio destro cui seguivano una serie di esami e visite e, in data 27 maggio 2010, un intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento crociato anteriore.
In data 7 ottobre 2010 veniva visitato dal dott. il quale Parte_1 Per_2 gli riconosceva una prognosi di ulteriori 30 giorni.
Lo aveva stipulato con una polizza infortuni, Pt_1 Parte_2 con effetti a decorrere dal 23 gennaio 2010, sicché, in data 10 febbraio 2010, inviava all'Assicurazione la denuncia di sinistro.
Quest'ultima riscontrava la comunicazione il 19 giugno 2012 rilevando come l'evento denunciato dall'assicurato non fosse indennizzabile, non essendo stato determinato da una circostanza esterna imprevedibile. Comunque, solo in via transattiva e per ragioni commerciali, offriva all'assicurato la somma forfettaria di euro 11.000,00.
si rivolgeva alla società infortunistica Studio Mazzini s.r.l. che, in Parte_1 data 13 luglio 2012, inviava all'Assicurazione una richiesta di indennizzo dei danni subiti, cui seguiva uno scambio di corrispondenza e l'instaurazione di un procedimento di arbitrato e di mediazione ai quali l'Assicurazione non partecipava.
In seguito a ciò instaurava due procedimenti ex art. 696 bis Parte_1
c.p.c., rispettivamente nel novembre 2016 e nel novembre 2019, e nell'ottobre
2022 depositava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva al Tribunale di Rovigo di accertare l'esistenza e l'entità delle lesioni subite a causa del sinistro e di condannare l'Assicurazione al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 24.024,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. sulla base del fatto che, in primo luogo, lo aveva avuto cognizione dell'evento Pt_1
pagina 3 di 9 potenzialmente coperto dalla garanzia assicurativa in epoca coeva all'incidente e, in secondo luogo, che la missiva inviata dall'Assicurazione in data 19 giugno 2012 non aveva alcun effetto interruttivo della prescrizione. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto il sinistro occorso al non rientrava nell'oggetto del contratto di assicurazione e, in Pt_1 via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti quantificando l'indennizzo secondo le modalità indicate nel contratto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Rovigo rigettava la richiesta del ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, condannandolo a rifondere all'Assicurazione le spese di lite.
In particolare, secondo il Tribunale, il termine biennale di cui all'art. 2952, II comma, c.c. aveva iniziato a decorrere dal 10 febbraio 2010, data in cui il ricorrente aveva formalizzato la denuncia del sinistro, dando prova di aver compreso che le lesioni subite integravano l'avveramento del rischio coperto dalla polizza e, quindi, un infortunio astrattamente indennizzabile in termini di polizza, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 13 luglio 2012, data in cui il diritto si era già prescritto.
Quanto alla missiva del 19 giugno 2012, il Tribunale escludeva che questa potesse avere qualsivoglia effetto interruttivo della prescrizione in quanto con la stessa l'Assicurazione si era limitata a respingere la richiesta dello Pt_1 formulando una proposta in via transattiva, senza alcuna ricognizione di debito.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni sopra riportate e censurando il provvedimento impugnato sulla base del motivo di seguito illustrato.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via Parte_2 preliminare, di dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo, nel merito, in via principale, di rigettare la domanda attorea e, in via subordinata, di ridurre gli importi eventualmente da essa dovuti.
Con ordinanza del 24 novembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
pagina 4 di 9 A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Affidandosi ad un unico motivo di appello censura il Parte_1 provvedimento impugnato laddove il primo Giudice ha ritenuto che il dies a quo per il decorso del termine biennale di prescrizione fosse il 10 febbraio 2010, data in cui il ricorrente aveva denunciato il sinistro.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'individuare tale termine essendosi limitato al solo dato letterale del combinato disposto degli artt. 2935 e
2952, II comma, c.c., senza considerare il principio giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione decorre non dal verificarsi dell'evento lesivo, ma dal momento in cui i postumi si consolidano.
Afferma l'appellante che si deve tenere conto anche di un altro principio di diritto in forza del quale l'invalidità permanente è suscettibile di valutazione solo nel momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo riacquista la sua completa validità con stabilizzazione dei postumi.
Applicando tali principi l'appellante fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui si sarebbero stabilizzati i postumi del sinistro, ovvero il 6 novembre 2010, pari a 30 giorni dopo il 7 ottobre 2010, data in cui il dott.
lo aveva visitato e gli aveva riconosciuto una prognosi di ulteriori 30 Per_2 giorni.
Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dall'appellante, ritiene il
Collegio che l'impugnazione sia infondata e non possa trovare accoglimento, sebbene si imponga una motivazione parzialmente difforme rispetto a quella del
Tribunale.
L'art. 2952, II comma, c.c. disciplina la prescrizione breve del diritto all'indennizzo il cui dies a quo va individuato nel momento in cui l'assicurato ha preso conoscenza che l'evento lesivo o morboso si è tradotto in uno dei fatti coperti dalla polizza (Cass. 14420/2016; Cass. 8973/2020), assumendo rilievo non tanto il fatto che l'infortunio rientri indubbiamente tra quelli coperti pagina 5 di 9 dall'assicurazione, ma che esso potrebbe ragionevolmente rientrarvi (Cass.
19660/2014).
La sentenza n. 2716/2017 della Suprema Corte, più volte citata nell'atto di appello, richiama espressamente la sentenza n. 14420/2016 secondo cui "In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza
e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa"
Privo di pregio è il riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 7126/2021, che non attiene alla disciplina della prescrizione del diritto all'indennizzo, bensì alla valutazione dei pregiudizi da invalidità permanente e da inabilità temporanea ai fini della liquidazione del danno biologico.
In sostanza, con riguardo all'invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione va individuato nel momento in cui si concretizza il dato obiettivo del sorgere dell'invalidità permanente indennizzabile, prescindendo da circostanze estrinseche.
L'appellante al fine di sostenere la fondatezza della censura proposta valorizza il certificato medico del 7 ottobre 2010 affermando che soltanto dal decorso dei 30 giorni, ivi indicati, dovrebbe decorrere la prescrizione.
Tale tesi non può essere condivisa, non potendosi ritenere che il decorso del termine prescrizionale abbia avuto inizio dalla data dell'ultima prescrizione medica di cure e che la compiuta manifestazione dell'invalidità permanente si identifichi con la scadenza della prognosi contenuta in detto certificato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di contratto di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che da questo momento decorre la prescrizione ai sensi dell'art,
2952 c.c. e che, con riferimento all'invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione va individuato nel momento del verificarsi in modo concreto di un pagina 6 di 9 fatto e fenomeno, già divenuto realtà obiettiva. È dunque al dato “obiettivo” del sorgere dell'invalidità permanente indennizzabile che deve farsi riferimento, prescindendo da circostanze estrinseche quali l'invio di certificati medici da parte dell'infortunato attestanti la necessità di cure che somministra elementi equivoci circa l'esistenza o meno dello stato invalidante.
L'invio di certificati medici, infatti, potrebbe sia indicare un processo evolutivo morboso in atto non ancora concretatosi nell'invalidità indennizzabile, ma che al suo esito porta ad evidenza tale stato;
sia, al contrario, rappresentare una situazione nella quale si manifesta un progressivo aggravamento dell'invalidità, già in atto;
sia, infine, dimostrare l'esistenza di uno stato morboso non concretizzante invalidità permanente, che potrebbe sorgere anche in epoca successiva o non sorgere affatto (Cass. n. 1563/1998).
Alla luce di tali principi è necessario stabilire quando l'evento lesivo o morboso occorso al si sia oggettivamente tradotto in uno dei fatti coperti dalla Pt_1 garanzia assicurativa e, quindi, quando sia oggettivamente sorta l'invalidità permanente indennizzabile.
Non pare coerente con i principi sopra enunciati individuare il dies a quo alla data del 10 febbraio 2010, come ritenuto dal Tribunale, quando lo aveva Pt_1 formalizzato la denuncia del sinistro.
A tal proposito si osserva come il referto del Pronto soccorso dell'8 febbraio 2010 riporti “non evidenti lesioni dei collaterali e crociati”, sicché è presumibile ritenere che in data 10 febbraio 2010 l'assicurato non fosse a conoscenza che l'evento lesivo potesse rientrare in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa
Ritiene il Collegio che tale momento vada individuato nel 27 maggio 2010, data in cui lo ha subito l'intervento chirurgico al ginocchio destro, intervento che, Pt_1 come affermato dall'appellante stesso, si è reso necessario in conseguenza dell'infortunio. A tale data il predetto ha certamente avuto piena consapevolezza e conoscenza del fatto che l'evento lesivo sofferto in occasione del sinistro si era tradotto nell'esistenza di una invalidità permanente, ovvero di uno degli eventi lesivi coperti dalla polizza assicurativa.
pagina 7 di 9 Infatti, l'infortunio dell'8 febbraio 2010 ha provocato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e il 27 maggio 2010 lo è stato Pt_1 ricoverato presso l'Ospedale di Montecchio Maggiore e sottoposto a intervento ricostruttivo.
Pertanto, quantomeno da tale momento, ha preso cognizione del Parte_1 suo diritto all'indennizzo essendogli stata diagnosticata la lesione legamentosa di gravità tale da renderne necessaria la riparazione chirurgica.
Da tale data alla data del 13 luglio 2012, primo atto interruttivo, il termine biennale di prescrizione era già decorso.
Ad abundantiam si osserva che dalla CTU espletata nel procedimento di ATP (R.G.
n. 2657/2019), prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado (doc. 15), risulta, non solo che già in data 26 febbraio 2010 era stata diagnosticata la lesione del legamento collaterale mediale e la distrazione /lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ma anche che la durata dell'invalidità temporanea era pari a complessivi giorni 120.
Anche computando tale termine, i postumi permanenti si sono stabilizzati l'8 giugno 2010 e alla data del 13 luglio 2012 il termine biennale di prescrizione era già decoroso.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), come in dispositivo, secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente liquidate in euro 3.966,00 per Parte_2
pagina 8 di 9 compenso professionale, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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