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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/09/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 51/2025 e causa riunita 55/2025 Oggi 30 settembre 2025, alle ore 12:30 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. Parte_1 CP_1 SHARON PALMINI, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. MUSCA Controparte_2
STEFANO, la cui identità è verificata dal giudice s za personale. Nessuno è collegato da remoto tramite indirizzo mail per Parte_2
.
[...] È collegato da remoto tramite indirizzo mail per Controparte_3
[... l'avv. MORASCHINI, la cui identità è v conoscenza personale. Il Giudice, verificata la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti di
[...]
GIUDIZIALE, Parte_2
p.q.m.
ne dichiara la contumacia in riassunzione. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa la cui conoscenza è Persona_1 accertata sulla base della sua dichiarazione. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. L'avv. PALMINI fa presente che l'incidenza del lavoro notturno sul solo TFR, per l'incidenza è di Pt_1
€ 176,07; per è di € 108,37. CP_1 Per il ricorrente sono domandati complessivamente € 16.244,00 lordi;
per il ricorrente Pt_1 CP_1 sono domandati sivamente € 18.098,00 lordi. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Fa presente che nelle buste paga si evincerebbe l'adibizione all'appalto. Si offre comunque di provare l'adibizione all'appalto. Contr Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda e CP_4 per l'accoglime domanda di manleva. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice
Pag. 1 di 19 Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51/2025 e causa riunita r.g. n. 55/2025 promossa da: (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...] ti e dife E CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
RAITANO ALESSIO e dall'Avv. MUSCA STEFANO ( CORSO MATTEOTTI C.F._3 N. 4/2 48018 FAENZA, presso il cui studio è elettivamen i procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), contumace anche in Parte_2 P.IVA_2 riassunzione;
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv. VILLANI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 22/01/2025, Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel
[...] CP_1 contraddittorio con (d'ora in avanti, anche solo ), con Controparte_2 CP_2
Parte_
(d'ora in avanti, anche solo “ ) e con Parte_2
(d'ora in avanti, anche solo “ ), Controparte_3 CP_4 deducendo del rapporto di lavoro alle dipendenze di diverse società succedutesi nel tempo presso lo stabilimento di San Giuliano Milanese (MI), via Basento n. 19, nell'ambito dell'appalto tra la committente
Gruppo Executive Società Consortile a r.l. e l'appaltatrice cessato in data 30.06.2023, Controparte_5 delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro notturno dal lunedì sera al sabato mattina, dalle ore 21:00 alle ore 7:00, con un'ora di pausa.
I ricorrenti hanno domandato accertarsi il diritto alle differenze retributive per le seguenti voci contrattuali: Pag. 1 di 19 diritto alla pausa retribuita ex art. 9 del CCNL di riferimento applicato al rapporto (Logistica, Trasporto,
Merci, Spedizione), incidenza della maggiorazione per il lavoro notturno e straordinario di cui in busta paga sugli istituti indiretti (13ma, 14ma e ferie) per la retribuzione globale mensile, incidenza sul TFR e ricalcolo dello stesso, per mancato pagamento dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione ex art. 52 del CCNL
(c.d. , risarcimento del danno alla salute per violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003 ed usura CP_6 psico-fisica.
Invocando la solidarietà della committente, appaltatrice e della subappaltatrice ex art. 29 del d.lgs. n.
176/2003 ed ex art. 2112 c.c. per trasferimento d'azienda, i ricorrenti hanno domandato la condanna, in solido, delle resistenti, al pagamento dell'importo, per i titoli di cui in premessa, di, rispettivamente, complessivi € 13.814,00 a titolo di differenze retributive e € 4.261,00 a titolo di risarcimento del danno per
, € 15.982,00 a titolo di differenze retributive e € 3.022,42 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_1
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo la rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_5 lavoro dei ricorrenti, contestando ciascuna pretesa, resistendo alle domande e chiedendone l'integrale rigetto.
Si è ritualmente costituita in giudizio formulando domanda riconvenzionale trasversale di Controparte_7 manleva nei confronti di per essere tenuta indenne dalle conseguenze di una Controparte_5 eventuale soccombenza, resistendo alle domande e concludendo per il rigetto delle stesse.
Non si è costituita in giudizio ed il Giudice, previa Parte_2 verifica della regolarità e perfezionamento della notificazione, ne ha dichiarato la contumacia.
In corso di causa ciascuna parte ricorrente ha espressamente rinunciato alle domande inerenti l'accertamento di una interposizione fittizia di manodopera (lett. a) ed e) delle conclusioni del ricorso) e le maggiorazioni per le ore rese dalle 21 alle 22 e dalle 6 alle 7 (terzo alinea della lett. c) delle conclusioni del ricorso) nei confronti delle resistenti costituite, provvedendo a rideterminare gli importi pretesi. Gli atti sono stati notificati alle controparti costituitesi in giudizio, che hanno accettato le rinunce.
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.
Il Giudice ha disposto la riunione alla presente causa del giudizio di successiva iscrizione avente r.g. n.
55/2025 per identità delle questioni di fatto e di diritto da trattare.
Pendente il giudizio, il Tribunale Ordinario di Roma ha dichiarato la liquidazione giudiziale della contumace giusta sentenza del 15.05.2025 n. Controparte_8
420/2025 (liquidazione giudiziale n. 353/2025).
Il Giudice, con provvedimento del 16.06.2025, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Il giudizio interrotto è stato riassunto da parte ricorrente con apposito ricorso tempestivamente depositato.
La causa riassunta è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti senza necessità di istruttoria orale.
Pag. 2 di 19 All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso può essere accolto in parte, per i motivi che seguono.
Numerose le questioni da affrontare, secondo il seguente ordine logico.
A – Fatti non contestati.
Non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti: - il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascun ricorrente alle dipendenze prima della società Parte_2
per il periodo dal 1.1.2021 al 30.06.2023, poi della società per il periodo
[...] Controparte_5 dal 1.7.2023 (v. lettera di assunzione, buste paga e estratto contributivo, docc. nn. 2, 3 e 12 ric. di ciascun giudizio); - la sede di lavoro in San Giuliano Milanese, via Basento n. 19 (MI); - la prestazione resa di notte nell'ambito dell'appalto tra le società e - il livello di inquadramento formale e la qualifica;
- CP_4 CP_2
l'appalto tra le società.
B – Appalto.
È documentale la sussistenza di un contratto di appalto di servizi tra e la committente CP_2 CP_4
(doc. n. 1 ric.; doc. n. 1 fasc. docc. n. 10 fasc. . CP_4 CP_2
È documentale che tra e esistano atti di affidamento di CP_2 Parte_2 lavori da qualificarsi in termini di sub-appalto (docc. nn. 13-14 fasc. . CP_2
L'adibizione di ciascun ricorrente all'appalto emerge dalla lettera di assunzione, nella quale le parti pattuiscono che il ricorrente dovrà prestare lavoro presso San Giuliano Milanese, via Basento n. 19 e dalla Parte parte alta delle buste paga in atti, emesse da e da (v. il riferimento espresso a “filiale dipendenza” CP_2
“SGM GESC”; v. il riferimento a “GESC SGM” nella parte alta della busta paga di . CP_2
I dati di cui alle buste paga comprovano l'adibizione all'appalto.
È opinione del giudicante che la vicenda debba inquadrarsi nell'ambito del cambio di appalto, con Contr assunzione da parte di del personale alle dipendenze di come Parte_2 documentato nel verbale di accordo del 22.06.2023 prodotto da e da parte ricorrente. CP_2
Del resto, nel predetto verbale del 22.06.2023, denominato “verbale di accordo”, le parti fanno applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. di riferimento ed escludono che la procedura di “insourcing” rappresenti una cessione di ramo d'azienda, affermando che: “le parti, così come sopra costituite, si sono incontrate nell'ambito della procedura di cambio appalto, così come previsto dall'art. 42 del CCNL , Trasporto, Merci e Spedizione”. Parte_2
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. n. 276/2003 statuisce: “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
È sufficiente esaminare la visura camerale di per ritenere che Parte_2
Pag. 3 di 19 la stessa abbia una propria struttura organizzativa, con 578 addetti al 31.12.2023, una propria sede legale in
Roma, unità locali dislocate sul territorio nazionale (Bologna, Prato, San Giuliano Milanese, Lainate). La società presenta un oggetto sociale ben preciso ed articolato (pagina 3 della visura camerale), una specifica amministrazione (la società è in liquidazione dal 21.05.2024).
Sono elementi, documentali, che escludono di per sé una identità aziendale tale da ipotizzare un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda.
B – 1 - Al riguardo, considerando che la ratio dello schema solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 è la tutela dei crediti retributivi del lavoratore, che non può essere messa in secondo piano dalle ipotesi di decentramento produttivo e dai meccanismi di dissociazione datoriale (come il caso di specie), la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
ne consegue l'applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 29 della legge n. 276 del 2003 e dell'art. 1676 cod. civ., all'interno della cui disciplina garantistica essa ricade (cfr. con riguardo all'art. 1676 cod. civ., Cass. n. 12048 del 2003).
Trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui all'art. 29 d.lgs. cit., in virtù di quella che è la ratio della normativa, ovvero la tutela dei diritti retributivi dei lavoratori, dipendenti del subappaltatore (v. in termini
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/03/2008, n. 6208, in materia di appalto di lavori pubblici;
v. Corte Cost. sent. n. 254 del 6.12.2017 estensibile al caso in esame, in punto di principio espresso: “la ratio della disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - che è quella di evitare che in ipotesi di decentramento produttivo la dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione vada in danno dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione del contratto - non consente l'esclusione (che altrimenti si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.) della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, in quanto la tutela accordata dalla norma denunciata al soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta deve intendersi estesa a tutti i livelli del decentramento”).
L'assunto è condiviso dalla più recente giurisprudenza, secondo cui il rapporto tra un e le sue CP_9 consorziate “non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal
e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il CP_9 CP_9 va considerato alla stregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto” (Cass. civ., sez. lav., n. 24368/2017; v. cass. civ. sez. lav. ord. n. 6299 del 5.3.2020); e, in punto dell'estensione della disciplina all'istituto del subappalto: “la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
“ratio” della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/06/2018, n. 16259).
Pag. 4 di 19 Dunque, la disciplina applicabile è quella in materia di subappalto e si applica il regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
B – 2 – la domanda di condanna della società Parte_2
deve essere dichiarata improcedibile per intervenuta liquidazione giudiziale in corso di
[...] causa, dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 420/2025 del 15.05.2025 (r.g. ricorso 306-1/2025, liquidazione giudiziale n. 353/2025).
È noto che in tale caso l'accertamento del credito è devoluto alla competenza esclusiva del Giudice
Delegato e, nel rispetto della regola del concorso, deve essere dedotto tramite l'insinuazione al passivo.
È stato detto che: “ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22/12/2005, n. 28481; Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 26/06/2012, n. 10640; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/08/2013, n. 19975 in materia di domanda di risarcimento danni;
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 05/08/2011, n. 17035).
Nel caso specifico delle questioni in oggetto, al fine del riparto di competenze tra Giudice del Lavoro e
Giudice Fallimentare, “il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endo-concorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 30/03/2018, n. 7990; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/10/2021, n. 30512).
Le pretese di parte ricorrente riguardano, pacificamente, diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro tali da incidere nella procedura concorsuale.
Dunque, la notificazione nei confronti della società in liquidazione giudiziale, non costituitasi, allo scopo di una litis denuntiatio, sconta il fatto che la società in questione è contraddittore nei cui confronti comunque resta in essere una domanda di accertamento del credito (per la quale non sussiste una espressa rinuncia).
Per tali motivi (necessità del rispetto della par condicio creditorum nella procedura concorsuale) e come riconosciuto da parte ricorrente, è improcedibile la domanda proposta nei confronti di
[...]
Controparte_10
ex art. 9 del C.C.N.L.
[...]
Con riferimento alla pausa, l'art. 9 commi 10-11-12 del C.C.N.L. di riferimento applicato al rapporto dal datore di lavoro (Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione del 01.08.2013, doc. n. 10 ric.), (“Orario di lavoro per il personale non viaggiante”) così prevede: “l'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della Pag. 5 di 19 durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti. 11. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima
o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2. 12. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie. Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art.1 del
D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti. Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le parti” (pag. 31 del doc. n. 10 ric.)(il tenore testuale del comma 12 dell'art. 9 del C.C.N.L. del 2013 viene ripreso dall'art. 9 commi 10-11 del C.C.N.L. Parte_2 del 18.05.2021).
L'art. 9 del C.C.N.L. cit. menziona il turno continuativo di lavoro e l'orario cosiddetto sfalzato, che ha inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato dal comma 2 (comma 2: “la distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti”).
La questione viene posta all'attenzione del Giudice in termini differenti rispetto ai precedenti di questo
Tribunale di Lodi.
Parte ricorrente invoca il comma 11 dell'art. 9 del C.C.N.L. in via principale, allegando la prestazione di lavoro su turno continuo con orario continuato.
È poi pacifico che fosse adibito al lavoro notturno, come risulta dalle buste paga in atti (cfr. la maggiorazione per il lavoro notturno).
Il ricorrente ha dimostrato di effettuare turni continuativi, con orario continuato, dalle 21:00 alle 7:00 del mattino nei giorni dal lunedì sera al sabato mattina (v. lettera di assunzione).
Se svolge turno continuativo, con orario continuato, allora ben può godere del diritto alla mezz'ora di pausa retribuita.
La tesi della resistente è che il comma 12 dell'art. 9 del C.C.N.L. tracci una distinzione tra due CP_2 gruppi di lavoratori: i lavoratori notturni (“lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art. 1 del D.LGVO
8/4/2003, n. 66”) ed i lavoratori turnisti su turno continuo (“turni continui avvicendati”), ovvero dei lavoratori che non sempre lavorano di notte, per assegnare la pausa retribuita di 30 minuti ai secondi e non ai primi.
Parte ricorrente, secondo la tesi di L.H.S., ricadrebbe nella prima categoria (lavoratori solo notturni, non a turni avvicendati).
È una tesi suggestiva, non condivisibile.
Il turno continuo, come viene chiaramente espresso dall'art. 1 comma 2 lett. f) e g) del d.lgs. n. 66/2003 è una modalità organizzativa del lavoro del lavoratore, concetto differente dalla distribuzione temporale della prestazione di lavoro, che può essere resa anche di notte, potendo ben esistere un lavoratore a turno
Pag. 6 di 19 continuo che lavora di notte – perché in tal senso organizzato dal datore- e la cui prestazione comporta, in fin dei conti, una maggiore usura proprio perché svolta interamente nell'arco notturno (cfr. del d.lgs. n.
66/2003 le lett. - f) “lavoro a turni”: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
- g) “lavoratore a turni”: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni).
Non appare possibile confondere i concetti, uno attinente all'organizzazione del processo produttivo (turni od orari sfalzati), che trova una corrispondente definizione a livello legislativo, l'altro attinente al momento della giornata in cui la prestazione viene effettivamente resa (anche di notte). La disposizione contrattuale è chiara in tal senso e si applica direttamente alla fattispecie di turno continuo avvicendato di prestazione resa di notte.
A prescindere da ciò, si tratterebbe di turni che non possono che avere natura continuativa e pertanto devono ricadere nell'ambito della previsione contrattuale che accorda ai turnisti lavoratori notturni la pausa retribuita di 30 minuti ogni 8 ore di turno.
Le buste paga, a livello indiziario, fanno riferimento ad una maggiorazione per il “turno notturno”.
Effettuata la prestazione, i ricorrenti hanno allegato l'altrui inadempimento consistente nell'omessa retribuzione della pausa di mezz'ora.
Effettuati i turni, goduto della pausa, il ricorrente ha allegato l'altrui inadempimento.
Le resistenti, piuttosto, non hanno fornito dimostrazione della avvenuta retribuzione della pausa.
Consegue che il diritto deve essere accertato, altresì nella misura quantificata, perché i conteggi di parte non sono specificamente contestati ex art. 416 ult. co. e 115 primo co. c.p.c.
Deve essere dichiarata assorbita, per la ragione più liquida, la pretesa, avente natura subordinata (v. paragrafo 2.B) alla riduzione del turno di 15 minuti.
D – Retribuzione mensile onnicomprensiva, lavoro notturno e differenze retributive.
Sul concetto di onnicomprensività della retribuzione, la Corte di Cassazione afferma: “in tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio), non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, individuabile soltanto nella previsione di specifiche norme di legge o di contratto collettivo […]. Parimenti, è acquisito il principio per cui si ritiene l'infondatezza della domanda (con il suo conseguente rigetto) nel caso in cui la parte che ne invochi l'applicazione ometta di produrre in giudizio un contratto collettivo post-corporativo, ove ne siano contestati dalla controparte l'esistenza o il contenuto, per impossibilità della determinazione dell'an e del quantum della pretesa fatta valere;
non anche nell'ipotesi in cui la controparte si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussistendo […] il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di acquisizione di ufficio del CCNL di cui l'attore abbia fornito idonei elementi di identificazione […] in riferimento al concetto di retribuzione normale, assume
Pag. 7 di 19 rilievo decisivo l'autonomia collettiva, a cui è riservato il compito di individuare le voci da includere nella base di calcolo. Con la conseguenza che, appunto, in mancanza di una previsione espressa di legge o di contratto collettivo, un determinato emolumento non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, non essendo sufficiente, a tal fine, il silenzio della normativa collettiva sul punto” (v. parte motiva di Cass. civ., sez. lav., n. 26510 del 20.11.2020; conforme
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/03/2019, n. 8297; espone Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 15/01/2013, n. 813:
“[…] tenendo presente che il criterio della onnicomprensività della retribuzione, valido soltanto per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, sicché un particolare emolumento è computabile a detti fini solo in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale (Cass. 7 novembre 2003, n. 16772); c) al suddetto fine la comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto, muovendo dalla premessa, nell'ambito in oggetto, la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto, in quanto emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione, trattandosi di voci retributive rientranti nell'ambito delle mensilità aggiuntive, e l'unitarietà dell'istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite in unica soluzione nel corso dell'anno di regola in corrispondenza di ricorrenze festive e che le stesse sono dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale (Cass. 18 agosto 2004, n. 16191)” (così, parte motiva di Cassazione n. 813 del
2013 cit.).
In materia di incidenza della maggiorazione per il lavoro notturno sulla base di calcolo degli istituti retributivi, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38172 del 30.12.2022, spiega: “le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della
L. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto
(Cass. 21 maggio 2012, n. 7987);
[…] quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), […] ha più volte osservato, anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno (nel caso di specie riconosciuta sotto forma di risarcimento), che la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108 c.c., comma 2 escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872)[…] ha più volte osservato (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07) che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie (Cass. 21 maggio 2012, n.
Pag. 8 di 19 7987, in motivazione, sub p.to 3)” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 30/12/2022, n. 38172).
Il contratto individuale prevede come C.C.N.L. applicabile, pacificamente, il C.C.N.L. Trasporto, Merci,
e Spedizione vigente. Parte_2
Le buste paga prodotte documentano che sono state applicate continuativamente, nel corso del rapporto di lavoro, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e il lavoro notturno (v. voci nelle buste paga “magg.turno notturno 25%”; “Straordinario 30%”).
Si tratta di voci che hanno carattere retributivo, normalmente erogate dalla datrice di lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro. Non sono voci che sono state erogate occasionalmente né presentano natura indennitaria.
Le prestazioni notturne e di lavoro straordinario, dunque, sono state rese in maniera sistematica nell'ambito del rapporto di lavoro, come è evincibile dalle buste paga, a prescindere dalla variabilità dell'importo erogato al ricorrente (come espresso da Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 04/07/2017, n. 16394 richiamata anche da parte ricorrente, che condivisibilmente afferma: “nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla “retribuzione globale di fatto”, ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss c.c.” e: “come già osservato la continuatività dello straordinario non implica anche che questo debba avere la stessa dimensione temporale ogni mese”).
Occorre una interpretazione delle relative disposizioni del C.C.N.L. di riferimento che segua i criteri ermeneutici del codice civile (artt. 1362 e ss. c.c.), in particolare il “senso letterale delle espressioni usate” e – laddove l'espressione letterale usata non sia univocamente intellegibile- la comune intenzione delle parti.
Occorre nel caso di specie fare uso dei criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti, in particolare il coordinamento delle varie clausole contrattuali secondo la previsione dell'art. 1363 c.c. (in argomento, v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 30/09/2022, n. 28550).
L'art. 61 del C.C.N.L. Logistica del 2013 conferma a chiare lettere che la disciplina collettiva accoglie una nozione onnicomprensiva di retribuzione globale mensile.
La norma contrattuale prevede, testualmente, che: “la retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da: 1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità; 3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del
CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”(doc. n. 10 ric., pag. 98 di 152).
Pag. 9 di 19 L'art. 61 al numero 3) fa riferimento a “eventuali altri aumenti comunque denominati” (medesimo tenore testuale l'art. 61 del C.C.N.L. del 18.05.2021).
Il comma 2 dell'art. 61 del C.C.N.L. cit. esclude dal concetto di retribuzione le indennità previste dagli artt.
15 (“indennità di cassa e maneggio denaro”), 28 (“indennità varie e alloggio al personale”) e 62 (“rimborso spese – indennità equivalenti”) e “qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo […]”.
L'art. 73 del C.C.N.L. fissa le modalità temporali di pagamento della retribuzione, fissando i divisori per la quota oraria e giornaliera della retribuzione.
L'art. 12 del C.C.N.L. di riferimento del 2013 cit. prevede: “è considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore
22,00 alle 6,00. Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle
24,00 e dalle ore 1,00 alle 5,00 del mattino (ex art. 3 Parte Speciale Sezione 2°)”(stesso tenore testuale il corrispondente art. 12 del C.C.N.L. del 2021).
Il comma 5 dell'art. 12 del C.C.N.L. cit. richiama espressamente le voci degli artt. 61 e 73 e la nozione di retribuzione globale: “per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: […]” (la dicitura è identica sia nel C.C.N.L. del 2013 che nel
C.C.N.L. del 2021).
L'art. 74 del C.C.N.L. di riferimento è disposizione di natura definitoria che non esclude quanto previsto dalle summenzionate disposizioni del C.C.N.L., che invece fanno riferimento alla retribuzione globale mensile.
E – Retribuzione globale: incidenza delle maggiorazioni su tredicesima, quattordicesima, ferie.
L'incidenza sulla tredicesima e sulla quattordicesima, nonché sugli istituti indiretti e le maggiorazioni rientrano nel concetto di retribuzione globale di fatto.
Gli artt. 181 e 192 in materia di tredicesima e di quattordicesima rinviano all'art. 61 del C.C.N.L. di riferimento, che richiama nel concetto di retribuzione gli eventuali aumenti comunque denominati, comprensivi di una maggiorazione per il lavoro notturno, da considerarsi quale aumento avente natura retributiva (si osserva che il medesimo rinvio fanno gli artt. 18 e 19 del C.C.N.L. del 18.05.2021).
Gli artt. 18 e 19 richiamano il concetto di “retribuzione globale mensile”.
Infatti, come sopra esaminato, sia gli artt. 18 e 19, sia l'art. 12, oltre a richiamare la retribuzione globale, rinviano all'art. 61 del medesimo C.C.N.L., che richiama nella base di calcolo della retribuzione gli aumenti
“comunque denominati”, comprensivi dunque delle maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario, che, per dicitura contrattuale, entrano nel calcolo della retribuzione globale ed omnicomprensiva.
Analogo discorso deve farsi per le ferie, regolate dall'art. 24 del C.C.N.L. applicato dalla datrice, su cui le società non prendono specifica posizione (si osserva che, analogamente a quanto sopra e per ciò che rileva nel caso di specie, il tenore dell'art. 24 del C.C.N.L. del 2013 è identico all'art. 24 del C.C.N.L. del 2021).
È noto che le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo dei compensi per ferie e festività, dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto ed in genere di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto (in termini,
Cass. civ. sez. lav. sent. n. 2872 del 7.2.2008; v. parte motiva di Cass. civ. sez. lav. sent. n. 3787 del 2009).
Vanno considerate simili voci, ai fini della corretta composizione della base di computo e per il computo delle incidenze sugli istituti indicati (non discutendosi della natura non occasionale di tali emolumenti quale comunque risultante dalle buste paga).
La Corte di Cassazione ha di recente condiviso tale impostazione, statuendo: “in tema di retribuzione del lavoratore, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, include qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore;
tale principio si estende anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/09/2024, n. 25840).
È sufficiente richiamare tale principio, del tutto condiviso, per ritenere che non sia ragionevolmente possibile decurtare le ferie spettanti, nemmeno ai fini dell'incidenza nella base di calcolo.
F – Incidenza sul T.F.R.
Con riferimento al T.F.R., l'art. 37 comma 2 del C.C.N.L. di riferimento del 1.08.2013 fissa un elenco tassativo di elementi retributivi da considerare nella base di calcolo, consistenti, per quel che rileva, in: “- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità; - aumenti di merito o superminimi;
[…] - eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
- 13a e 14a mensilità; - indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16; - eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); […] - elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”
Pag. 11 di 19 (medesima elencazione tassativa si rinviene nell'art. 37 del C.C.N.L. del 2021 prodotto dalle controparti3).
La 13ma e la 14ma mensilità rientrano nella base di computo del T.F.R. per espressa previsione contrattuale.
L'art. 37 comma 2 cit., nel richiamare l'indennità di lavoro notturno prevista dall'art. 16, non traccia alcun richiamo espresso alla maggiorazione per il turno notturno prevista dall'art. 12, comma 5, del C.C.N.L. di riferimento. L'art. 16 cit. prevede una differente indennità per il personale viaggiante che non riguarda il caso di specie.
La maggiorazione per il lavoro notturno, se partecipa della base di calcolo della retribuzione globale mensile del lavoratore secondo le richiamate disposizioni del C.C.N.L., non incide sul computo del T.F.R. per omessa previsione nell'elenco tassativo e deve essere decurtata.
Come chiarito in udienza, l'incidenza del lavoro notturno sul solo TFR, per Parte_1
è di € 176,07; per è di € 108,37.
[...] CP_1
Opposta soluzione per il lavoro straordinario, che deve essere considerato nella base di calcolo del T.F.R., in quanto prestato in maniera continuativa e non espressamente escluso dal C.C.N.L.: “limitando l'attenzione alle erogazioni di tipo retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l'art. 2120 c.c., comma
24, esprime una regola diversa e tale per cui “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, sono da considerare “tutte le somme... corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese”; la regola è dunque l'onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente e non viceversa né si afferma, per straordinario e premi di produttività, che il contratto collettivo li escluda dal calcolo del t.f.r.”
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33278).
G – Elemento aggiuntivo della retribuzione). Trattamenti retributivi. Solidarietà. CP_6
Con particolare riguardo all' previsto dall'art. 52 del C.C.N.L., il Giudice ritiene che l'emolumento CP_6 spetti, in quanto:
a) è pacifico che non sia contestato nell'an e nel quantum;
b) è parimenti pacifico che le resistenti non siano aderenti alle associazioni firmatarie il C.C.N.L. di riferimento e che non aderiscano al sistema della bilateralità e non versino il relativo contributo all'Ente
Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) e che pertanto debbano erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (E.A.R., “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 52 del C.C.N.L. cit.
G – 1 – Trattamenti retributivi. Pertanto, le somme avendo tutte natura retributiva, si ritiene che i responsabili in solido siano comunque tenuti al pagamento delle stesse.
Si tratta di crediti, infatti, che si pongono in stretta corrispettività con la prestazione di lavoro (“trattamenti retributivi”) e di cui sono chiamati a rispondere il datore di lavoro e i co-obbligati in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.
H – Violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003, usura psico-fisica.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003, occorre esaminare il tenore della disposizione, che prevede: “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
Orbene, l'art. 9 comma 1 del C.C.N.L. Logistica del 01.08.2013 applicato dalla datrice di lavoro, disposizione cui la disposizione normativa effettua un rinvio espresso, prevede: “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite” (v. pag. 29 del doc. n. 10 ric.).
L'art. 12 comma 2 del C.C.N.L. di riferimento prevede: “è considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore
22,00 alle 6,00”.
Dalla disamina del complesso delle disposizioni di fonte legislativa e contrattuale emerge che:
- la disposizione di legge di cui viene invocata la violazione (art. 13 comma 1 del d.lgs. n. 66/2003) rinvia alla disposizione contrattualcollettiva più favorevole;
- la disposizione contrattualcollettiva qualifica il lavoro notturno come la prestazione di lavoro prestata entro una determinata cornice oraria (dalle 22 alle 6); il ricorrente svolge un orario di lavoro dalle 21 alle 7, con 1h di pausa;
- i ricorrenti svolgono, ai sensi dell'art. 12 comma 2, lavoro in parte notturno, perché solo in parte ricadente nella cornice temporale prevista dalla disposizione applicabile al rapporto di lavoro;
- il lavoratore, dunque, è notturno nella misura in cui la prestazione di lavoro ricada nell'orario notturno secondo il C.C.N.L.;
- la media delle ore settimanali previste dal C.C.N.L. è superiore alle 24 ore settimanali previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003 di cui si invoca la violazione;
- correttamente le ore straordinarie sono state considerate come lavoro diurno, in quanto prestate dopo le 6 del mattino e prima delle ore 22, nel rispetto della cornice temporale individuata dal C.C.N.L. richiamato dalla disposizione legislativa;
Pag. 13 di 19 - non si tratta di ritenere fondata la pretesa in forza di una condotta di omessa contestazione, perché in nessun caso può ravvisarsi un inadempimento imputabile alla società datrice di lavoro, che ha – in questo caso- applicato la disposizione contrattualcollettiva;
- le pause sul lavoro (fruite da parte ricorrente, come allegato nel ricorso) ostano alla configurabilità di un notevole superamento dell'orario di lavoro, dacché la parte ha potuto godere di un periodo di riposo nell'arco del turno di lavoro;
- nessun danno risarcibile può ravvisarsi, a motivo della generica allegazione nell'an dei fatti costitutivi l'illecito e per i superiori motivi indicati.
La presunzione nell'an della lesione al diritto garantito dall'art. 36 Cost. presuppone una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro protrattasi per diversi anni, elemento assente nel caso di specie.
Il risarcimento del danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione lavorativa superi i limiti di tollerabilità di un orario di lavoro, in assenza di pause o di riposi, laddove, piuttosto, parte ricorrente adduce di aver svolto un'ora di pausa durante la prestazione resa di notte, dalle ore 1 alle ore 2 di notte nei giorni dal lunedì al venerdì (senza che lavorassero di sabato o di domenica), nel rispetto del limite fissato dall'art. 9 comma 1 del C.C.N.L. Logistica.
Difetta dunque - su un piano di allegazione - sia la violazione della normativa contrattuale (48 ore settimanali, v. art. 9 del CCNL cit.), definita dalla giurisprudenza di legittimità eccessiva, che si sia protratta per diversi anni, sia la deduzione che la condotta della società abbia comportato quello che la giurisprudenza definisce un marcato e “notevole” superamento dei limiti dettati dalla contrattazione collettiva del settore sia che, posto che parte ricorrente fruisce di una pausa di 1h, sussista in concreto una effettiva gravosità delle condizioni di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/05/2023, n. 12249; v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/07/2019, n. 18884; cfr. recente Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/07/2024, n.
18390).
Infine, un orientamento di legittimità rammenta, “il danno da usura psicofisica si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ., Sez. lavoro,
30/05/2023, n. 15223).
La breve durata del rapporto contrattuale e la fruizione di pause sono elementi, presuntivi, che depongono in senso contrario alla configurabilità di un pregiudizio economicamente risarcibile.
I – Conseguenze e statuizione di condanna. non prende specifica posizione sul quantum di ciascuna delle pretese azionate dal ricorrente, CP_2 dall'altro lato, fornisce generica contestazione della quantificazione contenuta nei conteggi in CP_4
Pag. 14 di 19 quanto sarebbero “unilateralmente ed arbitrariamente predisposti e, quindi, privi di qualsivoglia attendibilità” (pag. 11 della memoria difensiva). Trattasi di formula di stile che non significa contestazione puntuale dei conteggi di parte.
È noto che: “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.
09/08/2019, n. 21302).
Il ricorso,
per questi motivi
, deve essere in parte accolto e le resistenti meritano di essere condannate in solido, quali appaltatore e committente, al pagamento delle differenze retributive in favore di parte ricorrente, di seguito analiticamente indicate:
- € 16.067,93 per;
Parte_1
- € 17.989,63 per . CP_1
Ciascun importo è decurtato delle rinunce e dell'incidenza del lavoro notturno nella base di calcolo del
TFR.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici IS (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma c.c. (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
L – Manleva.
È fondata la domanda trasversale di dal momento che la clausola nel contratto di CP_11 CP_5 appalto, titolo con cui si fa garante di tenere indenne è valida ed efficace, in quanto CP_2 CP_4
l'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia
è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori)(lo schema è quello dell'art. 1298 c.c.)(in termini Cass. civ.
Sez. III, 17/12/2001, n. 15891; v. anche Corte d'Appello Cagliari, 20/04/1989).
Il che significa che la clausola di manleva5 non importa un esonero preventivo della responsabilità del committente (altrimenti violandosi il disposto dell'art. 1229 c.c.), connotandosi come strumento pattizio per riversare su altri (appaltatore) le conseguenze derivanti da una propria responsabilità.
L'azione può essere promossa - come nel presente caso - nello stesso giudizio instaurato dal creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300). Ne consegue che deve essere CP_2 condannata a tenere indenne nell'ipotesi in cui questa sia tenuta “[…] a pagare alcunché da azioni o CP_4 pretese (ivi comprese eventuali spese legali sostenute da Gruppo Executive Società Consortile), anche in via stragiudiziale, avanzate dal personale utilizzato dall'Impresa Appaltatrice o da eventuali subappaltatori nell'esecuzione del contratto” (v. art. 10 cpv. 3° del contratto di appalto6, doc. n. 1 ric., doc. n. 1 fasc. G.E.S.C.).
Il presente patto di manleva è valido in quanto ha oggetto determinabile, con riferimento alle pretese
(retributive e risarcitorie) dei dipendenti dell'appaltatore per attività lavorative pregresse, comunque individuabili dal mallevato.
M – Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.) ovvero in base al c.d. criterio del disputatum (v. Cass. civ. Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non
illiceità della causa (Cass., 7/4/1976, n. 1213 - Cass., 8/3/1980, n. 1543 - Cass., 6/8/1974, n. 2348 - Cass., 15/12/1980, n. 6489 - Cass., 13/5/1977, n. 1896 - Cass., 26/6/1973, n. 1853) […]”. 6 “l'impresa appaltatrice si obbliga a tenere Gruppo Executive Società Consortile manlevata e indenne sino all'importo massimo di Euro 150.000,00 nel caso in cui questa sia chiamata a pagare alcunché sulla base di azioni o pretese (ivi comprese eventuali spese legali sostenute da Gruppo Executive Società Consortile), anche in via stragiudiziale, avanzate dal personale utilizzato dalla precedente impresa appaltatrice o da eventuali Controparte_12 subappaltatori, nell'esecuzione del precedente contratto stipulato […] l'Impresa Appaltatrice si obbliga a tenere Gruppo Executive Società Consortile manlevata e indenne da qualsiasi danno, perdita, costo, sanzione, spesa o altro onere che siano conseguenza comunque derivante dall'inesatto o mancato adempimento da parte dell'Impresa Appaltatrice delle obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (xiii). In particolare, l'Impresa Appaltatrice si obbliga a tenere Gruppo Executive Società Consortile manlevata e indenne nel caso in cui questa sia chiamata a pagare alcunché da azioni o pretese (ivi comprese eventuali spese legali sostenute da Gruppo Executive Società Consortile), anche in via stragiudiziale, avanzate dal personale utilizzato dall'Impresa Appaltatrice o da eventuali subappaltatori nell'esecuzione del presente contratto, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti e degli obblighi di natura retributiva, contributiva, fiscale e previdenziale nei confronti del summenzionato personale […]”.
Pag. 16 di 19 effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Tagliabue, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso,
1) dichiara improcedibile la domanda nei confronti di RO
;
[...]
2) condanna , RO TR in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a pagare a ciascun ricorrente il seguente
[...] importo a titolo di differenze da pausa retribuita ex art. 9 del C.C.N.L., retribuzione globale mensile ed incidenza su istituti indiretti, incidenza sul T.F.R. e E.A.R. ex art. 52 del C.C.N.L., per complessivi, rispettivamente, € 16.067,93 per e € 17.989,63 per Parte_1
, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalle CP_1 singole scadenze al saldo effettivo;
3) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare RO di quanto la stessa si troverà a pagare in forza dei TR titoli di cui al capo precedente;
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) condanna altresì in solido ciascuna parte resistente, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. TAGLIABUE, antistatario;
6) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare RO di quanto la stessa si troverà a pagare in favore di TR parte ricorrente a titolo di spese di lite, in forza del capo che precede.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il cui comma 1 è del seguente tenore: “l'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre”. 2 Il cui comma 1 è del seguente tenore: “l'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”.
Pag. 10 di 19 3 “la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi: […]”. 4 Cfr. “[…] salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese […]”.
Pag. 12 di 19 5 Si veda, in termini, citata Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 2001, secondo cui: “costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non può ritenersi vietata dall'art. 1229 Cod. Civ., ed è, quindi, valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi […], con la quale, lasciando ferma la responsabilità del […] verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo del […], si consenta, tuttavia, a questa di riversare - come nella specie - su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro, che il terzo assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza o
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