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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164/2025 del ruolo generale, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti AN Conte, Letizia Martini e Parte_1
AN AN in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLANTE contro in persona del procuratore speciale , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dagli avv.ti Salvatore Trifirò e Vittorio Provera in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione in appello APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: riformare la sentenza n. 850/2024 del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro emessa il 20 settembre 2024, depositata in cancelleria e pubblicata in medesimo giorno, per l'effetto accogliere le conclusioni formulate le ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano:
- in tesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dall'appellante a decorre dal gennaio 2013, o a decorrere dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello VII del e, per l'effetto, Parte_2 condannare l'appellata ad attribuire in maniera definitiva all'appellante il livello VII
[...] a decorrere dal 1° aprile 2013 o dalla diversa data che dovesse essere Parte_2 ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante le differenze retributive tra quanto avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stato inquadrato nel livello VII del e quanto concretamente Parte_2 corrisposto, a decorrere dal gennaio 2013 e fino a che non verrà attribuito concretamente il livello superiore, o dalle e sino alle diverse date e/o decorrenze che dovessero essere ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- In ipotesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dall'appellante a decorre dal gennaio 2013, o a decorrere dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello VI del e , per Parte_2 l'effetto, condannare l'appellata ad attribuire il maniera definitiva all'appellante il livello VI Ccnl a decorrere dal 1° aprile 2013 o dalla diversa data che dovesse Parte_2 essere ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante le differenze retributive tra quanto avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stato inquadrato nel livello VI del Ccnl telecomunicazioni e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal gennaio 2013 e fino a che non verrà attribuito concretamente il livello superiore, o dalle fino alle diverse date e/o decorrenze che dovessero essere ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio e con rimborso del contributo unificato pari ad euro 259 totali per il primo grado ed euro 388,50 per il secondo grado.
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 850/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, con reiezione di tutte le domande formulate ex adverso, per i suesposti motivi, assolvendo l'esponente nel migliore dei modi ed accogliendo le conclusioni rassegnate dalla stessa in primo grado, da intendersi qui ritrascritte;
- spese e competenze rifuse, relative al primo ed al presente grado.
Svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro, Parte_1 CP_1 esponendo di prestare la sua attività dal mese di gennaio 2013 come “progettista radiomobile”, addetto cioè alla progettazione necessaria alla installazione o al potenziamento di “stazioni radio base”, ossia degli impianti di trasmissione del segnale per il traffico dati cellulare e internet.
Il ricorrente, inquadrato nel 5° livello super del Ccnl telecomunicazioni, ha rivendicato il proprio diritto al 7° o almeno al 6° livello, in considerazione dell'elevata qualificazione e responsabilità delle sue mansioni.
Ha dedotto, in proposito, che egli pur non potendo decidere l'installazione o il rinnovo delle stazioni radio base, ha tuttavia la facoltà di proporlo, e comunque individua la zona di installazione, decide il tipo di antenna da installare e stabilisce la direzione di puntamento della stessa;
tiene conto dei limiti di legge dell'impatto fisico-sanitario sulla popolazione, in base ad una normativa di settore complessa e spesso modificata;
trasmette poi le sue decisioni al reparto aziendale Wireless Implementation, che dà in appalto ad uno studio professionale esterno la redazione degli elaborati da sottoporre agli enti pubblici competenti per i pareri e per l'approvazione; documenti che vengono preventivamente controllati da il quale può disporne la modifica. Redige poi la “scheda radio di attivazione”, da Parte_1 fornire alla ditta appaltatrice che realizza materialmente i lavori, la quale durante l'esecuzione si rivolge sempre a nel caso che insorgano problemi. Parte_1
Ha aggiunto il ricorrente che dal 2020 egli ha anche il potere di decidere i materiali che l'appaltatrice deve utilizzare, sia pure scegliendoli tra quelli offerti dai fornitori convenzionati.
Dopo l'attivazione della s.r.b., è lui ad effettuare i controlli di funzionamento necessari per le
“certificazioni”. Suo è anche il compito di fornire i dettagli tecnici della s.r.b. al tecnico esterno incaricato di effettuare le misurazioni obbligatorie del campo magnetico, misure cui partecipa lui stesso, e che sono lunghe e complesse, data la variabilità del campo magnetico;
controlla la relazione del tecnico, e solo dopo essa può essere Parte_1 presentata all' prima e dopo la costruzione (o il potenziamento) della s.r.b. egli si CP_3 rapporta con il Comune e con l per risolvere gli eventuali problemi autorizzativi. In CP_3 particolare, in caso di valori anomali delle misurazioni risultanti dalla procedura “Arpie” egli deve intervenire per individuare la causa dell'anomalia o ridurre la potenza.
Ha allegato anche che i suoi colleghi di pari mansioni sono inquadrati nel 7° livello, tranne uno di essi, inquadrato nel 6°.
Ha chiesto pertanto la condanna della società ad inquadrarlo nel 7° livello, o in subordine nel 6° livello, dal 1° aprile 2013 (ossia dopo i tre mesi di esercizio delle mansioni previsti dall'art. 2103 c.c. nella versione vigente all'epoca), e a pagargli le relative differenze di stipendio maturate fin dal gennaio 2013.
Costituitasi, la si è opposta alle pretese del dipendente, deducendo che Controparte_1 questi nell'espletamento delle sue mansioni non ha i poteri di iniziativa e di direzione richiesti dalla declaratoria dei livelli richiesti, ma deve attenersi alle norme tecniche dell'azienda, anche quanto alla scelta dei materiali ed alle misurazioni del campo magnetico;
l'effettuazione della procedura “Arpie” è automatizzata grazie all'apposito applicativo. Tutte le decisioni vengono prese dagli uffici di pianificazione aziendale, e dal suo coordinatore
(c.d. team leader). Quest'ultimo deve approvare le “schede radio attivazione” e ogni altra decisione di Parte_1
Ha spiegato che i suoi colleghi di pari mansioni hanno un inquadramento superiore al suo perché sono laureati, in ingegneria o in fisica, mentre è perito elettrotecnico. Parte_1
Ha comunque eccepito la prescrizione, decennale per il diritto all'inquadramento superiore, quinquennale per le differenze stipendiali.
La causa è stata istruita con l'escussione di due testi, comuni ad entrambe le parti.
All'esito, il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore, sulla motivazione che le sue mansioni non possiedono la necessaria autonomia ed iniziativa, essendo emerso che deve attenersi per ogni decisione che si discosti dalle norme tecniche prestabilite deve Parte_1 rivolgersi al suo team leader.
Contro la sentenza propone appello con un unico motivo, cui resiste la Parte_1 CP_4
Motivi della decisione
Secondo l'appellante, il Tribunale ha sbagliato ad interpretare sia la prova testimoniale, sia i documenti, da cui secondo lui emergerebbe che il suo ruolo non è esecutivo-operativo ma “progettuale-gestionale”, e quindi deve essere inquadrato almeno nel 6° livello. E' emerso infatti che egli è chiamato a valutazioni discrezionali, con la sola direttiva generale di realizzare un nuovo impianto o implementarne uno già esistente per una maggior copertura del segnale. La prima valutazione, confermata dai testi, è la scelta del punto (detto “candidato”) dove collocare l'antenna; poi il puntamento dell'antenna; un'altra valutazione emersa dall'istruttoria è il benestare al rapporto del tecnico incaricato dell'impatto sanitario, prima di inviarlo all' e la possibilità di chiedere delle modifiche;
Pt_3 dopo la costruzione o il potenziamento della stazione radio base, infine, deve Parte_1 valutare se l'eventuale sforamento dei limiti segnalatogli dall'Alfa 24 è un problema Tes_ passeggero o strutturale;
e più in generale il teste ossia il coordinatore attuale del ricorrente, ha precisato che il team leder ed il progettista si confrontano costantemente, cioè non c'è tra loro un rapporto propriamente gerarchico, ma di collaborazione
Secondo l'appellante, inoltre, il fatto di doversi attenere alle linee guida tecniche della
è ovvio, visto che si tratta di un lavoro tecnico. Queste linee guida, peraltro, a volte CP_1 fanno rinvio proprio all'esperienza e alla “sensibilità” del progettista.
L'appello è fondato, nei limiti che si diranno.
Il Tribunale, nell'effettuare il confronto tra le mansioni svolte in concreto dall'odierno appellante e la classificazione dei lavoratori contenuta nel Ccnl applicato, ha evidenziato che il “progettista/realizzatore di rete” di 5° livello super in cui si trova e l' “esperto Parte_1 di progettazione e realizzazione di rete” di 6° livello hanno una definizione per gran parte uguale. Il 5° livello super, infatti, infatti, è attribuito – tra gli altri - alla “lavoratrice/lavoratore che, in possesso di conoscenze specialistiche su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche e norme di progettazione e realizzazione di impianti
e sistemi, relazionandosi con tutte le funzioni aziendali coinvolte, svolge attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitora le attività realizzative, esegue i relativi collaudi e verifica il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete;
avvia o provvede al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi”; mentre il 6° livello spetta alla “lavoratrice/lavoratore che, in possesso di elevata e consolidata conoscenza specialistica su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche, norme di progettazione realizzazione di impianti e sistemi relazionandosi con tutte le funzioni aziendali coinvolte, svolge le attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitora le attività realizzative, esegue i relativi collaudi e verifica il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete;
avvia o provvede al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi. Tali attività sono esplicitate attraverso il coordinamento di risorse ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.” Il tratto distintivo delle due figure, quindi, è dato proprio da tale ultimo requisito, cioè il coordinamento di risorse o il contributo professionale “autonomo e innovativo”.
Pacifico che non coordina altri dipendenti – non può considerarsi Parte_1 coordinamento di risorse il rapportarsi con i dipendenti delle ditte appaltatrici – il Tribunale ha escluso la sua inquadrabilità nel 6° livello ritenendo che il suo contributo lavorativo non abbia un carattere sufficientemente autonomo e innovativo.
Ma, osserva questa Corte, tale autonomia e innovatività non possono intese in senso assoluto, ma sempre rapportate alla professionalità in discorso, che è quella di un tecnico di stazioni radio. Non deve richiedersi insomma, per l'appartenenza a tale livello, un potere decisionale personale, né nuove invenzioni tecnologiche, ma piuttosto la possibilità di prendere iniziative e apportare adattamenti al processo produttivo a seconda delle necessità del caso.
L'ulteriore motivo che secondo il Tribunale osta all'inquadramento di nel 6° Parte_1 livello è che il suo lavoro è guidato da norme tecniche aziendali, ed in caso di situazioni non previste nelle stesse egli deve rivolgersi al suo team leader. Ma anche su questo punto (a parte quanto si osserverà in fatto) va considerato che avere un responsabile cui rapportarsi in caso di dubbio è normale per tutti i lavoratori, in qualsiasi livello siano collocati;
non vi sono dipendenti che hanno un'autonomia decisionale totale, tranne i direttori generali. Ed allora, ciò che va considerato è il grado di autonomia che il lavoratore esercita rispetto al suo diretto responsabile ed rispetto agli altri centri decisionali dell'organizzazione.
Sotto questo aspetto va tenuto conto che, mentre la definizione generale del dipendenti di 5° livello è “lavoratrici/lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per
l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”, la definizione generale dei dipendenti di 6° livello è invece “lavoratrici/lavoratori che, in possesso di elevata
e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso
l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo
e innovativo”. Dalla comparazione delle due declaratorie si evince, da un lato, che il livello
5° super in cui è inquadrato l'odierno appellante costituisce una posizione intermedia tra il
5° ed il 6°, ma soprattutto che il tratto differenziale principale tra i due inquadramenti è proprio l'ambito di esecuzione di direttive aziendali: al dipendente di 5° livello è richiesta
“adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”, mentre al dipendente di 6° livello si richiede di svolgere
“attività complesse” “con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.
Proprio a questo tipo di rapporto con le direttive generali si deve ricondurre l'attività di stando alle risultanze istruttorie (tra cui quelle documentali, sottovalutate dal Parte_1
Tribunale). Attività che prende impulso dall'assegnazione di un obiettivo tecnico aziendale,
e non da una semplice disposizione del suo team leader (“Il ricorrente riceve un elenco di progetti che gli vengono assegnati. O si tratta di una riprogettazione di un impianto esistente per modificarlo, aggiornarlo, inserire nuove tecnologie etc., o si tratta di progettare un impianto completamente nuovo”, teste “Se per esempio in fase di pianificazione Tes_2 il driver aziendale ci assegna l'obiettivo di coprire una certa percentuale della popolazione, il progettista, sempre usando , indicherà quali sono i siti sui quali intervenire per CP_5 raggiungere l'obiettivo”, teste , coordinatore di dal 2013 al Testimone_3 Parte_1
2019). Sulla base di tale obiettivo, egli avvia e coordina un procedimento che coinvolge più soggetti, e che non avanza se non vi è la sua approvazione, a cominciare – per quanto riguarda le installazioni nuove – dalla scelta della precisa ubicazione, rispetto alle proposte dei siti “candidati” prediposte da una ditta esterna (cfr. teste ). Redige poi il Tes_3 progetto preliminare, e controlla il conseguente progetto costruttivo-urbanistico da sottoporre al Comune interessato, nonché il documento “analisi di impatto elettromagnetico” da inviare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Le mail prodotte da sub 9 del suo fascicolo mostrano come egli dia precise disposizioni allo studio Parte_1 esterno incaricato, su richiesta dello stesso, anche per prevenire possibili – o già espresse Tes_
– obiezioni dell'Agenzia (come ha confermato il teste “il progettista verifica la Co rispondenza tra quanto richiesto da e quanto predisposto dagli studi esterni”, e nello stesso senso il teste ). Sempre in questa fase autorizzativa, egli partecipa in Tes_3 rappresentanza della alle conferenze di sevizi indette dai Comuni interessati, a CP_1 volte da solo (come il 31 luglio 2013, il 4 novembre 2016, il 27 luglio 2018, il 10 giugno
2020), altre volte con il suo coordinatore o con altre figure della (cfr. relativi verbali CP_1 prodotti sub 8).
Ottenuti i nullaosta degli enti pubblici, redige la “scheda radio attivazione” Parte_1
(a sua firma, cfr. doc. 10), destinata – oltre che a vari uffici per gli adempimenti di CP_1 loro competenza – alla ditta appaltatrice che deve eseguire l'installazione, cui il ricorrente fornisce spiegazioni e chiarimenti (cfr. mail dell'8 ottobre 2020, sempre sub 10).
Nella fase successiva all'attivazione dell'antenna, egli partecipa e sovraintende alle plurime misurazioni del campo magnetico imposte dalla normativa, che vengono materialmente eseguite da una ditta esterna, ma su indicazioni del ricorrente, il quale alla fine autorizza la ditta a presentare l'elaborato all' (cfr. mail prodotte sub 12). Il teste CP_3 [...] ha spiegato la complessa procedura di rilevazione prevista dalla normativa a partire Tes_3 dal 2014, in cui il progettista è chiamato a valutare i motivi dell'eventuale superamento dei valori, e eliminare le possibili cause occasionali o ad apportare modifiche all'impianto, nel senso di ridurne la potenza cerando però di mantenere la copertura voluta.
E' certamente vero che il progettista nel suo lavoro si avvale di norme tecniche, sia quelle riguardanti strettamente l'installazione delle stazioni radio base (prodotte dalla difesa
), sia le “linee guida” ufficiali sulla rilevazione dei dati di potenza (doc. 18 del CP_1 fascicolo , come è normale in un lavoro tecnologico come quello in discorso;
ma Parte_1 si tratta di istruzioni che – oltre a richiedere un notevole grado di conoscenza della fisica delle radiotrasmissioni – non fanno venir meno lo spazio di decisione del progettista, come
è risultato dalle testimonianze, riguardo alla scelta delle antenne da montare, alla scelta dei materiali, alla direzione da dare all'irradiazione ed anche alla potenza (“Ci sono situazioni standard nelle quali la soluzione progettuale è sostanzialmente obbligata, e altre nelle quali può esserci spazio per soluzioni progettuali differenti pur nel rispetto delle linee guida”, teste
“è rimessa alla discrezionalità del progettista, che se ne assume la responsabilità, la Tes_1 scelta se disporre una riduzione pari alla misura del superamento del limite, o disporne una di minore entità”, teste ). Il tutto in un quadro di evoluzione tecnologica (per Tes_3 esempio l'introduzione del 4G e poi del 5G) e tecnico-normativa (p.rs. atti del Cei, Comitato elettrotecnico italiano) che richiede aggiornamento e ricerca di soluzioni provvisorie ed in una qualche misura innovative;
ne sono prova gli scambi di mail sub 13, dove il ricorrente compare invero solo tra gli indirizzi inseriti per conoscenza, ma che comunque dimostrano il suo coinvolgimento nella discussione sui problemi da affrontare – coinvolgimento di cui ha dato atto anche il teste Tes_1
La valutazione circa la riconducibilità al sesto livello non cambia neppure alla luce della circostanza, pacifica, che gli elaborati di debbano essere controfirmati dal Parte_1 suo coordinatore, al quale comunque giungono già completi. E se è vero che nel caso di inapplicabilità delle norme tecniche aziendali (per la particolarità della situazione, mai verificatasi prima) egli deve rivolgersi al coordinatore, si tratta comunque di casi limitati, mentre deve aversi riguardo alla normalità del lavoro.
Conclusivamente, la sentenza va riformata dichiarando il diritto di ad Parte_1 essere inquadrato nel 6° livello. Secondo l'allegazione incontestata contenuta nel ricorso di primo grado, le mansioni sopra descritte sono state da lui svolte dall'inizio dell'anno 2013, sicchè le differenze retributive spettano da quella mensilità. Va disattesa l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla difesa . A seguito dell'entrata in vigore della CP_1 legge n. 92/2012, e della conseguente riformulazione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, è venuto meno in gran parte il regime di “stabilità reale” dei rapporti di lavoro, anche nelle unità produttive con più di quindici addetti o comunque nelle imprese con oltre sessanta dipendenti, come la In conseguenza di tale modifica normativa, la CP_1 prescrizione dei crediti dei lavoratori non decorre più in costanza di rapporto, ma solo alla sua cessazione (Cass. 1° luglio 2024 n. 18008; Cass. 6 settembre 2022 n. 26246).
L'inquadramento definitivo invece spetta dopo tre mesi, ai sensi dell'art 2103 c.c. nel testo vigente all'epoca, e quindi dal 1° aprile 2013.
Data la soccombenza, l'appellata è tenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore indeterminato della causa ed all'attività processuale svolta. per mero errore materiale si è omesso di liquidare anche il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente nei due gradi, per complessivi euro
647,50 (= 259+388,50).
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 20 settembre 2024 n. 850 e, in riforma di tale sentenza, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel sesto livello Ccnl Parte_1 telecomunicazioni dal 1° aprile 2013, e condanna la a pagare a Controparte_1 le relative differenze retributive dal 1° gennaio 2013, con la rivalutazione Parte_1 monetaria secondo Istat e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 6.000 per il primo grado ed euro 4.500 per il secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Firenze, 2 dicembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164/2025 del ruolo generale, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti AN Conte, Letizia Martini e Parte_1
AN AN in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLANTE contro in persona del procuratore speciale , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dagli avv.ti Salvatore Trifirò e Vittorio Provera in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione in appello APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: riformare la sentenza n. 850/2024 del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro emessa il 20 settembre 2024, depositata in cancelleria e pubblicata in medesimo giorno, per l'effetto accogliere le conclusioni formulate le ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano:
- in tesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dall'appellante a decorre dal gennaio 2013, o a decorrere dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello VII del e, per l'effetto, Parte_2 condannare l'appellata ad attribuire in maniera definitiva all'appellante il livello VII
[...] a decorrere dal 1° aprile 2013 o dalla diversa data che dovesse essere Parte_2 ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante le differenze retributive tra quanto avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stato inquadrato nel livello VII del e quanto concretamente Parte_2 corrisposto, a decorrere dal gennaio 2013 e fino a che non verrà attribuito concretamente il livello superiore, o dalle e sino alle diverse date e/o decorrenze che dovessero essere ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- In ipotesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dall'appellante a decorre dal gennaio 2013, o a decorrere dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello VI del e , per Parte_2 l'effetto, condannare l'appellata ad attribuire il maniera definitiva all'appellante il livello VI Ccnl a decorrere dal 1° aprile 2013 o dalla diversa data che dovesse Parte_2 essere ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante le differenze retributive tra quanto avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stato inquadrato nel livello VI del Ccnl telecomunicazioni e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal gennaio 2013 e fino a che non verrà attribuito concretamente il livello superiore, o dalle fino alle diverse date e/o decorrenze che dovessero essere ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio e con rimborso del contributo unificato pari ad euro 259 totali per il primo grado ed euro 388,50 per il secondo grado.
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 850/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, con reiezione di tutte le domande formulate ex adverso, per i suesposti motivi, assolvendo l'esponente nel migliore dei modi ed accogliendo le conclusioni rassegnate dalla stessa in primo grado, da intendersi qui ritrascritte;
- spese e competenze rifuse, relative al primo ed al presente grado.
Svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro, Parte_1 CP_1 esponendo di prestare la sua attività dal mese di gennaio 2013 come “progettista radiomobile”, addetto cioè alla progettazione necessaria alla installazione o al potenziamento di “stazioni radio base”, ossia degli impianti di trasmissione del segnale per il traffico dati cellulare e internet.
Il ricorrente, inquadrato nel 5° livello super del Ccnl telecomunicazioni, ha rivendicato il proprio diritto al 7° o almeno al 6° livello, in considerazione dell'elevata qualificazione e responsabilità delle sue mansioni.
Ha dedotto, in proposito, che egli pur non potendo decidere l'installazione o il rinnovo delle stazioni radio base, ha tuttavia la facoltà di proporlo, e comunque individua la zona di installazione, decide il tipo di antenna da installare e stabilisce la direzione di puntamento della stessa;
tiene conto dei limiti di legge dell'impatto fisico-sanitario sulla popolazione, in base ad una normativa di settore complessa e spesso modificata;
trasmette poi le sue decisioni al reparto aziendale Wireless Implementation, che dà in appalto ad uno studio professionale esterno la redazione degli elaborati da sottoporre agli enti pubblici competenti per i pareri e per l'approvazione; documenti che vengono preventivamente controllati da il quale può disporne la modifica. Redige poi la “scheda radio di attivazione”, da Parte_1 fornire alla ditta appaltatrice che realizza materialmente i lavori, la quale durante l'esecuzione si rivolge sempre a nel caso che insorgano problemi. Parte_1
Ha aggiunto il ricorrente che dal 2020 egli ha anche il potere di decidere i materiali che l'appaltatrice deve utilizzare, sia pure scegliendoli tra quelli offerti dai fornitori convenzionati.
Dopo l'attivazione della s.r.b., è lui ad effettuare i controlli di funzionamento necessari per le
“certificazioni”. Suo è anche il compito di fornire i dettagli tecnici della s.r.b. al tecnico esterno incaricato di effettuare le misurazioni obbligatorie del campo magnetico, misure cui partecipa lui stesso, e che sono lunghe e complesse, data la variabilità del campo magnetico;
controlla la relazione del tecnico, e solo dopo essa può essere Parte_1 presentata all' prima e dopo la costruzione (o il potenziamento) della s.r.b. egli si CP_3 rapporta con il Comune e con l per risolvere gli eventuali problemi autorizzativi. In CP_3 particolare, in caso di valori anomali delle misurazioni risultanti dalla procedura “Arpie” egli deve intervenire per individuare la causa dell'anomalia o ridurre la potenza.
Ha allegato anche che i suoi colleghi di pari mansioni sono inquadrati nel 7° livello, tranne uno di essi, inquadrato nel 6°.
Ha chiesto pertanto la condanna della società ad inquadrarlo nel 7° livello, o in subordine nel 6° livello, dal 1° aprile 2013 (ossia dopo i tre mesi di esercizio delle mansioni previsti dall'art. 2103 c.c. nella versione vigente all'epoca), e a pagargli le relative differenze di stipendio maturate fin dal gennaio 2013.
Costituitasi, la si è opposta alle pretese del dipendente, deducendo che Controparte_1 questi nell'espletamento delle sue mansioni non ha i poteri di iniziativa e di direzione richiesti dalla declaratoria dei livelli richiesti, ma deve attenersi alle norme tecniche dell'azienda, anche quanto alla scelta dei materiali ed alle misurazioni del campo magnetico;
l'effettuazione della procedura “Arpie” è automatizzata grazie all'apposito applicativo. Tutte le decisioni vengono prese dagli uffici di pianificazione aziendale, e dal suo coordinatore
(c.d. team leader). Quest'ultimo deve approvare le “schede radio attivazione” e ogni altra decisione di Parte_1
Ha spiegato che i suoi colleghi di pari mansioni hanno un inquadramento superiore al suo perché sono laureati, in ingegneria o in fisica, mentre è perito elettrotecnico. Parte_1
Ha comunque eccepito la prescrizione, decennale per il diritto all'inquadramento superiore, quinquennale per le differenze stipendiali.
La causa è stata istruita con l'escussione di due testi, comuni ad entrambe le parti.
All'esito, il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore, sulla motivazione che le sue mansioni non possiedono la necessaria autonomia ed iniziativa, essendo emerso che deve attenersi per ogni decisione che si discosti dalle norme tecniche prestabilite deve Parte_1 rivolgersi al suo team leader.
Contro la sentenza propone appello con un unico motivo, cui resiste la Parte_1 CP_4
Motivi della decisione
Secondo l'appellante, il Tribunale ha sbagliato ad interpretare sia la prova testimoniale, sia i documenti, da cui secondo lui emergerebbe che il suo ruolo non è esecutivo-operativo ma “progettuale-gestionale”, e quindi deve essere inquadrato almeno nel 6° livello. E' emerso infatti che egli è chiamato a valutazioni discrezionali, con la sola direttiva generale di realizzare un nuovo impianto o implementarne uno già esistente per una maggior copertura del segnale. La prima valutazione, confermata dai testi, è la scelta del punto (detto “candidato”) dove collocare l'antenna; poi il puntamento dell'antenna; un'altra valutazione emersa dall'istruttoria è il benestare al rapporto del tecnico incaricato dell'impatto sanitario, prima di inviarlo all' e la possibilità di chiedere delle modifiche;
Pt_3 dopo la costruzione o il potenziamento della stazione radio base, infine, deve Parte_1 valutare se l'eventuale sforamento dei limiti segnalatogli dall'Alfa 24 è un problema Tes_ passeggero o strutturale;
e più in generale il teste ossia il coordinatore attuale del ricorrente, ha precisato che il team leder ed il progettista si confrontano costantemente, cioè non c'è tra loro un rapporto propriamente gerarchico, ma di collaborazione
Secondo l'appellante, inoltre, il fatto di doversi attenere alle linee guida tecniche della
è ovvio, visto che si tratta di un lavoro tecnico. Queste linee guida, peraltro, a volte CP_1 fanno rinvio proprio all'esperienza e alla “sensibilità” del progettista.
L'appello è fondato, nei limiti che si diranno.
Il Tribunale, nell'effettuare il confronto tra le mansioni svolte in concreto dall'odierno appellante e la classificazione dei lavoratori contenuta nel Ccnl applicato, ha evidenziato che il “progettista/realizzatore di rete” di 5° livello super in cui si trova e l' “esperto Parte_1 di progettazione e realizzazione di rete” di 6° livello hanno una definizione per gran parte uguale. Il 5° livello super, infatti, infatti, è attribuito – tra gli altri - alla “lavoratrice/lavoratore che, in possesso di conoscenze specialistiche su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche e norme di progettazione e realizzazione di impianti
e sistemi, relazionandosi con tutte le funzioni aziendali coinvolte, svolge attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitora le attività realizzative, esegue i relativi collaudi e verifica il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete;
avvia o provvede al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi”; mentre il 6° livello spetta alla “lavoratrice/lavoratore che, in possesso di elevata e consolidata conoscenza specialistica su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche, norme di progettazione realizzazione di impianti e sistemi relazionandosi con tutte le funzioni aziendali coinvolte, svolge le attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitora le attività realizzative, esegue i relativi collaudi e verifica il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete;
avvia o provvede al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi. Tali attività sono esplicitate attraverso il coordinamento di risorse ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.” Il tratto distintivo delle due figure, quindi, è dato proprio da tale ultimo requisito, cioè il coordinamento di risorse o il contributo professionale “autonomo e innovativo”.
Pacifico che non coordina altri dipendenti – non può considerarsi Parte_1 coordinamento di risorse il rapportarsi con i dipendenti delle ditte appaltatrici – il Tribunale ha escluso la sua inquadrabilità nel 6° livello ritenendo che il suo contributo lavorativo non abbia un carattere sufficientemente autonomo e innovativo.
Ma, osserva questa Corte, tale autonomia e innovatività non possono intese in senso assoluto, ma sempre rapportate alla professionalità in discorso, che è quella di un tecnico di stazioni radio. Non deve richiedersi insomma, per l'appartenenza a tale livello, un potere decisionale personale, né nuove invenzioni tecnologiche, ma piuttosto la possibilità di prendere iniziative e apportare adattamenti al processo produttivo a seconda delle necessità del caso.
L'ulteriore motivo che secondo il Tribunale osta all'inquadramento di nel 6° Parte_1 livello è che il suo lavoro è guidato da norme tecniche aziendali, ed in caso di situazioni non previste nelle stesse egli deve rivolgersi al suo team leader. Ma anche su questo punto (a parte quanto si osserverà in fatto) va considerato che avere un responsabile cui rapportarsi in caso di dubbio è normale per tutti i lavoratori, in qualsiasi livello siano collocati;
non vi sono dipendenti che hanno un'autonomia decisionale totale, tranne i direttori generali. Ed allora, ciò che va considerato è il grado di autonomia che il lavoratore esercita rispetto al suo diretto responsabile ed rispetto agli altri centri decisionali dell'organizzazione.
Sotto questo aspetto va tenuto conto che, mentre la definizione generale del dipendenti di 5° livello è “lavoratrici/lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per
l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”, la definizione generale dei dipendenti di 6° livello è invece “lavoratrici/lavoratori che, in possesso di elevata
e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso
l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo
e innovativo”. Dalla comparazione delle due declaratorie si evince, da un lato, che il livello
5° super in cui è inquadrato l'odierno appellante costituisce una posizione intermedia tra il
5° ed il 6°, ma soprattutto che il tratto differenziale principale tra i due inquadramenti è proprio l'ambito di esecuzione di direttive aziendali: al dipendente di 5° livello è richiesta
“adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”, mentre al dipendente di 6° livello si richiede di svolgere
“attività complesse” “con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.
Proprio a questo tipo di rapporto con le direttive generali si deve ricondurre l'attività di stando alle risultanze istruttorie (tra cui quelle documentali, sottovalutate dal Parte_1
Tribunale). Attività che prende impulso dall'assegnazione di un obiettivo tecnico aziendale,
e non da una semplice disposizione del suo team leader (“Il ricorrente riceve un elenco di progetti che gli vengono assegnati. O si tratta di una riprogettazione di un impianto esistente per modificarlo, aggiornarlo, inserire nuove tecnologie etc., o si tratta di progettare un impianto completamente nuovo”, teste “Se per esempio in fase di pianificazione Tes_2 il driver aziendale ci assegna l'obiettivo di coprire una certa percentuale della popolazione, il progettista, sempre usando , indicherà quali sono i siti sui quali intervenire per CP_5 raggiungere l'obiettivo”, teste , coordinatore di dal 2013 al Testimone_3 Parte_1
2019). Sulla base di tale obiettivo, egli avvia e coordina un procedimento che coinvolge più soggetti, e che non avanza se non vi è la sua approvazione, a cominciare – per quanto riguarda le installazioni nuove – dalla scelta della precisa ubicazione, rispetto alle proposte dei siti “candidati” prediposte da una ditta esterna (cfr. teste ). Redige poi il Tes_3 progetto preliminare, e controlla il conseguente progetto costruttivo-urbanistico da sottoporre al Comune interessato, nonché il documento “analisi di impatto elettromagnetico” da inviare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Le mail prodotte da sub 9 del suo fascicolo mostrano come egli dia precise disposizioni allo studio Parte_1 esterno incaricato, su richiesta dello stesso, anche per prevenire possibili – o già espresse Tes_
– obiezioni dell'Agenzia (come ha confermato il teste “il progettista verifica la Co rispondenza tra quanto richiesto da e quanto predisposto dagli studi esterni”, e nello stesso senso il teste ). Sempre in questa fase autorizzativa, egli partecipa in Tes_3 rappresentanza della alle conferenze di sevizi indette dai Comuni interessati, a CP_1 volte da solo (come il 31 luglio 2013, il 4 novembre 2016, il 27 luglio 2018, il 10 giugno
2020), altre volte con il suo coordinatore o con altre figure della (cfr. relativi verbali CP_1 prodotti sub 8).
Ottenuti i nullaosta degli enti pubblici, redige la “scheda radio attivazione” Parte_1
(a sua firma, cfr. doc. 10), destinata – oltre che a vari uffici per gli adempimenti di CP_1 loro competenza – alla ditta appaltatrice che deve eseguire l'installazione, cui il ricorrente fornisce spiegazioni e chiarimenti (cfr. mail dell'8 ottobre 2020, sempre sub 10).
Nella fase successiva all'attivazione dell'antenna, egli partecipa e sovraintende alle plurime misurazioni del campo magnetico imposte dalla normativa, che vengono materialmente eseguite da una ditta esterna, ma su indicazioni del ricorrente, il quale alla fine autorizza la ditta a presentare l'elaborato all' (cfr. mail prodotte sub 12). Il teste CP_3 [...] ha spiegato la complessa procedura di rilevazione prevista dalla normativa a partire Tes_3 dal 2014, in cui il progettista è chiamato a valutare i motivi dell'eventuale superamento dei valori, e eliminare le possibili cause occasionali o ad apportare modifiche all'impianto, nel senso di ridurne la potenza cerando però di mantenere la copertura voluta.
E' certamente vero che il progettista nel suo lavoro si avvale di norme tecniche, sia quelle riguardanti strettamente l'installazione delle stazioni radio base (prodotte dalla difesa
), sia le “linee guida” ufficiali sulla rilevazione dei dati di potenza (doc. 18 del CP_1 fascicolo , come è normale in un lavoro tecnologico come quello in discorso;
ma Parte_1 si tratta di istruzioni che – oltre a richiedere un notevole grado di conoscenza della fisica delle radiotrasmissioni – non fanno venir meno lo spazio di decisione del progettista, come
è risultato dalle testimonianze, riguardo alla scelta delle antenne da montare, alla scelta dei materiali, alla direzione da dare all'irradiazione ed anche alla potenza (“Ci sono situazioni standard nelle quali la soluzione progettuale è sostanzialmente obbligata, e altre nelle quali può esserci spazio per soluzioni progettuali differenti pur nel rispetto delle linee guida”, teste
“è rimessa alla discrezionalità del progettista, che se ne assume la responsabilità, la Tes_1 scelta se disporre una riduzione pari alla misura del superamento del limite, o disporne una di minore entità”, teste ). Il tutto in un quadro di evoluzione tecnologica (per Tes_3 esempio l'introduzione del 4G e poi del 5G) e tecnico-normativa (p.rs. atti del Cei, Comitato elettrotecnico italiano) che richiede aggiornamento e ricerca di soluzioni provvisorie ed in una qualche misura innovative;
ne sono prova gli scambi di mail sub 13, dove il ricorrente compare invero solo tra gli indirizzi inseriti per conoscenza, ma che comunque dimostrano il suo coinvolgimento nella discussione sui problemi da affrontare – coinvolgimento di cui ha dato atto anche il teste Tes_1
La valutazione circa la riconducibilità al sesto livello non cambia neppure alla luce della circostanza, pacifica, che gli elaborati di debbano essere controfirmati dal Parte_1 suo coordinatore, al quale comunque giungono già completi. E se è vero che nel caso di inapplicabilità delle norme tecniche aziendali (per la particolarità della situazione, mai verificatasi prima) egli deve rivolgersi al coordinatore, si tratta comunque di casi limitati, mentre deve aversi riguardo alla normalità del lavoro.
Conclusivamente, la sentenza va riformata dichiarando il diritto di ad Parte_1 essere inquadrato nel 6° livello. Secondo l'allegazione incontestata contenuta nel ricorso di primo grado, le mansioni sopra descritte sono state da lui svolte dall'inizio dell'anno 2013, sicchè le differenze retributive spettano da quella mensilità. Va disattesa l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla difesa . A seguito dell'entrata in vigore della CP_1 legge n. 92/2012, e della conseguente riformulazione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, è venuto meno in gran parte il regime di “stabilità reale” dei rapporti di lavoro, anche nelle unità produttive con più di quindici addetti o comunque nelle imprese con oltre sessanta dipendenti, come la In conseguenza di tale modifica normativa, la CP_1 prescrizione dei crediti dei lavoratori non decorre più in costanza di rapporto, ma solo alla sua cessazione (Cass. 1° luglio 2024 n. 18008; Cass. 6 settembre 2022 n. 26246).
L'inquadramento definitivo invece spetta dopo tre mesi, ai sensi dell'art 2103 c.c. nel testo vigente all'epoca, e quindi dal 1° aprile 2013.
Data la soccombenza, l'appellata è tenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore indeterminato della causa ed all'attività processuale svolta. per mero errore materiale si è omesso di liquidare anche il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente nei due gradi, per complessivi euro
647,50 (= 259+388,50).
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 20 settembre 2024 n. 850 e, in riforma di tale sentenza, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel sesto livello Ccnl Parte_1 telecomunicazioni dal 1° aprile 2013, e condanna la a pagare a Controparte_1 le relative differenze retributive dal 1° gennaio 2013, con la rivalutazione Parte_1 monetaria secondo Istat e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 6.000 per il primo grado ed euro 4.500 per il secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Firenze, 2 dicembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait