Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG 8438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8438/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., (P.IVA: ), rapp.ta e difesa dall'avv.to P.IVA_1
Vincenzo Palumbo presso il cui studio in Giugliano in Campania alla via A.
Palumbo n. 57, risulta elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma alla via Tuscolana n. 784
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositate il 20-3-2025, a cui si fa espresso rinvio, sostitutive dell'udienza del 22 aprile 2025 il procuratore di parte opponente precisava le proprie conclusioni e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. come da motivazione che segue.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con citazione ritualmente notificata in data 21.09.2023 a mezzo pec, la - proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1794/2023 del Tribunale di Napoli Nord con il quale gli era stato ingiunto, su istanza della il pagamento della somma Controparte_1 di euro 31.113,11, oltre interessi e spese legali afferenti al procedimento monitorio.
In particolare, l'opponente non contestava la sussistenza del rapporto di appalto di servizi tra le parti, tuttavia eccepiva l'inadempimento dell'appaltatore il quale si era reso moroso nei confronti dei propri dipendenti rispetto al pagamento della retribuzione, non era in possesso del D.U.R.C. e, infine, non aveva tenuto conto dei crediti vantati dall'opponente.
Tenuto conto dell'inadempimento della la Controparte_1 [...]
insisteva per l'accoglimento dell'opposizione nonché Parte_1 proponeva domanda riconvenzionale volta all'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della e alla condanna di CP_1 quest'ultima al risarcimento dei danni subiti.
La convenuta/opposta sebbene ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio, non si costituiva e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Nelle note depositate il 12.02.2025 l'opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di: “
1. in via preliminare, accertare e dichiarare la mancanza totale dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633, 634 e 635 c.p.c. per i dedotti motivi espressi in narrativa;
2. nel merito, accertare e dichiarare che il D.I. n. 1794/2023, emesso ad istanza della dall'intestato Tribunale il 16.05.2023, Controparte_1 pubblicato in pari data e notificato in data 13.07.2023, con il quale veniva Par ingiunto alla il pagamento in favore Parte_2 Parte_1 della ricorrente della complessiva somma di € 31.113,11, oltre interessi moratori come da domanda, spese legali e accessori della fase monitoria è infondato e
2 RG 8438/2023 non provato per i dedotti motivi espressi in narrativa;
3. sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di servizi intervenuto tra la e la Controparte_1 [...] per le motivazioni esposte in narrativa;
4. sempre nel Controparte_2 merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di servizi intervenuto tra la e la Controparte_1 [...] per le motivazioni esposte in narrativa;
5. Per Controparte_2
l'effetto, compensare la somma di Euro 31.113,14 portata dalla fattura n.
3/2020 oggetto del presente giudizio con la corrispondente somma di Euro
31.113,14 quale saldo della somma complessiva di € 63.753,43 che la ha corrisposto a titolo di Controparte_2 regresso in garanzia per le obbligazioni solidali corrisposte ai lavoratori di
[...] nei giudizi indicati in narrativa;
6. Per l'effetto, compensare la somma Parte_3 di Euro 31.113,14 portata dalla fattura n. 3/2020 oggetto del presente giudizio con la somma di € 32.666,11 erroneamente pagata alla cedente Controparte_1
CP_ anziché alla cessionaria;
7. Per l'effetto, in via riconvenzionale condannare
in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di € 32.666,11 Parte_3 erroneamente pagata dalla alla cedente Controparte_2
CP_ anziché alla cessionaria;
8. In via riconvenzionale, Controparte_1 considerato che la condotta inadempiente di ha generato il Controparte_1 contenzioso con , si chiede di manlevare la CP_4 Controparte_2 con condanna di in p.l.r.p.t., al pagamento di €
[...] Controparte_5
169.798,38 per condanna-esborso conseguente alla sentenza di condanna di pagamento emessa dal tribunale di Venezia a favore del cessionario ”. CP_4
2. Orbene, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente esaminata l'opposizione al decreto ingiuntivo che va revocato a fronte del maggior credito vantato dall'opponente rispetto a quello oggetto del procedimento monitorio.
Al fine di comprendere i rispettivi crediti, tenuto conto anche della contumacia dell'opposta, occorre preliminarmente evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di
3 RG 8438/2023 contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. Se, al contrario, siffatta contestazione non viene attuata, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato.
Nel caso in esame, deve ritenersi che per effetto delle deduzioni dell'opponente nonché dalle conclusioni rassegnate, si evidenzia come vi sia una specifica contestazione rispetto al credito riportato nella fattura indicata nel D.I. (n. 3/2020).
Tuttavia, risulta documentalmente provato che in esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, n. 138/2022 e n.
136/2022, la ha corrisposto ai lavoratori della CP_2 Controparte_1 omnicomprensiva anche delle spese legali, la somma di € 51.430,65.
Se a ciò si aggiunge, così come dedotto dall'opponente, il credito maturato a titolo di spese legali nei rapporti tra le parti in virtù sempre delle citate sentenze, l'importo del credito vantato dalla nei confronti della CP_2
è pari ad € 63.753,43, così come riportato nell'atto di precetto (doc. n. 19 CP_1 produzione attorea).
Tanto premesso, tenuto conto degli importi corrisposti medio tempore, dalla pari ad € 24.193,69 ed € 8.446,60, sottoposti a pignoramento per CP_1 stessa ammissione dell'opponente, al netto della compensazione, residua un credito in favore della pari ad € Controparte_2
31.113,14, che andrà posto in compensazione con quello oggetto del decreto ingiuntivo.
I fatti sopra indicati, come riportati anche della documentazione allegata da parte opponente, non sono stati oggetto di prova contraria da parte dell'opposta, contumace nel presente giudizio.
3. Va ora esaminata la domanda formulata dall'opponente volta alla ripetizione dell'importo di euro 32.666,11, a suo dire corrisposta indebitamente alla per la fattura n. 30 del 31.08.2019, nonostante il CP_1 credito era stato già ceduto alla cessionaria CP_4
4 RG 8438/2023
Ebbene, la richiesta è fondata ove si consideri che, in primo luogo, è stata fornita prova del suddetto pagamento mediante il deposito del bonifico
(cfr. doc. n. 6 all.to atto di citazione).
E che si tratti di un indebito emerge dalla lettura della sentenza n.
1037/2024 del Tribunale di Venezia (doc. attorea del 24.6.2024) emessa nell'ambito del giudizio avviato tra e l'odierna opponente, Controparte_6 dalla quale risulta che il credito portato nella fattura n. 30 del 31.08.2019 emessa dalla è stato ceduto da quest'ultima a tant'è CP_1 Controparte_6 che il Tribunale, in virtù della cessione del credito, ha condannato la CP_2
al pagamento di tale importo nei confronti della
[...] Controparte_6
Pertanto, tenuto conto delle prove fornite e della mancata allegazione di elementi probatori contrari, deve ritenersi che l'opponente abbia pagato indebitamente alla l'importo di € 32.666,11 nonostante l'intervenuta CP_1 cessione e che, pertanto, sussiste il diritto ad ottenere la ripetizione di tale importo.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto alla ripetizione di una somma corrisposta senza obbligazione sussistente trova fondamento nell'inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 5624/2009) o nella mancanza di causa giuridica della prestazione [Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 423 del 08/01/2025
(Rv. 673634 - 01); Trib. Salerno n. 542/2014].
Difatti l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la
"causa debendi".
4. Tenuto conto di quanto esposto, il credito complessivamente vantato dalla nei confronti della è pari ad € 63.779,25. CP_2 CP_1
Sottraendo tale importo al credito vantato dalla Siral ed oggetto del procedimento oggetto del procedimento monitorio, pari ad € 31.113,11, emerge un credito in favore della pari ad € 32.666,08. Controparte_2
Per l'effetto, va quindi, revocato il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e va condannata al pagamento nei Controparte_1
5 RG 8438/2023 confronti dell'opponente della somma di € 32.666,08 oltre interessi legali dal deposito della domanda sino al soddisfo.
5. Va, infine, esaminata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente volta ad ottenere la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti per il grave inadempimento della e la Controparte_1 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti.
Tale domanda è fondata solo in parte in quanto va accolta riguardo l'accertamento della risoluzione, mentre la domanda di risarcimento va disattesa non essendo stata fornita prova dei danni subiti.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…”. (Cassazione Civile, Sez.Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso in esame, l'opponente ha eccepito il grave inadempimento della rispetto agli obblighi assunti e quest'ultima, come detto, preferendo CP_1 rimanere contumace non ha dato prova di aver adempiuto e/o dell'insussistenza dell'inadempimento eccepito da controparte.
Se a poi si aggiunge che, come emerge dalla documentazione in atti,
l'appaltatore si è reso inadempiente rispetto al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti, obbligando la committente a dover provvedere al relativo pagamento per effetto della responsabilità solidale, emerge un inadempimento di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto.
Per l'effetto, va quindi dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento della Controparte_1
6. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dalla , risultando generica la relativa domanda. CP_2
Difatti, quest'ultima si è limitata ad asserire di essere “stata costretta ad affidare la movimentazione delle merci sul sito di Romentino (Novara) ad un nuovo e diverso operatore logistico con difficoltà e ritardi delle attività di
6 RG 8438/2023 logistica con ripercussioni contrattuali con i committenti che stoccavano e movimentavano la merce presso il sito di Romentino”, tuttavia tali circostanze non sono state provate ma, soprattutto, non è stata fornita la benché minima prova del danno subito a causa dei suddetti ritardi e/o dipesi dal maggior esborso sostenuto per il nuovo affidamento del servizio.
Né è possibile ricorrere al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., che, come noto, ha natura suppletiva in quanto vi si può ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole (Cassazione
n. 26051/2020).
7. Infine, non può essere accolta la domanda proposta dall'opponente volta ad ottenere la manleva “dalla condanna-esborso conseguenti alle sentenze di condanna di pagamento nei confronti del cessionario non sussistendo alcun nesso di causalità tra la CP_4 condotta della e le richieste di pagamento operate dalla Banca CP_1 cessionaria.
In particolare, dalla lettura della sentenza, emerge che i crediti oggetto di cessione erano effettivamente sorti in forza di prestazioni ad esecuzione continuata ed, essendo stati ceduti, vi era l'obbligo della di CP_2 provvedere al relativo pagamento, così come emerge, tra l'altro, dalla sentenza n. 1037/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, depositata in atti.
Con la finale e doverosa avvertenza che, sempre dalla lettura della richiamata pronuncia, non emerge alcun nesso causale tra la “condotta inadempiente” della ed il contenzioso con ove si consideri che CP_1 CP_4 in caso di cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente, ovvero anche tutte quelle incidenti la fondatezza del credito.
Tuttavia, come emerge dalla pronuncia, la “ricevette la notifica CP_2 delle singole cessioni e, di volta in volta, confermò che i crediti concernevano forniture regolarmente eseguite, per le quali si impegnò a non sollevare a alcuna eccezione in merito alla liquidità ed esigibilità dei crediti”. CP_4
È ben evidente che la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni al cessionario è stata volutamente operata dall'odierna opponente.
7 RG 8438/2023
Per completezza, occorre poi rilevare che non essendo state depositate le fatture oggetto di cessione né indicati i periodi oggetto della relativa prestazione, risulta precluso al Tribunale di valutare il presunto inadempimento della rispetto all'obbligo di trasmissione del D.U.R.C. CP_1
8. In definitiva, quindi, rispetto a tutte le domande formulate nel presente giudizio, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n.
1794/2023 va revocato e tenuto conto dei rispettivi crediti, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, va Controparte_1 condannata al pagamento nei confronti dell'opponente della somma di
€.32.666,08 oltre interessi legali dal deposito della domanda sino al soddisfo.
Va altresì dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento della , mentre va disattesa la Controparte_1 richiesta di risarcimento danni formulata dalla . Controparte_2
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia in base al decisum, con attribuzione all'Avv.to Vincenzo Palumbo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1794/2023 del
Tribunale di Napoli Nord;
b) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento nei confronti della CP_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., della somma di €.32.666,08= oltre interessi legali dal deposito della domanda sino al soddisfo;
c) dichiara la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
d) rigetta per il resto le domande di parte opponente;
8 RG 8438/2023
e) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro=286,00=per spese ed €.7.616,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to Vincenzo Palumbo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 23-4-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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