Art. 7.
Le disposizioni contenute nell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , non sono applicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per le nomine e le sostituzioni dei componenti le Commissioni tecnico-amministrative per i danni di guerra previste negli articoli 19 , 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
I presidenti dei tribunali ed il Ministero di grazia e giustizia possono delegare o designare a presiedere le Commissioni di cui al comma precedente anche magistrati collocati a riposo, purche' abbiano rivestito le qualifiche previste dalle citate disposizioni.
Analogamente le Amministrazioni dello Stato possono designare a far parte delle Commissioni stesse funzionari a riposo che abbiano appartenuto ai propri ruoli.
Le disposizioni contenute nell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , non sono applicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per le nomine e le sostituzioni dei componenti le Commissioni tecnico-amministrative per i danni di guerra previste negli articoli 19 , 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
I presidenti dei tribunali ed il Ministero di grazia e giustizia possono delegare o designare a presiedere le Commissioni di cui al comma precedente anche magistrati collocati a riposo, purche' abbiano rivestito le qualifiche previste dalle citate disposizioni.
Analogamente le Amministrazioni dello Stato possono designare a far parte delle Commissioni stesse funzionari a riposo che abbiano appartenuto ai propri ruoli.