Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. R.Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3403/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PICETTI MATTEO e PIZZINI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA ( ; , elettivamente domiciliato in L.GO CARDUCCI 53 38122 C.F._1
TRENTO, presso il difensore avv. PICETTI MATTEO
OPPONENTE
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PICETTI Parte_2 C.F._2
MATTEO e PIZZINI ANDREA ( ; , elettivamente domiciliato in L.GO C.F._1
CARDUCCI 53 38122 TRENTO, presso il difensore avv. PICETTI MATTEO
OPPONENTE
Con l'intervento di
(Cod. Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3 CodiceFiscale_3
F.Andreis ed elett. dom. presso il suo studio in Trento Via F.Serafini ,9
INTERVENUTA
avente per oggetto: mutuo e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 15.1.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
INTERVENUTA : Nel merito, in via principale: accertarsi e Parte_3
dichiararsi che e sono debitori nei confronti della sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'importo di € 240.000,00 (duecentoquarantamila//00), pari alla somma dalla stessa
[...]
versata per la cessione del credito di cui in premessa e, conseguentemente, condannarsi gli odierni opponenti al pagamento in favore della sig.ra dell'importo di € 240.000,00 Parte_3
(duecentoquarantamila//00) oltre interessi legali dal 13.09.2019 alla data del saldo effettivo, con rinuncia da parte della sig.ra ad ogni e ulteriore pretesa vantata in forza del D.I. Parte_3
provv. es. n. 591/2019 – Trib. Trento, dandosi atto che le garanzie ipotecarie sopra elencate seguono la posizione principale e andranno annotate in favore di . Spese Compensate. Parte_3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 591/19 emesso in data 30.5.19 dal tribunale di Trento su istanza della SP , quale mandataria della , per l'importo di euro CP_1 Controparte_2
782.488,86 quale saldo negativo del conto corrente aperto in data 19.8.2010 dalla presso la Parte_1
, debito rispetto al quale aveva prestato fideiussione. Controparte_3 Parte_2
Deducevano gli opponenti che la documentazione posta a fondamento della domanda monitoria era inidonea a provare il credito;
che era stato violato l'obbligo di stipulare contratti bancari in forma scritta;
che il contratto di fideiussione era nullo in quanto conteneva previsioni illegittime attuative di intesa antitrust;
che tale nullità doveva ritenersi estesa all'intero contratto di garanzia.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, che fosse accertata violazione degli articoli 117, 117 bis , 118 TUB, con conseguente accertamento che nulla era dovuto in favore della società opposta ovvero, in via subordinata, che fossero determinati i rapporti di dare-avere. Chiedevano che in ogni caso la domanda proposta nei confronti di Parte_2
pagina 2 di 6 fosse rigettata.
Si costituiva in giudizio la a mezzo della mandataria , chiedendo il Controparte_2 Controparte_4
rigetto dell'opposizione.
In corso di giudizio il credito della veniva ceduto a la Controparte_2 Parte_3
quale interveniva in giudizio facendo proprie le domande e le difese già proposte dalla CP_2
e da SP .
[...] CP_1
Con ordinanza dd. 18.12.24 veniva disposta su accordo delle parti l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. della . Controparte_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.25 con rinuncia delle parti al deposito di scritture difensive finali.
* * * *
Risulta provato che in forza di accordo intervenuto in data 15/12/22 ha Parte_3
acquistato dalla il credito che tale società vantava nei confronti di (doc. Controparte_2 Parte_1
1 parte intervenuta) per l'importo di euro 240.000,00. La cessione è avvenuta pro soluto, e, in aderenza al disposto dell'art. 1263 cc, il credito è stato ceduto e trasferito all'acquirente assistito dalle garanzie preesistenti. Sono stati altresì ceduti gli interessi maturati e maturandi.
Può ritenersi che la cessione sia stata accettata dal debitore ceduto, posto che le parti hanno rassegnato conclusioni conformi.
Sempre in applicazione dell'art. 1263 cc deve ritenersi che il credito sia stato trasferito al cessionario assistito dalle garanzie reali e personali preesistenti e che conseguentemente anche il fideiussore sia obbligato al pagamento dell'importo € 240.000 in favore di Parte_2 Parte_3
Il credito ceduto continua ad essere assistito da garanzia reale costituita dall'ipoteca iscritta
[...]
sui beni immobili in CC meglio descritti nelle contratto di apertura di credito con Parte_4
garanzia ipotecaria di data 19.8.10 vale a dire:
pagina 3 di 6 in Parte_5
di secondo grado P.T. 1237 p.f. 3362/2 GN 2047/6 del 2010
in p.ed. 380 in PT 3422: Parte_5
- p.m. 6: - 23.08.2010 G.N. 2047/7 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 17: - 23.08.2010 G.N. 2047/8 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 18: - 23.08.2010 G.N. 2047/9 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 38: - 23.08.2010 G.N. 2047/10 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 45: - 23.08.2010 G.N. 2047/11 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 46: - 23.08.2010 G.N. 2047/12 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 48: - 23.08.2010 G.N. 2047/13 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 51: - 23.08.2010 G.N. 2047/14 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 52: - 23.08.2010 G.N. 2047/15 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 53: - 23.08.2010 G.N. 2047/16 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 54: - 23.08.2010 G.N. 2047/17 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 55: - 23.08.2010 G.N. 2047/18 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 56: - 23.08.2010 G.N. 2047/19 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 57: - 23.08.2010 G.N. 2047/20 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 58: - 23.08.2010 G.N. 2047/21 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 59: - 23.08.2010 G.N. 2047/22 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 60: - 23.08.2010 G.N. 2047/23 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 61: - 23.08.2010 G.N. 2047/24 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 62: - 23.08.2010 G.N. 2047/25 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 63: - 23.08.2010 G.N. 2047/26 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 64: - 23.08.2010 G.N. 2047/27 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 65: - 23.08.2010 G.N. 2047/28 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 66: - 23.08.2010 G.N. 2047/29 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
pagina 4 di 6 - p.m. 67: - 23.08.2010 G.N. 2047/30 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 68: - 23.08.2010 G.N. 2047/31 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 69: - 23.08.2010 G.N. 2047/32 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 70: - 23.08.2010 G.N. 2047/33 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 71: - 23.08.2010 G.N. 2047/34 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 72: - 23.08.2010 G.N. 2047/35 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
- p.m. 73: - 23.08.2010 G.N. 2047/36 Intavolazione diritto di ipoteca - P.T. accessoria;
di terzo grado sulla p.m. 48 della ped. 380 PT 3422
di primo grado in CC I Parte_4
p.f. 1536 in PT 3649 GN 2047/3 del 2010
p.f. 1537/1 in PT 1712
Ai sensi dell'articolo 2843 c.c. il vincolo dell'ipoteca per effetto della cessione deve essere annotato a margine dell'iscrizione di ipoteca.
Non sussistono ragioni per disattendere l'accordo intervenuto tra le parti circa la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) accerta che e sono debitori nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'importo di € 240.000,00 oltre accessori e che tale credito è garantito da ipoteca
[...]
iscritta in forza di contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria dd. 19.8.2010;
2) condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
dell'importo di € 240.000,00 oltre interessi legali dal 13.09.2019 alla data del saldo Parte_6
pagina 5 di 6 effettivo;
dà atto che ha rinunciato ad ogni e ulteriore pretesa vantata in Parte_3
forza del D.I. n. 591/2019 emesso dal Tribunale di Trento;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Trento, lì 5.2.25
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
pagina 6 di 6