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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di EL, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1002/2019 in materia di Contenzioso relativo a beni demaniali
T R A
(C.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.f.: , nata a [...] il [...], (C.f..
[...] C.F._3 Parte_4
), nato a [...] il [...], (C.f.: CodiceFiscale_4 Parte_5
), nata a [...] il [...] e (C.f.: C.F._5 Parte_6
) nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall' Avv. LA C.F._6
CI PO AR parte attrice
CONTRO
l' sequestrati Controparte_1 Controparte_2 criminalità organizzata, in persona del suo legale rappresentate pro tempore (C.F. ), P.IVA_1 con sede in Reggio Calabria, via Amendola, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. P.IVA_2 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno adito questo tribunale ordinario affinché venisse dichiarata nulla e priva di effetti giuridici la nota dirigenziale n. 95/2019, notificata il
13.6.2019, emessa dall' convenuta con cui si intima il pagamento della complessiva somma CP_1 di €. 12.591,86, comprensiva degli interessi legali a far data dal 201.2017 al 31.5.2019, a titolo d'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sito nel Comune di EL, , CP_3 identificato al fg. 118, particella 110 sub 3,5,7 già oggetto di confisca giusto decreto n. 11/2012
(proc. n. 17/2012 P.M.P.) emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 8.5.2012, confermato dalla Corte di appello di Caltanissetta con decreto n. 15 del 27.4.2016, divenuto definitivo con sentenza resa dalla Corte di Cassazione.
Parte attrice ritiene che la somma intimata non sia dovuta atteso che non risulta assolutamente provato che l'Amministrazione convenuta abbia subito un danno dalla mancata disponibilità dell'immobile. La somma verrebbe quindi richiesta sul presupposto che il danno patrimoniale sia in re ipsa, contrariamente a quanto più volte sancito dalla Suprema Corte che qualifica tale tipologia di danno quale danno conseguenza.
In via subordinata gli attori contestano anche il quantum richiesto ritenuto eccessivo sulla scorta della tipologia dell'immobile e dell'assenza di servizi primari nella zona in cui esso è ubicato.
Si è costituita la convenuta a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato. CP_1
Viene contestata la domanda di parte attrice ritenendosi che l' ha agito nel rispetto della CP_1 normativa e ritenendo, sulla scorta di specifiche decisioni giurisdizionali, che [“per effetto della confisca, infatti, il bene acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile. Tale potere dovere non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene confiscato” (così TAR Lazio – Roma
Sez. I, sentenza 10 gennaio 2015 n. 305; Consiglio di Stato, III, sentenza 28 settembre 2018 n.
5569; Consiglio di Stato, III, sentenza 23 giugno 2014 n. 3169 e TAR Lazio, I, 1 dicembre 2014
n.12015)].
Sempre sulla scorta di precedenti decisioni del Giudice di legittimità si ribadisce che, nel caso di specie, il danno sia in re ipsa per la semplice indisponibilità del bene da parte dello Stato.
Si insiste altresì nella chiesta somma ingiunta atteso che l'immobile oggetto di confisca risulta ben definito nella sua consistenza strutturale nel rendiconto dell'amministratore Giudiziario.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c., ratione temporis applicabili, sulla scorta delle prospettazioni difensive ed eccezioni delle parti, è stata disposta CTU al fine di accertare lo stato di consistenza dell'immobile e la determinazione di una indennità di occupazione.
A seguito del deposito della relazione peritale la causa è stata assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
Il primo aspetto controverso della vicenda oggetto del presente giudizio attiene al diritto della convenuta di poter emettere l'ingiunzione di pagamento sul presupposto che sia rimasta CP_1 integrata l'occupazione sine titulo dell'immobile confiscato con conseguente insorgere del danno qualificato in re ipsa In particolare, parte attrice assume che il bene de quo non è stato mai oggetto di alcun provvedimento di destinazione ai sensi dell'art. 47 D. Lgvo n. 159/2011 né l è stata mai CP_1 destinataria di r richieste ex art. 40 comma III ter D.Lgvo.
La prospettazione difensiva di parte attrice non può condividersi.
A tal riguardo la giurisprudenza di merito si è pronunciata ritenendo che l'intimazione di pagamento per indennità di occupazione abusiva di un immobile confiscato costituisce un atto legale legittimo che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può emettere nei confronti di chi occupa abusivamente un bene confiscato, richiedendo il pagamento di un'indennità per il tempo di occupazione che copre la perdita di disponibilità del bene per lo Stato1
Sotto altro profilo la questio iuris da risolvere è quella del danno da occupazione sine titulo.
Con la sentenza n. 33645/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo risolto la questione optando per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione
Civile. Secondo tal ultimo orientamento, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non potrebbe ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n.
26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..
Diversamente discorrendo, il primo orientamento predica che il danno subito dal proprietario, è "in re ipsa" perché discende dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (da ultimo, Cass. 2018 n.
21239). Appare chiaro, a questo punto, che la questione si pone nei seguenti termini: la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria?
Ebbene, per le Sezioni Unite la risposta non può che essere positiva, e va proprio nei termini emersi secondo la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, cioè la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Sono stati, conseguentemente, affermati i seguenti principi di diritto: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta”; “Se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta ha allegato documentazione attestante di aver CP_1 espletato tutte quelle attività propedeutiche ad una concreta utilizzazione del bene che è stata impedita dalla detenzione in capo agli attori.
Assodata anche la superiore questione resta da stabilire se la somma intimata a titolo di quantum risarcitorio sia equa in relazione alla reale consistenza dell'immobile oggetto di confisca.
Stante la specifica contestazione operata sul punto da parte attrice è stata disposta consulenza tecnica.
Nelle rassegnate conclusioni, in risposta ai quesiti commissionati da questo tribunale, l'ausiliario del giudice ha prospettato due diverse quantificazioni.
Secondo il calcolo a) di cui a pag. 8 della relazione peritale (che in questa sede deve intendersi riportato integralmente), l'indennità di occupazione da corrispondersi ammonta ad euro 3203,42.
A tale conclusione il CTU perviene dopo aver premesso che “Agli atti non è stato rinvenuto nessun documento dal quale emergesse la regolarità e destinazione urbanistica dell'immobile, pertanto, si è fatta richiesta al Dal certificato (all.5) emerge che in base al piano regolatore Parte_7 generale vigente i terreni summenzionati hanno la seguente destinazione urbanistica: - ZONA E1 –
AREE PER USI AGRICOLI – COPERTURA: in toto - E che i fabbricati realizzati in esso hanno concessione edilizia in sanatoria del 05/04/1995 n. 27/95 per Pratica Condono n.52637 del
01/01/1986”. Secondo il calcolo b) (pag. 9 relazione peritale) l'indennità di occupazione viene invece calcolata in complessivi €. 7.047,53 “Qualora si volesse considerare la Categoria individuata dalle parti ossia
Villa e Villini A/8, A/7”
Il CTU precisa però che tale categoria catastale è diversa da quella risultante dalle visure effettuate aggiungendo inoltre che “da sopraluogo non si può dire che si tratti di villa o villino in ottime condizioni”.
Sulla scorta delle suddette premesse e considerazioni il CTU opta espressamente per la soluzione sub a).
Gli esiti della relazione peritale, sebbene comunicate alle parti non sono state oggetto di osservazioni critiche e tenuto conto dell'esaustività e logicità dell'elaborato, esso può essere posto a base della decisione.
Stante l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice ricorrono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P Q M
Il tribunale di EL quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice relativamente al quantum dovuto a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile confiscato
Condanna gli attori, in solido tra di loro, a corrispondere alla convenuta
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore (C.F. ), la somma di €. 3203,42 per i P.IVA_1 periodi intimati.
Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in gela 14.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale civile Catania sentenza n. 2329 del 30 aprile 2025 a tenore della quale Per effetto della confisca definitiva, l'occupazione dell'immobile diviene illegittima con il contestuale sorgere del relativo potere-dovere dell'ente pubblico di adottare l'ordinanza di sgombero, che costituisce un atto dovuto, avendo il bene acquisito natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione, e di percepire la dovuta indennità per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, sempre agendo in autotutela ex articolo 823 comma 2 del codice civile, che legittima anche il mancato ricorso agli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo. Tale potere-dovere non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso, poiché il potere-dovere di tutelare il demanio dello Stato in via di autotutela esecutiva prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione. In senso conforme Consiglio di Stato, III, sentenza 28 settembre 2018 n. 5569; Consiglio di Stato,
III, sentenza 23 giugno 2014 n. 3169
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di EL, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1002/2019 in materia di Contenzioso relativo a beni demaniali
T R A
(C.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.f.: , nata a [...] il [...], (C.f..
[...] C.F._3 Parte_4
), nato a [...] il [...], (C.f.: CodiceFiscale_4 Parte_5
), nata a [...] il [...] e (C.f.: C.F._5 Parte_6
) nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall' Avv. LA C.F._6
CI PO AR parte attrice
CONTRO
l' sequestrati Controparte_1 Controparte_2 criminalità organizzata, in persona del suo legale rappresentate pro tempore (C.F. ), P.IVA_1 con sede in Reggio Calabria, via Amendola, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. P.IVA_2 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno adito questo tribunale ordinario affinché venisse dichiarata nulla e priva di effetti giuridici la nota dirigenziale n. 95/2019, notificata il
13.6.2019, emessa dall' convenuta con cui si intima il pagamento della complessiva somma CP_1 di €. 12.591,86, comprensiva degli interessi legali a far data dal 201.2017 al 31.5.2019, a titolo d'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sito nel Comune di EL, , CP_3 identificato al fg. 118, particella 110 sub 3,5,7 già oggetto di confisca giusto decreto n. 11/2012
(proc. n. 17/2012 P.M.P.) emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 8.5.2012, confermato dalla Corte di appello di Caltanissetta con decreto n. 15 del 27.4.2016, divenuto definitivo con sentenza resa dalla Corte di Cassazione.
Parte attrice ritiene che la somma intimata non sia dovuta atteso che non risulta assolutamente provato che l'Amministrazione convenuta abbia subito un danno dalla mancata disponibilità dell'immobile. La somma verrebbe quindi richiesta sul presupposto che il danno patrimoniale sia in re ipsa, contrariamente a quanto più volte sancito dalla Suprema Corte che qualifica tale tipologia di danno quale danno conseguenza.
In via subordinata gli attori contestano anche il quantum richiesto ritenuto eccessivo sulla scorta della tipologia dell'immobile e dell'assenza di servizi primari nella zona in cui esso è ubicato.
Si è costituita la convenuta a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato. CP_1
Viene contestata la domanda di parte attrice ritenendosi che l' ha agito nel rispetto della CP_1 normativa e ritenendo, sulla scorta di specifiche decisioni giurisdizionali, che [“per effetto della confisca, infatti, il bene acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile. Tale potere dovere non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene confiscato” (così TAR Lazio – Roma
Sez. I, sentenza 10 gennaio 2015 n. 305; Consiglio di Stato, III, sentenza 28 settembre 2018 n.
5569; Consiglio di Stato, III, sentenza 23 giugno 2014 n. 3169 e TAR Lazio, I, 1 dicembre 2014
n.12015)].
Sempre sulla scorta di precedenti decisioni del Giudice di legittimità si ribadisce che, nel caso di specie, il danno sia in re ipsa per la semplice indisponibilità del bene da parte dello Stato.
Si insiste altresì nella chiesta somma ingiunta atteso che l'immobile oggetto di confisca risulta ben definito nella sua consistenza strutturale nel rendiconto dell'amministratore Giudiziario.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c., ratione temporis applicabili, sulla scorta delle prospettazioni difensive ed eccezioni delle parti, è stata disposta CTU al fine di accertare lo stato di consistenza dell'immobile e la determinazione di una indennità di occupazione.
A seguito del deposito della relazione peritale la causa è stata assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
Il primo aspetto controverso della vicenda oggetto del presente giudizio attiene al diritto della convenuta di poter emettere l'ingiunzione di pagamento sul presupposto che sia rimasta CP_1 integrata l'occupazione sine titulo dell'immobile confiscato con conseguente insorgere del danno qualificato in re ipsa In particolare, parte attrice assume che il bene de quo non è stato mai oggetto di alcun provvedimento di destinazione ai sensi dell'art. 47 D. Lgvo n. 159/2011 né l è stata mai CP_1 destinataria di r richieste ex art. 40 comma III ter D.Lgvo.
La prospettazione difensiva di parte attrice non può condividersi.
A tal riguardo la giurisprudenza di merito si è pronunciata ritenendo che l'intimazione di pagamento per indennità di occupazione abusiva di un immobile confiscato costituisce un atto legale legittimo che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può emettere nei confronti di chi occupa abusivamente un bene confiscato, richiedendo il pagamento di un'indennità per il tempo di occupazione che copre la perdita di disponibilità del bene per lo Stato1
Sotto altro profilo la questio iuris da risolvere è quella del danno da occupazione sine titulo.
Con la sentenza n. 33645/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo risolto la questione optando per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione
Civile. Secondo tal ultimo orientamento, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non potrebbe ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n.
26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..
Diversamente discorrendo, il primo orientamento predica che il danno subito dal proprietario, è "in re ipsa" perché discende dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (da ultimo, Cass. 2018 n.
21239). Appare chiaro, a questo punto, che la questione si pone nei seguenti termini: la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria?
Ebbene, per le Sezioni Unite la risposta non può che essere positiva, e va proprio nei termini emersi secondo la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, cioè la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Sono stati, conseguentemente, affermati i seguenti principi di diritto: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta”; “Se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta ha allegato documentazione attestante di aver CP_1 espletato tutte quelle attività propedeutiche ad una concreta utilizzazione del bene che è stata impedita dalla detenzione in capo agli attori.
Assodata anche la superiore questione resta da stabilire se la somma intimata a titolo di quantum risarcitorio sia equa in relazione alla reale consistenza dell'immobile oggetto di confisca.
Stante la specifica contestazione operata sul punto da parte attrice è stata disposta consulenza tecnica.
Nelle rassegnate conclusioni, in risposta ai quesiti commissionati da questo tribunale, l'ausiliario del giudice ha prospettato due diverse quantificazioni.
Secondo il calcolo a) di cui a pag. 8 della relazione peritale (che in questa sede deve intendersi riportato integralmente), l'indennità di occupazione da corrispondersi ammonta ad euro 3203,42.
A tale conclusione il CTU perviene dopo aver premesso che “Agli atti non è stato rinvenuto nessun documento dal quale emergesse la regolarità e destinazione urbanistica dell'immobile, pertanto, si è fatta richiesta al Dal certificato (all.5) emerge che in base al piano regolatore Parte_7 generale vigente i terreni summenzionati hanno la seguente destinazione urbanistica: - ZONA E1 –
AREE PER USI AGRICOLI – COPERTURA: in toto - E che i fabbricati realizzati in esso hanno concessione edilizia in sanatoria del 05/04/1995 n. 27/95 per Pratica Condono n.52637 del
01/01/1986”. Secondo il calcolo b) (pag. 9 relazione peritale) l'indennità di occupazione viene invece calcolata in complessivi €. 7.047,53 “Qualora si volesse considerare la Categoria individuata dalle parti ossia
Villa e Villini A/8, A/7”
Il CTU precisa però che tale categoria catastale è diversa da quella risultante dalle visure effettuate aggiungendo inoltre che “da sopraluogo non si può dire che si tratti di villa o villino in ottime condizioni”.
Sulla scorta delle suddette premesse e considerazioni il CTU opta espressamente per la soluzione sub a).
Gli esiti della relazione peritale, sebbene comunicate alle parti non sono state oggetto di osservazioni critiche e tenuto conto dell'esaustività e logicità dell'elaborato, esso può essere posto a base della decisione.
Stante l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice ricorrono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P Q M
Il tribunale di EL quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice relativamente al quantum dovuto a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile confiscato
Condanna gli attori, in solido tra di loro, a corrispondere alla convenuta
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore (C.F. ), la somma di €. 3203,42 per i P.IVA_1 periodi intimati.
Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in gela 14.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale civile Catania sentenza n. 2329 del 30 aprile 2025 a tenore della quale Per effetto della confisca definitiva, l'occupazione dell'immobile diviene illegittima con il contestuale sorgere del relativo potere-dovere dell'ente pubblico di adottare l'ordinanza di sgombero, che costituisce un atto dovuto, avendo il bene acquisito natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione, e di percepire la dovuta indennità per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, sempre agendo in autotutela ex articolo 823 comma 2 del codice civile, che legittima anche il mancato ricorso agli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo. Tale potere-dovere non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso, poiché il potere-dovere di tutelare il demanio dello Stato in via di autotutela esecutiva prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione. In senso conforme Consiglio di Stato, III, sentenza 28 settembre 2018 n. 5569; Consiglio di Stato,
III, sentenza 23 giugno 2014 n. 3169