Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI EZ IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora LD RT, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Galleria Protti 1;
contro
Comune San Vito al Tagliamento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Rottin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Onoranze Funebri Medea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Corrado, Alessandro Veronese e Alessandro Jacobi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma LI EZ IA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - LI EZ IA, Azienda Sanitaria LI Occidentale, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Vito al Tagliamento n. 42 del 28.9.2023, pubblicata all'albo pretorio dalla data del 3.10.2023 alla data del 17.10.2023, avente ad oggetto: “ Esame osservazioni/opposizioni e approvazione della variante n. 76 al PRGC” , nella parte in cui viene rigettata l'opposizione presentata dalla ricorrente ed approvata la suddetta variante limitatamente alla parte avente per oggetto la modifica azzonativa finalizzata all'inserimento di un'area per servizi (CS) ed introdotto l'art. 19 delle NTA;
2. della presupposta deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 7.9.2023, con la quale è stata deliberata l'esclusione dal procedimento di assoggettabilità a VAS della variante n. 76 al P.R.G.C;
3. per quanto di ragione di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Vito al Tagliamento n. 15 del 30.3.2023 di adozione della variante n. 76 al P.R.G.C., limitatamente alla parte avente per oggetto la modifica azzonativa finalizzata all'inserimento di un'area per servizi (CS) e la relativa modifica dell'art. 19 delle N.T.A.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ER ME il 3/12/2024:
1. della delibera della Giunta del Comune di San Vito al Tagliamento n. 119 del 7.9.2023
recante esclusione assoggettabilità a VAS variante n. 76 PRGC;
2. del provvedimento di non assoggettabilità a VAS della variante n. 76 PRGC dell’Azienda
Sanitaria LI Occidentale n. prot. 46352/P del 19.6.2023;
3. del provvedimento reso dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del LI-
EZ IA n. prot. 20368/P del 26.6.2023;
4. di ogni altro provvedimento e atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non
conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune San Vito al Tagliamento e della Onoranze Funebri Medea S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa EL IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 dicembre 2023 e depositato il successivo 2 gennaio 2024 (d’ora in poi anche semplicemente ricorso introduttivo), la signora LD RT, comproprietaria dell’edificio residenziale sito in via Freschi in Comune di San Vito al Tagliamento, individuato catastalmente al foglio 20 mappale n. 488, confinante con il mappale n. 486 con destinazione urbanistica D3 (Zona industriale/artigianale), il quale è stato oggetto di una proposta di variante urbanistica al PRGC presentata dalla società Onoranze Funebri Medea s.r.l. (da zona industriale/artigianale D3 in zona per attrezzature e servizi collettivi CS, con specifica sottozona “CF – aree destinate a casa funeraria” ) al fine di ivi realizzare una casa funeraria, ha impugnato, invocandone l’annullamento, la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Vito al Tagliamento n. 42 del 28.9.2023 di approvazione ai sensi dell’art. 63- sexies, comma 1, lett. f), della variante n. 76 al P.R.G.C. e gli altri atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati afferenti al relativo procedimento (inclusa la deliberazione di non assoggettabilità a VAS), nella parte in cui respingono le osservazioni da lei presentate e recano la modifica azzonativa di interesse della controinteressata finalizzata, per l’appunto, all’inserimento di un’area per servizi (CS), con sottozona (CF), ed introducono l’art. 19 delle NTA.
1.1. La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 63-sexies legge Regione LI EZ IA 23.2.2007 n. 5. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta ed erroneità e contraddittorietà della motivazione. Sviamento di potere”, con cui la ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che gli atti e i provvedimenti gravati s’appalesano afflitti dai vizi di cui in rubrica, atteso che: a) modificano la destinazione d’uso dell’area interessata, trasformandola da zona D a zona CF, con variazione degli indici edilizi in favore dell’insedianda attività; b) vi è discrasia tra la relazione illustrativa facente parte degli elaborati integranti la deliberazione consiliare di adozione e le controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni, facendo l’una riferimento alla lett. f) dell’art. 63- sexies l.r. 5/2007 e le altre alla lett. l); c) la norma regionale asseritamente applicata conforma il potere del pianificatore comunale nell’utilizzare lo strumento della variante semplificata nel senso di consentire l’una o l’altra delle modifiche previste, ma non entrambe contemporaneamente, coerentemente con la sua ratio volta alla semplificazione procedimentale [nel caso della lett. l): l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura o la modifica delle destinazioni d’uso; nel caso della lett. f ): l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità], senza tralasciare di rilevare che la lett. f) fa, in ogni caso, riferimento ad altre fattispecie, non certo a quello della individuazione di una nuova zonizzazione per l’inserimento di una attività commerciale (casa funeraria); d) la modifica della destinazione d’uso è avvenuta in assenza di qualsiasi valutazione in ordine alla compatibilità del nuovo assetto rispetto alla destinazione residenziale viciniore; e) l’indice relativo ai parcheggi non appare coerente con la destinazione d’uso introdotta, atteso che, in assenza di adeguata istruttoria, è stata immotivatamente ammessa una deroga che consente di reperire i 40 parcheggi, oltre a quelli necessari per i dipendenti e gli addetti della casa funeraria, sino alla distanza di 500 metri.
2) “Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, art. 4. Violazione ed omessa applicazione del decreto legislativo del 03.04.2006 n. 152, art. 6 ed art. 12 nonché Allegato I-parte seconda. Eccesso di potere per carenza e manifesta contraddittorietà ed illogicità dei presupposti, carenza dell’istruttoria e motivazione manifestamente carente, illogica e contraddittoria. Violazione del principio di precauzione”, con cui lamenta che il rapporto preliminare che esclude l’assoggettabilità della variante alla VAS e le conclusive determinazioni giuntali e consiliari che provvedono circa tale esclusione sono gravemente carenti sia sotto il profilo istruttorio sia sotto il profilo motivazionale, viziando i provvedimenti conseguenti escludenti ed approvativi in questa sede impugnati. In particolare, si duole: a) dell’assenza del parere igienico sanitario e della valutazione acustica e della carenza della valutazione degli impatti relativi all’estensione sull’area geografica e sulla popolazione potenzialmente interessata come indicato nell’allegato 1 parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e ciò anche a fronte della modifica degli indici di edificabilità; b) della insanabile contraddittorietà in parte qua delle disposizioni della variante urbanistica approvata con gli obiettivi generali di piano e le direttive di piano (approvate con deliberazione consiliare n. 6/2021 doc. nn. 13 e 14); c) dell’assenza dei parcheggi in loco e di percorsi pedonali idonei a raggiungere la casa funeraria da luogo in cui tali parcheggi si trovano.
2. La società Onoranze Funebri Medea s.r.l., costituita, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in capo alla ricorrente, nonché la sua irricevibilità con riguardo all’impugnazione della deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 7.9.2023. Successivamente, posta l’attenzione sulla discrezionalità tecnica che connota l’attività pianificatoria e quella afferente al procedimento di VAS, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione.
3. Il Comune, del pari costituito in resistenza al ricorso, ne ha, analogamente, eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse e, poi, comunque contestato la fondatezza.
4. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso introduttivo, in vista della quale tutte le parti avevano dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. e le conseguenti repliche, su accordo delle parti stesse è stato disposto il rinvio della trattazione in ragione della preannunciata proposizione di ricorso per motivi aggiunti da parte della ricorrente.
5. Ricorso poi, in effetti, notificato il 25 novembre 2024 e depositato il successivo 3 dicembre 2024 (d’ora in poi anche semplicemente ricorso per motivi aggiunti), con cui la ricorrente medesima ha specificamente censurato gli atti e provvedimenti afferenti alla non assoggettabilità a VAS della variante n. 76 PRGC (d.G.C. n. 119/2023), asseritamente conosciuti in esito al deposito in giudizio, denunciandone l’illegittimità per:
1) “Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e dell’istruttoria: Violazione di legge: d.lgs. n. 152/2006 art. 12, nonché parte seconda all. 1 punto n. 2. Violazione di legge: legge Regione FVG n. 16/2008, art. 4, comma 3”, con cui lamenta che il parere della Azienda Sanitaria LI Orientale - ASFO n. prot. 46352/P del 19.6.2023 è privo di una qualsiasi valutazione in ordine alla valutazione dei criteri pertinenti di cui all’allegato I al d.lgs. n. 152/2006, limitandosi ad un’affermazione del tutto apodittica circa l’esclusione dei potenziali rischi di peggioramento della salute umana e dell’ambiente.
2) “Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti e contraddittorietà manifesta. Violazione di legge: d.lgs. 152/2006 art. 12, nonché parte seconda all. 1 punto n. 2”, con cui lamenta che il deficit istruttorio messo in luce dal parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del LI EZ IA - ARPA FVG n. prot. 20368/P del 26.6.2023 non è stato superato nella motivazione della citata delibera della Giunta comunale, che non affronta il tema dell’impatto del traffico derivante dalla previsione dei parcheggi a servizio della casa funeraria posti a distanza di 500 metri dalla medesima. Il parere affronta, peraltro, in termini puntuali un solo ambito della variante che qui occupa e con riguardo alla realizzazione della casa funeraria si limita esclusivamente a rilasciare parere positivo in merito al criterio del “consumo del suolo”, rimanendo escluso dalla valutazione tecnica ogni riferimento all’impatto del traffico.
6. Con memorie ex art. 73 c.p.a., dimesse in vista dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025, il Comune intimato e la società controinteressata hanno riproposto le eccezioni preliminari già sollevate, estendendole anche al ricorso per motivi aggiunti, nonché svolto controdeduzioni a confutazione delle avverse doglianze.
6.1. La ricorrente ha insistito nei propri assunti difensivi.
6.2. Hanno fatto, poi, seguito le repliche di tutte le parti.
7. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, all’udienza poc’anzi indicata. Indi, è stato introitato per la decisione.
8. Va, innanzitutto, disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controinteressata e dal Comune intimato, dovendosi convenire con la ricorrente laddove osserva di avere “bene precisato il perimetro della lesione della propria posizione soggettiva, avendo chiaramente indicato – sin dalla fase amministrativa - il pregiudizio sia del valore della propria abitazione sia delle condizioni di godimento dell’immobile di sua proprietà che saranno pregiudicate dall’aumento del traffico veicolare e pedonale prospiciente il medesimo immobile”.
8.1. Un tanto basta, infatti, a ritenere sussistente l’interesse a ricorrere in capo alla medesima, non potendosi, invero, escludere che la stessa possa effettivamente subire dai provvedimenti gravati il nocumento paventato, atteso che il successivo permesso a costruire si porrà quale provvedimento meramente applicativo di quanto già previsto nella variante di piano ovvero si presenterà alla stregua di atto conseguenziale, nel senso che riguarderà in gran parte il quomodo di realizzazione dell’insediamento e non più l’ an .
8.2. In tal senso conforta, invero, condivisibile giurisprudenza del giudice amministrativo, laddove, pur ritenendo che, di regola, siano inammissibili le censure alle prescrizioni del P.R.G. disciplinanti aree non di proprietà del ricorrente (Cons. Stato, IV, 2/3/2001 n.1162), ammette, tuttavia, anche in questo caso l’impugnativa allorquando la nuova destinazione urbanistica, pur concernendo un’area non appartenente al ricorrente, incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato dell’area stessa o comunque su interessi propri e specifici del ricorrente (Cons. St., IV, 5.9.2003 n.4977).
8.2.1. Nel caso che occupa, devesi, infatti, ritenere che la sola destinazione dell’area alla localizzazione della casa funeraria ha effetti negativi per chi è in rapporto di vicinitas con l’area stessa, come per i proprietari dei suoli limitrofi, impattando, ad esempio, sul valore delle aree (in termini (Cons. Stato, sez. sez. II, 26 agosto 2022, n. 7484).
8.3. Senza trascurare, in ogni caso, di osservare che lo specifico pregiudizio aggiuntivo richiesto «può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti» (Cons. Stato, sez. II, n. 2814/2025) e che dal ricorso, dal ricorso per motivi aggiunti e dalle memorie dimesse dalla ricorrente è, comunque, agevole evincere il pregiudizio che vale ad integrare l’interesse della stessa ad agire nella presente sede giurisdizionale avverso gli atti e provvedimenti gravati.
8.4. Analogamente con riguardo alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed alla successiva sua esclusione, atteso che la ricorrente ha puntualmente contestato la carenza dell’attività di verifica, in particolare in relazione alla valutazione acustica, alla incidenza della modifica degli indici e alla incidenza del traffico tenuto conto dell’inesistenza di parcheggi presso la realizzanda struttura. Anche in tal caso la caducazione del provvedimento in cui è compendiata la decisione del Comune varrebbe di per sé ad ovviare al pregiudizio arrecato sotto il profilo del godimento dell’immobile e del decremento del suo valore commerciale.
8.4.1. Un tanto anche in disparte il fatto che «(...) Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della "vicinitas" - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o comunque abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 6667)» (Cons. Stato, sez. IV, 16.11.2020 n. 6862).
9. Priva di pregio è, inoltre, anche l’eccepita tardività della impugnazione della deliberazione giuntale n. 119/2023, atteso che la concreta portata lesiva della stessa si è, in effetti, compiutamente manifestata solo con l’approvazione della variante di piano. La ricorrente ha, infatti, ampiamente dedotto che dagli esiti di tale procedura è derivata l’assunzione di definitive scelte pianificatorie lesive del suo interesse.
10. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
11. Giova, invero, premettere che, nel caso di specie, viene in rilievo una variante urbanistica di livello comunale ovvero una variante che non coinvolge il livello regionale di pianificazione. Ricorre, infatti, una delle fattispecie di cui all’art. 63- sexies , comma 1, della l.r. FVG 23 febbraio 2007, n. 5, per la cui adozione/approvazione è previsto un procedimento semplificato.
11.1. Le censure articolate dalla ricorrente tendono, inoltre, a mettere in luce proprio l’illogicità, sotto diversi profili, delle scelte operate dal Comune in ragione della carente istruttoria esperita ovvero un vizio sicuramente sindacabile nella presente sede giurisdizionale ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1317).
12. Ciò premesso, devesi, in primo luogo, rilevare che la deliberazione consiliare di approvazione della variante che qui occupa è, effettivamente, afflitta dalla discrasia denunciata dalla ricorrente, atteso che, contrariamente a quanto impropriamente ritenuto dal Comune nelle Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni presentate da cittadini, enti o associazioni e a quanto poi dallo stesso sostenuto nella presente sede giurisdizionale, la variante in questione, per espressa ed inequivoca volontà dell’ente civico, tale manifestata nella deliberazione consiliare di adozione, è stata ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 63- sexies, comma 1, lett. f), della l.r. n. 5/2007 (in tal senso la relazione illustrativa che, a mente del pt. 2 del dispositivo della d.C.C. n. 15 in data 30 marzo 2023, costituisce elemento costitutivo della variante in questione – all. 4 fascicolo doc. ricorrente) e non alla lett. l).
12.1. Trattasi, invero, di vizio che, lungi dall’assumere rilevanza meramente formale, incide, in maniera sostanziale, sull’ iter di formazione dello strumento urbanistico, essendo evidente che vale di per sé a compromettere, di fatto vanificandola, la fase della presentazione delle osservazioni ed opposizioni di cui al comma 3 della norma che qui rileva, che segue quella di cui al precedente comma 2 della pubblicazione della deliberazione di adozione “con i relativi elaborati progettuali” per la durata di trenta giorni consecutivi “affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi”.
12.1.1. L’odierna ricorrente ha presentato, infatti, osservazioni, confidando nella sussumibilità della variante nella sola fattispecie di cui alla lett. f) (“l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità”), alla quale il Comune stesso aveva, per l’appunto, a chiare lettere ricondotto in parte qua la variante adottata.
12.1.2. Il Comune, esaurita la fase della pubblicazione funzionale alla proposizione delle osservazioni ed opposizioni e, anzi, solo in riscontro e a confutazione di queste, ha, invece, sostenuto, per la prima volta, la riconducibilità della variante che qui rileva alla diversa fattispecie di cui alla lett. l) (“il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d’uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore”).
12.1.3. Nella presente sede giurisdizionale ha, poi, finanche affermato che “la relazione illustrativa della variante de qua (...) chiarisce che tale variante interessa ben 3 delle fattispecie elencate alla disposizione sopra riportata, ossia il punto j), il punto l) e il punto f)”.
12.2. Devesi, tuttavia, osservare che la fattispecie che è stata ritenuta ricorrere nel caso concreto – per come esplicitata nella su indicata relazione illustrativa, che supporta la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2023 recante adozione della variante in questione – giustifica il ricorso al procedimento semplificato dettato dall’art. 63- sexies della l.r. 5/2007 e al tempo stesso vale ad individuare il parametro normativo che, per l’appunto, legittima e delimita il potere esercitato dal Comune nel caso specifico.
Offre, dunque, evidenza motivazionale all’attività provvedimentale posta in essere.
E’ noto, però, che la motivazione, quale presidio minimo ed indefettibile di legalità, deve essere di chiara e certa intellegibilità ed assistita dal requisito dell’immutabilità, pena la frustrazione delle funzioni che è deputata ad assolvere ovvero favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, agevolare l’interpretazione dell’atto e permetterne il sindacato ispettivo e giurisdizionale.
In sostanza, la motivazione non può essere a geometrie variabili . E ciò è tanto più importante laddove - come nel caso che occupa - viene in rilievo una fattispecie a formazione progressiva, in cui ogni fase/segmento procedimentale trova la propria ragione d’essere e limite in quelli che lo precedono.
12.2.1. E’, dunque, evidente che la riconducibilità postuma della variante a fattispecie diversa/e da quella ab origine individuata introduce un sostanziale elemento motivazionale di novità, che, contrariamente a quanto opinato nella presente sede giurisdizionale dal Comune intimato, fuoriesce dal mero ambito delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente a mente dell’art. 63- sexies , comma 3, della l.r. cit. e rende, anzi, incerto il parametro normativo di riferimento e le valutazioni che sulla sua scorta sono state esperite nel corso dell’istruttoria, ma soprattutto mina alla radice il sano confronto dialettico tra Amministrazione e soggetti interessati, particolarmente importante in caso di scelte pianificatorie, nonché la formazione della stessa volontà dell’organo consiliare, che, ai sensi del successivo comma 5, è deputato a pronunciarsi sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune e, indi, ad approvare la variante sottoposta al suo esame.
12.2.2. Il Comune, una volta assunto un nuovo parametro normativo a giustificazione del potere esercitato, avrebbe, infatti, dovuto per lo meno offrire alla ricorrente l’opportunità di esercitare le prerogative di spettanza con perfetta cognizione di causa ovvero, sostanzialmente, metterla formalmente nelle condizioni di integrare, occorrendo, le osservazioni presentate.
12.2.3. Non avendolo fatto, non può, quindi, che imputare a sé stesso le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’avere approvato una variante che, per l’effetto dell’acritico recepimento da parte del Consiglio comunale dell’elaborato denominato “Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni” , poggia su presupposti normativi diversi rispetto a quelli posti a sostegno della variante adottata.
13. A ciò devesi aggiungere la considerazione che la modifica della destinazione d’uso che qui interessa è, comunque, avvenuta in assenza di qualsiasi valutazione in ordine alla compatibilità del nuovo assetto rispetto alla destinazione residenziale viciniore.
13.1. Al riguardo, giova, infatti, ricordare che – come precisato nella relazione illustrativa della variante – che “il contesto in cui l’immobile insiste è prevalentemente residenziale, con presenza di limitate attività commerciali, di servizio ed uffici privati. A distanza di circa duecento metri si segnalano due insediamenti commerciali di media struttura”.
13.2. Sicché – è evidente – la modifica in aumento degli indici di if max di 2,50 mc/mq e un Q di 50% rispetto agli attuali indici di if max 1,50 mc/mq e un Q di 40% propri della zona in cui si trova l’immobile alla cui fruizione quale casa funeraria è funzionale la variante al P.R.G.C. approvata e qui contestata avrebbe necessariamente richiesto un approfondimento istruttorio e un’adeguata motivazione, a nulla potendo soccorrere la circostanza che gli indici siano quelli propri già previsti per la zona CF introdotta con la precedente variante n. 62 nel 2013.
13.3. Non può, infatti, prescindersi dal considerare il concreto contesto in cui tali nuovi indici sono deputati ad operare per effetto della modifica della zonizzazione apportata.
13.4. Sul punto, nulla è dato, tuttavia, evincere dai provvedimenti impugnati, sebbene secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale è notorio che l’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste proprio nell’ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.R.G.C., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione, nel mentre l’obbligo di motivazione è più attenuato in presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale (Cons. Stato Sez. IV, 08/05/2019, n. 2954).
13.5. Senza trascurare, peraltro, di considerare che è la sola fattispecie di cui alla lett. l) a contemplare l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura e non, invece, quella di cui alla lett. f), alla quale sola – come si è visto – il Comune aveva inteso ricondurre la variante adottata.
14. Analogamente è a dirsi con riguardo all’indice relativo ai parcheggi, laddove, nell’ambito delle modifiche apportate all’art. 19 delle NTA, alla voce “Casa Funeraria”, è stata ammessa una deroga che consente di reperire i 40 parcheggi minimi necessari, oltre a quelli per i dipendenti ed addetti della casa funeraria, sino alla distanza di 500 metri.
14.1. Anche in tal caso, nessuna valutazione è stata, invero, esperita circa la compatibilità di tale previsione con l’edificato circostante.
14.2. La modifica degli indici è, in definitiva, avvenuta in assenza di un previo approfondito esame del contesto urbanistico e da una valutazione dell’incidenza della variazione della zonizzazione sull’assetto urbanistico esistente con particolare attenzione a quello residenziale che circonda l’area d’interesse.
15. Ugualmente carenti sia sotto il profilo istruttorio sia sotto il profilo motivazionale (avuto riguardo, in particolare, a quanto stabilito dal pt. 2 dell’allegato I alla parte II del d.lgs. n. 152/2006) e tali da riverberarsi, inficiandoli, sulla variante approvata s’appalesano, inoltre, la deliberata esclusione dal procedimento di assoggettabilità a VAS della variante in questione e gli atti che la sorreggono.
15.1. Come reso palese anche dai pareri dell’ASFO e dell’ARPA FVG di cui si dirà in seguito, non vi è stata, infatti, né alcuna puntuale valutazione della infrastruttura viaria esistente che collega l’area di parcheggio con quella ove dovrebbe essere allocata la casa funeraria, non associate dal vincolo di pertinenzialità, né dell’effettiva entità dell’impatto causato dai correlati flussi di traffico.
15.2. Il Comune, nel controdedurre alle osservazioni presentate sul punto dall’odierna ricorrente, ha, peraltro, ritenuto di giustificare la ritenuta esclusione dell’insorgenza di impatti rilevanti conseguenti al recupero dell’area per la tipologia di attività prevista, calibrando, nella circostanza, l’ipotesi di impatto su una stima minima di due soli commiati a settimana, senza porsi nemmeno il problema dell’incidenza di un numero maggiore, che non può, a priori, escludersi, dato che – come opportunamente osservato dalla ricorrente - la casa funeraria non necessariamente sarà a servizio della sola popolazione residente nel Comune di San Vito al Tagliamento, ma potrebbe teoricamente esserlo anche di quella dei comuni situati in un ambito limitrofo.
16. In ogni caso, ritornando agli atti che hanno escluso l’assoggettabilità a VAS della variante che qui occupa, non può che condividersi quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, laddove:
- per quanto riguarda il parere della Azienda Sanitaria LI Orientale, si duole del fatto che lo stesso «è privo di una qualsiasi valutazione in ordine alla valutazione dei criteri pertinenti di cui all’allegato I al d.lgs. n. 152/2006, limitandosi ad un’affermazione del tutto apodittica in ordine all’affermazione dell’esclusione dei potenziali rischi di peggioramento della salute umana e dell’ambiente, limitandosi l’organo tecnico ad affermare “l’insussistenza di qualsiasi incidenza sui siti di interesse comunitario più prossimi al territorio comunale” e che “le modifiche puntuali introdotte concorrono a promuovere uno sviluppo sostenibile confermando gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell’ambiente”». E, poi, stigmatizza tale motivazione, che, a ragione, ritiene «del tutto apodittica, meramente ripetitiva degli elaborati trasmessi dal Comune resistente» , tale da appalesare «l’assenza di un minimo approfondimento istruttorio che sarebbe stato necessario per valutare in particolare l’impatto del traffico derivante dall’assenza di valutazione della infrastruttura viaria esistente che collega l’area di parcheggio con quella ove è allocata la casa funeraria, non associate dal vincolo di pertinenzialità»;
- per quanto riguarda il parere dell’ARPA FVG, si duole del fatto che con specifico riferimento alla realizzazione della casa funeraria, «si limita esclusivamente a rilasciare parere positivo in merito al criterio del “consumo del suolo”, rimanendo escluso dalla valutazione tecnica ogni riferimento all’impatto del traffico (...) in relazione alla specifica allocazione dei parcheggi pertinenziali e dell’impatto di tale allocazione nelle aree di realizzazione e di transito dei veicoli».
17. Sicché, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, annullate la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Vito al Tagliamento n. 42 del 28.9.2023 e la presupposta deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 7.9.2023, entrambe nella sola parte di interesse della ricorrente, in quanto provvedimenti direttamente incisi dalle illegittimità qui acclarate.
17.1. Ne deriva che il Comune sarà tenuto a riattivare il procedimento a partire dal momento in cui è risultato inficiato dalle illegittimità accertate.
17.2. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242). Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
18. Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
18.1. Il Comune intimato sarà, però, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI EZ IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati specificamente indicati nella motivazione stessa.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Dà atto che il Comune intimato sarà tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO