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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1934/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 2.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASSERI MENCUCCI LORENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. BIGI GIANCARLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni CP_2 C.F._2
Manieri, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE Con comparsa in riassunzione ex art. 11 D.LGS. n. 104/2010, ritualmente notificata unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia, pertanto, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, previa disapplicazione ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i. dei provvedimenti gravati, il diritto della ricorrente al riconoscimento della propria idoneità professionale e, conseguentemente, al suo inserimento quale idonea nella graduatoria finale della procedura di cui all'oggetto; 2) condannare, per l'effetto, l' ONroparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore alla riformulazione della graduatoria finale con l'inserimento dell'odierna ricorrente;
3) in via istruttoria si allegano gli atti ed i documenti indicati nell'indice del fascicolo telematico di parte. Con vittoria delle spese della procedura”.
Deduceva la ricorrente: che la aveva indetto con Avviso n. 47957/23 del 6.06.2023 CP_1 una procedura per l'assegnazione di un incarico di assistenza specialistica di tipo ambulatoriale a tempo indeterminato per n. 5 ore settimanali per la branca di odontoiatria con richiesta di
“specifiche competenze in ortognatodonzia per i pazienti affetti da O.S.A.S. (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome ossia “Apnea ostruttiva da sonno”) presso la sede del C.e.r.s. di Popoli;
che, all'esito, con Delibera del Direttore Generale n. 1389 dell'11/09/2023, essa ricorrente non era stata ritenuta idonea per carenza delle specifiche competenze di cui all'Avviso, essendo risultato l'unico soggetto idoneo - in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando - il dottor CP_2 cui veniva, quindi, conferito l'incarico; che detta delibera doveva ritenersi affetta da nullità
[...]
e/o illegittimità in quanto assunta in difetto dell'elaborazione dei criteri di giudizio della
Commissione e in difetto di elezione del Presidente della Commissione stessa e, altresì, in quanto adottata in violazione dei principi e dei dettami di cui all'Avviso e degli artt. 20 e 21 degli A.C.N.; che, instaurato giudizio dinanzi al TAR di Pescara finalizzato ad ottenere l'annullamento della suddetta Delibera oltre che dell'Avviso e del Verbale della Commissione, il
Tribunale Amministrativo con sentenza n. 126 del 22/04/2024 declinava la propria giurisdizione;
che, pertanto, al fine di vedere tutelati i propri diritti, essa ricorrente nei termini di legge, riproponeva la domanda dinanzi a questo giudice rassegnando le conclusioni di cui all'atto di riassunzione.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per aver la operato una indebita e non consentita Parte_1 mutatio libelli rispetto a quanto richiesto nel giudizio precedentemente incardinato presso il
TAR. Quanto al merito, sottolineava la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione la quale, in ossequio ai dettami di cui agli Accordi Collettivi, aveva nominato una Commissione tecnica, la quale aveva individuato il candidato idoneo sulla base del possesso dei titoli e delle specifiche competenze di cui all'Avviso senza esercizio di alcun potere discrezionale.
Rappresentava, altresì, che giammai il giudice avrebbe potuto sostituirsi a detta Commissione laddove la scelta effettuata fosse stata frutto di discrezionalità. Concludeva, quindi, affinchè il
Tribunale adito volesse dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla o, Parte_1 comunque, rigettarla nel merito.
Si costituiva, altresì, il quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del CP_2 ricorso per intervenuta mutatio libelli rispetto alla domanda formulata in sede amministrativa ed, altresì, per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. posto che, anche laddove la avesse Parte_1 ottenuto un giudizio di idoneità, la stessa non sarebbe per ciò solo risultata in via automatica destinataria dell'incarico. Deduceva, inoltre, parte resistente la piena legittimità della scelta ON effettuata dalla la quale nel rispetto dei criteri di priorità indicati dall'art. 21 A.C.N. aveva dichiarato idoneo l'unico candidato in possesso della specializzazione in ortognatodonzia, candidato il quale vantava anche una serie di esperienze professionali nel suo campo di applicazione. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “1)- In via preliminare e pregiudiziale in rito, dichiarare l'inammissibilità, anche in subordine, dell'atto di riassunzione e del ricorso, in accoglimento delle due relative eccezioni in premessa sub nn.1) e 2); 2)- Nel merito, in via di ulteriore subordine, rigettare il ricorso ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ulteriori precisate in premessa sub n.3); 3)- Condannare la ricorrente in riassunzione, stante la sua evidente soccombenza, al pagamento delle spese e onorari di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo della documentazione prodotta, all'udienza del 2.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta mutatio libelli.
Tale eccezione è infondata e va disattesa.
Si desume dall'art. 11, comma 4, cod. proc. amm. che, nel caso della declinatoria di giurisdizione su di una controversia proposta dinanzi ad un diverso plesso giudiziario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto al giudice amministrativo.
Ciò significa, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, che l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti a un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le caratteristiche della prima;
pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione (in termini Cass., S.U., 21 aprile 2011, n. 9130).
In altri termini, l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, in precedenza riconosciuta anche dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sussiste anche qualora la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di potere delle due giurisdizioni in rilievo (cfr. Consiglio di Stato n. 3425/2023)
A tal riguardo, il Supremo Consesso a Sezioni Unite ha statuito che “Nondimeno occorre farsi carico della corretta obiezione posta dalla difesa del contro ricorrente che richiama la scelta di adottare il termine riproposizione nella L. del 2009, art. 59, comma 2, la quale postula non già il semplice richiamo al "primo atto" di cui al n. 3 dell'art. 125 disp. att. c.p.c. ma l'articolazione di un atto specificamente volto a versare nel nuovo procedimento il contenuto dell'atto originante il vecchio. In realtà, il legislatore ha adottato, non casualmente, i diversi termini di riassunzione e di riproposizione (pervero unificati nel regime del termine dall'art. 59, comma 4) avendo ben presente la necessità di distinguere le ipotesi della conservata attività della prima domanda per la identità dell'"ambiente" processuale, quello a quo e quello ad quem, da quella del passaggio da un regime prevalentemente impugnatorio ad un regime esclusivamente cognitivo del rapporto, ferma restando in entrambe le ipotesi la conservazione di una unicità del rapporto (che giustifica la preclusione a contestare la giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., come queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato: n. 23596 citata e nn. 19256 e 14828, tutte del 2010). Nel primo caso nessuna revisione della domanda, nè alcun adattamento del petitum, appare essere predicabile, nel secondo caso emerge essere necessaria la riproposizione - con relativa emendatio
- "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" (art. 59, comma 2 ultima parte citato), e pertanto tal riproposizione deve essere ragguagliata, nella sua idoneità, alla regola del giudice e del rito innanzi al quale il processo viene a continuare” (Cass. S.U. n. 9130/2011; sez. un., ord. 15 dicembre 2016, n.
25837; in termini, anche 22 luglio 2016, n. 15223).
La disciplina speciale ha, dunque, voluto semplificare le regole scegliendo senz'altro, nel rispetto del vincolo posto dalla Corte costituzionale di garantire la salvaguardia degli effetti processuali e sostanziali della domanda, il solo strumento della riproposizione nel termine prescritto (su questa linea, escludono che la riproposizione prevista dall'art. 11 c.p.a. possa equivalere a riassunzione Cons. Stato 19 gennaio 2018, n. 353 e 5 settembre 2017, n. 4205).
Parlare di riproposizione e non di riassunzione comporta che la domanda, di là dagli adattamenti richiesti "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" (giusta la L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2 della applicabile in via sussidiaria, stante il silenzio dell'art. 11 c.p.a.), non dev'essere nuova e autonoma, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio (Cass. S.U. n. 19045/2018; S.U. n.
27163/2018).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa e convenendo sul punto con quanto dedotto ed asserito dalla difesa della , non è chi non veda che alcuna mutatio libelli Parte_1 sia nella specie intervenuta. Nel procedimento instaurato dinanzi al TAR – in quanto di natura impugnatoria - infatti, l'odierna ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento dei provvedimenti amministrativi da lei ritenuti illegittimi costituiti, in particolare, dalla deliberazione del Direttore Generale della n. 1389 del 11/09/2023, dal Verbale CP_3 della Commissione Tecnica dell'11/07/2023 e dall'Avviso prot. n. 47957/23 del 06/06/2023 di pubblicazione dei turni settimanali di specialista ambulatoriale interna ai sensi dell'art. 20 ACN.
Declinata la giurisdizione da parte del G.A. e riassunto il giudizio dinanzi al G.O., la si è trovata costretta ad operare un adattamento della domanda originariamente Parte_1 proposta (emendatio libelli) non potendo chiaramente richiedere al nuovo giudice l'annullamento di atti amministrativi (ma semmai la loro disapplicazione). Il petitum sostanziale unitamente alla causa petendi sono rimasti di fatto immutati, anelando la ad una revisione Parte_1 dell'operato dell'Amministrazione da lei reputato illegittimo. La finalità delle domande formulate in entrambi i giudizi dalla suddetta è chiaramente quella di vanificare l'esito della procedura contestata e far sì che la Commissione effettui una nuova analisi dei titoli e dei curricula dei candidati, finalità che la stessa ha inteso perseguire utilizzando i diversi strumenti di tutela azionabili dinanzi a ciascun giudice adito.
La domanda riproposta in questa sede non integra, quindi, una domanda nuova ed autonoma rispetto a quella formulata dinanzi al G.A. con conseguente sua indiscussa ammissibilità.
Sul merito della controversia.
In data 6.06.2023 con nota avente Protocollo n. 0047957/23 la emetteva un CP_3
Avviso di Pubblicazione dei turni settimanali di specialistica ambulatoriale interna ai sensi dell'art. 20 del vigente ACN 31.03.2020 (come integrato dall'ACN 31.05.2021) per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato per il secondo semestre anno 2023. Tra i posti pubblicati vi era anche quello inerente la branca di odontoiatria “con specifiche competenze in
Ortognatodonzia per pazienti affetti da O.S.A.S.” per n. 5 ore settimanali presso il CERS di
Popoli.
Poiché la domanda richiedeva il possesso di specifiche capacità professionali, veniva nominata dall'Azienda una Commissione tecnica composta da tre specialisti nella stessa branca/area professionale nominati dal Comitato zonale ai sensi del comma 5 dell'Art. 20. Detta
Commissione, riunitasi nella seduta dell'11.07.2023, all'esito della valutazione e comparazione delle domande e della documentazione presentata dai nove candidati, riteneva unico medico idoneo, in quanto in possesso di specifiche competenze in ortognatodonzia in pazienti affetti da
O.S.A.S., il Dottor Dunque, con Delibera del Direttore Generale n. 1389 CP_2 dell'11.09.2023 l'incarico de quo – in recepimento delle determinazioni assunte dalla
- veniva affidato, appunto, al dottor CP_4 CP_2
ONrariamente a quanto asserito dalla difesa della , il dottor veniva ritenuto Parte_1 CP_2
l'unico candidato idoneo non perché in possesso anche della specializzazione in ortognatodonzia, oltre che di quella in odontostomatologia, bensì in quanto considerato l'unico candidato in possesso di quelle specifiche competenze in “Ortognatodonzia per i pazienti affetti da O.S.A.S” richieste dall'Avviso.
È chiaro che la scelta del dottor veniva effettuata dopo una comparazione tra i titoli CP_2 posseduti da tutti i candidati, dunque, all'esito dell'esame di tutta la documentazione dagli stessi prodotta dalla quale, appunto, potevano evincersi sia l'esperienza maturata nella branca di cui all'Avviso che le competenze specifiche possedute da ciascuno dei partecipanti. Sicuramente il fatto che il dottor fosse in possesso anche della specializzazione in ortognatodonzia – CP_2
l'unico ad avere tale titolo - può aver rappresentato un ulteriore elemento in suo favore ma, di certo, non ha rappresentato il discrimen tra lui e gli altri candidati (dato che nulla l'Avviso richiedeva in merito). La Commissione, infatti, ha operato una scelta all'esito di una valutazione globale delle competenze di ciascun candidato individuando il soggetto più adatto a ricoprire l'incarico.
ON In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che l'operato della e, dunque, della CP_4 appaia immune da censure avendo essa operato in piena conformità con i dettami di cui agli artt.
20 e 21 degli Accordi Collettivi Nazionali.
È noto, infatti, che “la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le non ha ONroparte_5 natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale dell'Amministrazione in ONr veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell' per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale, anche con riguardo alla previsione dell'art. 18, comma 5, del citato Accordo, la quale introduce un segmento valutativo tecnico sul possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie” (cfr. in termini Corte Cass., SS.UU. n. 10360 del
2021). Ed ancora “in tema di rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale e, pur introducendosi un segmento valutativo tecnico circa il possesso di particolari capacità professionali, non viene in rilievo una procedura concorsuale, giacché la valutazione della apposita commissione è in termini assoluti e non comparativi, per essere volta soltanto alla verifica tecnica della sussistenza di un determinato requisito di idoneità in capo all'aspirante (cfr. ancora Corte Cass. S.U. n.
10360/2021; Cass. N. 21599/2018).
È chiaro, quindi, che l'agere pubblico, in casi come quello che occupa, sia connotato da scarsi – se non addirittura inesistenti - profili di discrezionalità risultando, di contro, vincolato a specifici parametri ed essendo la valutazione rimessa alla limitata a una mera verifica CP_4 tecnica circa il possesso di quelle specifiche competenze richieste dal bando. È lo stesso art. 21 dell' infatti, a prevedere che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri CP_6 specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcuna valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Dunque, la Commissione, oltre a verificare in capo a ciascun candidato il possesso di tutti i requisiti di natura squisitamente tecnica di cui all'art. 21 A.C.N., era, nella specie, chiamata, altresì, a verificare il possesso di specifiche competenze nella branca dell'ortognatondozia in pazienti affetti da O.S.A.S.; competenze evincibili da pregresse esperienze nel settore risultanti dalla documentazione prodotta.
In ragione di quanto sin qui argomentato, preme rilevare che il sindacato che questo giudice può esercitare è limitato ad una verifica ab externo dell'operato dell'Amministrazione ovvero una verifica circa il rispetto delle disposizioni che ne disciplinano l'operato (nel caso di specie, gli artt. 20 e 21 degli A.C.N.) non essendo consentito entrare nel merito delle scelte effettuate e, dunque, operare valutazioni circa la legittimità o meno delle stesse. Dunque, il Tribunale non potrebbe in alcun modo censurare la scelta della P.A. ed operare valutazioni differenti rispetto a quelle già svolte dalla Commissione ritenendo idoneo un candidato in luogo di un altro.
Dichiarare idonea all'incarico la significherebbe emettere un giudizio e sostituirsi Parte_1 alla Commissione tecnica;
implicherebbe analizzare tutta la documentazione dalla stessa prodotta ed allegata alla domanda, compararla con quella depositata dal dottor ed esprimere CP_2 un giudizio di natura tecnica ovvero affermare che l'odierna ricorrente è in possesso delle specifiche competenze richieste dall'Avviso al pari o, addirittura, in misura maggiore, rispetto all'attuale titolare dell'incarico. Trattasi, però, di una valutazione che non può essere rimessa a questo giudice.
Ed infatti, come già in altra sede dalla scrivente affermato, giammai in casi come quello che occupa il giudice potrebbe sostituirsi al datore di lavoro nell'operare quelle valutazioni che, seppure nel rispetto di criteri fissi e predeterminati, lo abbiano portato a considerare idoneo un candidato in luogo di un altro. Come visto, infatti, nella procedura de qua, l'amministrazione non era chiamata ad esprimersi soltanto sul possesso dei titoli e, dunque, sull'attribuzione del relativo punteggio ma – mediante la Commissione tecnica appositamente costituita - doveva effettuare anche una valutazione comparativa nel rispetto delle disposizioni di cui all' In ossequio al CP_6 disposto di cui all'Art. 18 co 5 infatti, la Commissione tecnica viene nominata proprio CP_6 per la valutazione con margini di discrezionalità del possesso delle capacità professionali dei candidati. Siamo, in ogni caso, ben lontani dal concetto di procedura concorsuale la quale è caratterizzata da un bando il quale costituisce la lex specialis cui l'amministrazione è vincolata, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.
Nel caso in esame, si ribadisce, la Commissione esaminatrice, al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire il posto, non soltanto era chiamata a verificare il possesso dei titoli e dei requisiti elencati all'art. 21 dell' a era tenuta ad attribuire rilevanza anche al possesso di CP_6 pregressa esperienza nello specifico settore indicato dall'Avviso. Ne consegue che il giudice, in tale ipotesi, non possa in alcun modo ingerirsi in valutazioni di tipo comparativo ed in un certo qual modo di natura discrezionale – seppur vincolata al rispetto di particolari prescrizioni normative - rimesse in via esclusiva alla stessa amministrazione.
Non coglie nel segno l'eccezione formulata dalla difesa della inerente la mancata Parte_1 determinazione da parte della Commissione dei criteri in base ai quali formulare il proprio giudizio di idoneità. Come visto, infatti, da un lato, la Commissione è chiamata a verificare in capo a ciascun candidato il possesso di titoli - in difetto dei quali la domanda di partecipazione neppure potrebbe essere inoltrata - e, dall'altro, effettuando una valutazione latamente discrezionale, è tenuta a vagliare il possesso delle specifiche competenze nella branca di cui all'Avviso (proprio a tal fine è prevista la sua nomina non trattandosi di operare un mero riscontro di dati). Dunque, non è dato comprendere in cosa dovrebbero consistere i criteri di valutazione (neppure richiesti dalle disposizioni degli Accordi collettivi) tenuto anche conto del fatto che, nella seconda fase, la Commissione effettua anche una valutazione discrezionale, dunque, non strettamente vincolata a criteri predeterminati. E ciò in quanto, nelle procedure de quibus, la scelta finale che la Commissione predilige non è soltanto la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale ma è anche frutto di una valutazione lato sensu discrezionale.
A tal riguardo, preme rilevare che tale valutazione discrezionale rimessa al pubblico datore di lavoro non può ovviamente trasformarsi in mero arbitrio, dovendo la P.A. osservare le regole procedimentali al cui rispetto l'esercizio del potere è subordinato ed inoltre deve garantire nell'esecuzione delle obbligazioni che derivano dal contratto l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. E' stato, infatti, affermato che è configurabile un inadempimento nei casi in cui la valutazione discrezionale, sebbene insindacabile nel merito, persegua intenti discriminatori o di ritorsione, sia basata su motivazioni non ragionevoli, appaia manifestamente illogica o irrazionale, si ponga in contrasto con i criteri predeterminati che devono presiedere alle operazioni valutative (cfr. fra le tante Cass. S.U. n.
13176/2013; Cass. n. 24984/2016; Cass. n. 2141/2017).
E nel caso di specie, non paiono rilevarsi tali profili di illegittimità né vi sono margini per poter affermare che il giudizio di inidoneità della celi intenti discriminatori o ritorsivi né Parte_1 parimenti che la scelta del dottor sia stata frutto di mero arbitrio sì che la procedura – nei CP_2 limiti del sindacato che questo giudice può esercitare - appare essersi correttamente svolta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della soccombenza delle parti resistenti sull'eccezione preliminare di inammissibilità e della soccombenza della ricorrente sul merito, se ne reputa equa la compensazione nella misura di un terzo onerando, pertanto, la alla Parte_1 rifusione in favore delle controparti dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati tenuto conto dell'entità dell'attività svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1934/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
ON rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla e da;
CP_2
rigetta il ricorso nel merito;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e, per l'effetto condanna ON
alla rifusione in favore della e di – e per Parte_1 CP_2 quest'ultimo al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – dei restanti due terzi che liquida, per ciascuna parte, in € 3.800 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge.
Così deciso in Pescara in data 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 2.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASSERI MENCUCCI LORENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. BIGI GIANCARLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni CP_2 C.F._2
Manieri, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE Con comparsa in riassunzione ex art. 11 D.LGS. n. 104/2010, ritualmente notificata unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia, pertanto, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, previa disapplicazione ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i. dei provvedimenti gravati, il diritto della ricorrente al riconoscimento della propria idoneità professionale e, conseguentemente, al suo inserimento quale idonea nella graduatoria finale della procedura di cui all'oggetto; 2) condannare, per l'effetto, l' ONroparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore alla riformulazione della graduatoria finale con l'inserimento dell'odierna ricorrente;
3) in via istruttoria si allegano gli atti ed i documenti indicati nell'indice del fascicolo telematico di parte. Con vittoria delle spese della procedura”.
Deduceva la ricorrente: che la aveva indetto con Avviso n. 47957/23 del 6.06.2023 CP_1 una procedura per l'assegnazione di un incarico di assistenza specialistica di tipo ambulatoriale a tempo indeterminato per n. 5 ore settimanali per la branca di odontoiatria con richiesta di
“specifiche competenze in ortognatodonzia per i pazienti affetti da O.S.A.S. (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome ossia “Apnea ostruttiva da sonno”) presso la sede del C.e.r.s. di Popoli;
che, all'esito, con Delibera del Direttore Generale n. 1389 dell'11/09/2023, essa ricorrente non era stata ritenuta idonea per carenza delle specifiche competenze di cui all'Avviso, essendo risultato l'unico soggetto idoneo - in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando - il dottor CP_2 cui veniva, quindi, conferito l'incarico; che detta delibera doveva ritenersi affetta da nullità
[...]
e/o illegittimità in quanto assunta in difetto dell'elaborazione dei criteri di giudizio della
Commissione e in difetto di elezione del Presidente della Commissione stessa e, altresì, in quanto adottata in violazione dei principi e dei dettami di cui all'Avviso e degli artt. 20 e 21 degli A.C.N.; che, instaurato giudizio dinanzi al TAR di Pescara finalizzato ad ottenere l'annullamento della suddetta Delibera oltre che dell'Avviso e del Verbale della Commissione, il
Tribunale Amministrativo con sentenza n. 126 del 22/04/2024 declinava la propria giurisdizione;
che, pertanto, al fine di vedere tutelati i propri diritti, essa ricorrente nei termini di legge, riproponeva la domanda dinanzi a questo giudice rassegnando le conclusioni di cui all'atto di riassunzione.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per aver la operato una indebita e non consentita Parte_1 mutatio libelli rispetto a quanto richiesto nel giudizio precedentemente incardinato presso il
TAR. Quanto al merito, sottolineava la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione la quale, in ossequio ai dettami di cui agli Accordi Collettivi, aveva nominato una Commissione tecnica, la quale aveva individuato il candidato idoneo sulla base del possesso dei titoli e delle specifiche competenze di cui all'Avviso senza esercizio di alcun potere discrezionale.
Rappresentava, altresì, che giammai il giudice avrebbe potuto sostituirsi a detta Commissione laddove la scelta effettuata fosse stata frutto di discrezionalità. Concludeva, quindi, affinchè il
Tribunale adito volesse dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla o, Parte_1 comunque, rigettarla nel merito.
Si costituiva, altresì, il quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del CP_2 ricorso per intervenuta mutatio libelli rispetto alla domanda formulata in sede amministrativa ed, altresì, per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. posto che, anche laddove la avesse Parte_1 ottenuto un giudizio di idoneità, la stessa non sarebbe per ciò solo risultata in via automatica destinataria dell'incarico. Deduceva, inoltre, parte resistente la piena legittimità della scelta ON effettuata dalla la quale nel rispetto dei criteri di priorità indicati dall'art. 21 A.C.N. aveva dichiarato idoneo l'unico candidato in possesso della specializzazione in ortognatodonzia, candidato il quale vantava anche una serie di esperienze professionali nel suo campo di applicazione. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “1)- In via preliminare e pregiudiziale in rito, dichiarare l'inammissibilità, anche in subordine, dell'atto di riassunzione e del ricorso, in accoglimento delle due relative eccezioni in premessa sub nn.1) e 2); 2)- Nel merito, in via di ulteriore subordine, rigettare il ricorso ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ulteriori precisate in premessa sub n.3); 3)- Condannare la ricorrente in riassunzione, stante la sua evidente soccombenza, al pagamento delle spese e onorari di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo della documentazione prodotta, all'udienza del 2.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta mutatio libelli.
Tale eccezione è infondata e va disattesa.
Si desume dall'art. 11, comma 4, cod. proc. amm. che, nel caso della declinatoria di giurisdizione su di una controversia proposta dinanzi ad un diverso plesso giudiziario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto al giudice amministrativo.
Ciò significa, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, che l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti a un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le caratteristiche della prima;
pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione (in termini Cass., S.U., 21 aprile 2011, n. 9130).
In altri termini, l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, in precedenza riconosciuta anche dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sussiste anche qualora la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di potere delle due giurisdizioni in rilievo (cfr. Consiglio di Stato n. 3425/2023)
A tal riguardo, il Supremo Consesso a Sezioni Unite ha statuito che “Nondimeno occorre farsi carico della corretta obiezione posta dalla difesa del contro ricorrente che richiama la scelta di adottare il termine riproposizione nella L. del 2009, art. 59, comma 2, la quale postula non già il semplice richiamo al "primo atto" di cui al n. 3 dell'art. 125 disp. att. c.p.c. ma l'articolazione di un atto specificamente volto a versare nel nuovo procedimento il contenuto dell'atto originante il vecchio. In realtà, il legislatore ha adottato, non casualmente, i diversi termini di riassunzione e di riproposizione (pervero unificati nel regime del termine dall'art. 59, comma 4) avendo ben presente la necessità di distinguere le ipotesi della conservata attività della prima domanda per la identità dell'"ambiente" processuale, quello a quo e quello ad quem, da quella del passaggio da un regime prevalentemente impugnatorio ad un regime esclusivamente cognitivo del rapporto, ferma restando in entrambe le ipotesi la conservazione di una unicità del rapporto (che giustifica la preclusione a contestare la giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., come queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato: n. 23596 citata e nn. 19256 e 14828, tutte del 2010). Nel primo caso nessuna revisione della domanda, nè alcun adattamento del petitum, appare essere predicabile, nel secondo caso emerge essere necessaria la riproposizione - con relativa emendatio
- "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" (art. 59, comma 2 ultima parte citato), e pertanto tal riproposizione deve essere ragguagliata, nella sua idoneità, alla regola del giudice e del rito innanzi al quale il processo viene a continuare” (Cass. S.U. n. 9130/2011; sez. un., ord. 15 dicembre 2016, n.
25837; in termini, anche 22 luglio 2016, n. 15223).
La disciplina speciale ha, dunque, voluto semplificare le regole scegliendo senz'altro, nel rispetto del vincolo posto dalla Corte costituzionale di garantire la salvaguardia degli effetti processuali e sostanziali della domanda, il solo strumento della riproposizione nel termine prescritto (su questa linea, escludono che la riproposizione prevista dall'art. 11 c.p.a. possa equivalere a riassunzione Cons. Stato 19 gennaio 2018, n. 353 e 5 settembre 2017, n. 4205).
Parlare di riproposizione e non di riassunzione comporta che la domanda, di là dagli adattamenti richiesti "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" (giusta la L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2 della applicabile in via sussidiaria, stante il silenzio dell'art. 11 c.p.a.), non dev'essere nuova e autonoma, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio (Cass. S.U. n. 19045/2018; S.U. n.
27163/2018).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa e convenendo sul punto con quanto dedotto ed asserito dalla difesa della , non è chi non veda che alcuna mutatio libelli Parte_1 sia nella specie intervenuta. Nel procedimento instaurato dinanzi al TAR – in quanto di natura impugnatoria - infatti, l'odierna ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento dei provvedimenti amministrativi da lei ritenuti illegittimi costituiti, in particolare, dalla deliberazione del Direttore Generale della n. 1389 del 11/09/2023, dal Verbale CP_3 della Commissione Tecnica dell'11/07/2023 e dall'Avviso prot. n. 47957/23 del 06/06/2023 di pubblicazione dei turni settimanali di specialista ambulatoriale interna ai sensi dell'art. 20 ACN.
Declinata la giurisdizione da parte del G.A. e riassunto il giudizio dinanzi al G.O., la si è trovata costretta ad operare un adattamento della domanda originariamente Parte_1 proposta (emendatio libelli) non potendo chiaramente richiedere al nuovo giudice l'annullamento di atti amministrativi (ma semmai la loro disapplicazione). Il petitum sostanziale unitamente alla causa petendi sono rimasti di fatto immutati, anelando la ad una revisione Parte_1 dell'operato dell'Amministrazione da lei reputato illegittimo. La finalità delle domande formulate in entrambi i giudizi dalla suddetta è chiaramente quella di vanificare l'esito della procedura contestata e far sì che la Commissione effettui una nuova analisi dei titoli e dei curricula dei candidati, finalità che la stessa ha inteso perseguire utilizzando i diversi strumenti di tutela azionabili dinanzi a ciascun giudice adito.
La domanda riproposta in questa sede non integra, quindi, una domanda nuova ed autonoma rispetto a quella formulata dinanzi al G.A. con conseguente sua indiscussa ammissibilità.
Sul merito della controversia.
In data 6.06.2023 con nota avente Protocollo n. 0047957/23 la emetteva un CP_3
Avviso di Pubblicazione dei turni settimanali di specialistica ambulatoriale interna ai sensi dell'art. 20 del vigente ACN 31.03.2020 (come integrato dall'ACN 31.05.2021) per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato per il secondo semestre anno 2023. Tra i posti pubblicati vi era anche quello inerente la branca di odontoiatria “con specifiche competenze in
Ortognatodonzia per pazienti affetti da O.S.A.S.” per n. 5 ore settimanali presso il CERS di
Popoli.
Poiché la domanda richiedeva il possesso di specifiche capacità professionali, veniva nominata dall'Azienda una Commissione tecnica composta da tre specialisti nella stessa branca/area professionale nominati dal Comitato zonale ai sensi del comma 5 dell'Art. 20. Detta
Commissione, riunitasi nella seduta dell'11.07.2023, all'esito della valutazione e comparazione delle domande e della documentazione presentata dai nove candidati, riteneva unico medico idoneo, in quanto in possesso di specifiche competenze in ortognatodonzia in pazienti affetti da
O.S.A.S., il Dottor Dunque, con Delibera del Direttore Generale n. 1389 CP_2 dell'11.09.2023 l'incarico de quo – in recepimento delle determinazioni assunte dalla
- veniva affidato, appunto, al dottor CP_4 CP_2
ONrariamente a quanto asserito dalla difesa della , il dottor veniva ritenuto Parte_1 CP_2
l'unico candidato idoneo non perché in possesso anche della specializzazione in ortognatodonzia, oltre che di quella in odontostomatologia, bensì in quanto considerato l'unico candidato in possesso di quelle specifiche competenze in “Ortognatodonzia per i pazienti affetti da O.S.A.S” richieste dall'Avviso.
È chiaro che la scelta del dottor veniva effettuata dopo una comparazione tra i titoli CP_2 posseduti da tutti i candidati, dunque, all'esito dell'esame di tutta la documentazione dagli stessi prodotta dalla quale, appunto, potevano evincersi sia l'esperienza maturata nella branca di cui all'Avviso che le competenze specifiche possedute da ciascuno dei partecipanti. Sicuramente il fatto che il dottor fosse in possesso anche della specializzazione in ortognatodonzia – CP_2
l'unico ad avere tale titolo - può aver rappresentato un ulteriore elemento in suo favore ma, di certo, non ha rappresentato il discrimen tra lui e gli altri candidati (dato che nulla l'Avviso richiedeva in merito). La Commissione, infatti, ha operato una scelta all'esito di una valutazione globale delle competenze di ciascun candidato individuando il soggetto più adatto a ricoprire l'incarico.
ON In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che l'operato della e, dunque, della CP_4 appaia immune da censure avendo essa operato in piena conformità con i dettami di cui agli artt.
20 e 21 degli Accordi Collettivi Nazionali.
È noto, infatti, che “la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le non ha ONroparte_5 natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale dell'Amministrazione in ONr veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell' per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale, anche con riguardo alla previsione dell'art. 18, comma 5, del citato Accordo, la quale introduce un segmento valutativo tecnico sul possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie” (cfr. in termini Corte Cass., SS.UU. n. 10360 del
2021). Ed ancora “in tema di rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale e, pur introducendosi un segmento valutativo tecnico circa il possesso di particolari capacità professionali, non viene in rilievo una procedura concorsuale, giacché la valutazione della apposita commissione è in termini assoluti e non comparativi, per essere volta soltanto alla verifica tecnica della sussistenza di un determinato requisito di idoneità in capo all'aspirante (cfr. ancora Corte Cass. S.U. n.
10360/2021; Cass. N. 21599/2018).
È chiaro, quindi, che l'agere pubblico, in casi come quello che occupa, sia connotato da scarsi – se non addirittura inesistenti - profili di discrezionalità risultando, di contro, vincolato a specifici parametri ed essendo la valutazione rimessa alla limitata a una mera verifica CP_4 tecnica circa il possesso di quelle specifiche competenze richieste dal bando. È lo stesso art. 21 dell' infatti, a prevedere che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri CP_6 specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcuna valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Dunque, la Commissione, oltre a verificare in capo a ciascun candidato il possesso di tutti i requisiti di natura squisitamente tecnica di cui all'art. 21 A.C.N., era, nella specie, chiamata, altresì, a verificare il possesso di specifiche competenze nella branca dell'ortognatondozia in pazienti affetti da O.S.A.S.; competenze evincibili da pregresse esperienze nel settore risultanti dalla documentazione prodotta.
In ragione di quanto sin qui argomentato, preme rilevare che il sindacato che questo giudice può esercitare è limitato ad una verifica ab externo dell'operato dell'Amministrazione ovvero una verifica circa il rispetto delle disposizioni che ne disciplinano l'operato (nel caso di specie, gli artt. 20 e 21 degli A.C.N.) non essendo consentito entrare nel merito delle scelte effettuate e, dunque, operare valutazioni circa la legittimità o meno delle stesse. Dunque, il Tribunale non potrebbe in alcun modo censurare la scelta della P.A. ed operare valutazioni differenti rispetto a quelle già svolte dalla Commissione ritenendo idoneo un candidato in luogo di un altro.
Dichiarare idonea all'incarico la significherebbe emettere un giudizio e sostituirsi Parte_1 alla Commissione tecnica;
implicherebbe analizzare tutta la documentazione dalla stessa prodotta ed allegata alla domanda, compararla con quella depositata dal dottor ed esprimere CP_2 un giudizio di natura tecnica ovvero affermare che l'odierna ricorrente è in possesso delle specifiche competenze richieste dall'Avviso al pari o, addirittura, in misura maggiore, rispetto all'attuale titolare dell'incarico. Trattasi, però, di una valutazione che non può essere rimessa a questo giudice.
Ed infatti, come già in altra sede dalla scrivente affermato, giammai in casi come quello che occupa il giudice potrebbe sostituirsi al datore di lavoro nell'operare quelle valutazioni che, seppure nel rispetto di criteri fissi e predeterminati, lo abbiano portato a considerare idoneo un candidato in luogo di un altro. Come visto, infatti, nella procedura de qua, l'amministrazione non era chiamata ad esprimersi soltanto sul possesso dei titoli e, dunque, sull'attribuzione del relativo punteggio ma – mediante la Commissione tecnica appositamente costituita - doveva effettuare anche una valutazione comparativa nel rispetto delle disposizioni di cui all' In ossequio al CP_6 disposto di cui all'Art. 18 co 5 infatti, la Commissione tecnica viene nominata proprio CP_6 per la valutazione con margini di discrezionalità del possesso delle capacità professionali dei candidati. Siamo, in ogni caso, ben lontani dal concetto di procedura concorsuale la quale è caratterizzata da un bando il quale costituisce la lex specialis cui l'amministrazione è vincolata, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.
Nel caso in esame, si ribadisce, la Commissione esaminatrice, al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire il posto, non soltanto era chiamata a verificare il possesso dei titoli e dei requisiti elencati all'art. 21 dell' a era tenuta ad attribuire rilevanza anche al possesso di CP_6 pregressa esperienza nello specifico settore indicato dall'Avviso. Ne consegue che il giudice, in tale ipotesi, non possa in alcun modo ingerirsi in valutazioni di tipo comparativo ed in un certo qual modo di natura discrezionale – seppur vincolata al rispetto di particolari prescrizioni normative - rimesse in via esclusiva alla stessa amministrazione.
Non coglie nel segno l'eccezione formulata dalla difesa della inerente la mancata Parte_1 determinazione da parte della Commissione dei criteri in base ai quali formulare il proprio giudizio di idoneità. Come visto, infatti, da un lato, la Commissione è chiamata a verificare in capo a ciascun candidato il possesso di titoli - in difetto dei quali la domanda di partecipazione neppure potrebbe essere inoltrata - e, dall'altro, effettuando una valutazione latamente discrezionale, è tenuta a vagliare il possesso delle specifiche competenze nella branca di cui all'Avviso (proprio a tal fine è prevista la sua nomina non trattandosi di operare un mero riscontro di dati). Dunque, non è dato comprendere in cosa dovrebbero consistere i criteri di valutazione (neppure richiesti dalle disposizioni degli Accordi collettivi) tenuto anche conto del fatto che, nella seconda fase, la Commissione effettua anche una valutazione discrezionale, dunque, non strettamente vincolata a criteri predeterminati. E ciò in quanto, nelle procedure de quibus, la scelta finale che la Commissione predilige non è soltanto la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale ma è anche frutto di una valutazione lato sensu discrezionale.
A tal riguardo, preme rilevare che tale valutazione discrezionale rimessa al pubblico datore di lavoro non può ovviamente trasformarsi in mero arbitrio, dovendo la P.A. osservare le regole procedimentali al cui rispetto l'esercizio del potere è subordinato ed inoltre deve garantire nell'esecuzione delle obbligazioni che derivano dal contratto l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. E' stato, infatti, affermato che è configurabile un inadempimento nei casi in cui la valutazione discrezionale, sebbene insindacabile nel merito, persegua intenti discriminatori o di ritorsione, sia basata su motivazioni non ragionevoli, appaia manifestamente illogica o irrazionale, si ponga in contrasto con i criteri predeterminati che devono presiedere alle operazioni valutative (cfr. fra le tante Cass. S.U. n.
13176/2013; Cass. n. 24984/2016; Cass. n. 2141/2017).
E nel caso di specie, non paiono rilevarsi tali profili di illegittimità né vi sono margini per poter affermare che il giudizio di inidoneità della celi intenti discriminatori o ritorsivi né Parte_1 parimenti che la scelta del dottor sia stata frutto di mero arbitrio sì che la procedura – nei CP_2 limiti del sindacato che questo giudice può esercitare - appare essersi correttamente svolta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della soccombenza delle parti resistenti sull'eccezione preliminare di inammissibilità e della soccombenza della ricorrente sul merito, se ne reputa equa la compensazione nella misura di un terzo onerando, pertanto, la alla Parte_1 rifusione in favore delle controparti dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati tenuto conto dell'entità dell'attività svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1934/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
ON rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla e da;
CP_2
rigetta il ricorso nel merito;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e, per l'effetto condanna ON
alla rifusione in favore della e di – e per Parte_1 CP_2 quest'ultimo al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – dei restanti due terzi che liquida, per ciascuna parte, in € 3.800 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge.
Così deciso in Pescara in data 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista